Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2172 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
, , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati in via Strang, 6, Cerda presso lo studio dell'avv. DIOGUARDI MARIA
CONCETTA, che li rappresenta e difende per mandato in atti ATTORI
CONTRO
elettivamente domiciliata in via Epicarmo, 3, Palermo, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. FARANA DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Intermediazione mobiliare
Conclusioni delle parti: Come da note di trattazione scritta depositate dalle parti entro il termine assegnato dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori convenivano in giudizio chiedendo che venisse accertato il loro diritto al pagamento di Controparte_1
n. 6 buoni fruttiferi postali serie AA4 e AA5, per un valore nominale complessivo pari ad € 15.500,00 con conseguente condanna al rimborso del capitale investito, maggiorato del rendimento maturato, interessi legali dalla domanda sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
in subordine, chiedevano il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di trasparenza e buona fede, nonché per l'inottemperanza ai doveri di informazione quantificati in misura pari al valore dei buoni, oltre al rendimento, interessi legali e rivalutazione monetaria.
In particolare, gli attori esponevano, nei fatti, che il 17.07.2002 Parte_1
e sottoscrivevano n. 4 buoni fruttiferi postali
[...] Parte_3
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5.000,00 ciascuno e due di € 1.000,00 ciascuno;
che il 27.12.2002 Parte_1
e sottoscrivevano n.2 buoni fruttiferi postali
[...] Parte_2 appartenenti alla serie AA5 (a termine), rispettivamente del valore nominale di €
2.500,00 ed € 1.000,00.
Proseguivano la narrazione in atto di citazione riferendo che nel mese di maggio del 2020, recandosi presso l'ufficio postale al fine di ottenere il rimborso di suddetti titoli, l'operatore addetto comunicava l'impossibilità di procedere al rimborso, poiché, essendo trascorsi più di dieci anni dalla scadenza, prevista a sette anni dalla data di emissione del buono, il loro diritto si era prescritto.
Ponevano, altresì, in rilievo la circostanza che in tali buoni l'unica indicazione fornita risultava la dicitura “buono fruttifero postale a termine”, mentre erano privi di ogni indicazione relativa alla durata e/o al termine di scadenza e che non era mai stato consegnato loro il foglio informativo analitico contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; deducevano, pertanto, la violazione dei doveri di diligenza, trasparenza, e informazione posti in capo a
, in qualità di soggetto collocatore di strumenti finanziari. CP_1
Parte attrice rilevava, infine che, in ogni caso, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che, la mancata consegna della documentazione informativa di corredo, nonché della mancata indicazione sui titoli della durata e/o della data di scadenza, aveva impedito il tempestivo esercizio del loro diritto e che, dunque, il dies a quo del termine prescrizionale doveva farsi decorrere dal momento in cui hanno avuto conoscenza della data di scadenza.
Costituitasi contestava l'assunto attoreo chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda e deducendo l' intervenuta prescrizione decennale dei titoli.
Specificatamente, la convenuta esponeva che i buoni postali oggetto del giudizio odierno appartenevano alle serie AA4 – tipologia “a termine” (in vigore dal
03/05/2002 al 20/09/2002) istituita con DM del 18/04/2002 (pubblicato in
G.U. n. 87 del 14/04/2001) – e AA5 – tipologia “a termine” in vigore dal
03/05/2002 al 31/12/2002) istituita con il D.M. del 19/12/2000 (pubblicato in
G.U. del 28/02/2000) – a cui era riconosciuto un rendimento pari rispettivamente al 40% e al 35% del capitale investito al compimento del settimo anno dalla data della emissione e che il buono riportava, sia sul fronte che sul retro, la dicitura "a termine" e che tutte le informazioni sulle caratteristiche economiche dell'investimento, erano riportate nel relativo Foglio Informativo (FIA) che era stato regolarmente consegnato agli intestatari al momento della
Pagina 2 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile sottoscrizione;
rappresentando, inoltre, che, in ogni caso, la asserita mancata consegna del foglio informativo era irrilevante ai fini della prescrizione e non comportava una violazione dei doveri di trasparenza contrattuale atteso che l'adempimento degli obblighi informativi era stato espletato mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale attraverso il quale è Con avvenuta l'emissione del e che, comunque, gli attori avrebbero potuto conoscere l'effettiva durata e scadenza del buoni acquistati sia tramite la pubblicità informativa presente nei locali di tutti gli Uffici postali sia mediante il relativo sito web.
All'esito dell'espletata istruttoria, lo scrivente giudicante (assegnataria del fascicolo a far data dal 4.05.2022), ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Intese le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
2. Merito della lite.
Ciò premesso nei fatti e passando al merito della controversia, va anzitutto evidenziato che i buoni fruttiferi azionati nel caso di specie vanno ricondotti al genus del buono fruttifero cosiddetto “a termine” il cui quadro normativo di riferimento prende le mosse dalla delega contenuta nel d.lgs.284/99, in attuazione della quale il D.M. del 19/12/2000 ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto qui di interesse, che: a)
l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1); b) per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1); c) i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4); d) l'intermediario espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1); e) i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.
(art. 8 co. 1).
Pagina 3 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Sotto altro profilo, va osservato che i buoni postali, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, sono qualificabili come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., la cui funzione è quella di identificare l'avente diritto alla prestazione e consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. (cfr. Cass. Sez. Un. 15/06/2007 n.13979)
Si ha riguardo, dunque, a di titoli sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei titoli di credito – per i quali, quindi, i diritti spettanti ai sottoscrittori sono soggetti alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, vale a dire a modificazioni che trovano ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339
с.c..
Ciò comporta che vi sia un onere di attivarsi in capo al legittimo possessore dei titoli, volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto non espressamente indicati nel buono, con la precisazione che, tale onere può essere diligentemente assolto purché sia garantita al sottoscrittore un'effettiva conoscenza dell'investimento effettuato, da intendersi come piena consapevolezza della tipologia di investimento, della relativa scadenza e prescrizione, poiché da questo dipende l'integrale soddisfo dell'interesse creditorio.
A fronte di tale onere di attivazione, sono posti in capo al finanziatore precipui obblighi pubblicitari e di trasparenza (che costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175, 1366, 1375 c.c), operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento dei titoli, affinché l'investitore sia messo nelle condizioni di valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento.
In questo senso, la buona fede si sostanzia nell'adempimento dei doveri informativi che l'ordinamento pone in capo alla parte “forte” e che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte “debole” può evincere le condizioni dell'investimento, mirando a colmare l'asimmetria informativa fisiologica che caratterizza tali negozi.
In particolare, le informazioni sulla scadenza del titolo, riguardando le condizioni temporali che consentono al risparmiatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono, elementi necessari che devono essere adeguatamente forniti al risparmiatore il quale, in mancanza, rischia di perdere il capitale investito e, conseguentemente, l'obbligo dell'intermediario postale di fornire in maniera chiara e precisa tali informazioni
Pagina 4 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile trova fondamento nel dovere di questo di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
L'odierna questione, quindi, va ricondotta nell'ambito dei doveri di trasparenza e di informazione, soprattutto relativi al termine di scadenza, cui l'intermediario è tenuto a conformarsi nel collocamento dei CP_2
Gli attori hanno infatti, ha eccepito la mancanza di una propria responsabilità circa l'avvenuta prescrizione dei predetti buoni, non essendovi, sui documenti, alcuna indicazione in merito alla scadenza, né avendo l'intermediario affatto provveduto a rimediare a tale deficit informativo in altro modo e, in particolare, nel momento della sottoscrizione.
Sul punto si osserva che i buoni sono emessi alle condizioni generali previste dal
DM del 19.12.2000, espressamente richiamato dal DM 18 aprile 2002, il quale dispone, ai fini di una maggiore trasparenza, che, al momento del collocamento, i buoni debbano essere consegnati al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo
Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Ebbene, nel caso di specie, la data di scadenza dei buoni non risulta evincibile dal contenuto dei titoli depositi in atti (v. doc.1 allegato all'atto di citazione), che riportano esclusivamente la dicitura “a termine” e la data di emissione del buono, con un'annotazione a penna e fuori dal titolo delle sigle “AA4” e “AA5”, senza alcuna indicazione sulla durata e sulla scadenza.
Ne deriva che, in assenza dell'apposito timbro della emittente recante la data di scadenza degli stessi, dalla quale far decorrere l'ordinario termine decennale previsto dalla normativa applicabile ratione temporis (ed elemento essenziale del titolo), non è stato consentito al titolare del buono di esercitare tempestivamente il proprio diritto a vedersi rimborsato il titolo.
Parte convenuta, a tal proposito, ha dichiarato di aver dato regolare informativa mediante consegna del Foglio informativo, senza tuttavia dimostrare l'effettiva consegna ai clienti dell'anzidetto foglio informativo, come sarebbe stato suo onere fare in ragione delle allegazioni attoree sul punto, né peraltro ha dimostrato di aver esposto nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate.
Né, la sola pubblicazione del provvedimento di emissione dei buoni in Gazzetta
Ufficiale, può essere considerata come elemento sufficiente per ritenere assolti gli obblighi di comunicazione e di informazione gravanti su atteso che, CP_1 proprio in virtù della normativa pubblicata sulla stessa Gazzetta Ufficiale (DM
19.12.2000), tali obblighi possono ritenersi adempiuti solo con la consegna del foglio informativo.
Pagina 5 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Ed ancora, è stato ribadito che “Rispetto a buoni fruttiferi postali che non riportino indicazioni circa la durata e, quindi, circa il termine di scadenza - costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte della mancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogli informativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio onere di trasparenza e di informazione” (cfr, ex multis, Tribunale di Termini Imerese, n.
953/2023; n.306/2020 e n. 367/2022; vds. anche Corte di appello di Napoli
Sez.-VII-24 settembre 2024 n.3719, citata dalla stessa parte attrice)
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, deriva dall'inadempimento da parte del collocatore degli strumenti finanziari de quo degli obblighi informativi sopra precisati, a fronte del quale i creditori non hanno potuto attivarsi per far valere il proprio diritto.
Si tratta, dunque, di una circostanza che integra una causa giuridica
(l'inadempimento) rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c. e non di un mero impedimento soggettivo.
Per tale ragione, deve ritenersi che il termine di prescrizione dei diritti derivanti dai buoni in questione ha cominciato a decorrere dal giorno in cui, a seguito del reclamo presentato dagli odierni attori, comunicava loro la CP_1 prescrizione del diritto al rimborso, fornendo informazioni precise circa la durata dei titoli e la relativa prescrizione, vale a dire con la missiva del 15/07/2020.
Ne deriva che il diritto degli attori a percepire il capitale ed interessi relativamente ai buoni sottoscritti non si è estinto per prescrizione, come eccepito dalla società convenuta e, pertanto, va condannata al pagamento, in favore Controparte_1 degli attori, dell'importo portato dai titoli. In particolare la convenuta va condannata al pagamento nei confronti di e Parte_1 [...]
delle somme portate dai due buoni fruttiferi postali AA4 (a termine) Parte_3 sottoscritti il 17.07.2002 di € 5.000,00 ciascuno, così per € 10.000,00 e n. due
(AA4) di € 1.000,00, sottoscritti il 17.07.2002, così per € 2.000,00 e nei confronti di e delle somme, portate dai due buoni Parte_1 Parte_2 fruttiferi postali AA5 (a termine) sottoscritti il 27.12.2002 di € 2.500,00 ed €
1.000,00, così per € 3.500,00], oltre interessi di legge dalla data della sottoscrizione sino al saldo, restando assorbita ogni altra deduzione o questione dedotta dalle parti.
3. Spese di lite
Pagina 6 di 7 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile In punto di statuizione sulle spese di lite, l'accoglimento della domanda proposta dagli attori impone, in applicazione del principio della soccombenza, di condannare parte convenuta a corrispondere in favore dei predetti le spese sostenute per promuovere il giudizio, che si liquidano, alla luce del valore della domanda, ai sensi del DM 55/2014 e succ. mod..
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda formulata da , e Parte_1 Parte_2
Parte_4
- per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento in favore degli attori delle somme riportate nei buoni fruttiferi di cui in parte motiva, per una somma complessiva in favore di e di € 12.000,00 ed interessi di legge Parte_1 Parte_3 dalla data della sottoscrizione sino al saldo ed, in favore di e Parte_1
, dell'importo di € 3.500,00 ed interessi di legge dalla data della Parte_2 sottoscrizione sino al saldo;
-condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano ai sensi del dm 55 del 2014 e succ. mod., in complessivi euro 5.077,00 per onorari di difesa, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali nella misura del
15%.
Così deciso in Termini Imerese il 12/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
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