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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2637 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 9065/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 14645/2023
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Roberta Paparozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia
Colella, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.11.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile o, in subordine, dell'assegno mensile assistenziale, rappresentando che l' dopo averlo CP_1
sottoposto a visita, lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 60% senza, dunque, il riconoscimento delle prestazioni indicate.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, valutando il ricorrente invalido nella misura del 60%.
1 Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 12.07.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per le prestazioni suddette. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 10.06.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 14645/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
2 a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta l'erroneità della consulenza in quanto viziata da contraddizioni diagnostico valutative e carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alle prestazioni richieste. Sarebbe, in particolare, palese l'errore di inquadramento diagnostico commesso dal c.t.u., avendo quest'ultimo ritenuto che il periziato fosse affetto da disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale applicando il codice tabellare 2203 (51-60%), anziché da grave disturbo psicotico cronico con necessità di terapia continua, con anomalie ripetute del comportamento, con specifica voce tabellare 1204 (71-80%). La documentazione medica in atti, infatti, dimostrerebbe che il ricorrente soffre di psicosi cronica ad andamento peggiorativo e le difficoltà conseguenti a tale disturbo (impossibilità di relazionarsi con terzi, incapacità di provvedere autonomamente ai propri bisogni, impossibilità di valutare l'opportunità dei propri comportamenti, difficoltà di deambulare in ambienti esterni) non sarebbero state adeguatamente valutate dal c.t.u.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 18.06.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha precisato quanto segue: “Sulla scorta dei dati clinici disponibili, dell'esame obiettivo e degli 3 accertamenti clinicostrumentali in atti, si può affermare che il sig. , di Parte_1
anni 46, è affetto da:1) Disturbo psicotico associato a stati d'ansia; Il ricorrente risulta essere stato riconosciuto dalla Commissione Medica dell'ASL di Casoria (NA), in data
27/04/2023, soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa del 60%; Il presente giudizio è promosso dal p. con la finalità di valutare la ricorrenza di requisiti medicolegali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità. Per la valutazione della riduzione della capacità lavorativa, ci si riporta alle seguenti voci tabellari, di cui al
DM del 5/2/1992: - (Cod. 2203) DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI
SULLA VITA SOCIALE- 51%-60%. Il sig. risulta essere affetto da un disturbo Pt_1
psicotico associato a stati d'ansia in terapia farmacologica in relativo compenso psicopatologico come diagnosticato alla visita dell'U.O.C. di Salute Mentale di
Casoria, con associato stato d'ansia. Pertanto, si ritiene congruo il riconoscimento di una percentuale del 60%. Sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992, tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71, procedendo con criterio analogico- proporzionale, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato una compromissione della capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 60%. In definitiva, analizzando il quadro patologico sofferto dal Sig. si Pt_1
ritiene che NON ricorrano i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa”.
Il c.t.u. ha, inoltre, ulteriormente approfondito le ragioni a base della propria valutazione in sede di riscontro alle note critiche alla bozza – contenenti, sostanzialmente, le medesime censure poi riproposte in sede di opposizione – osservando: “[…] si procederà di seguito a chiarire all'Ill.mo Giudice i dubbi e le osservazioni mosse dal Legale, analizzando punto per punto. a) Si precisa che la diagnosi di “grave disturbo schizofrenico cronico” citata dal legale non risulta assolutamente condivisibile e del tutto infondata, sulla base di quanto evincibile dalla documentazione sanitaria versata in atti. Infatti, l'iter clinico documentato inizia dal
2005 allorquando viene descritto (cartella clinica n. 1197/2005 dell'U.O. di salute mentale del DS 60-62 dell'ASL NA2 Nord) un quadro psicotico (NB: in assenza di diagnosi di disturbo schizofrenico) con inizio di terapia farmacologica con Zyprexa ed
Efexor, con regressione dei sintomi e buon compenso, come dimostrato dai successivi controlli. Nei mesi successivi si aggiungeva depressione del tono dell'umore con
4 ulteriore modulazione della terapia. Nel 2010 il paz giungeva all'osservazione del
DSM di Casoria (cartella clinica n. 239 aperta in data 12.10.2010) laddove i Sanitari
Cont all'ingresso registravano: “paziente proveniente da di Mugnano dove è seguito dalla Dott.ssa da circa cinque anni. Perito elettronico vive a trentadue anni Per_2
con la madre;
ha due germani in abs già coniugati. Avrebbe avuto problemi organici al cervello dei quali oggi non reca documentazione. Nel 2008 ha subito il lutto del padre. Ha svolto nel 1998 regolare servizio di leva. Cinque anni addietro dichiara di aver subito una “grave depressione” che lo costrinse a frequentare il CSM di
Mugnano… il paziente lamemta “paura di vivere”, mancanza di amici, mancanza di lavoro. Personalità parzialmente immatura, dichiara di essere tentato dal vizio del gioco…”. Dalla lettura degli atti, in nessun momento viene formulata diagnosi di schizofrenia grave. Il quadro clinico rilevato nel corso degli anni risulta connotato dall'alternanza tra fasi prevalentemente depressive e fasi con apparente buon compenso. Tale decorso clinico, stando ai criteri previsti dal DSM5, può essere per analogia, inquadrato nel gruppo dei disturbi ciclotimici. D'altra parte, la diagnosi di schizofrenia cronica non viene citata mai nelle cartelle cliniche del DSM ma compare solo al controllo clinico del 30.10.23 (dopo la visita effettuata dalla Commissione invalidi civili – lungi dal sottoscritto ipotizzare che trattasi di certificato compiacente ai fini del riconoscimento del beneficio). Pertanto, si conferma la scelta della voce tabellare di cui al cod. 2203. b) In merito alla incapacità di sostenere una conversazione reale, tale osservazione non trova riscontro nell'obiettività clinica attuale, risultando il paz ben orientato, collaborante, con pensiero sufficientemente strutturato. Non trova riscontro clinico neanche il richiamato pericolo per sé e/o per gli altri, laddove nel corso di circa 20 anni non risulta documentato alcun istinto suicidario, atti di autolesionismo (che possano far ipotizzare il pericolo per sé stesso) né stati di agitazione/eteroaggressività, non risulta mai praticato alcun TSO (che potrebbero confermare il pericolo per gli altri). Ritiene che, essendo descritto dal DSM quale soggetto carente di capacità critica e di giudizio, il ricorrente sia da valutarsi non autonomo. Ricordando al legale che in questa sede vanno valutati i requisiti per la totale incapacità lavorativa (e non la perdita di autosufficienza), si segnala che in primis la carenza di capacità critica e di giudizio non risulta concretizzata e, in via subordinata, non si comprende come tale stato mossa mimare l'autosufficienza (si 5 ribadisce non oggetto della presente valutazione) del ricorrente. d) Il Legale ritiene che la diagnosi di grave schizofrenia sia suffragata dalla presenza di rallentamento ideo-motorio, già segnalato dalla Commissione Invalidi Civili. Orbene, il Legale non avendo conoscenze mediche (giustamente) non può sapere che il rallentamento ideo- motorio, unitamente al tremore (entrambi rilevati dal Sottoscritto in sede di visita) fanno parte dei segni e sintomi della sindrome extra-piramidale che normalmente si presenta, quale effetto secondario, nelle terapie croniche con neurolettici (assunti dal ricorrente). Pertanto, tale rilievo obiettivo è da intendersi quale conseguente alla terapia farmacologica, non espressione della richiamata grave schizofrenia, e compatibile con la diagnosi formulata. e) In merito alle Pregiate Sentenze richiamate, si fa presente che le stesse sono state ampiamente superate, ricordando ancora una volta che in questa sede si valutano i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'invalidità totale e non dell'indennità di accompagnamento, alla quale le citate sentenze fanno riferimento. f) In definitiva le osservazioni mosse dal Legale del ricorrente non possono trovare accoglimento, confermando la valutazione precedentemente formulata.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Il c.t.u., in particolate, con motivazione esaustiva e condivisibile, ha ampiamente chiarito le ragioni che lo hanno indotto ad inquadrare il disturbo psicotico che affligge il ricorrente nei “disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale” (Cod. 2203 -
51%-60%), dovendosi, per converso, evidenziare come l'inquadramento di tale affezione indicato da parte opponente non risulti altrettanto coerente e convincente.
Del resto, la stessa difesa di parte opponente ha fornito del disturbo in parola due diverse prospettazioni diverse e tra loro incompatibili, avendolo inquadrato dapprima, nelle note critiche alla bozza, come sindrome schizofrenica con codici tabellari 1209 o
1210, e poi, nel ricorso in opposizione, come psicosi cronica con codice 1204, con conseguente contraddittorietà delle contestazioni svolte.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione
6 prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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