Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha emesso, all'esito dello scambio di note di trattazione scritte entro il termine del 20/01/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al N RG 3125/2023 del Ruolo
Generale a.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Guastafierro Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito alla Piazza Pace, 20 in Boscoreale (NA); nonché presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_ in persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Azzano ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato in data 16/05/2023 la ricorrente in epigrafe esponeva:
CP_ di aver presentato domanda all' per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale;
CP_ che l' con provvedimento del 23/02/2021, comunicava alla ricorrente di non poter accogliere la domanda di assegno sociale presentata dalla sig.ra per il seguente motivo: “Lei non ha Parte_1 presentato la documentazione che è stata richiesta il 22.01.2021 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione..”
Avverso tale provvedimento si proponeva ricorso al comitato provinciale, senza ottenere alcun riscontro.
La ricorrente ha adito, quindi, l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale ex L.335/1995 e le consequenziali provvidenze economiche ad esso correlate;
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che a partire dal 1° gennaio 2009 per ottenere l'assegno sociale occorre aver soggiornato in Italia in maniera continuativa per almeno 10 anni.
La reiezione della domanda proposta dalla ricorrente, a parere dell' resistente, è stata determinata CP_2 dalla mancata produzione, entro il termine indicato, della documentazione richiesta dalla competente CP_ Agenzia Territoriale che ha condotto l'istruttoria. In particolare, l' chiedeva alla ricorrente di produrre
All'esito della odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
*****
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Rileva il Giudicante che, nel caso di specie, trovi applicazione L'art 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 ai sensi del quale ‹‹con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima
e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale››.
Ne deriva che, i presupposti normativi per l'erogazione di questa provvidenza sono:
- essere cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni,
- trovarsi nelle condizioni reddituali indicate nel comma 6 e se non coniugato non avere redditi propri in misura uguale/superiore a un ammontare annuo netto da imposta da rapportarsi a 6240000 lire previste per il 1996, a lire 6.240.000 mentre se possiede redditi propri in misura inferiore, l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto;
- sono ricompresi nel calcolo i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. La norma precisa che l'assegno viene attribuito con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Nella fattispecie de qua, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda amministrativa, era in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995; infatti, si evidenzia che la stessa oltre a risiedere effettivamente ed abitualmente nel territorio italiano, al momento della presentazione della domanda amministrativa aveva altresì raggiunto il requisito anagrafico, ed inoltre era in possesso del requisito reddituale (cfr documentazione prodotta in atti); inoltre, nel corso del giudizio l'istante ha chiesto un rinvio per note al fine di esibire il certificato di residenza storico che attesti il soggiorno continuativo per almeno 10 anni.
Nelle note autorizzate depositate telematicamente in data 29.01.2024 la sig.ra ha Parte_1 dimostrato di essere in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e, dal 2021, di non essere titolare di redditi (cfr. allegato depositati in atti).
Infatti, dal certificato di residenza storico allegato si evidenzia chiaramente che la ricorrente è residente in maniera continuativa e per più di dieci anni nel Comune di Torre Annunziata, ovvero risiede in Italia dal
27.10.2010.
In relazione, poi, ai redditi percepiti occorre tenere conto che l'art. 3 della L. 335/95, al comma 6, dispone che, tra l'altro che: "L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti."
Per tali ragioni suesposte la ricorrente ha provato di non percepire alcun reddito e di risiedere da almeno 10 anni nel territorio italiano;
ne deriva che il ricorso merita accoglimento.
Discende da quanto sopra la decisione di cui al dispositivo.
Spese secondo soccombenza, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
CP_ a) accoglie la domanda della ricorrente, e per l'effetto condanna l' al pagamento, in favore della predetta, dell'assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 22/1/2021, oltre accessori come per legge;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro
1.278,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco