Sentenza 26 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/07/2021, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2021
N. 00973/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00377/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2021, proposto da
EO CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto 4;
contro
Comune di Fumane, non costituito in giudizio;
nei confronti
CA EN, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
ex art. 31, co. 1 cpa, dell'obbligo in capo al Comune di Fumane di concludere il procedimento di cui alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 10143 del 13 Dicembre 2019 e contestuale condanna ex art. 34, co. 1, lett. b) del Comune di Fumane a concludere il procedimento stesso mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. CA ha dedotto di essere residente nel Comune di Fumane in Via Casterna n. 1/A, e che, nell’anno 2014, veniva avviata sul terreno attiguo al fondo di sua proprietà l’edificazione di due nuove unità immobiliari.
Il ricorrente ha, altresì, dedotto che in data 12 giugno 2019, dopo aver ottenuto l’accesso agli atti della pratica edilizia, presentava al Comune istanza di autotutela (prot. n. 5009/2019) “ avverso atti edilizi illegittimi rilasciati dal Comune di Fumane a fronte di dichiarazioni non verificate dall’ufficio per edifici di proprietà del Sig. EN CA ”: con nota prot. 10143 del 13 dicembre 2019 l’Amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento per la verifica della legittimità dei titoli edilizi posti a base dell’intervento realizzato, procedimento che, tuttavia, non veniva in seguito portato a conclusione.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha chiesto che il Comune di Fumane venisse condannato a concludere il procedimento, osservando che, una volta avviata l’attività procedimentale, sussisterebbe comunque l’obbligo della P.A. di portarla a compimento; si aggiunge che, rispetto alle SCIA presentate in variante, la conclusione del procedimento sarebbe, in ogni caso, doverosa
Il Comune resistente non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento in data 14.07.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Emerge dagli atti depositati in giudizio che in data 13.12.2019 il Comune di Fumane ha avviato il procedimento per la verifica della legittimità dei titoli edilizi relativi all’intervento oggetto della segnalazione inoltrata all’Amministrazione dal ricorrente, ed espressamente citata nella comunicazione di avvio ( cfr . doc. 6 della produzione di parte ricorrente).
Ritiene il Collegio che, sebbene ordinariamente la P.A. non sia tenuta a provvedere sulle istanze di autotutela proposte dal privato, l’avvio del procedimento, su segnalazione dell’interessato, abbia determinato, nel caso di specie, l’insorgere a carico del Comune dell’obbligo di concluderlo mediante un provvedimento espresso.
In tal senso: “ L'obbligo di provvedere sulle istanze dei privati sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l'adozione di un provvedimento espresso ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (fattispecie relativa alla domanda di riesame di un ordine di demolizione comunale adottato in relazione all'ordine di demolizione disposto dal giudice penale a fronte di un intervento realizzato sulla base di titolo abilitativo rilasciato e in pendenza di incidente di esecuzione diretto alla revoca dell'ordine penale) ” ( cfr . Cons. St., sez. VI , 09/01/2020 , n. 183); e ancora: “ Nel procedimento di formazione del silenzio rifiuto l’orientamento giurisdizionale è quello per cui la p. a. non ha l’obbligo di pronunciarsi sull’atto di diffida del privato finalizzato alla adozione di un provvedimento di annullamento di ufficio, stante l’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del potere di autotutela; ma tale principio non può trovare applicazione allorquando la p. a., in seguito alla diffida del privato nel senso predetto, si sia autovincolata designando il responsabile del procedimento e stabilendo altresì il termine di conclusione del procedimento medesimo ” (T. A. R. Campania, Salerno, sez. II, 20/01/2003, n. 24) ” ( cfr . Tar Campania, Salerno, Sez. II, 19 ottobre 2017, n. 1501).
E’ peraltro da aggiungere che, quanto alla verifica della legittimità delle SCIA presentate in variante, sussiste in ogni caso l’obbligo della P.A. di provvedere, in ragione del disposto dell’art. 19, comma 6 ter , L.241/90 (cfr. Tar Veneto n 1228/2020).
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in dispositivo.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Fumane di concludere il procedimento avviato in data 13.12.2019 prot. 10143 con provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO