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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2956/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli avv.ti Romano Parte_1
Silvia e Ria Pierluigi
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizia Florio CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.03.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: -di aver presentato, in data 11.04.2019, una prima domanda di Reddito di cittadinanza prot. n.
[...]
CP_
che veniva accolta dall' e sospesa dal mese di gennaio 2020 senza alcuna ragione;
CP_2
-che, in data 26.05.2020, la ricorrente presentava una nuova domanda di Reddito di cittadinanza CP_ prot. n. che veniva nuovamente accolta dall' a partire da giugno Controparte_3
2020; -che con provvedimento del 28.03.2021, l' comunicava alla beneficiaria la revoca della CP_1 prima prestazione riconosciuta (ovvero, la n. INPS-RDC-2019- 1086077) con la seguente motivazione: “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co. 10 L. 26/2019)” e con provvedimento del 04.05.2021,
l' comunicava altresì la revoca della seconda prestazione (a seguito di domanda di RdC prot. CP_1
n. per i seguenti motivi: “domanda presentata prima dello spirare del termine Controparte_3 di 18 mesi di cui all'art. 7 comma 11 della L. 26/2019”; -che l' inviava alla sig.ra due richieste CP_1 Pt_1 di restituzione, rispettivamente afferenti alle due domande citate e, nello specifico lettera datata
19.10.2021 con cui richiedeva la restituzione delle somme percepite da maggio 2019 a gennaio 2020 per l'importo complessivo di € 6.297,34 e lettera datata 16.11.2021 con cui richiedeva la restituzione delle somme percepite da giugno 2020 a marzo 2021 per l'importo complessivo di € 4.999,88.
1 Ritenendo infondata la seconda richiesta restitutoria del 16.11.2021 di € 4.999,88, la ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza del
4.05.2021 e l'irripetibilità delle somme in questione, con conseguente annullamento del provvedimento di recupero datato 16.11.2021, vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio sostenendo che la ricorrente aveva CP_1 presentato una seconda domanda di Reddito di cittadinanza dopo la revoca del beneficio relativo alla prima domanda, senza attendere il termine di diciotto mesi dalla prima revoca ai sensi dell'art. 7 comma 11 della L. n. 26/2019.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 19.03.2025 la causa è
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Come è noto, il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del
28.03.2019, ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del D.L. cit., il Reddito di cittadinanza è riconosciuto “ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltreché di peculiari requisiti reddituali e patrimoniali.
Per quanto di interesse, il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7 commi 1 e 2 del D.L. cit., a norma del quale “
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola al comma 4, inoltre, stabilisce che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
2 Infine, il comma 11 dell'art. 7 cit. stabilisce che “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni
o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data”.
* CP_ Tale essendo il quadro normativo di riferimento, nel caso di specie l' ha disposto la prima revoca del sussidio in data 28.03.2021 per “omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE (art. 3, co. 10 L. 26/2019)”.
I motivi di tale revoca, da ciò che emerge dai fatti di causa, sembrerebbero riferirsi al fatto che al momento della presentazione della prima domanda, la sig.ra non ha inserito nella propria Pt_1 dichiarazione ISEE i redditi del figlio, nonostante quest'ultimo aveva mantenuto la propria residenza presso la madre, anche se in procinto di trasferirsi presso un'altra residenza, come poi di fatto è avvenuto nel mese di marzo 2020 trasferendosi sulla strada provinciale Tuglie/Neviano snc in Tuglie.
A seguito di tale revoca, l' ha chiesto, con lettera del 19.10.2021, la restituzione di € 6.297,34 CP_1 indebitamente percepite che la ricorrente ha restituito chiedendo una rateazione delle somme. Tali fatti, seppur non documentati, non sono stati contestati da CP_1
Il presente giudizio ha però ad oggetto la legittimità del secondo provvedimento di revoca del
4.05.2021 relativo alla seconda domanda di Reddito di cittadinanza presentata in data 26.05.2020.
Secondo il disposto normativo citato, la ricorrente avrebbe dovuto attendere diciotto mesi dalla revoca del primo beneficio (che nel caso di specie è intervenuta il 28.03.2021) prima di poter presentare una nuova domanda.
Ciò non è avvenuto poiché la sig.ra già in data 26.05.2020 ha presentato una nuova domanda Pt_1 di reddito di cittadinanza essendo in possesso di tutti i requisiti, compresi quelli reddituali, necessari per ottenere il reddito di cittadinanza, senza attendere il termine di 18 mesi stabilito dalla norma. CP_ Tale nuova domanda è stata accolta dall' con il conseguente pagamento del beneficio richiesto poi nuovamente revocato con provvedimento del 4.05.2021.
Ora nel caso in esame, l' avrebbe dovuto respingere la richiesta al momento della sua CP_1 presentazione per violazione dei termini di presentazione della domanda ex art. 7 co. 11 D.L. n.
4/2019 anziché accoglierla, ingenerando un legittimo affidamento della ricorrente sulla seconda domanda di reddito di cittadinanza del 26.05.2020.
Inoltre, a sostegno della buona fede della ricorrente vi è la circostanza, non contestata dall' , CP_4 che la sig.ra sta restituendo (a seguito di istanza di rateazione) gli importi indebitamente Pt_1 percepiti da maggio 2019 a gennaio 2020 per l'importo complessivo di € 6.297,34 a seguito della prima domanda di reddito di cittadinanza dell'11.04.2019.
3 Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.
Da tanto consegue che va dichiarata l' illegittimità del provvedimento di revoca del 4.5.2021 e va dichiarata la irripetibilità della somma di € 4.999,88 percepita dalla ricorrente a titolo di reddito di CP_ cittadinanza e richiesta dall' con comunicazione del 16.11.2021 per il periodo da giugno 2020
a marzo 2021; conseguentemente l' va condannato alla restituzione delle somme CP_1 eventualmente trattenute oltre interessi come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 12 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
-Dichiara illegittimo e per l' effetto annulla il provvedimento di revoca del 4.5.2021;
- dichiara non dovuta la restituzione della somma di € € 4.999,88 percepita dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza richiesta con comunicazione del 16.11.2021 per il periodo da giugno 2020
a marzo 2021 e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente CP_1 trattenute oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.800,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Lecce, li 19.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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