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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2410 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
e promossa
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. Walter Gibellieri, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Ascoli Piceno,
Viale Indipendenza, n. 7;
Attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Massimiliano
Colangelo e Avv. Mira De Zolt, elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Teramo
Fraz. San Nicolò a Tordino, Via Michelangelo 59;
Convenuto
OGGETTO: Contratto di agenzia.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e domanda,
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti della Parte_1 per indennità di legge e, per l'effetto, Controparte_1
- condannare la predetta ditta al pagamento in favore dell'attrice di quanto segue:
- € 9.000,00, oltre IVA, per differenze compensi provvigionali;
- € 9.000,00, oltre IVA quale indennità di preavviso ex art. 11 AEC;
- € 31.027,29, oltre IVA, quale indennità suppletiva di clientela ex AEC e, perciò, complessivamente per l'importo di € 49.027,29, oltre IVA, o la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- il tutto ed ogni singola voce, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo;
pagina 1 di 11 - rigettare integralmente le domande proposte sia in via riconvenzionale che in via gradata dalla
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni spiegate in narrativa. Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via principale rigettare tutte le domande avanzate dalla parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio, siccome infondate in fatto ed in diritto;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., signor , ha
[...] Parte_1 percepito somme a titolo di provvigioni in misura superiore a quelle effettivamente maturate per
l'importo complessivo di € 2.313,16 e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della predetta somma alla Controparte_1
In via gradata, in caso di accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, voglia il
Tribunale adito, previo accertamento del credito vantato dal in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., nei confronti della Parte_1
per somme pagate a titolo di provvigioni in misura superiore a quelle effettivamente dovute
[...] per l'importo di € 2.313,16, compensare la detta somma con quanto eventualmente dovuto alla società attrice.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del giudizio
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 ha convenuto in giudizio la società affinché l'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale la condannasse al pagamento delle somme maturate a titolo di differenze provvigionali, indennità di mancato preavviso e indennità suppletiva di clientela per un importo complessivo di € 49.027,29 oltre IVA, in conseguenza dell'intervenuto recesso per giusta causa dal contratto di agenzia in essere con la Controparte_1
2. Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale, ha domandato la condanna della controparte alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di maggiori provvigioni rispetto a quanto pattuito in contratto.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata presa in decisione all'udienza del
26.02.2025 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
I fatti di causa
4. I fatti oggetto del presente giudizio, quali pacifici e risultanti dalla documentazione depositata in atti, possono essere così sintetizzati:
- con contratto stipulato in data 1.07.2002 la società ha stipulato con la società Regal Parte_1
Service s.r.l. un contratto di agenzia avente ad oggetto l'incarico di promuovere in esclusiva pagina 2 di 11 stabilmente, con attività autonoma ed indipendente e senza vincoli di subordinazione nei confronti del proponente, la conclusione di contratti di vendita di prodotti alimentari (come specificati nell'allegato A) nella zona indicata (come individuata nell'allegato B) con durata di 1 anno dalla stipula, soggetto a tacito rinnovo per uguale periodo salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con raccomandata entro l'ultimo giorno del mese di calendario precedente il mese di scadenza del contratto (artt. 1 e 11, vd. doc. 1 allegato alla citazione);
- con successivo contratto del 1.08.2014 le predette parti hanno stipulato un altro contratto di agenzia avente analogo contenuto ma con durata a tempo indeterminato (vd. doc. 2 allegato alla citazione e doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- con contratto d'affitto di ramo d'azienda del 14.12.2018 la società Regal Service s.r.l. ha concesso in affitto alla società il ramo di azienda commerciale avente ad Controparte_1 oggetto l'attività di commercializzazione, in conto proprio e per conto di terzi, di beni alimentari e non alimentari per la durata di anni 7 a partire dal 1.01.2019 con possibilità di tacito rinnovo di tre anni in tre anni, salvo disdetta a mezzo di raccomandata da inviarsi con preavviso di tre mesi dalla scadenza (vd. doc. 3 allegato alla citazione);
- per effetto di tale contratto l'affittuario è subentrato in tutti i contratti di Controparte_1 lavoro e, pacificamente, anche nel contratto di agenzia stipulato con Parte_1
- con atto del 31.03.2021 la società e la società Regal Service s.r.l., nelle Controparte_1 more entrata in liquidazione, hanno consensualmente risolto con effetto immediato il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato in data 14.12.2018 (vd. doc. 6 allegato alla citazione), risoluzione che è stata comunicata dalla società alla società con pec del Controparte_1 Pt_1
1.04.2021 (vd. doc. 5 allegato alla citazione);
- con pec del 27-28.04.2021 la società ha comunicato sia alla società Parte_1 Controparte_1 che alla società Regal Service s.r.l. il recesso immediato dal contratto di agenzia in
[...] conseguenza della risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda atteso che la società Regal
Service s.r.l. – cui il contratto è tornato in conseguenza dell'avvenuta risoluzione per mutuo consenso – è stata posta in liquidazione immediatamente dopo il contratto di affitto di ramo di azienda e risulta inattiva (con conseguente privazione di effettive possibilità di lavoro per conto della stessa e con poche garanzie di solvibilità vd. doc. 8 allegato alla citazione) mentre la clientela già acquisita dal è rimasta alla stessa (vd. doc. 7 allegato alla citazione). Controparte_1
La domanda di di avente ad oggetto la Parte_1 Controparte_2 condanna al pagamento delle maggiori provvigioni non corrisposte e la domanda riconvenzionale della società avente ad oggetto la richiesta di restituzione Controparte_1 delle somme corrisposte a titolo di provvigioni in misura superiore a quanto pattuito nel contratto
5. Parte attrice ha innanzitutto domandato la condanna della controparte al pagamento di €
9.000,00 + Iva a titolo di maggiori provvigioni dovute e non corrisposte rappresentando che in costanza di rapporto aveva concordato con l'amministratore della società Controparte_1
pagina 3 di 11 in carica dal mese di Settembre 2019 la corresponsione di compensi Controparte_3 provvigionali nella misura di € 1.500,00 mensili, i quali – tuttavia – a far data dal mese di Ottobre
2020 (ossia quando è subentrato il nuovo amministratore) non sono stati corrisposti fino alla data del recesso.
Per converso la società ha contestato l'esistenza di tale accordo chiedendo, in Controparte_1 via riconvenzionale, la condanna alla restituzione degli importi ricevuti dall'Agente dal I semestre
2019 al I trimestre 2021 (per un totale di € 2.313,16) in quanto maggiori rispetto agli importi dovuti in applicazione di quanto previsto nel contratto di agenzia.
5.1. Sul punto il contratto di agenzia sottoscritto dalla società con la società Regal Parte_1
Service in data 1.08.2014 (e pacificamente trasferito alla società a seguito del Controparte_1 contratto di affitto di ramo di azienda) prevede che:
- a titolo di corrispettivo per l'attività prestata dall'Agente in esecuzione del presente contratto, il
Proponente riconosce all'Agente “relativamente agli affari andati a buon fine, una provvigione nella misura e alle condizioni specificate nell'allegato D” – comprensiva di qualsiasi spesa ed onere sostenuti dall'Agente per l'espletamento dell'incarico conferitogli (art. 7.5) – la quale maturerà quando il Proponente avrà incassato l'intero prezzo della compravendita e verrà determinata alla fine del trimestre di maturazione (art. 7.1 – 7.2.);
- l'allegato D prevede una provvigione del 2% con i prodotti oggetto del contratto come da allegato A) sul fatturato dei clienti come da allegato B, al netto di tasse e imposte nonché spese ed accessori ed una provvigione fissa di € 3.000,00 per mantenere e coordinare i rapporti tra gli altri eventuali agenti e la preponente nonché per coordinare le politiche commerciali delle varie agenzie
(provvigione fissa che ha durata di 12 mesi, fino al 31.07.2015);
- con variazione delle condizioni economiche avente decorrenza dal 1.01.2019 le parti hanno pattuito una provvigione del 4% con i prodotti oggetto del contratto come da allegato A) sul fatturato dei clienti come da allegato B, al netto di tasse e imposte nonché spese ed accessori ed un acconto fisso mensile sulle provvigioni di € 3.000,00 con conguaglio semestrale calcolato su quanto realmente maturato;
- a tal fine “il Preponente invierà all'Agente un estratto conto delle provvigioni dovute entro la fine del mese successivo al trimestre nel quale tali provvigioni sono maturate ed entro lo stesso termine provvederà, ad invio di regolare fattura dell'Agente, al loro pagamento” (art. 7.7), di talché le provvigioni maturate sono pagate su fattura emessa dall'Agente previa autorizzazione del
Preponente (art. 8.1.).
L'art. 1742 c.c. prevede, al co. 2, che il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, forma che è richiesta non solo per la costituzione del contratto ma anche per le sue eventuali modifiche ed integrazioni, con conseguente impossibilità di provare tali modifiche tramite prova testimoniale
(cfr. Cass. civ., sez. 2, 3 ottobre 2016, n. 19716).
A ciò si aggiunga che nel caso di specie, l'art. 13.2. del contratto di agenzia prevede espressamente che “qualsiasi modificazione alle condizioni tutte del presente contratto richiede la pagina 4 di 11 forma scritta, a pena di nullità”, a nulla rilevando – pertanto – neanche la circostanza dell'intervenuto pagamento delle maggiori somme dal mese di Settembre 2019 al mese di Ottobre
2020 avendo – peraltro – parte convenuta richiesto la restituzione proprio di tali maggiori importi.
Ne deriva il rigetto della domanda attorea.
5.2. Per converso deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta in quanto, pacifica la corresponsione di maggiori importi dal Settembre 2019 all'Ottobre 2020 (la stessa attrice ha dedotto ciò ritenendolo conseguenza dell'intervenuto accordo modificativo con l'amministratore , risulta una differenza corrisposta e non dovuta di € 2.313,16, importo – CP_3 peraltro – non contestato dalla stessa attrice.
Contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, infatti, essa ha contestato (anche in sede stragiudiziale) solo il diritto a ricevere il maggiore importo di € 1.500,00 quale frutto dell'accordo orale asseritamente intercorso con la controparte, il che non comporta “l'implicito ed inequivocabile disconoscimento di qualsivoglia estratto conto o partitario di provenienza dell'azienda”
(circostanza, peraltro, dedotta solo tardivamente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. mentre la documentazione è stata depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Né rileva il richiamo alla giurisprudenza secondo cui “in tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa” in quanto nel caso di specie non si è in presenza di una modifica unilateralmente apportata dalla proponente (vd. par.
5.1. della motivazione) ma dell'applicazione delle condizioni previste nel contratto di agenzia. Ne deriva la condanna dell'attrice al pagamento di € 2.313,16 oltre interessi legali dalla domanda
(6.12.2021) al saldo.
La legittimazione della società in relazione alle domande di condanna al Controparte_1 pagamento dell'indennità di preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela
6. Con riguardo alle domande formulate dalla società attrice aventi ad oggetto la condanna al pagamento dell'indennità di preavviso e dell'indennità suppletiva di clientela, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che, per effetto della risoluzione del contratto di ramo di affitto di azienda del 31.03.2021, il contratto di agenzia è tornato ad essere immediatamente di titolarità della società Regal Service s.r.l. con la conseguenza che parte attrice avrebbe dovuto esercitare il recesso nei confronti di quest'ultima, unica – in ipotesi - legittimata anche alla corresponsione delle indennità in oggetto.
In punto di diritto deve premettersi che l'art. 2558 c.c. – applicabile nel caso di specie venendo in rilievo un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite - prevede che «se non è pattuito diversamente l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale» (co. 1), disposizione che opera anche nei confronti pagina 5 di 11 dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto (co. 2), fermo restando che «il terzo contraente può» «recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante» (co. 3).
Tale successione, come chiarito dalla giurisprudenza, avviene ope legis ed è efficace nei confronti del terzo contraente senza che egli debba accettarla o che sia necessario dargliene comunicazione, costituendo tale comunicazione oggetto di un onere a carico dell'alienante e dell'acquirente dell'azienda (e dei soggetti ad essi equiparati) finalizzato solo al decorso del termine di tre mesi entro il quale è consentito al terzo di recedere dal contratto (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 3 gennaio 2020, n. 15.).
Come chiarito dalla giurisprudenza, la disposizione in esame opera non solo nelle ipotesi espressamente previste di alienazione, usufrutto e affitto d'azienda, “ma anche negli altri casi in cui ricorra la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa per un fatto voluto dalle parti, o da queste previsto, ed in relazione al quale abbiano potuto disporre della sorte del contratti a prestazioni corrispettive inerenti l'azienda ancora non completamente eseguiti”, con la conseguenza che “sono estranei all'ambito di applicazione dell'art. 2558 cod. civ. tutte le ipotesi in cui il trasferimento dell'azienda sia la conseguenza diretta di un fatto non negoziale o sia la conseguenza soltanto mediata di una fattispecie negoziale” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 23 novembre
2015, n. 18805).
In applicazione di tale principio ritiene il Tribunale che l'art. 2558 c.c. trova applicazione anche con riferimento alla fattispecie della risoluzione per mutuo consenso del contratto di affitto di ramo di azienda, atteso che in forza di tale negozio si ha la sostituzione di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'impresa per un fatto voluto dalle parti (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16 giugno 2004 secondo cui “la disciplina dettata dall'art. 2558 cod. civ., in tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al locatore a seguito di cessazione dell'affitto, sempre che la cessazione di tale rapporto e la conseguente retrocessione dell'azienda si ricolleghino direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da queste espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato”)
Ne consegue che il terzo contraente può, in applicazione dell'art. 2558 co. 3 c.c., recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa.
7. Chiarita l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2558 co. 3 c.c. occorre esaminare se il recesso esercitato dalla società è sorretto da una giusta causa anche Parte_1 considerando quanto previsto dall'art. 1751 c.c. secondo cui l'indennità in caso di cessazione del rapporto non è dovuta – tra l'altro - «quando l'agente recede dal contratto a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente», ossia quando il recesso è stato esercitato per giusta causa (cfr., ex plurimis, Cass. civ., 16 novembre 2004, n. 21678 secondo cui “al rapporto di agenzia si applica l'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119 c.c., per l'evidente pagina 6 di 11 analogia che sussiste tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su di un rapporto fiduciario” con la conseguenza che “il concetto di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. ben può essere utilizzato, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, per stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto o non per un fatto imputabile all'agente, tale da precludere la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto”).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – “anche la cessione d'azienda” (e, quindi, nel caso di specie anche la retrocessione in conseguenza della risoluzione del contratto di affitto di azienda) “può in determinate circostanze comportare una giusta causa di recesso dei terzi contraenti (e perciò anche dagli agenti) dai rispettivi contratti” con conseguente responsabilità a carico del cedente, specie “nel caso in cui per ragioni estrinseche al contratto, non inerenti direttamente ad esso, la sostituzione del cessionario al cedente quale controparte del rapporto contrattuale realizza una situazione in vista della quale si sarebbe rifiutato di contrarre se l'avesse conosciuta in tempo utile”, ragioni che “possono riguardare l'identità e le qualità del nuovo soggetto, che subentra nel contratto come imprenditore cessionario, e in particolare la sua affidabilità economica”. In altri termini, “la cessione dell'azienda può integrare una giusta causa di risoluzione del rapporto di agenzia se il cessionario non offre una sufficiente sicurezza di solidità finanziaria”, ossia se “non garantisce il terzo contraente del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del contratto di durata (tanto più se relative ad importi già maturati, ma non ancora esigibili, come quelli delle indennità da corrispondere alla fine del rapporto), e, più ampiamente, della regolare prosecuzione dell'attività dell'azienda cui è connessa l'attività dell'agente” (cfr. Cass. civ., sez. L., 12 ottobre 2007, n. 21445).
7.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussiste la giusta causa del recesso operato da parte attrice non essendo condivisibile la tesi di parte convenuta secondo cui la risoluzione del contratto di affitto di ramo d'azienda non le avrebbe lasciato alcuna discrezionalità essendo tenuta a restituire il ramo di azienda alla cedente nelle medesime condizioni dei rapporti contrattuali in essere, ivi incluso quello dell'agente (vd. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta).
Invero, il contratto di affitto di ramo di azienda dalla Regal Service s.r.l. alla Controparte_1 non è venuto meno in ragione del decorso del termine di 7 anni previsto nel contratto ma in forza di un atto di risoluzione per mutuo consenso, ovvero di un atto negoziale stipulato dopo due anni dalla cessione del ramo di azienda.
Inoltre, come si evince dalla visura camerale in atti (vd. doc. 8 allegato alla citazione) la società
Regal Service s.r.l. risulta inattiva ed in liquidazione, con la conseguenza che è del tutto probabile che la predetta società non avrebbe garantito l'agente odierno attore dal regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata, circostanza peraltro riconosciuta dalla stessa parte convenuta (vd. pag. 1 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. dove si legge che pagina 7 di 11 “è pacifico che la Regal Service srl abbia cessato nel gennaio 2019 ogni attività a causa di un ingente passivo che non permetteva la prosecuzione aziendale. Di conseguenza, il pacchetto clienti sarebbe comunque andato disperso e l'agente non avrebbe avuto modo di proseguire la propria attività con l'originario mandante”).
Sussistendo la giusta causa di recesso la cedente è tenuta a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2558 co. 2 c.c. le indennità derivanti dalla cessione del contratto (cfr. Cass. civ., sez. L., n. 21445/2007 cit.) non dovendo le predette indennità essere corrisposte dalla società Regal
Service s.r.l. (anche considerando che se dette indennità si ritenessero dovute dal cessionario, la cui conclamata e grave situazione di difficoltà economica costituisce giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, verrebbe ad essere eluso l'intento della disposizione che consente al terzo di recedere, proprio al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli del proseguimento del rapporto con un soggetto che non offra alcuna garanzia di solvibilità).
L'indennità di preavviso
8. Ciò chiarito parte attrice ha domandato la condanna della controparte alla corresponsione dell'indennità di preavviso di cui all'art. 10 dell'AEC pari ad € 9.000,00 + IVA applicabile per la durata di sei mesi (stante la durata del rapporto di agenzia prolungatosi dal 2002) calcolata sul monte provvigioni relativo all'anno solare antecedente al recesso (2020) considerando anche le provvigioni non corrisposte da Ottobre 2020 a Dicembre 2020.
L'art. 11 dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio (vd. doc. 11 allegato alla citazione e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) prevede che:
- in caso di agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario, il termine di preavviso è di: i) tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
ii) quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
iii) cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
iv) sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi;
- ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, occorre fare riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso;
- se la parte recedente, in qualsiasi momento, intende porre fine, con effetto immediato, al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio
- 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
8.1. Ritiene il Tribunale che, sussistendo una giusta causa di recesso (vd. par.
7.1. della motivazione), l'agente ha diritto all'indennità di preavviso (cfr. Cass. civ., sez. 2, 2 settembre 2016,
n. 17539).
In applicazione dell'art. 11 citato, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, nell'individuare le mensilità di preavviso non occorre far riferimento al solo periodo in cui vi è stata la vigenza del contratto di affitto di ramo di azienda, bensì all'intera durata pagina 8 di 11 del rapporto di lavoro (dal 2014, non potendo computarsi il precedente contratto del 2002 in quanto a tempo determinato e terminato prima della cessione del ramo di azienda, vd. doc. 1 allegato alla citazione) in quanto, come sopraesposto (vd. par. 6 della motivazione), in seguito al contratto di affitto di ramo di azienda si determina il subentro ope legis dell'affittuario nei contratti d'impresa ex art. 2558 c.c. senza soluzione di continuità.
Pertanto, essendo il preavviso dovuto pari a sei mesi, occorre guardare alle provvigioni di competenza dell'anno civile precedente (2020) – decurtati dagli importi non dovuti e richiesti a titolo di differenze provvigionali (vd. par.
5.1. della motivazione) e tenuto conto dell'accoglimento della domanda riconvenzionale (vd. par.
5.2 della motivazione) – è pari ad € 7.988,45 (€
15.976,90/12 * 6) esclusa IVA stante la sua natura risarcitoria (non rientrante, quindi, nell'ambito applicativo dell'art. 2 co. 3 lett. a d.p.r. n. 633/1972). L'indennità suppletiva di clientela
9. Infine parte attrice ha domandato la condanna della società al pagamento Controparte_1 dell'indennità suppletiva di clientela di cui all'art. 13 dell'AEC pari ad € 31.027,29 così determinata:
- 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia
(ossia dal 2002 al 2004 per € 2.223,76, vd. doc. 12 allegato alla citazione);
- 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto
(ossia dal 2005 al 2007, per € 5.626.25, vd. doc. 12 allegato alla citazione);
- 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi (dal 2008 al 2021, pari ad € 23.177,28, vd. doc. 12 allegato alla citazione) L'art. 13 dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio (vd. doc. 11 allegato alla citazione e doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) prevede che “se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o Rappresentante” il Preponente deve corrispondere all'Agente anche l'indennità suppletiva di clientela, “da calcolarsi sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto”.
Detta indennità è pari:
- al 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
-al 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
- al 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
9.1. Ritiene il Tribunale che, sussistendo una giusta causa di recesso, parte attrice ha diritto a tale indennità che deve calcolarsi con riferimento all'intera durata del rapporto, ossia dal 2014 (vd. par.
8.1. della motivazione), la quale è pari ad € 9.390,34 così determinata:
pagina 9 di 11 - € 3.948,57 (3% di € 131.619,14 per gli anni dal 2014 al 2016, vd. doc. 12 allegato alla citazione, importi non contestati);
- € 4.526,13 (3,5% di € 129.318,10 per gli anni dal 2017 al 2019, vd. doc. 12 allegato alla citazione, considerato che per gli anni 2017 e 2018 gli importi non sono contestati, mentre per l'anno 2019 deve tenersi conto di quanto evidenziato al par.
5.2. della motivazione);
- € 915,64 (4% di € 22.891,06 per gli anni successivi, tenuto conto di quanto deciso al par.
5.2. della motivazione)
Anche detto importo, avendo natura risarcitoria, non è soggetto a IVA.
Conclusioni
10. Alla luce di quanto sopraesposto, in accoglimento della domanda attorea parte convenuta deve essere condannata al pagamento in suo favore di € 17.378,79 a titolo di indennità di preavviso e di indennità di clientela.
Trattandosi di somme aventi natura risarcitoria, sull'importo così liquidato deve essere riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino ad oggi, tempo della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. U., 17 febbraio 1995, n. 1712): pertanto, previa devalutazione alla data del recesso (28.04.2021) della somma espressa in moneta attuale, alla somma via via rivalutata annualmente devono essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento morte fino alla data della presente sentenza. Da tale data, giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, poi, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
11. Parte attrice, invece, stante il rigetto della domanda volta ad ottenere la condanna alle maggiori provvigioni come richieste e l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla controparte (vd. par.
5.2. della motivazione) deve essere condannata al pagamento di € 2.313,16 oltre interessi legali dalla domanda (6.12.2021) al saldo.
12. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547)
Le spese di lite
13. Le spese di lite – tenuto conto dell'esito complessivo della controversia – devono essere compensate nella misura di 1/3, dovendo parte convenuta essere condannata al pagamento del restante importo in favore di parte attrice in quanto maggiormente soccombente.
pagina 10 di 11 Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (alla luce del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate e del pregio dell'attività difensiva svolta, in € 4.237,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 1.701,00 per la fase decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
[...] ontro Parte_1 Controparte_1
ogni avversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
1) in parziale accoglimento della domanda di parte attrice condanna, per le causali di cui in parte motiva, parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di € 17.378,79 oltre interessi come al par. 10 della motivazione;
2) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3) accoglie la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta di € 2.313,16 oltre interessi legali dalla domanda (6.12.2021) al saldo;
4) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti – complessivamente determinate in € 643,00 per anticipazioni ed e 4.237,00 per onorario, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge – e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte in favore di parte attrice
Teramo, 26.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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