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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 42881 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento N. 42881 emesso dal Comune di Agrigento in materia di TARI relativa all'anno 2019, notificato in data 13.2.2025, riferiti ad alcuni immobile di sua proprietà in Indirizzo_1, cosi come riportati nell'atto opposto.
Deduceva la infondatezza nel merito, la incoerenza ed illogicità, nonché illegittimità che coinvolgono l'intero accertamento notificato, difetto di motivazione, eccesso di potere e indeterminazione delle sanzioni.
Non risulta costituito il Comune di Agrigento.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La controversia nasce dal fatto che il Comune di Agrigento ha notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione TARI per l'anno 2019, sebbene l'atto risulta riferito anche agli anni 2020 – 2021 e 2022.
Lamenta con ricorso, che introduce in maniera generica fatti e circostanza che non prova documentalmente.
Nella sostanza assume che i fabbricati oggetto di contestazione risulta essere privi della soggettività passiva, in quanto collabenti e non producono rifiuti.
Sul punto va rileva che presupposto della TARI, infatti, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre l'art. 62 del decreto legislativo 507/1993 dispone che non sono soggetti alla tassa soltanto i locali e le aree che non possono oggettivamente produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (immobili diroccati, inagibili o inabitabili oggettivamente), sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 2021, n. 11130).
Il presupposto dell'esenzione, quindi, è costituito dall'oggettiva e permanente non idoneità dell'immobile a produrre rifiuti, non dalla mancata produzione di rifiuti in concreto dipendente dall'inutilizzazione da parte del detentore.
Peraltro, l'ipotetica condizione di inutilizzabilità dell'immobile non è causa di esclusione dall'assoggettamento alla tassa se non denunciata e documentata nella dichiarazione originaria o di variazione e se non riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o risultanti da idonea documentazione.
Agli atti processuali, sono allegati documenti che non provano decisamente che gli immobili oggetto di contestazione sono stati riconosciuti dal Comune privi di assoggettabilità passiva, non producendo alcuna comunicazione in ordine a quanto sostenuto.
Quanto alla carenza di motivazione, si prende atto che l'avviso di accertamento impugnato risulta corredato di identificazione degli immobili che non assumono dubbi circa la riferibilità della pretesa tributaria.
Cosi come la dedotta indeterminazione delle sanzioni e l'eccesso di potere.
La cartella di pagamento impugnata, deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica.
Per il resto i motivi adotti vengono disattesi per la genericità delle questioni poste a base i concetti che non possono essere riferibili al contesto cui lo stesso ha posto a base con il ricorso introduttivo.
Nessuna statuizione viene adottata in ordine alle spese di lite in considerazione della mancata costituzione dell'ufficio.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
TO IS IL
Firmato digitalmente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:40 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1028/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 42881 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento N. 42881 emesso dal Comune di Agrigento in materia di TARI relativa all'anno 2019, notificato in data 13.2.2025, riferiti ad alcuni immobile di sua proprietà in Indirizzo_1, cosi come riportati nell'atto opposto.
Deduceva la infondatezza nel merito, la incoerenza ed illogicità, nonché illegittimità che coinvolgono l'intero accertamento notificato, difetto di motivazione, eccesso di potere e indeterminazione delle sanzioni.
Non risulta costituito il Comune di Agrigento.
Cosi delineato l'oggetto del contendere all'udienza del 29.1.2026 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La controversia nasce dal fatto che il Comune di Agrigento ha notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione TARI per l'anno 2019, sebbene l'atto risulta riferito anche agli anni 2020 – 2021 e 2022.
Lamenta con ricorso, che introduce in maniera generica fatti e circostanza che non prova documentalmente.
Nella sostanza assume che i fabbricati oggetto di contestazione risulta essere privi della soggettività passiva, in quanto collabenti e non producono rifiuti.
Sul punto va rileva che presupposto della TARI, infatti, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre l'art. 62 del decreto legislativo 507/1993 dispone che non sono soggetti alla tassa soltanto i locali e le aree che non possono oggettivamente produrre rifiuti, o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (immobili diroccati, inagibili o inabitabili oggettivamente), sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione (Cass. 2021, n. 11130).
Il presupposto dell'esenzione, quindi, è costituito dall'oggettiva e permanente non idoneità dell'immobile a produrre rifiuti, non dalla mancata produzione di rifiuti in concreto dipendente dall'inutilizzazione da parte del detentore.
Peraltro, l'ipotetica condizione di inutilizzabilità dell'immobile non è causa di esclusione dall'assoggettamento alla tassa se non denunciata e documentata nella dichiarazione originaria o di variazione e se non riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o risultanti da idonea documentazione.
Agli atti processuali, sono allegati documenti che non provano decisamente che gli immobili oggetto di contestazione sono stati riconosciuti dal Comune privi di assoggettabilità passiva, non producendo alcuna comunicazione in ordine a quanto sostenuto.
Quanto alla carenza di motivazione, si prende atto che l'avviso di accertamento impugnato risulta corredato di identificazione degli immobili che non assumono dubbi circa la riferibilità della pretesa tributaria.
Cosi come la dedotta indeterminazione delle sanzioni e l'eccesso di potere.
La cartella di pagamento impugnata, deve ritenersi congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi, mediante il richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta ed al conseguente periodo di competenza, essendo il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato ex lege e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica.
Per il resto i motivi adotti vengono disattesi per la genericità delle questioni poste a base i concetti che non possono essere riferibili al contesto cui lo stesso ha posto a base con il ricorso introduttivo.
Nessuna statuizione viene adottata in ordine alle spese di lite in considerazione della mancata costituzione dell'ufficio.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Agrigento 29 Gennaio 2026.
Il Giudice Monocratico
TO IS IL
Firmato digitalmente