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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2419/2025 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod.fisc. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (cod.fisc. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Zini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore conclude riportandosi al ricorso e chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 19 febbraio 2025 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 17 giugno 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
considerato, quanto all'intervento del Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n.
6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); osservato, nella fattispecie in esame, che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 12 marzo 2025 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 27 settembre 2008 a Caserta e che dalla loro unione in data 24 maggio
2009 è nato il figlio;
Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e
2 materiali del figlio minore, in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“9) I coniugi, vogliono definire la loro separazione, in via di negoziazione globale, definendo anche tutti i loro reciproci rapporti economici, finanziari e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, effettuano il seguente trasferimento immobiliare
9.1 consenso ed oggetto:
La NO cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al signor Parte_2
che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) Parte_1
dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà del cessionario che diviene così proprietaria dell'intero): Parte_1
porzione di fabbricato urbano ad uso di civile abitazione posto in ZZ ELLI
(Bologna), Via Giuseppe Impastato n. 36, costituita da appartamento posto ai piani secondo e terzo (secondo soppalco) con annessi un vano a uso locale tecnico al piano secondo, due vani a uso autorimessa e un posto auto scoperto, posti al piano terra, e quindi delle relative pertinenze tutte, il tutto distinto al Catasto Fabbricati del predetto
Comune – a seguito della denuncia di variazione per costituzione in data 23 ottobre 2023 prot.n.BO0121518 al foglio 33, con i mappali:
- 1767, sub 54, Via Giuseppe Impastato n. 36, piano 2-3, int. 10, categoria A/2, classe
U, vani 6, superficie catastale totale mq. 144, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 133, rendita euro 929,62, graffata con il sub. 55;
- 1767, sub. 11, Via Giuseppe Impastato n. 36, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 17, superficie catastale totale mq. 20, rendita euro 113,26 (autorimessa destinata a pertinenza dell'appartamento di abitazione);
3 - 1767, sub. 12, Via Giuseppe Impastato n. 36, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 18, superficie catastale totale mq. 20, rendita euro 119,92 (autorimessa destinata a pertinenza dell'appartamento di abitazione);
- 1767, sub. 27, Via Giuseppe Impastato n. 36, piano T, categoria C/6, classe 1, mq. 12, superficie catastale totale mq. 12, rendita euro 68,17 (posto auto destinato a pertinenza dell'appartamento di abitazione).
In confine con predetta via, ragioni comuni e unità similari.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce ai beni che appaiono graficamente rappresentati nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati che si producono in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
9.2 provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del dott. Notaio in Imola (Bologna) del 30 novembre Persona_2
2023 repertorio n.39457 raccolta n.25383 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 6 dicembre 2023 al n.54425 serie 1T e trascritto a Bologna il 6 dicembre 2023 all'art.42569 e al n.57612 gen.
La quota in oggetto viene trasferita a corpo e nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 50%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze, sovrastanze, pertinenze, accessioni, azioni, ragioni, comunioni e diritti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi di cui ai rogiti e titoli di provenienze.
Più in generale, costituisce oggetto della cessione pro-quota tutto quanto, nulla escluso,
è pervenuto alla NO con il predetto rogito relativamente al quale il Parte_2
4 signor già comproprietario, si dichiara edotto di tutti i patti, Parte_1
convenzioni, prescrizioni, obblighi e servitù in esso contenuti e richiamati e che si vogliono qui come integralmente riportati e accettati.
9.3 garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione di
- ipoteca volontaria iscritta presso la Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale -
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di Bologna il Reg. Gen. n.57617 e Reg.
Part. 9401 per €. 300.000,00 = (trecentomia/00) a garanzia di debito in sorte capitale di
€.200.000,00= (Duecentomila/ 00) per mutuo concesso ai coniugi da Controparte_1
ipoteca nota e tollerata e di cui infra.
9.4 dichiarazioni urbanistiche
La parte cedente , richiamato quanto indicato nella relazione di Parte_2
conformità catastale e rispondenza edilizia redatta dall'Arch. in data 14 Persona_3
novembre 2023, già nella disponibilità delle parti con l'atto di provenienza e in atti, agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, dichiara:
- che le opere in oggetto sono state realizzate in conformità al permesso di costruire rilasciato in data 14 marzo 2022, prot. N. 4763, P.U.T. n. 4515/DC;
- che per ulteriori opere realizzate, in data 2 novembre 2023, prot. N. 20236, è stata presentata Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in variante ex artt. 22
d.p.r. n. 380 del 2001 e art. 19 L. 241 del 1990, accompagnata e corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni di legge;
5 - che il compendio immobiliare in oggetto non è soggetto a vincoli di tutela storico- artistica o paesaggistica ambientale;
- che in data 3 novembre 2023 è stato effettuato il collaudo statico;
- che il giorno 13 novembre 2023 sono stati ultimati i lavori, come risulta dalla relativa comunicazione al Comune, prot. N. 21053 del 14 novembre 2023;
- che, richiamato quanto indicato nella relazione di conformità catastale e rispondenza edilizia redatta dall'Arch. in data 14 novembre 2023, già nella Persona_3
disponibilità delle parti con l'atto di provenienza e in atti, rispetto al progetto allegato al suddetto titolo edilizio sussistono difformità rientranti nelle tolleranze esecutive di cui all'art. 19 bis L.R. LI-Romagna n. 23 del 2004;
- che ai sensi dell'art. 24 D.P.R. n. 380 del 2001, la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono state attestate mediante Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (S.C.C.E.A.), presentata, unitamente alla documentazione di cui al comma 5 della disposizione appena citata, in data 14 novembre 2023, prot. n.
21053.
La parte cedente dichiara e la parte cessionaria nuovamente prende atto di quanto già a sua conoscenza, vale a dire che il fabbricato di cui quanto in oggetto è porzione, è ricompreso in un comparto edilizio, regolato dalla convenzione stipulata con atto a rogito del notaio di Imola in data 4 marzo 2022 n. 33981/21840 Persona_2
di rep., registrato a Bologna in data 10 marzo 2022, n.11365, trascritto in data 11 marzo
2022 n.12437 gen. e n.8889 part., i cui patti e condizioni si vogliono qui come integralmente riportati e che la parte cessionaria dichiara di conoscere ed accettare.
La stessa parte cedente , garantendo la regolarità urbanistica e catastale Parte_2
dei beni oggetto del presente atto, dichiara altresì che:
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di
6 agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia licenze, concessioni, permessi, denunce o comunque denominate.
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di ZZ dell'LI non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
Il signor già comproprietario, comunque prende atto delle dichiarazioni Parte_1
come sopra rese dalla NO ed entrambi esonerano da qualsiasi Parte_2
responsabilità in merito l'Avvocato Luca Zini, il Tribunale di Bologna e il Magistrato delegato alla trattazione del procedimento separativo nonché l'Ausiliario incaricato di verificare la corrispondenza formale tra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare ed i documenti.
9.5 conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 la parte cedente , richiamato quanto indicato nella relazione di Parte_2
conformità catastale e rispondenza edilizia redatta dall'Arch. in data 14 Persona_3
novembre 2023, già nella disponibilità delle parti con l'atto di provenienza e in atti:
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 23 ottobre 2023 dichiarazione di variazione per costituzione protocollo n.BO0121518 (sia per quanto riguarda l'appartamento e il vano
7 tecnico subb 54-55 graffati che per le due autorimesse subb 11 e 12, che per il posto auto scoperto sub 27) che sia allegano, rispettivamente, con sotto le lett.A), B), C) D)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria signor conferma la dichiarazione di conformità dei dati Parte_1
catastali e delle planimetrie allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
9.6 attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs.
31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della
Regione LI Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi e dichiarano che l'immobile in oggetto è Parte_1 Parte_2
dotato di Attestato di Prestazione Energetica numero 06175-488438-2023, rilasciato in data 26 ottobre 2023 dal Geom. quale tecnico preposto e soggetto Persona_4
certificatore con il n.06175, attestato che in originale si allega a far parte integrante e sostanziale del presente verbale sub lett.E).
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e la Parte_1
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi dichiarano di essere edotti della sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili
8 oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
9.7 effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente trasferimento immobiliare, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione resa a definizione del presente procedimento consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al presente verbale.
9.8 assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e consapevoli delle sanzioni penali previste Parte_1 Parte_2
dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma
49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento è stato previsto:
➢ il pagamento di euro 91.000,00, a titolo di rimborso parziale del mutuo di cui infra, importo già corrisposto dal signor alla NO a Parte_1 Parte_2
mezzo di bonifico bancario di pari importo del 5 febbraio 2025 dal conto corrente n. IT
79 I 03015 03200 000000260160 FinecoBank S.p.A. intestato a al Parte_1
conto corrente iban IT 24 Q 02008 02410 000010830430 Banca Unicredit S.p.A. intestato a Parte_2
9 ➢ il pagamento di euro 40.000,00 che verrà pagato: quanto ad €.20.000,00 a mezzo bonifico bancario (dal conto corrente al conto corrente di Parte_1 [...]
), entro giorni 30 (trenta) dal passaggio in giudicato della sentenza di Pt_2
separazione e per i restanti €.20.000,00= (ventimila/00), sempre a mezzo bonifico bancario (dal conto corrente al conto corrente di ), entro Parte_1 Parte_2
i sei mesi successivi sempre dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e comunque non oltre il 30.06.2026;
➢ accollo integrale liberatorio da parte del signor della somma Parte_1
corrispondente alla metà di spettanza della NO , dell'ammontare che Parte_2
residuerà a carico della stessa, decorsi 30 giorni (trenta/00) dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione del ridetto mutuo ipotecario concesso da Controparte_1
ai coniugi, liberando, così la NO da ogni vincolo, onere e spesa in Parte_2
proposito e divenendo unico intestatario di tale mutuo ipotecario, giusto Parte_1
rogito a ministero dott. Notaio in Imola, del 30 novembre 2023 Persona_2
n.39458 di rep. e n.25384 di raccolta, registrato a Bologna il 6 dicembre 2023 al n.54428 serie 1Tdi cui alla sopracitata ipoteca.
Ogni spesa eventualmente dovuta per tale accollo del mutuo ipotecario, tra le quali quelle bancarie e notarili, sarà sostenuta dalla NO . Parte_2
I coniugi sino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e, quindi, sino alla cessione della quota di proprietà pari ad 1/2 dell'immobile in oggetto, continueranno a pagare ogni rata del ridetto mutuo al 50% ciascuno.
9.9 conformità impianti
Con il consenso del marito signor la NO viene Parte_1 Parte_2
esonerata dal garantire la conformità di tutti gli impianti dell'immobile ceduto e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza;
la parte cessionaria rinuncia alla allegazione della documentazione prevista da detto art. 13 del D.M. 22.02.2008 n. 37.
9.10 spese condominiali e utenze
10 I coniugi si danno reciprocamente atto che:
- essendosi già la NO trasferita a vivere altrove, il signor Parte_2 Parte_1
si farà carico integralmente di tutte le spese condominiali e di quelle relative al
[...]
ridetto immobile oggetto della presente cessione, nonché per luce, acqua, gas, rifiuti solidi urbani, TASI, TARI e quant'altro.
- il signor si impegna a richiedere alla società competente l'emissione Parte_1
a suo nome della cartella esattoriale per i rifiuti solidi urbani una volta formalizzata la cessione della quota immobiliare in oggetto e trasferita la residenza anagrafica della NO altrove. Parte_2
9.11 rinuncia all' ipoteca legale
La NO rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente Parte_2
dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor AT da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
9.12 detrazioni fiscali
La NO intende mantenere tutte le detrazioni fiscali relative alle Parte_2
spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 correlate alla quota di proprietà immobiliare che, con il presente atto di separazione, viene ceduta definitivamente al coniuge signor divenendo, così, unico proprietario. Parte_1
Si specifica che l'ultima spesa, relativa all'acquisto di n. 2 tende solari esterne, effettuata dai coniugi nell'anno 2024, oggetto di detrazione denominata Bonus Tende da sole
2024, per la quale non sono ancora scaduti i termini di presentazione ai competenti uffici fiscali (Agenzia delle Entrate), è stata effettuata nell'anno 2024, per euro 2.000,00=
(duemila/00) ciascuno corrispondente all'importo di ciascuna tenda.
9.13 richiesta di esenzioni fiscali
I coniugi e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un
11 procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
e confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/e del 29.05.2013, nonché dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data
21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
Ai soli fini tuzioristici e ferma restando la ridetta richiesta di esenzione da ogni imposta connessa ai trasferimenti di cui sopra, il signor in relazione all'acquisto Parte_1
della quota di 1/2 di proprietà dell' appartamento posto ai piani secondo e terzo (secondo soppalco) con annessi un vano a uso locale tecnico al piano secondo, due vani a uso autorimessa e un posto auto scoperto posti al piano terra, chiede l'applicazione di quanto disposto nella Nota II bis all'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 e l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale trattandosi di cessione di porzione di fabbricato destinata ad abitazione non di lusso, ubicata nel Comune dove il medesimo ha fissato la propria residenza;
la parte cessionaria, anche a mezzo e come sopra, all'uopo dichiara:
-di non essere titolare esclusivo o in comunione (legale o ordinaria) con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile trasferito con il presente verbale;
-di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà, di altra casa di abitazione da lui acquistata o dal proprio coniuge con le agevolazioni fiscali di cui alle leggi oggi vigenti ed alle leggi ed ai decreti indicati nella lettera C) della Nota II-bis) all'art. 1 della Tariffa allegata al Testo Unico delle disposizioni sull'imposta di registro.
Il signor dichiara inoltre di essere edotto che in caso di dichiarazione Parte_1
mendace o di cessione a titolo oneroso del diritto di proprietà trasferito col presente atto
12 sui ridetti beni prima del decorso del termine di cinque anni da oggi, decadrà dai benefici sopra richiesti, salvo quanto previsto dalle citate disposizioni di legge.
Il sig. per il trasferimento dei beni di cui sopra sempre ai soli fini Parte_1
tuzioristici e sempre ferma restando la ridetta richiesta di esenzione da ogni imposta connessa al trasferimento, ai sensi dell'art. 1 comma 497 della legge n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 223/2006 convertito con la Legge n. 248/2006, e da ultimo come modificato dalla Legge n. 296/2006 del 27 dicembre 2006, richiede che la base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore del bene ceduto determinato ai sensi dell'art.52 commi 4 e 5 del D.P.R. n.131/1986
(“Prezzo-Valore”) per la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile che precede, trattandosi di cessione a favore di parte acquirente persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, avente ad oggetto immobile ad uso abitativo e relative pertinenze ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 12 giugno 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il 17 Parte_1
giugno 1973 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Parte_2
13 matrimonio a Caserta il 27 settembre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caserta al n. 79, parte II, serie A, uff. I, anno 2008;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, rimanendo il signor nella casa Parte_1
coniugale, sita in di ZZ ELLI (Bologna), via Giuseppe Impastato n. 36 essendosi la NO già trasferita a vivere altrove. Parte_2
2) Il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1
conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, con collocazione abitativa paritaria presso gli stessi, mantendo la sua residenza anagrafica, ai soli fini pubblicistici, presso l'abitazione del padre già casa coniugale.
3) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle esigenze dello stesso ed ognuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione, separatamente, durante i periodi di permanenza del figlio presso di sé, pertanto, senza l'accordo dell'altro genitore, ma nel rispetto del progetto educativo condiviso, ciascun genitore potrà effettuare le scelte concernenti la quotidianità del figlio che più riterrà opportune.
4) Per la gestione di i genitori concordano il seguente piano genitoriale: Per_1
a) I genitori concorderanno tra loro e con il figlio, in considerazione dell'età e maturità dello stesso, i tempi e i modi di permanenza di con ciascun genitore, ognuno Per_1
dei quali godrà comunque di ogni più ampia ed esaustiva libertà di frequentazione dello stesso;
b) Oltre a quanto sopra, i ricorrenti concordano che in ogni caso permarrà Per_1
presso le abitazioni dei genitori, nel rispetto delle seguenti modalità:
14 - Durante la settimana starà con il padre il lunedì e il martedì e con la madre Per_1
il mercoledì e il giovedì, mentre, la settimana successiva, starà con la madre il lunedì e il giovedì e con il padre il martedì e il mercoledì e così per le settimane successive, seguendo la cadenza giornaliera nei termini sopra indicati;
- per i fine settimana, starà con la madre dal venerdì alla domenica e la Per_1
settimana successiva starà con il padre dal venerdì alla domenica e così per le settimane successive, seguendo la cadenza giornaliera nei termini sopra indicati.
- Durante le vacanze natalizie, starà ad anni alterni con l'un genitore dal 25 Per_1
dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 30 dicembre fino al 5 gennaio.
- Durante le vacanze di Pasqua, starà ad anni alterni il giorno di Pasqua con Per_1
un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, potendo i genitori di comune accordo stabilire la permanenza di presso uno di loro per entrambe le festività in Per_1
occasioni di vacanze fuori città e delle quali potrà così beneficiare il figlio.
- Durante le vacanze estive starà 15 (quindici) giorni anche non consecutivi Per_1
con ciascun genitore, che andranno concordati tra gli stessi genitori entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. Nel caso in cui un genitore abbia necessità di modificare le date concordate, dovrà darne comunicazione all'altro con anticipo di almeno 10 giorni. Entrambi i genitori si daranno comunicazione delle località prescelte e anche allorquando le abbiano raggiunte.
5) I genitori concordano di erogare direttamente il mantenimento ordinario del figlio durante la permanenza dello stesso presso ciascuno di loro e finché il medesimo non raggiungerà l'autosufficienza economica.
6) Le spese straordinarie necessarie per il figlio saranno sostenute da entrambi i genitori, fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, in misura pari al 50% da parte di ciascuno di loro, secondo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di
Bologna ed in particolare:
15 a) Le spese straordinarie da non concordare preventivamente tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio saranno:
- spese corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo:
-spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
-spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
-spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
-spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestivamente alternative;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
- spese mediche aventi carattere d'urgenza.
16 b) Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail o whatsapp), anche in relazione all'entità della spesa.
Secondo quanto previsto nel protocollo, per quanto attiene le spese straordinarie da concordare, i genitori indicano i rispettivi indirizzi email per l'invio delle richieste per la sig.ra ( ) e per il sig. Parte_2 Email_1 Parte_1
( ). Email_2
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail o Whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
In aggiunta a quanto sopra previsto, in ragione dell'attuale attività sportiva agonistica di , in Reggio LI, essendo già note e condivise tra i genitori le relative Per_1
spese straordinarie da sostenere per i necessari spostamenti in treno e in autovettura che sino ad oggi sono sempre state anticipate da parte del padre, i genitori concordano che il padre continuerà così ad anticipare tali spese anche per il futuro e la madre gli rimborserà il relativo 50% corrispondendogli la somma di €. 120,00= mensili per 11 mesi, a decorrere dal mese di agosto 2025 sino al successivo mese giugno 2026 e così via per gli anni successivi e ciò sino a quando svolgerà la sua attività sportiva Per_1
in Reggio LI o comunque in altra Provincia diversa rispetto a quella di residenza
17 che comporti la necessità di sostenere le ridette spese straordinarie per i suoi spostamenti.
Inoltre, avendo i genitori già condiviso che dall'anno scolastico prossimo Per_1
2025/2026 frequenterà il Liceo scientifico sportivo presso l'Istituto scolastico privato
Manzoni di Bologna, convengono che per le relative rette scolastiche per il futuro triennio 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, verrà impiegata la somma di €. 15.000,00=
a ciò destinata dalla nonna materna e già nella disponibilità della sig.ra , Parte_2
alla quale ultima il sig. corrisponderà comunque, quale sua Parte_1
compartecipazione a tali spese, la somma di €. 1.000,00= entro il mese di dicembre di ogni anno a partire dal dicembre 2026 e successivamente nel 2027 e nel 2028, del ridetto triennio scolastico.
7) L'assegno unico famigliare corrisposto mensilmente dall rimarrà CP_2
interamente a favore del padre signor Parte_1
8) I coniugi consentono il reciproco rilascio e/o il rinnovo del loro passaporto per l'espatrio nonché il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per il figlio.
9) I coniugi, vogliono definire la loro separazione, in via di negoziazione globale, definendo anche tutti i loro reciproci rapporti economici, finanziari e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, effettuano il seguente trasferimento immobiliare”: “La NO cede e Parte_2
trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al signor che accetta ed acquista, Parte_1
la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) dell'immobile come meglio di seguito specificato (la cui residua metà è già di proprietà del cessionario che Parte_1
diviene così proprietaria dell'intero): porzione di fabbricato urbano ad uso di civile abitazione posto in ZZ ELLI (Bologna), Via Giuseppe Impastato n. 36, costituita da appartamento posto ai piani secondo e terzo (secondo soppalco) con annessi un vano a uso locale tecnico al piano secondo, due vani a uso autorimessa e un posto auto scoperto, posti al piano terra, e quindi delle relative pertinenze tutte, il tutto distinto
18 al Catasto Fabbricati del predetto Comune – a seguito della denuncia di variazione per costituzione in data 23 ottobre 2023 prot.n.BO0121518 al foglio 33, con i mappali: -
1767, sub 54, Via Giuseppe Impastato n. 36, piano 2-3, int. 10, categoria A/2, classe U, vani 6, superficie catastale totale mq. 144, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 133, rendita euro 929,62, graffata con il sub. 55; - 1767, sub. 11, Via
Giuseppe Impastato n. 36, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 17, superficie catastale totale mq. 20, rendita euro 113,26 (autorimessa destinata a pertinenza dell'appartamento di abitazione); - 1767, sub. 12, Via Giuseppe Impastato n. 36, piano T, categoria C/6, classe 2, mq. 18, superficie catastale totale mq. 20, rendita euro 119,92 (autorimessa destinata a pertinenza dell'appartamento di abitazione); - 1767, sub. 27, Via Giuseppe
Impastato n. 36, piano T, categoria C/6, classe 1, mq. 12, superficie catastale totale mq.
12, rendita euro 68,17 (posto auto destinato a pertinenza dell'appartamento di abitazione). In confine con predetta via, ragioni comuni e unità similari”.
“La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione di
- ipoteca volontaria iscritta presso la Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale -
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di Bologna il Reg. Gen. n.57617 e Reg.
Part. 9401 per €. 300.000,00 = (trecentomia/00) a garanzia di debito in sorte capitale di
€.200.000,00= (Duecentomila/ 00) per mutuo concesso ai coniugi da Controparte_1
ipoteca nota e tollerata e di cui infra”.
“Gli effetti attivi e passivi del presente trasferimento immobiliare, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione resa a definizione del presente procedimento consensuale tra i coniugi alle condizioni” di cui al verbale d'udienza. “I coniugi e ” Parte_1 Parte_2
“dichiarano che” “per il presente trasferimento è stato previsto:
19 ➢ il pagamento di euro 91.000,00, a titolo di rimborso parziale del mutuo di cui infra, importo già corrisposto dal signor alla NO a Parte_1 Parte_2
mezzo di bonifico bancario di pari importo del 5 febbraio 2025 dal conto corrente n. IT
79 I 03015 03200 000000260160 FinecoBank S.p.A. intestato a al Parte_1
conto corrente iban IT 24 Q 02008 02410 000010830430 Banca Unicredit S.p.A. intestato a Parte_2
➢ il pagamento di euro 40.000,00 che verrà pagato: quanto ad €.20.000,00 a mezzo bonifico bancario (dal conto corrente al conto corrente di Parte_1 [...]
), entro giorni 30 (trenta) dal passaggio in giudicato della sentenza di Pt_2
separazione e per i restanti €.20.000,00= (ventimila/00), sempre a mezzo bonifico bancario (dal conto corrente al conto corrente di ), entro Parte_1 Parte_2
i sei mesi successivi sempre dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione e comunque non oltre il 30.06.2026;
➢ accollo integrale liberatorio da parte del signor della somma Parte_1
corrispondente alla metà di spettanza della NO , dell'ammontare che Parte_2
residuerà a carico della stessa, decorsi 30 giorni (trenta/00) dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione del ridetto mutuo ipotecario concesso da Controparte_1
ai coniugi, liberando, così la NO da ogni vincolo, onere e spesa in Parte_2
proposito e divenendo unico intestatario di tale mutuo ipotecario, giusto Parte_1
rogito a ministero dott. Notaio in Imola, del 30 novembre 2023 Persona_2
n.39458 di rep. e n.25384 di raccolta, registrato a Bologna il 6 dicembre 2023 al n.54428 serie 1Tdi cui alla sopracitata ipoteca. Ogni spesa eventualmente dovuta per tale accollo del mutuo ipotecario, tra le quali quelle bancarie e notarili, sarà sostenuta dalla NO
. I coniugi sino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione Parte_2
e, quindi, sino alla cessione della quota di proprietà pari ad 1/2 dell'immobile in oggetto, continueranno a pagare ogni rata del ridetto mutuo al 50% ciascuno”.
“I coniugi si danno reciprocamente atto che:
20 - essendosi già la NO trasferita a vivere altrove, il signor Parte_2 Parte_1
si farà carico integralmente di tutte le spese condominiali e di quelle relative al
[...]
ridetto immobile oggetto della presente cessione, nonché per luce, acqua, gas, rifiuti solidi urbani, TASI, TARI e quant'altro.
- il signor si impegna a richiedere alla società competente l'emissione Parte_1
a suo nome della cartella esattoriale per i rifiuti solidi urbani una volta formalizzata la cessione della quota immobiliare in oggetto e trasferita la residenza anagrafica della NO altrove”. “La NO rinunzia espressamente Parte_2 Parte_2
ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor
AT da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione”.
Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 17 giugno
2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“10) L'autovettura Audi A 3 tg. FA 763 XB rimarrà in proprietà esclusiva del signor mentre la somma di €.10.298,00= (diecimiladucentonovantotto/00), Parte_1
ricavata dall'avvenuta vendita dell'autovettura Fiat 500 tg. GM 545 GF già in utilizzo della NO rimarrà nella titolarità esclusiva della stessa. Parte_2
11) I coniugi dichiarano di disporre entrambi di redditi propri da lavoro, di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e conseguentemente di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia diritto e/o pretesa di carattere economico.
12) Tutte le spese inerenti e conseguenti la separazione saranno integralmente compensate tra le parti, ivi compreso il compenso dell'ausiliario nominato, sostenuto dai coniugi per una metà ciascuno.
13) I coniugi con la sottoscrizione del verbale presidenziale separativo, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con l'esatto adempimento di tutti i patti di cui sopra e di quanto previsto nel presente verbale, si danno reciprocamente atto di avere regolato, definito ed estinto, ogni e qualsiasi rapporto in dipendenza del matrimonio, ivi
21 compresa anche ogni questione economica, finanziaria, patrimoniale e risarcitoria compreso ogni rapporto di dare e avere fra loro esistente, anche antecedente, nonché derivante e/o dipendente dallo stesso e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, altresì rinunciando reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra, con reciproca accettazione, a ogni azione, diritto e pretesa, per tutti i rapporti tra di loro intercorsi.
14) Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del REG. U.E. n. 679/2016 e s.m.i.”;
D) ordina al AT dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 3 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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