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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 17249/2022
TRA difeso dall'avv. GENTILE FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
E
difesa dagli avv. ti ENZO Controparte_1
MORRICO, ANTONELLO DI ROSA, , LOREDANA CURCIO e MATTEO LAURO CP_2
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3/10/22, il ricorrente in epigrafe espone: che dal 1° aprile 1974 al 31 dicembre 1990 ha lavorato alle dipendenze della società presso lo stabilimento di Napoli, assunto presso CP_1 il cantiere Soc. Esercizio Bacini Napoletani (SEBN). In precedenza, in virtù di contratti a tempo determinato, aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della SEBN. Sostiene in particolare, che alle dipendenze della convenuta ha svolto le mansioni di manutenzione, pulizia e manovalanza sia a terra che a bordo delle navi, che l'ambiente di lavoro era inquinato da amianto che veniva impiegato per la coibentazione di tutte le parti della nave. Assume che nell'anno 2021 gli veniva diagnosticata una sindrome disventilatoria con prevalenza della componente ostruttiva di grado severe, che gli procurava dispnea/tachipnea, tosse secca e rantoli crepitanti, con globale riduzione di tutti i volumi polmonari.
Tanto premesso, chiede:
«1- accertare e dichiarare il nesso di causalità tra le patologie di cui è portatore e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui Parte_1 il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione;
2- accertare altresì la responsabilità della società convenuta e, conseguentemente condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale che si quantifica in € 209.418,00 per danno biologico
1 differenziale da invalidità permanente (comprensivo dell'aumento personalizzato del 25% a titolo di danno esistenziale e danno morale), o nella misura maggiore o minore che il Giudicante riterrà equa, il tutto da aumentarsi di interessi legali e rivalutazione monetaria. Dal tutto va detratta la somma che il Sig. avrebbe dovuto percepire a titolo Parte_1 di indennizzo dal danno biologico da parte dell'INAIL.
3- Vittoria di spese diritti e onorari di causa da attribuirsi al procuratore distrattario».
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda poiché infondata sia in fatto che in diritto. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Il sistema di repressione degli illeciti di danno per violazione dell'obbligo di sicurezza, come è noto, deve essere calato nel quadro del sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Tale sistema, assai risalente nel nostro ordinamento, anche per il principio della automaticità, garantisce il lavoratore danneggiato da infortunio o da malattia professionale, evitando i problemi del risarcimento civilistico ed, in particolare, evitando il rischio di insolvenza e l'ipotesi della assenza di colpa del datore.
Nell'ambito di applicazione della normativa, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile e conseguentemente il lavoratore deve accontentarsi della prestazione previdenziale anche se il danno effettivo è maggiore.
Ai sensi dell'art. 66 del T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL è tenuto a fornire le proprie prestazioni ai lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro oppure soffrano una malattia professionale. Tali indennità previdenziali ex art. 74 T.U., sono corrisposte in base a parametri convenzionali correlati alla menomazione, temporanea o permanente, dell'attitudine lavorativa del lavoratore infortunato.
Dopo aver corrisposto la somma in favore del lavoratore, l'INAIL è di diritto surrogato nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili
(ed estranei al rapporto assicurativo), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, ai sensi dell'art. 1916 c.c., che per espressa disposizione si applica anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. Oppure, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del citato T.U., può far valere l'azione di regresso contro i soggetti civilmente responsabili.
Ai fini della decisione, è importante richiamare il testo dell'art. 10 del citato Testo Unico, che recita:
«1. L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro.
2 2. Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilita' civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato.
3. Permane, altresi', la responsabilita' civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
4. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilita' del fatto dal quale l'infortunio e' derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
5. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilita' civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
6. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennita' che, per effetto del presente decreto, e' liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
7. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto solo per la parte che eccede le indennita' liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.
8. Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennita'
d'infortunio e' rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39».
Pertanto, la norma è chiara nell'affermare, in primo luogo, il principio dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortuni sul lavoro (e per malattie professionali in forza del richiamo contenuto nell'art. 131 stesso decreto: Cass. Sez L Sentenza n. 9166 del 10/04/17).
In altre parole, da un lato, il legislatore ha imposto ai datori di lavoro di versare dei premi assicurativi per la copertura degli infortuni e delle malattie professionali, dall'altro, ha bilanciato tale imposizione con la garanzia dell'esonero del datore di lavoro ovviamente limitatamente a tutto ciò che l'assicurazione obbligatoria copre.
In proposito, la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che l'istituto dell'esonero «è strettamente inserito nel vigente sistema previdenziale-assicurativo, come uno degli aspetti del complesso rapporto tra oggetto dell'assicurazione, erogazione dei contributi, prestazioni assicurative. Esso costituisce una garanzia per la quale - nell'ambito dei rischi coperti da assicurazione, ed in relazione ai quali il datore di lavoro eroga contributi - egli non è tenuto al risarcimento del danno»
Ovviamente, l'esonero opera «all'interno e nell'ambito dell'oggetto
3 dell'assicurazione, cosi come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti, non opera l'esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile, senza i limiti posti dall'art. 10 del T.U. del 1965» (Corte cost.
n. 356 del 1991).
Va chiarito che nel regime previgente, il sistema di assicurazione per infortuni e malattie professionali copriva esclusivamente la perdita della capacità lavorativa. Sicché, in quel sistema, si affermò il principio secondo cui il danno biologico era integralmente escluso dalla garanzia dell'esonero del datore di lavoro, tenuto pertanto a risarcire integralmente il danneggiato per il danno biologico subito a causa dell'infortunio o della malattia professionale.
Per contro, a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 13 d.lgs. 28/02/00
n. 38, ciò che il sistema assicurativo obbligatorio facente capo all'INAIL copre è (non più la perdita della capacità lavorativa bensì) direttamente il danno biologico derivante dall'infortunio o dalla malattia professionale.
In sintesi in base alla nuova disciplina le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in conto capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione. Per i danni di natura biologica inferiori al 6%
o temporanei non vi è copertura assicurativa. L'INAIL è esclusivo debitore limitatamente alle prestazioni di tipo indennitario predeterminate in base alla legge. Tutto ciò che non è riconducibile a menomazioni che, per natura o grado, non costituiscono danno biologico - inteso secondo il d. Igs. n.
38 del 2000 - superiore al 6% ovvero danno patrimoniale pari o superiore al
16% non è coperto dall'assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell'esonero.
Sicché, oggi si può affermare che il meccanismo dell'esonero va certamente ad incidere sulla possibilità per il danneggiato di richiedere nei confronti del datore di lavoro quanto la legge gli dà diritto a richiedere direttamente all'INAIL.
Tuttavia, anche nel caso di responsabilità penale del datore di lavoro,
«non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto» (comma 6); ma, «per la parte che eccede le indennità liquidate», il risarcimento «è
4 dovuto» dal datore di lavoro (comma 7). Di qui la nozione di "danno differenziale", rettamente inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio. Esso è quello che rientra nel tipo già considerato dall'assicurazione obbligatoria, ma che, in ragione del carattere indennitario di questa, può presentare delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico, primariamente sia per la diversa valutazione del grado di inabilità in sede INAIL in confronto al diritto comune (dove il grado di invalidità permanente viene determinato con criteri non imposti dalla legge ma elaborati dalla scienza medico legale), sia per il diverso valore del punto di inabilità.
Com'è evidente, i commi successivi dell'art. 10, e dunque anche i commi 6 e
7 (che consentono al lavoratore di richiedere al datore di lavoro la differenza tra il risarcimento dovuto derivante dalla responsabilità civile e l'indennità liquidata dall'INAIL), operano solo nell'ipotesi in cui l'esonero non possa operare, essendo ravvisabile una condotta del datore di lavoro penalmente rilevante.
Ragioni di ordine letterale e sistematico militano in tal senso.
La norma fa infatti riferimento espresso al «risarcimento del danno», che
(diversamente da espressioni quali “indennizzo”, “indennità” e simili) si collega direttamente al concetto di responsabilità civile. Quella responsabilità, cioè, che è esclusa per il datore di lavoro (ovviamente, come si è detto, limitatamente a ciò che copre l'assicurazione) in base al primo comma ma che solo in caso di fatto-reato (a partire dal secondo comma), torna a prendere vita.
Inoltre, come si è visto, la norma colloca le disposizioni a ridosso dell'eccezione alla regola di cui primo comma, eccezione posta a partire dal secondo comma. E solo limitatamente all'eccezione alla regola dell'esonero, e dunque solo laddove la responsabilità civile del datore di lavoro sia configurabile per la sussistenza di un fatto-reato, il legislatore si pone il problema di conservare al datore di lavoro un esonero parziale quanto meno limitatamente alle somme corrisposte dall'INAIL al medesimo titolo della responsabilità civile per cui si agisce
(id est il danno biologico).
Per quanto concerne l'ambito di inapplicabilità della regola dell'esonero, il secondo comma dell'art. 10 stabilisce, in particolare, che l'esonero viene meno «a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato». In seguito a plurimi interventi della Corte costituzionale, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, non è più necessaria una condanna penale perché operi il
5 meccanismo per il quale viene meno la salvaguardia dell'esonero; è sufficiente che in sede civile venga accertato «che i fatti da cui deriva l'infortunio costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo ed oggettivo» (Corte cost. n. 102 del 1981).
Tali conclusioni sono state espressamente avallate dalla Corte di cassazione (Cass. Sez. L Sentenza n. 9166 del 10/04/2017), la quale, sulla base dei suesposti principi, così conclude:
«In definitiva, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, innanzitutto dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n.
1124 del 1965 (sul punto v., da ultimo, Cass. n. 23146 del 2016; per
l'assunto secondo cui per le malattie non tabellate i fattori di rischio comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono un rischio specifico cd. improprio v. Cass. n. 3227 del 2011; entrambe in motivazione). In tal caso potrà procedere alla verifica di applicabilità dell'art. 10 del decreto citato nell'intero del suo articolato meccanismo, anche ex officio ed indipendentemente da una richiesta di parte in quanto si tratta dell'applicazione di norme di legge al cui rispetto il giudice è tenuto (in tal senso, circa i criteri di liquidazione del danno differenziale, v.
Cass. n. 20807/2016 cit.). Prima individuando i danni richiesti dal lavoratore che non siano riconducibili alla copertura assicurativa e che abbiamo definito, per comodità di sintesi, complementari;
per essi non opera l'esonero del datore di lavoro di cui al primo comma dell'art. 10
D.P.R. n. 1124 del 1965 e quindi gli stessi andranno risarciti secondo le comuni regole della responsabilità civile, anche in punto di presunzione di colpa. Indi, ove siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, attuato il giudizio di sussunzione e di qualificazione giuridica che compete al giudice, questi potrà accertare in via incidentale autonoma la sussistenza dell'illecito penale e, in caso di esito positivo circa tale accertamento, procedere alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, secondo le regole dettate dai successivi commi dell'art. 10 più volte citato.
Valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito
6 da Cass. n. 20807/2016 cit.). Reputa il Collegio che anche tale operazione di scomputo vada effettuata ex officio ed anche se l'INAIL non abbia in concreto provveduto all'indennizzo, come accaduto nella fattispecie che ci occupa. Depone per tale soluzione il tenore letterale dell'art. 10 D.P.R.
1124/65 cit. compatibile anche col caso del difetto di un già intervenuto indennizzo. Infatti, i commi 6, 7 ed 8 della disposizione parlano di indennità o rendita "liquidata a norma" del decreto. Dunque non dicono "che
è stata liquidata", né "pagata", ma parlano di mera "liquidazione", che è operazione contabile astratta che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Di contro l'art. 11 dello stesso decreto n.
1124/65, in materia di regresso, usa la ben diversa espressione di "somme pagate", certamente presupponendo il reale ed effettivo pagamento degli importi. Quindi, l'indennizzo può essere anche un termine di raffronto solo virtuale, cioè astrattamente liquidabile secondo un puro criterio tabellare. Altrimenti ragionando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare né al dipendente
(perché il risarcimento al lavoratore, anche in casi di responsabilità penale, è dovuto solo per l'eccedenza), né all'INAIL (che può agire in regresso solo per le somme versate e, quindi, senza indennizzo non vi sarebbe regresso)».
Quanto all'accertamento della responsabilità penale, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12041 del 19/06/2020). In merito all'obbligo ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro di apprestare una particolare protezione al fine di assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore, è stato altresì osservato, la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1918 del 03/02/2015).
Tanto premesso, nella specie, sussiste una parziale contestazioni di elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione. Sostiene infatti la parte ricorrente:
7 «
4-Le mansioni svolte dal ricorrente consistevano in compiti di pulizia e verniciatura a bordo delle navi, di aggiustaggio delle parti in ferro, di sabbiatura pulitura e verniciatura delle navi e degli scafi, di verniciatura degli interni delle navi, in sala macchina, sui motori e sulle tubazioni, di rimozione dell'amianto dalle caldaie e dalle tubazioni e, in generale, di pulitura di parti delle navi scoibentate.
5-In particolare a mezzo di stecche e utensili ad aria compressa rimuoveva lo strato di impermeabilizzazione degli scafi e delle parti metalliche delle navi , asportava la coibentazione in amianto , ripuliva dei residui di amianto tubi caldaie e parti metalliche , che necessitavano di interventi riparatori o manutentivi .
6-provvedeva all'ausilio di operai addetti alle operazioni di riparazione e saldatura caldaie a vapore e tubi di scarico, lavorando sia a terra che a bordo nave, soprattutto nella sala macchine. Provvedeva alla manutenzione di caldaie e di riparazioni meccaniche, smontando, riparando e rimontando pezzi meccanici sia a bordo nave che in officina. A bordo si occupava, altresì, di coadiuvare operai addetti al montaggio di tratti di tubazioni e di manufatti di carpenteria leggera, quali scale e ringhiere.
7-le mansioni svolte, poichè riguardanti in prevalenza la sala macchina delle navi, sono tra quelle maggiormente caratterizzate da una forte esposizione ad amianto, perché il lavoro con le caldaie comportava l'usuale lavorazione di materiali contenenti amianto, coi quali, infatti, le caldaie venivano abbondantemente coibentate, mediante l'apposizione di cordoni o coppelle in amianto».
Per contro, la società ha sostenuto:
«2) in qualità di manutentore il ricorrente ha effettuato l'aggiustaggio ed il montaggio di parti di macchinari ed impianti quali, a titolo esemplificativo, valvole di scarico dei motori di propulsione, accessori sulle testate e testate guarnite sui relativi motori, gruppi guida, assiematura di ausiliari minori di tipo non complesso;
preparazioni per prove idrauliche con costruzione delle attrezzature necessarie;
riparazione
e manutenzione di impianti e macchinari che non richiedevano particolari cognizioni teoriche;
3) in qualità di manovale il ricorrente ha svolto attività di aiutante carpentiere ed è stato principalmente impegnato nelle operazioni di appuntatura delle strutture ferrose, realizzazione e della conseguente collocazione a bordo delle unità navali di nuova costruzione di manufatti di carpenteria leggera: trattavasi di scale, basamenti per macchinari, paioli, ringhiere, recinzioni, scaffalature, nonché al semplice montaggio a bordo di condotte di ventilazione, di scarico gas e di condizionamento, di porte stagne e di quelle tagliafuoco, di trasmissioni per valvole, di
8 boccaportelli, di accessori per l'ormeggio della nave (verricelli, bitte, passacavi, omini, strozzatatene, ancore, etc.);
4) l'espletamento delle suddette mansioni mai ha ricompreso l'utilizzo di materiali contenti fibre di amianto, né tantomeno la coibentazione di qualsiasi apparato e/o tubazione;
5) ed invero, tutte le attività di preparazione al lavoro, quali quelle di pulizia, coibentazione, scoibentazione e pitturazione, sono sempre state affidate, senza eccezioni, a ditte appaltatrici specializzate;
a volte, peraltro, dette attività sono svolte direttamente dalle società armatrici».
È stato dunque contestato, circostanza rilevante ai fini dell'accertamento richiesto, che il ricorrente svolgesse operazioni di asportazione della coibentazione in amianto delle parti metalliche dele navi.
L'unico teste escusso (la parte convenuta ha di fatto rinunciato all'assunzione della prova dalla stessa richiesta, pur con i testi indicati da controparte) ha riferito:
A.D.R.: «Ho lavorato per la convenuta dal 1963 al 1988 presso il cantiere navale sito in Napoli. Io e il ricorrente abbiamo lavorato assieme da quando lui ha iniziato nel 1974 e fino al 1988. In effetti già da un paio di anni prima il ricorrente era passato alle dipendenze di una ditta esterna ma ha continuato a fare sempre le stesse cose».
A.D.R.: «Sono stato in causa con la convenuta e il procedimento è stato definito [con provvedimento di estinzione ndr]».
A.D.R.: «Noi eravamo una squadra addetta alla pulizia a bordo nave. Noi levavamo tutta la coibentazione dai motori dalle caldaie e dai tubi, poi pulivamo i residui della lavorazione per consentire agli operai, elettricisti e manutentori, di venire ad operare».
Sussistono pertanto, alla luce dell'istruttoria, sufficienti evidenze documentali per affidare ad una consulenza tecnica d'ufficio l'accertamento circa la natura professionale della malattia sofferta dal de cuius.
In tema di risarcimento del danno, è infatti, com'è noto, possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020).
Nella specie, il risulta invero aver lavorato per la convenuta Parte_2 dal 3 gennaio 1972 al 31 febbraio 1999 e risulta essere stato impiegato, nell'arco della sua carriera, presso diversi siti, e segnatamente, fino al
1979, presso la Stazione FS ed i locali ad essa pertinenti, quali i depositi siti presso lo scalo merci, e successivamente presso i locali siti al 15mo piano di Palazzo Alto in Napoli Corso Novara 10, e presso diversi
9 cantieri lungo le linee ferroviarie, con una scansione delle attività e con modalità temporali che non rileva determinare dettagliatamente, su base giornaliera, ai fini dell'accertamento richiesto.
In proposito, ferma restando l'utilizzabilità delle relazioni e delle certificazioni Inail ai fini della prova del nesso causale tra esposizione ad amianto ed attività lavorativa (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 678 del
12/01/2023), il produceva una relazione del Contarp da cui si Parte_2 evince la presenza di amianto e la conseguente esposizione ad amianto subita, tra gli altri, dal personale di stazione e del personale addetto alla manutenzione degli impianti elettrici di linea. La parte produce altresì la relazione del 04/08/10 di avvenuta comunicazione alla Provincia dei dati relativi ai «lavori di bonifica di materiale contenente amianto presente all'interno dei locali del Palazzo Alto della Ferrovia sito in
Corso Novara 10 Napoli», da cui si evince che la sede dell'ufficio destinato al fu oggetto nel corso del 2010 di bonifica da Parte_2 amianto per presenza di “crisolito” nei pavimenti di linoleum e nelle coibentazioni di cemento-amianto.
È del tutto evidente, al riguardo, che non si richiede di accertare quante fibre di amianto il lavoratore abbia inalato o ingerito nel corso della sua esperienza lavorativa, ma unicamente se presso il luogo o i luoghi di lavoro fosse presente amianto e se, conseguentemente, il lavoratore potesse considerarsi esposto ad inalazione di fibre di amianto, senza che neppure si richieda la prova di quel grado di esposizione qualificata richiesto, al contrario, nella diversa ipotesi della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali (su cui v. ad es. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6543 del 14/03/2017).
Sicché, una volta accertata la presenza di amianto presso le strutture dove l'originario ricorrente aveva prestato la sua attività lavorativa, e tenuto conto della stretta connessione tra mesotelioma ed amianto, sussistono elementi sufficienti ai fini dell'ammissione di una c.t.u. che chiarisca se si possa stabilire un nesso di causalità tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e la patologia contratta.
Con la precisazione che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 cod. pen., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare
10 le cause antecedenti a semplici occasioni. Pertanto, in caso di accertata esposizione al rischio ambientale costituito dalle polveri, in soggetto dedito ad attività ispettiva con prelievi di polvere di amianto, di piombo ed altro, è legittimo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, senza che rilevi in contrario la circostanza che la consulenza tecnica abbia evidenziato il tabagismo del dipendente quale concausa della patologia (nella specie il giudice di merito, con decisione confermata dalla S.C., con riferimento a dipendente delle Rete Ferroviaria Italiana
s.p.a., deceduto per carcinoma polmonare, metastasi generalizzate e collasso acuto del circolo, aveva escluso l'interruzione del nesso causale per effetto di fattori estranei alla causa di servizio, osservando che i testi addotti dalle parti e gli elementi di fatto esposti nella relazione del consulente tecnico avevano fornito un quadro certo, tale da ridurre l'importanza del fatto voluttuario ed "extra" lavorativo del tabagismo nell'insorgenza dell'infermità, accentuando, per converso, i profili correlati alla prestazione lavorativa: Cass. Sez. L, Sentenza n. 17959 del
09/09/2005; e v. pure Sez. L, Sentenza n. 13954 del 19/06/2014 Sez. L - ,
Ordinanza n. 38123 del 02/12/2021).
In particolare, in tema di risarcimento del danno, è stato affermato che il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 13512 del 29/04/2022).
Anche ai fini dell'accertamento dell'esistenza del nesso causale, è stata quindi disposta consulenza medico legale. Al c.t.u. sono stati pertanto posti i seguenti quesiti:
«1) accerti il c.t.u., alla stregua della documentazione agli atti nonché di quant'altro ritenuto utile ai fini dell'espletamento dell'incarico, se sia riscontrabile ed in tal caso quando possa essere fatta risalire
l'insorgenza della patologia, una sindrome disventilatoria (rilevata ad esame spirometrico il 12/02/22), e se detta patologia sia riconducibile ad uno o più specifici fattori eziologici, individuati - in caso affermativo - analiticamente, con indicazione dell'efficienza causale attribuita a ciascuno di essi in termini percentuali, con particolare riferimento alle vicende lavorative del periziando (con particolare riferimento al periodo
01/04/74-06/11/85), dando adeguatamente conto dell'evoluzione della
11 patologia nel corso del tempo, della storia lavorativa e dell'anamnesi personale del periziando, nonché delle acquisizioni della scienza medicolegale, con specifico riferimento alle eventuali e conclamate, negli studi di settore eventualmente rinvenibili nella letteratura medica, potenzialità morbigene del tipo di attività svolta;
2) determini, in caso di esito positivo del quesito che precede, la lesione fisica e/o psichica, medicalmente accertata, con menomazione dell'efficienza del soggetto, in sé considerata, totale o parziale, temporanea o permanente, stabilendo, alla stregua di tali parametri, il c.d. punto di invalidità, sia essa temporanea
o permanente, da attribuire alle menomazioni riscontrate, dando adeguatamente conto del metodo utilizzato per giungere a tale determinazione;
3) stabilisca altresì, in caso di esito positivo delle risposte ai quesiti che precedono, il punto di invalidità, ove difforme, da attribuire alle medesime patologie secondo le tabelle INAIL».
L'esito della consulenza medico-legale, che ha rilevato la dipendenza dall'attività lavorativa espletata dal ricorrente della malattia polmonare diagnosticata, appare assorbente e dirimente ai fini del decidere.
Il nominato c.t.u. ha concluso per la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la patologia diagnosticata al e l'attività Parte_1 lavorativa svolta, ed in particolare ha affermato:
«Innanzitutto ritengo doveroso rilevare la carenza della documentazione sanitaria versata in atti che è rappresentata, essenzialmente, dalla consulenza pneumologica e dall'esame TC del torace effettuata, il giorno
01/02/2022, entrambi presso il centro diagnostico Medicina Futura;
in effetti, in occasione della raccolta anamnestica, il ha riferito Parte_1 di avvertire sintomi, in particolare presenza di muco nelle vie respiratorie, da circa venti anni, ma di non essersi mai rivolto né ad uno specialista pneumologo né al proprio medico curante e soltanto nel 2022 ha deciso di consultare gli specialisti del suddetto centro diagnostico e di non essersi sottoposto, successivamente a tale occasione, a nessun altro controllo specialistico né ad ulteriori esami di diagnostica per immagini
e/o strumentali. In più, sempre secondo il dichiarato del , nel Parte_1 corso della sua attività lavorativa non è mai stato sottoposto a visite mediche sul luogo di lavoro ai fini della normativa vigente in tema di tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori peraltro risalente, per la maggioranza dei comparti lavorativi, alla metà degli anni '50, né durante il periodo corrispondente agli anni per cui è causa né, successivamente, allorquando ha lavorato, per circa quattro anni, presso il
Comune di Casavatore svolgendo mansione di addetto alla manutenzione di edifici scolastici. Al riguardo non posso che esprimere la mia perplessità
12 posto che, al di là dell'obbligo normativo della effettuazione delle visite mediche nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei Lavoratori, le società presso le quali il ha prestato la sua opera sono state oggetto, Parte_1 in più riprese, come riportato nella presente relazione, di verbali ispettivi dell'Organo di Vigilanza. In riferimento, poi, al riconoscimento di malattia professionale a cura dell'INAIL il mi ha riferito Parte_1 che la sua domanda non ha trovato accoglimento per la carenza di documentazione sanitaria, affermazione che non ho potuto confutare posto che non mi è stato consegnato quanto da me richiesto al riguardo di tale iter amministrativo. Il solo dato clinico che, pertanto, è possibile esaminare è rappresentato dalla consulenza pneumologica effettuata, come detto il giorno 01/02/2022, dal dott. che ha posto Persona_1 diagnosi di “sindrome disventilatoria con prevalenza della componente ostruttiva di grado severo” omettendo, però, non solo di riportare l'esame obiettivo del torace ma, anche, di allegare il tracciato spirometrico che, peraltro, non mi è stato consegnato neanche successivamente alla mia richiesta riportata nel verbale peritale. Nella stessa occasione, come già ricordato, il dott. ha eseguito esame TAC del torace da cui, CP_3 in particolare, è emerso: “lieve sclerosi dei culmina pleurica con minimo e diffuso ispessimento della pleura in corrispondenza dei lobi superiori ma più evidente a sinistra. Iniziale involuzione distrofica del parenchima polmonare dei lobi superiori. Non si apprezzano patologiche bronchiectasie.
Non segni di lesioni parenchimali infiltrative in atto. Non si apprezzano tumefazioni linfoadenopatiche in ambito mediastinico. Assente versamento pleurico e/o pericardico” La stessa consulenza pneumologica da me disposta nel corso delle operazioni peritali, effettuata, in data 22/05/2024, presso
l'Ambulatorio di Pneumologia dell' dal dott. ha CP_4 Persona_2 evidenziato “assenza di reperti patologici basi libere sat di O2 99% sporadici crepitii alle basi” mentre la spirometria ha consentito di rilevare: “deficit ventilatorio restrittivo e ostruttivo di grado moderato”; tale ultimo esame, però, appare inattendibile per la scarsa collaborazione del paziente che è rilevata dal valore molto basso del PEF
(appena 35%). Sostanzialmente, quindi, il è affetto da una Parte_1 sindrome disventilatoria, probabilmente riconducibile alla sua abitudine tabagica, ma, per i dati esposti risulta, francamente, impossibile rilevare un nesso di causalità con l'attività lavorativa intesa, se non come causa diretta, almeno come causa preponderante. L'unico dato, pertanto, meritevole di approfondimento è rappresentato dal quadro che emerge dalla
TC del torace;
in tale ottica ritengo doveroso fare riferimento a quanto riportato dal prof. specialista in Medicina del Lavoro, Persona_3 già docente della materia presso la Seconda Università di Napoli, nel corso
13 del convegno organizzato, nell'aprile 2015, dalla Controparte_5
presso l'Arengario del Tribunale di Napoli. Nell'occasione il
[...] relatore, in riferimento alle placche ed ispessimenti pleurici, ha affermato che “Le placche pleuriche, insieme agli ispessimenti pleurici diffusi rappresentano le cosiddette pleuropatie benigne da amianto, per lo più asintomatiche, a condizione che rispettino i parametri sotto indicati.
• Le placche pleuriche (pleural plaques) sono aree circoscritte di ispessimento fibroso della pleura, localizzate spesso nella parte inferiore della gabbia toracica, in regione postero-laterale e sulla cupola diaframmatica. Interessano esclusivamente la pleura parietale
(diaframmatica compresa), sono di norma multiple, bilaterali, talvolta simmetriche, hanno estensione e spessore variabili, risparmiano apici e seni costofrenici e possono calcificare. La diagnosi differenziale va fatta nei confronti dei depositi di grasso negli obesi, degli esiti di traumi e degli altri esiti di flogosi pleuriche. Le placche pleuriche sono nettamente demarcate e hanno superficie liscia o irregolare e di colorito bianco-perlaceo. Microscopicamente, le placche sono ialine, avascolari e quasi acellulari. I fasci di collagene ialino hanno una caratteristica struttura che è spesso a tessuto intrecciato. La calcificazione è comune.
Il mesotelio che le ricopre è, di regola, intatto. La loro bilateralità e la tendenza alla simmetria sono fattori importanti in favore della origine asbestosica. Rappresentano un segno tardivo di esposizione ad amianto, in quanto compaiono circa 20 anni dalla prima esposizione. Sono generalmente asintomatiche, non danno luogo, se non sono molto estese o incarceranti, a modificazioni della funzionalità respiratoria e possono calcificare.
L'origine asbestosica della placca, oltre che in base ai dati anamnestici, deve essere sospettata nei casi di lesioni bilaterali e simmetriche. • Gli ispessimenti pleurici interessano invece, a differenza delle placche pleuriche, la pleura viscerale e rappresentano di norma l'esito di pregressi versamenti non febbrili a risoluzione spontanea. Sono di norma monolaterali e obliterano il seno costo-frenico. L'ispessimento delle sole scissure interlobari è stato descritto come manifestazione isolata di pleuropatia viscerale da amianto” affermando inoltre che “ritengo che placche pleuriche ed ispessimenti pleurici … di norma costituiscano una patologia che ben raramente definisce una malattia. Infatti solo raramente le placche pleuriche presentano dimensioni talmente rilevanti da determinare una alterazione della obiettività clinica (alla auscultazione del torace si apprezzano sfregamenti localizzati), della funzionalità respiratoria (sotto forma di una sindrome disventilatoria di tipo restrittivo) ed una sintomatologia attiva riferita dal paziente (dolenzia agli atti respiratori estremi) che in tali rari circostanze definiscono una
14 condizione di “malattia” in quanto il quadro complessivo comprende sintomi, segni e dati tali da configurare una alterazione identificabile dello stato di salute. Fatta questa premessa va anche ricordato che l'INAIL riconosce le placche pleuriche come malattia professionale determinata da esposizione professionale all'azione delle fibre di asbesto, anche solo sulla base del rilievo strumentale attraverso in genere una TAC del torace con la tecnica ad alta risoluzione” per cui “Considerando pertanto le Placche Pleuriche come Malattia Professionale riconosciuta dall'INAIL, il grado di menomazione alla integrità psicofisica conseguente (danno biologico) stabilito dal D.Lgs. 38/2000 Tabella delle menomazioni, alla voce 331 prevede una valutazione massima del 05%”. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, ritengo poter rispondere alla S.V.Ill.ma affermando che il signor È PORTATORE DI ISPESSIMENTI PLEURICI DA ESPOSIZIONE Parte_1
PROFESSIONALE ALL'AMIANTO VALUTABILI AI SENSI DEL D.L.vo 38/2000 ALLA VOCE
331 NELLA MISURA DEL 005% (CINQUEPERCENTO).
In sostanza la CTU, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, anche sulla scorta della letteratura internazionale, rileva, secondo il criterio della necessaria certezza medico-legale, che l'etiopatogenesi della patologia polmonare in questione possa ricondursi con carattere di assoluta evidenza scientifica alle fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente di lavoro frequentato dal ricorrente.
Quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche,
15 trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, l'esame della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, dotata di ampia e convincente motivazione, che è condivisa pienamente da questo Giudice, permette di affermare che l'accertata patologia polmonare abbia – con certezza o con probabilità qualificata - nesso causale con l'ambiente di lavoro. In particolare, tale patologia riconosciuta anche dall'INAIL come malattia professionale determinata da esposizione professionale all'azione delle fibre di asbesto,
è riconducibile causalmente e/o concausalmente all'esposizione del alle fibre di amianto e /o ad altre sostanze nocive, nello Parte_1 svolgimento delle sue prestazioni lavorative presso i cantieri SEBN di
Napoli, poi quali manutenzione, pulizia e manovalanza a bordo CP_1 delle navi, nel periodo indicato in ricorso.
Si ricorda che nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità purché si tratti di una "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a
16 tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (v., ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 21360 del 18/09/2013; Sentenza n. 13814 del 31/05/2017).
Tanto premesso, in ordine alla quantificazione del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c. possono essere utilizzate le Tabelle del Tribunale di
Milano aggiornate (principio consolidato a partire da Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).
Con la specificazione che nella specie non è stato fornito alcun elemento idoneo ad una personalizzazione in misura maggiore del valore minimo.
Tenuto pertanto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(67), del punto base corrispondente al 5%, per il danno biologico (870.97) nonché del valore corrispondente al danno morale (33.33%), va riconosciuto il danno nella misura complessiva di € 6227,28 di cui € 4670.58 per danno biologico ed € 1556.70 per danno morale.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento dell'importo suddetto, liquidato all'attualità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
a) condanna la società convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, quantificato in €
6227,28, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2695,00 oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA con attribuzione.
Napoli, 03/06/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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