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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/09/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Larussa, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Rossella Lugarà, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 440/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 4.11.2014, depositato il 5.11.2014.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 21.05.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.10.2014, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di
[...] ingiungere alla in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento Parte_1 della somma di euro 64.613,00, oltre interessi, recata nella fattura n. 17 del 17/07/2014 quale corrispettivo per la fornitura di infissi in alluminio, ringhiere e lavorazioni in ferro presso il loro cantiere sito in Lamezia Terme.
Il Giudice adito accoglieva il ricorso con decreto ingiuntivo n. 440/2014 emesso il 4.11.2014
e depositato il 5.11.2014.
Avverso tale decreto, la proponeva opposizione dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale, eccependo: 1) l'inesistenza di alcune forniture – realizzazioni di cui si chiede il pagamento;
2) la presenza di vizi nelle opere consegnate;
3) presenza di un accordo sul
Pagina 1 di 6 pagamento delle opere in un importo inferiore a quello richiesto in via monitoria;
4) pagamento quasi integrale delle somme richieste.
Pertanto, chiedeva che, non sussistendo alcun rapporto di credito-debito tra le parti, l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato e/o annullato o dichiarato improduttivo di effetti giuridici, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa la , Controparte_1 Controparte_1 che contestava tutte le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e diritto;
conseguentemente la società opposta, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., chiedeva la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze del processo.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della prova orale ammessa.
Dopo una serie di rinvii dovuti al gravoso carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte
Pagina 2 di 6 negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Inoltre appare utile, ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema
Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94,
11417/97, 8502/02, 17371/03);
- oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/11);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal
Pagina 3 di 6 creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11).
Ciò detto, mette ancora conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n.
15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n.
23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013).
Ciò detto con riferimento ai principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, il
Tribunale ritiene che la società opposta abbia pienamente adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c.
Pagina 4 di 6 In particolare, risultano allegati al fascicolo di parte opposta il contratto avente ad oggetto la fornitura per cui è causa sottoscritto da , rappresentante legale della Testimone_1 [...]
nonché i documenti di trasporto controfirmati dalla committente e rispetto a dette Parte_1 allegazioni documentali alcuna contestazione o deduzione è stata formulata dall'odierna attrice.
Inoltre, il teste escusso all'udienza del 31.05.2022, ha confermato le Testimone_2 circostanze di cui ai capitoli di prova sottopostigli dalla difesa di parte opposta ovvero: 1) la commessa, da parte dell'odierna opponente, di telai, di infissi esterni ed interni, di portoncini blindati, di due portoni d'ingresso e di ringhiere per quindici appartamenti siti in Lamezia
Terme C.da Pilli;
2) la realizzazione e la messa in opera delle dette forniture anche sotto il controllo della committente;
3) l'integrità dei portoni e degli infissi forniti.
Dunque, dall'istruttoria svolta, risulta che la parte opposta ha ottemperato all'onere della prova che le incombeva, di avere, cioè, correttamente adempiuto agli obblighi di fornitura derivanti dal contratto intercorso tra le parti in forza del quale ha diritto di ricevere il corrispettivo.
Competeva, invece, all'opponente, convenuta sostanziale, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria, quali la mancata o difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Parte_2 ovvero l'avvenuto pagamento della fornitura.
[...]
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha fornito alcuna prova in tal senso non assolvendo all'onere della prova su di essa incombente ex art. 2697, secondo comma, c.p.c..
La stessa ha, invero, totalmente mancato di dimostrare sia a mezzo documentale che per testimoni (non avendo, di fatto, citato i testi ammessi né per l'udienza del 31.05.2022 né per le successive ed essendo, quindi, decaduta dalla prova articolata) i fatti estintivi e modificativi della pretesa avversa che pure erano stati dedotti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sicché sono rimasti allo stato di mera allegazione assertiva sia la presunta inesistenza di alcune forniture che i difetti delle opere (in relazione alle quali non si rinviene prova di alcuna contestazione antecedente all'odierno giudizio) sia l'esistenza di un accordo di pagamento per un importo inferiore a quello preteso come anche il pagamento quasi integrale del debito (non essendo stata sconfessata la persistenza di un debito residuo superiore a quanto già pagato).
Pagina 5 di 6 In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate va rigettata l'opposizione spiegata dall'odierna opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in base al valore della controversia, nei compensi minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 440/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 4.11.2014, depositato il 5.11.2014 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna rifondere, in favore di Controparte_2 [...]
, le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
€ 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre
Iva e Cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Lamezia Terme, 11.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 65 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Larussa, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'avv. Rossella Lugarà, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 440/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme in data 4.11.2014, depositato il 5.11.2014.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 21.05.2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.10.2014, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme di
[...] ingiungere alla in persona del legale rappresentante p.t., il pagamento Parte_1 della somma di euro 64.613,00, oltre interessi, recata nella fattura n. 17 del 17/07/2014 quale corrispettivo per la fornitura di infissi in alluminio, ringhiere e lavorazioni in ferro presso il loro cantiere sito in Lamezia Terme.
Il Giudice adito accoglieva il ricorso con decreto ingiuntivo n. 440/2014 emesso il 4.11.2014
e depositato il 5.11.2014.
Avverso tale decreto, la proponeva opposizione dinanzi l'intestato Parte_1
Tribunale, eccependo: 1) l'inesistenza di alcune forniture – realizzazioni di cui si chiede il pagamento;
2) la presenza di vizi nelle opere consegnate;
3) presenza di un accordo sul
Pagina 1 di 6 pagamento delle opere in un importo inferiore a quello richiesto in via monitoria;
4) pagamento quasi integrale delle somme richieste.
Pertanto, chiedeva che, non sussistendo alcun rapporto di credito-debito tra le parti, l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato e/o annullato o dichiarato improduttivo di effetti giuridici, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva con comparsa la , Controparte_1 Controparte_1 che contestava tutte le ragioni poste a fondamento della proposta opposizione chiedendone il rigetto perché infondate in fatto e diritto;
conseguentemente la società opposta, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., chiedeva la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese e competenze del processo.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento della prova orale ammessa.
Dopo una serie di rinvii dovuti al gravoso carico del ruolo, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte
Pagina 2 di 6 negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Inoltre appare utile, ricordare che per antica e mai mutata giurisprudenza della Suprema
Corte:
- l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94,
11417/97, 8502/02, 17371/03);
- oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
-ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. 20613/11);
- la fattura e l'estratto delle scritture contabili, sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi, ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; tali documenti, prodotti dalla parte che ne vuole trarre vantaggio, non possono costituire prova in favore della stessa né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale sono prodotti contesti il diritto vantato dal
Pagina 3 di 6 creditore, anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 5573/97, 17371/03, 5071/09 e ord. 5915/11).
Ciò detto, mette ancora conto di evidenziare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova, a ruoli invertiti, deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (cfr. Cass. S.U. 13533 del 2001; ma anche Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n.
15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/2011); in tal caso saranno invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Trib. Milano n.
23235/2018). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria dunque quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. n. 890/2013).
Ciò detto con riferimento ai principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame, il
Tribunale ritiene che la società opposta abbia pienamente adempiuto all'onere di prova su di essa incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c.
Pagina 4 di 6 In particolare, risultano allegati al fascicolo di parte opposta il contratto avente ad oggetto la fornitura per cui è causa sottoscritto da , rappresentante legale della Testimone_1 [...]
nonché i documenti di trasporto controfirmati dalla committente e rispetto a dette Parte_1 allegazioni documentali alcuna contestazione o deduzione è stata formulata dall'odierna attrice.
Inoltre, il teste escusso all'udienza del 31.05.2022, ha confermato le Testimone_2 circostanze di cui ai capitoli di prova sottopostigli dalla difesa di parte opposta ovvero: 1) la commessa, da parte dell'odierna opponente, di telai, di infissi esterni ed interni, di portoncini blindati, di due portoni d'ingresso e di ringhiere per quindici appartamenti siti in Lamezia
Terme C.da Pilli;
2) la realizzazione e la messa in opera delle dette forniture anche sotto il controllo della committente;
3) l'integrità dei portoni e degli infissi forniti.
Dunque, dall'istruttoria svolta, risulta che la parte opposta ha ottemperato all'onere della prova che le incombeva, di avere, cioè, correttamente adempiuto agli obblighi di fornitura derivanti dal contratto intercorso tra le parti in forza del quale ha diritto di ricevere il corrispettivo.
Competeva, invece, all'opponente, convenuta sostanziale, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria, quali la mancata o difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Parte_2 ovvero l'avvenuto pagamento della fornitura.
[...]
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente non ha fornito alcuna prova in tal senso non assolvendo all'onere della prova su di essa incombente ex art. 2697, secondo comma, c.p.c..
La stessa ha, invero, totalmente mancato di dimostrare sia a mezzo documentale che per testimoni (non avendo, di fatto, citato i testi ammessi né per l'udienza del 31.05.2022 né per le successive ed essendo, quindi, decaduta dalla prova articolata) i fatti estintivi e modificativi della pretesa avversa che pure erano stati dedotti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sicché sono rimasti allo stato di mera allegazione assertiva sia la presunta inesistenza di alcune forniture che i difetti delle opere (in relazione alle quali non si rinviene prova di alcuna contestazione antecedente all'odierno giudizio) sia l'esistenza di un accordo di pagamento per un importo inferiore a quello preteso come anche il pagamento quasi integrale del debito (non essendo stata sconfessata la persistenza di un debito residuo superiore a quanto già pagato).
Pagina 5 di 6 In conclusione, per tutte le ragioni innanzi illustrate va rigettata l'opposizione spiegata dall'odierna opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo in base al valore della controversia, nei compensi minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 440/2014 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 4.11.2014, depositato il 5.11.2014 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna rifondere, in favore di Controparte_2 [...]
, le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
€ 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre
Iva e Cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Lamezia Terme, 11.09.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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