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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Marescalco in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio disposta in data odierna , dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha pronunciato dandone integrale lettura la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2036/2024 R.G. promossa da: in persona di Parte_1 Pt_1 nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.
[...] C.F._1
Giuseppe CULTRERA ricorrente contro rappresentata e difesa dall' avv. Ivano MARCEDONE, resistente. CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 08.05.2024 l'avv. Cultrera ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 59820240000127441 recapitato il 29.03.2024 con cui l' ha chiesto il pagamento CP_1 dell'importo complessivo di € 7.124,95 a titolo di contributi, sanzioni etc . avendo la società goduto della riduzione IVS dal 2018 al 2022 , nonostante i soci fossero iscritti alla gestione commercianti, e l'azienda fosse iscritta per l'attività di BAR 563000.
Deduce il ricorrente la legittimità dei presupposti per il beneficio goduto per cui è richiesto solo l'iscrizione all'albo artigiani ed in subordine l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si instaurava il presente procedimento e con comparsa di costituzione e risposta del 11.11.2024 si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo la regolarità della richiesta di pagamento CP_1 avanzata sussistendone i presupposti di legge.
In assenza di attività istruttoria, e previo deposito di note difensive, all'udienza odierna previa discussione la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto. pagina 1 di 2 Invero non si condivide quanto prospettato nella comparsa dell' , e di cui nonostante il CP_1 provvedimento del 10.06.2025 , non è stata data alcuna prova documentale richiesta .
Nel caso di specie nella comparsa di costituzione dell' si richiama l'interpretazione della CP_1
nr. 123/1990 al punto 1.4 che riconosce il diritto alla riduzione CUAF per azienda CP_2 inquadrata nel settore commercio solo al titolare della ditta individuale artigiana.
Ma si deduce che il codice di autorizzazione 3 V di riduzione CUAF del 2,50% era stato rimosso dal
01.04.2018.
Ma di questo provvedimento e della sua conseguente comunicazione al ricorrente non si riesce ad averne contezza e nonostante la richiesta formulata nessun chiarimento è stato fornito , lasciando ogni interpretazione a questo giudicante,
Pertanto in assenza di una prova contraria ed a fronte invece della sussistenza dei presupposti da parte della società ricorrente il ricorso va accolto.
Non è stata data una prova diversa .
All'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando
Accoglie il ricorso proposto da n.q. de di Parte_1 Controparte_3 Pt_1 ed Emanuele, e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato, indicato in premessa
[...]
Condanna l' al pagamento delle spese legali che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CP_1
CPA e 15% per spese generali, disponendone il pagamento in favore dell'avv. Giuseppe CULTRERA procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Siracusa, 24.06.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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