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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/05/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 683/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le conclusioni e si riportano agli atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 683/2022 promossa da:
) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi elettivamente domiciliati in Verona, presso lo Studio dell'Avv. ERIKA FORIERI
( ) in Via Tezone n. 6, che li rappresenta e difende giuste procure in C.F._2 atti (con rinuncia al mandato nei confronti di depositata in data 9/5/2025) Parte_2
(C.F. ) rapp.to e difeso, congiuntamente e Parte_3 CodiceFiscale_3 disgiuntamente, dall'Avv. ERMINIO A. PACIFICO (C.F. , del foro C.F._4 di Benevento, e dall'Avv. ERIKA FORIERI ( – Piva C.F._2
), del foro di Verona, elettivamente domiciliato presso lo studio di P.IVA_2 quest'ultima in Verona, Via Tezone n. 6, in virtù di procura in atti
- parte attrice opponente - nei confronti di:
Parte_4
( C.F. ) in persona dei soci accomandatari e
[...] P.IVA_3 Parte_4
Parte_4
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_5
(C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'avv. ELENA MARTINELLI (C.F. ) ed CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NADIA BRISTOT (C.F.
[...]
) giusta procura speciale ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegata all'atto di C.F._8 precetto.
- parte convenuta opposta -
in punto: Opposizione a precetto
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Nel merito:
Dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto ex art. 615-617 cpc per vizi formali e sostanziali dedotti in atti nei confronti di Parte_1
In via subordinata: dichiarare parzialmente nullo il precetto per cui è causa e per l'effetto rideterminare gli importi dovuti da agli opposti, in forza della sentenza Corte Parte_1
d'appello di Milano 1097/22, nella misura di Euro 5.546,59
In ogni caso vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio ogni contraria istanza disattesa:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere tra
[...]
e i signori e Parte_5 Parte_4
da un lato, e dall'altro; Parte_4 Parte_2 Parte_3
- rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e diritto. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Premesso che con atto di precetto notificato a in data 15/6/2022 Pt_1 Parte_4
, e la società intimavano il
[...] Parte_4 Parte_4 pagamento di Euro 28.367,17 per quanto a il pagamento di Euro 27.964,65 per Pt_1 quanto riguarda l'Arch. con notifica deposito presso Ufficio Postale ed il Parte_2 pagamento di Euro 65.338,92 per quanto al con notifica in data 1/7/2022 e Parte_3 tutti oltre a interessi residui dal 6 aprile 2022 al saldo sulla quota di risarcimento danni e alle tasse di registro di 1 e 2 grado, alle spese di notifica del presente atto ed alle competenze per l'eventuale esecuzione forzata, in forza di sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1097/22.
- Agivano in giudizio e con atto in opposizione a Pt_1 Parte_2 Parte_3 precetto ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, impugnando l'atto di precetto in quanto nullo poiché: - I intimano a ponendola in compensazione, la Parte_4 Pt_1 restituzione della somma di Euro 775,60 legittimamente ottenuta da all'esito di Pt_1 procedimento di pignoramento presso terzi instaurato in forza della sentenza di primo grado
Tribunale di Sondrio poi riformata in appello senza che abbiano formulato debita domanda restitutoria;
Nullità del precetto ex art. 617 cpc – errata quantificazione importi da dispositivo CTU e spese legali;
Nullità del precetto ex art. 617 cpc – errato importo condanna Nullità del precetto ex art. 617 cpc – duplicazione spese precetto – non Pt_1
pagina 3 di 10 debenza imposta registro primo grado;
Nullità del precetto in punto spese di esecuzione.
Chiedevano pertanto dichiararsi la nullità del precetto.
- Seguiva la costituzione dei convenuti Parte_4
e di e che chiedevano il
[...] Parte_4 Parte_4 rigetto dell'opposizione ed evidenziando che nelle more era stato proposto ricorso in Cassazione e la Corte d'Appello di Milano aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
- Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative tra le parti la causa senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna veniva rinviata per discussione.
1. Preliminarmente si rileva che nelle more del giudizio è intervenuta sentenza in data 31 luglio 2024 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto Pt_3
, e confermando così integralmente la sentenza n.
[...] Parte_2 Parte_1
1097/2022 della Corte di Appello di Milano, in forza della quale sono stati intimati gli atti di precetto in oggetto.
Si rileva inoltre che gli odierni convenuti hanno raggiunto un accordo transattivo con e con , per cui deve essere dichiarata cessata la materia del Parte_3 Parte_2 contendere con riferimento alle domande in atti da questi formulate - invero neppure riproposte con la precisazione delle conclusioni - essendo sopravvenuto nel corso del giudizio pacificamente un accordo a definizione di ogni contrasto inerente la causa in oggetto, avendo le parti raggiunto un accordo sulla quota di debito di rispettiva spettanza.
Restano pertanto da esaminare le doglianze sollevate nell'interesse di Parte_1
2. In primo luogo quanto alla ritenuta estinzione totale del debito in ragione dell'accordo sottoscritto dalle parti e dalla dichiarazione ex art. 1304 comma 1 c.c. formulata da Pt_1 si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1304 c.c. Gli effetti della transazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori solidali ovvero tra uno dei creditori solidali e il debitore sono limitati alle parti della transazione, salvo che gli altri condebitori solidali o gli altri concreditori solidali dichiarino di volerne profittare.
Tuttavia, la norma richiamata trova applicazione per la sola ipotesi in cui la transazione sia relativa all'intera situazione controversa e sia conclusa per l'intero debito o credito solidale.
Anche la S.C. limita il campo applicativo della disposizione all'ipotesi della transazione sull'intero debito o credito solidale giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto pagina 4 di 10 tra le parti (Cass. n. 7094/2022;Cass. n. 25980/2021 ;Cass. n. 13877/2020 ; Cass. n.
16087/2018 ; Cass. n. 20107/2015; Cass. n. 19541/2015; Cass. n. 15895/2014; Cass. n.
16050/2009; Cass. n. 9369/2006; Cass. n. 9071/2001; Cass. n. 8991/2001; Cass. n.
13701/1991). Pertanto, la disposizione non trova applicazione alla transazione avente ad oggetto la sola quota interna del condebitore o del concreditore, ipotesi da cui discende la mera riduzione dell'obbligazione solidale nei limiti della quota transatta (Cass. n.
7413/1991), con scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti (Cass.
n. 25553/2011; Cass. n. 8957/1990). Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Cass.S.U., n. 30174/2011; Cass. n. 14550/2009; Cass. n. 7485/2007;
Cass. n. 8946/2006).
2.1. Ebbene, nella specie, risulta che la transazione stipulata tra i creditori e due dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota dei condebitori che l'hanno stipulata.
Si legge testualmente che (doc. 2 convenuta) al punto 3 dell'accordo con riferimento all'obbligazione solidale che rileva: “…Fausto e si impegnano a Pt_2 Parte_3 rifondere e in proprio e quali soci accomandatari di Pt_4 Parte_4 [...] le spese legali come liquidate Parte_4 Parte_5 nella sentenza della Corte di Appello di Milano e pari, per quota di loro spettanza alla somma complessiva di euro 18.000,00. ..”.
Da tanto deriva che non potrà essere dichiarata l'estinzione totale del debito anche in presenza dalla dichiarazione ex art. 1304 comma 1 c.c. formulata da per le ragioni Pt_1 sopra esposte.
2.2. Dall'accordo in questione ne deriva infatti esclusivamente la riduzione del debito residuo gravante sull'altro debitore in solido. Pertanto è necessario verificare e quantificare l'importo originario del debito solidale a fronte dell'importo oggetto di transazione, anche alla luce delle contestazioni mosse dalle parti sul punto.
Ebbene, premesso che il primo punto del dispositivo ha ad oggetto capi condannatori riferiti a specifici debitori in assenza della solidarietà, in questa sede bisogna fare riferimento al punto tre del dispositivo della sentenza che in tema di spese di lite statuisce un obbligazione solidale in capo agli odierni attori nei seguenti termini:
pagina 5 di 10 “3. condanna e in via solidale a rifondere a Parte_2 Parte_3 Parte_1
e e a le spese di lite, Pt_4 Parte_4 Controparte_1 Pt_2
e sino alla concorrenza della metà, spese che si liquidano per il
[...] Parte_1 giudizio di atp in euro 3.000,00 per compensi professionali;
per il primo grado in euro
111,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi professionali e per il presente gravame in euro 814,12 per spese ed in euro 6.615,00 per compensi professionali, il tutto oltre iva, cpa
e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; Pone a carico solidale di
e le spese di ctu”. Parte_2 Parte_3 Parte_1
Pertanto le spese di lite di cui alla condanna ammontano ad euro 25.539,01 (spese di lite per euro 16.869,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, e oltre spese esenti per euro 925,12) ed euro 3.661,74 per CTU, così per un totale di euro 29,200,75.
La divisione delle quote è poi stata prevista nel seguente modo: quanto alle spese di lite è stata prevista la solidarietà sino alla concorrenza della metà di e fausto Pt_1 Pt_2 ponendo la restante parte a carico dell'altro condebitore, mentre solidarietà piena quanto alle spese di CTU. Da tanto deriva che la quota riferibile a ammonta ad euro Pt_1
7.605,33 (di cui euro 6.384,75 pari alla metà della metà delle spese di lite ed euro 1.220,58 pari a un terzo delle spese di CTU) e la quota attribuibile agli altri condebitori è pari complessivamente ad euro 21.595,42.
Pertanto avendo i condebitori che hanno raggiunti l'accordo concordato il versamento di euro 18.000,00, di valore inferiore rispetto alla rispettiva quota del debito, il debito residuo gravante sul condebitore deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha Pt_1 transatto, sicché resta debitore della quota di spettanza pari ad euro 7.605,33.
3. Con riferimento alle ulteriori doglianze sollevate da con riferimento al credito Pt_1 ingiunto si osserva quanto segue.
3.1. Si reputano correttamente esposte le spese relative all'atto di precetto atteso che in caso di precetto per un'obbligazione solidale, le spese sono generalmente a carico di ciascun debitore solidale in proporzione al suo debito e che comunque anche per le obbligazioni non solidali, le spese sono poste su ciascun debitore in ragione del proprio debito.
Considerato che nella specie le spese sono state calcolate in ragione del debito gravante su ciascun debitore alcun errore o abuso può essere individuato nella spesa richiesta.
3.2. Deve invece essere ritenuta illegittimamente esposta la somma di euro 775,60 messa in compensazione quale somma già versata a all'esito del procedimento di Pt_1 pignoramento preso terzi instaurato a seguito della sentenza di primo grado, senza che vi sia stata domanda di restituzione e dunque tiolo per porre la somma in questione in compensazione.
pagina 6 di 10 In diverse occasioni la corte di legittimità ah avuto modo di affermare che “Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935
c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
in assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt.
2943 e 2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza definitivamente riformata, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta mediante un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di riforma)” (Cassazione civile sez. VI, 25/10/2018, n.27131).
Da tanto deriva che la ripetizione di somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata deve essere oggetto di specifica domanda e di una espressa pronuncia.
Di talché mancando nella specie una pronuncia in tal senso, il credito in oggetto deve essere scomputato dall'ammontare chiesto con atto di precetto.
3.3. Quanto agli errati conteggi per mancata compensazione come da sentenza della Corte
D'Appello il rilievo deve essere respinto.
La Corte d'Appello ha infatti espressamente condannato ad effettuare un Pt_1 risarcimento in favore dei di 24.221,00 “da compensarsi con il credito di euro Parte_4
7.136,27 oltre accessori oggetto di condanna in primo grado il tutto oltre rivalutazione dalla data del deposito dell'atp (2.10.2012) alla data della sentenza oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dal 2.10.12 al saldo”.
Secondo l'odierna attrice “oltre accessori” dovrebbe intendersi la pronuncia sulle spese di cui alla sentenza di primo grado.
Tale interpretazione tuttavia è del tutto inconciliabile sia con il dato letterale della pronuncia, per cui “accessori” non potrebbe mai essere letto come capo relativo alle spese di lite”, sia con il dato sistematico, laddove chiaramente la Corte d'Appello, accogliendo pagina 7 di 10 l'appello, ha condannato a rimborsare le spese del primo grado. Pt_1
Di talché gli accessori a cui la sentenza di appello fa accenno non possono che essere gli interessi maturati sul dovuto stabilito dal giudice di primo grado, il quale testualmente ha statuito “condanna gli attori a corrispondere a l'importo di euro 7.136,27, Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo”.
Deve poi essere respinta in quanto generica la contestazione mossa al calcolo degli accessori sulle somme di cui sopra ricalcolata dalla creditrice sulla scorta delle indicazioni di cui in sentenza in euro 28.220,65 ed euro 13.198,54.
4. dell'elezione di domicilio
Deve essere infine rigettata l'eccepita nullità del precetto per errata individuazione della residenza e domicilio del creditore in luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori
Sul punto, deve rilevarsi che, ai sensi del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., tale omissione non importa nullità bensì soltanto l'individuazione del forum executionis, ai fini della proposizione della opposizione a precetto, nel luogo in cui l'atto è stato notificato.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 480 cpc, il quale, al comma terzo statuisce che
“Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
La disposizione dianzi citata, invece, nulla prevede in relazione alla fattispecie della c.d.
“elezione anomala”, che si verifica quando l'elezione di domicilio effettuata nell'atto di precetto è priva di qualsivoglia collegamento con il luogo dell'esecuzione.
Tale ipotesi è stata esaminata dalla corte di legittimità che, prendendo le mosse dalla sent.
n. 480/2005 della Corte Cost., ha ribadito che l'elezione di domicilio in luogo diverso da quello (potenziale) dell'esecuzione è priva di effetto quanto all'individuazione del giudice competente a conoscere dell'esecuzione, pur restando efficace ai fini della notificazione dell'opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, “mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (Cass. n. 16649/2016), deve rilevarsi come tali principi valgono esclusivamente ad individuare il giudice competente a conoscere della opposizione a precetto ma non anche a "vincolare" la scelta del giudice della esecuzione, che pagina 8 di 10 evidentemente non potrà che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione, né, tantomeno, ad incidere sulla validità in rito del precetto" (cfr. ex multis Cass.).
A tanto consegue il rigetto della relativa eccezione.
5. Conseguentemente, deve essere in parte accolta l'opposizione, in quanto il precetto è stato effettuato per un credito in parte non azionabile in forza del titolo esecutivo e in parte divenuto inesigibile in ragione dell'accordo transattivo intervenuto con i condebitori nella misura sopra indicata.
Tuttavia, la conseguenza non è la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di precetto, come domandato dall'attore, ma esclusivamente della parte di esso non supportata da idoneo titolo giustificativo.
Invero, quando è intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il precetto non è sanzionabile con la nullità. L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta ( Cass n. 2160/13, n. 5515/08 e n. 10676/08).
In particolare, dovrà essere espunta la somma trattenuta in forza di pignoramento presso terzi a per euro 775,60 e il quantum delle spese di lite e per CTU dovrà Parte_4 essere limitata ad euro 7.605,33 oltre alle competenze per atto di precetto. Sicché deve essere dichiarata l'esistenza del diritto di credito di Parte_4
e nei
[...] Parte_4 Parte_4 confronti di di cui all'atto di precetto per cui è causa per euro 22.942,44. Parte_1
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opponente che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi professionali Parte_1 come da nota spese ritenutane la congruità, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Compensa tra le restanti parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, ogni ulteriore e diversa istanza disattesa:
pagina 9 di 10 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli attori opponenti Parte_2
e e i convenuti Parte_3 Parte_4
e ;
[...] Parte_4 Parte_4
- dichiara l'esistenza del diritto di credito di Parte_4 [...]
e nei confronti di Parte_4 Parte_4 Parte_4 di cui all'atto di precetto per cui è causa, diritto che è pari esclusivamente ad Parte_1 euro 22.942,44;
- per l'effetto dichiara la parziale inefficacia dell'atto di precetto nella parte in cui viene intimato il pagamento superiore a quanto sopra indicato;
- respinge ogni ulteriore domanda formulata dalle parti;
- condanna a rifondere Parte_1 Parte_4
e delle spese di lite liquidate
[...] Parte_4 Parte_4 in euro 3.397,00 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti e e i Parte_2 Parte_3 convenuti Parte_4 [...]
e , Parte_4 Parte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 29 maggio 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, viste le note d'udienza depositate dalle parti con cui precisano le conclusioni e si riportano agli atti
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Sara Cargasacchi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Sara Cargasacchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 683/2022 promossa da:
) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 entrambi elettivamente domiciliati in Verona, presso lo Studio dell'Avv. ERIKA FORIERI
( ) in Via Tezone n. 6, che li rappresenta e difende giuste procure in C.F._2 atti (con rinuncia al mandato nei confronti di depositata in data 9/5/2025) Parte_2
(C.F. ) rapp.to e difeso, congiuntamente e Parte_3 CodiceFiscale_3 disgiuntamente, dall'Avv. ERMINIO A. PACIFICO (C.F. , del foro C.F._4 di Benevento, e dall'Avv. ERIKA FORIERI ( – Piva C.F._2
), del foro di Verona, elettivamente domiciliato presso lo studio di P.IVA_2 quest'ultima in Verona, Via Tezone n. 6, in virtù di procura in atti
- parte attrice opponente - nei confronti di:
Parte_4
( C.F. ) in persona dei soci accomandatari e
[...] P.IVA_3 Parte_4
Parte_4
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_5
(C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_6 rappresentati e difesi dall'avv. ELENA MARTINELLI (C.F. ) ed CodiceFiscale_7 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. NADIA BRISTOT (C.F.
[...]
) giusta procura speciale ex art. 10 D.P.R. n. 123/2001 allegata all'atto di C.F._8 precetto.
- parte convenuta opposta -
in punto: Opposizione a precetto
pagina 2 di 10
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
“Nel merito:
Dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto ex art. 615-617 cpc per vizi formali e sostanziali dedotti in atti nei confronti di Parte_1
In via subordinata: dichiarare parzialmente nullo il precetto per cui è causa e per l'effetto rideterminare gli importi dovuti da agli opposti, in forza della sentenza Corte Parte_1
d'appello di Milano 1097/22, nella misura di Euro 5.546,59
In ogni caso vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Conclusioni di parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio ogni contraria istanza disattesa:
- dichiarare la cessazione della materia del contendere tra
[...]
e i signori e Parte_5 Parte_4
da un lato, e dall'altro; Parte_4 Parte_2 Parte_3
- rigettare l'opposizione proposta da in quanto infondata in fatto e diritto. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa”
CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Premesso che con atto di precetto notificato a in data 15/6/2022 Pt_1 Parte_4
, e la società intimavano il
[...] Parte_4 Parte_4 pagamento di Euro 28.367,17 per quanto a il pagamento di Euro 27.964,65 per Pt_1 quanto riguarda l'Arch. con notifica deposito presso Ufficio Postale ed il Parte_2 pagamento di Euro 65.338,92 per quanto al con notifica in data 1/7/2022 e Parte_3 tutti oltre a interessi residui dal 6 aprile 2022 al saldo sulla quota di risarcimento danni e alle tasse di registro di 1 e 2 grado, alle spese di notifica del presente atto ed alle competenze per l'eventuale esecuzione forzata, in forza di sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1097/22.
- Agivano in giudizio e con atto in opposizione a Pt_1 Parte_2 Parte_3 precetto ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, impugnando l'atto di precetto in quanto nullo poiché: - I intimano a ponendola in compensazione, la Parte_4 Pt_1 restituzione della somma di Euro 775,60 legittimamente ottenuta da all'esito di Pt_1 procedimento di pignoramento presso terzi instaurato in forza della sentenza di primo grado
Tribunale di Sondrio poi riformata in appello senza che abbiano formulato debita domanda restitutoria;
Nullità del precetto ex art. 617 cpc – errata quantificazione importi da dispositivo CTU e spese legali;
Nullità del precetto ex art. 617 cpc – errato importo condanna Nullità del precetto ex art. 617 cpc – duplicazione spese precetto – non Pt_1
pagina 3 di 10 debenza imposta registro primo grado;
Nullità del precetto in punto spese di esecuzione.
Chiedevano pertanto dichiararsi la nullità del precetto.
- Seguiva la costituzione dei convenuti Parte_4
e di e che chiedevano il
[...] Parte_4 Parte_4 rigetto dell'opposizione ed evidenziando che nelle more era stato proposto ricorso in Cassazione e la Corte d'Appello di Milano aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
- Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative tra le parti la causa senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna veniva rinviata per discussione.
1. Preliminarmente si rileva che nelle more del giudizio è intervenuta sentenza in data 31 luglio 2024 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto Pt_3
, e confermando così integralmente la sentenza n.
[...] Parte_2 Parte_1
1097/2022 della Corte di Appello di Milano, in forza della quale sono stati intimati gli atti di precetto in oggetto.
Si rileva inoltre che gli odierni convenuti hanno raggiunto un accordo transattivo con e con , per cui deve essere dichiarata cessata la materia del Parte_3 Parte_2 contendere con riferimento alle domande in atti da questi formulate - invero neppure riproposte con la precisazione delle conclusioni - essendo sopravvenuto nel corso del giudizio pacificamente un accordo a definizione di ogni contrasto inerente la causa in oggetto, avendo le parti raggiunto un accordo sulla quota di debito di rispettiva spettanza.
Restano pertanto da esaminare le doglianze sollevate nell'interesse di Parte_1
2. In primo luogo quanto alla ritenuta estinzione totale del debito in ragione dell'accordo sottoscritto dalle parti e dalla dichiarazione ex art. 1304 comma 1 c.c. formulata da Pt_1 si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1304 c.c. Gli effetti della transazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori solidali ovvero tra uno dei creditori solidali e il debitore sono limitati alle parti della transazione, salvo che gli altri condebitori solidali o gli altri concreditori solidali dichiarino di volerne profittare.
Tuttavia, la norma richiamata trova applicazione per la sola ipotesi in cui la transazione sia relativa all'intera situazione controversa e sia conclusa per l'intero debito o credito solidale.
Anche la S.C. limita il campo applicativo della disposizione all'ipotesi della transazione sull'intero debito o credito solidale giacché è la comunanza dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto pagina 4 di 10 tra le parti (Cass. n. 7094/2022;Cass. n. 25980/2021 ;Cass. n. 13877/2020 ; Cass. n.
16087/2018 ; Cass. n. 20107/2015; Cass. n. 19541/2015; Cass. n. 15895/2014; Cass. n.
16050/2009; Cass. n. 9369/2006; Cass. n. 9071/2001; Cass. n. 8991/2001; Cass. n.
13701/1991). Pertanto, la disposizione non trova applicazione alla transazione avente ad oggetto la sola quota interna del condebitore o del concreditore, ipotesi da cui discende la mera riduzione dell'obbligazione solidale nei limiti della quota transatta (Cass. n.
7413/1991), con scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri consorti (Cass.
n. 25553/2011; Cass. n. 8957/1990). Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Cass.S.U., n. 30174/2011; Cass. n. 14550/2009; Cass. n. 7485/2007;
Cass. n. 8946/2006).
2.1. Ebbene, nella specie, risulta che la transazione stipulata tra i creditori e due dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota dei condebitori che l'hanno stipulata.
Si legge testualmente che (doc. 2 convenuta) al punto 3 dell'accordo con riferimento all'obbligazione solidale che rileva: “…Fausto e si impegnano a Pt_2 Parte_3 rifondere e in proprio e quali soci accomandatari di Pt_4 Parte_4 [...] le spese legali come liquidate Parte_4 Parte_5 nella sentenza della Corte di Appello di Milano e pari, per quota di loro spettanza alla somma complessiva di euro 18.000,00. ..”.
Da tanto deriva che non potrà essere dichiarata l'estinzione totale del debito anche in presenza dalla dichiarazione ex art. 1304 comma 1 c.c. formulata da per le ragioni Pt_1 sopra esposte.
2.2. Dall'accordo in questione ne deriva infatti esclusivamente la riduzione del debito residuo gravante sull'altro debitore in solido. Pertanto è necessario verificare e quantificare l'importo originario del debito solidale a fronte dell'importo oggetto di transazione, anche alla luce delle contestazioni mosse dalle parti sul punto.
Ebbene, premesso che il primo punto del dispositivo ha ad oggetto capi condannatori riferiti a specifici debitori in assenza della solidarietà, in questa sede bisogna fare riferimento al punto tre del dispositivo della sentenza che in tema di spese di lite statuisce un obbligazione solidale in capo agli odierni attori nei seguenti termini:
pagina 5 di 10 “3. condanna e in via solidale a rifondere a Parte_2 Parte_3 Parte_1
e e a le spese di lite, Pt_4 Parte_4 Controparte_1 Pt_2
e sino alla concorrenza della metà, spese che si liquidano per il
[...] Parte_1 giudizio di atp in euro 3.000,00 per compensi professionali;
per il primo grado in euro
111,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi professionali e per il presente gravame in euro 814,12 per spese ed in euro 6.615,00 per compensi professionali, il tutto oltre iva, cpa
e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; Pone a carico solidale di
e le spese di ctu”. Parte_2 Parte_3 Parte_1
Pertanto le spese di lite di cui alla condanna ammontano ad euro 25.539,01 (spese di lite per euro 16.869,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, e oltre spese esenti per euro 925,12) ed euro 3.661,74 per CTU, così per un totale di euro 29,200,75.
La divisione delle quote è poi stata prevista nel seguente modo: quanto alle spese di lite è stata prevista la solidarietà sino alla concorrenza della metà di e fausto Pt_1 Pt_2 ponendo la restante parte a carico dell'altro condebitore, mentre solidarietà piena quanto alle spese di CTU. Da tanto deriva che la quota riferibile a ammonta ad euro Pt_1
7.605,33 (di cui euro 6.384,75 pari alla metà della metà delle spese di lite ed euro 1.220,58 pari a un terzo delle spese di CTU) e la quota attribuibile agli altri condebitori è pari complessivamente ad euro 21.595,42.
Pertanto avendo i condebitori che hanno raggiunti l'accordo concordato il versamento di euro 18.000,00, di valore inferiore rispetto alla rispettiva quota del debito, il debito residuo gravante sul condebitore deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha Pt_1 transatto, sicché resta debitore della quota di spettanza pari ad euro 7.605,33.
3. Con riferimento alle ulteriori doglianze sollevate da con riferimento al credito Pt_1 ingiunto si osserva quanto segue.
3.1. Si reputano correttamente esposte le spese relative all'atto di precetto atteso che in caso di precetto per un'obbligazione solidale, le spese sono generalmente a carico di ciascun debitore solidale in proporzione al suo debito e che comunque anche per le obbligazioni non solidali, le spese sono poste su ciascun debitore in ragione del proprio debito.
Considerato che nella specie le spese sono state calcolate in ragione del debito gravante su ciascun debitore alcun errore o abuso può essere individuato nella spesa richiesta.
3.2. Deve invece essere ritenuta illegittimamente esposta la somma di euro 775,60 messa in compensazione quale somma già versata a all'esito del procedimento di Pt_1 pignoramento preso terzi instaurato a seguito della sentenza di primo grado, senza che vi sia stata domanda di restituzione e dunque tiolo per porre la somma in questione in compensazione.
pagina 6 di 10 In diverse occasioni la corte di legittimità ah avuto modo di affermare che “Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935
c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, ed è interrotta dalla notifica dell'atto di appello, con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato, solo a condizione che in tale atto (o successivamente, in caso di esecuzione avviata dopo la proposizione dell'impugnazione) sia stata espressamente formulata la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
in assenza di tale domanda, infatti, non può operare automaticamente l'effetto interruttivo previsto dal combinato disposto degli artt.
2943 e 2945 c.c., in quanto il diritto alla restituzione non ha alcuna correlazione con lo specifico rapporto controverso in appello, trovando la sua fonte in un fatto nascente dal processo (l'avvenuta esecuzione di un titolo giudiziale poi riformato), che potrebbe del tutto mancare (o, comunque, sopravvenire) al momento dell'impugnazione, con la conseguenza che tale fatto deve essere autonomamente portato alla cognizione del giudice di appello.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto alla restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza definitivamente riformata, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta mediante un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni dalla pubblicazione della sentenza di riforma)” (Cassazione civile sez. VI, 25/10/2018, n.27131).
Da tanto deriva che la ripetizione di somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado poi riformata deve essere oggetto di specifica domanda e di una espressa pronuncia.
Di talché mancando nella specie una pronuncia in tal senso, il credito in oggetto deve essere scomputato dall'ammontare chiesto con atto di precetto.
3.3. Quanto agli errati conteggi per mancata compensazione come da sentenza della Corte
D'Appello il rilievo deve essere respinto.
La Corte d'Appello ha infatti espressamente condannato ad effettuare un Pt_1 risarcimento in favore dei di 24.221,00 “da compensarsi con il credito di euro Parte_4
7.136,27 oltre accessori oggetto di condanna in primo grado il tutto oltre rivalutazione dalla data del deposito dell'atp (2.10.2012) alla data della sentenza oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dal 2.10.12 al saldo”.
Secondo l'odierna attrice “oltre accessori” dovrebbe intendersi la pronuncia sulle spese di cui alla sentenza di primo grado.
Tale interpretazione tuttavia è del tutto inconciliabile sia con il dato letterale della pronuncia, per cui “accessori” non potrebbe mai essere letto come capo relativo alle spese di lite”, sia con il dato sistematico, laddove chiaramente la Corte d'Appello, accogliendo pagina 7 di 10 l'appello, ha condannato a rimborsare le spese del primo grado. Pt_1
Di talché gli accessori a cui la sentenza di appello fa accenno non possono che essere gli interessi maturati sul dovuto stabilito dal giudice di primo grado, il quale testualmente ha statuito “condanna gli attori a corrispondere a l'importo di euro 7.136,27, Parte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo”.
Deve poi essere respinta in quanto generica la contestazione mossa al calcolo degli accessori sulle somme di cui sopra ricalcolata dalla creditrice sulla scorta delle indicazioni di cui in sentenza in euro 28.220,65 ed euro 13.198,54.
4. dell'elezione di domicilio
Deve essere infine rigettata l'eccepita nullità del precetto per errata individuazione della residenza e domicilio del creditore in luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori
Sul punto, deve rilevarsi che, ai sensi del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., tale omissione non importa nullità bensì soltanto l'individuazione del forum executionis, ai fini della proposizione della opposizione a precetto, nel luogo in cui l'atto è stato notificato.
La norma di riferimento è costituita dall'art. 480 cpc, il quale, al comma terzo statuisce che
“Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
La disposizione dianzi citata, invece, nulla prevede in relazione alla fattispecie della c.d.
“elezione anomala”, che si verifica quando l'elezione di domicilio effettuata nell'atto di precetto è priva di qualsivoglia collegamento con il luogo dell'esecuzione.
Tale ipotesi è stata esaminata dalla corte di legittimità che, prendendo le mosse dalla sent.
n. 480/2005 della Corte Cost., ha ribadito che l'elezione di domicilio in luogo diverso da quello (potenziale) dell'esecuzione è priva di effetto quanto all'individuazione del giudice competente a conoscere dell'esecuzione, pur restando efficace ai fini della notificazione dell'opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, “mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (Cass. n. 16649/2016), deve rilevarsi come tali principi valgono esclusivamente ad individuare il giudice competente a conoscere della opposizione a precetto ma non anche a "vincolare" la scelta del giudice della esecuzione, che pagina 8 di 10 evidentemente non potrà che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione, né, tantomeno, ad incidere sulla validità in rito del precetto" (cfr. ex multis Cass.).
A tanto consegue il rigetto della relativa eccezione.
5. Conseguentemente, deve essere in parte accolta l'opposizione, in quanto il precetto è stato effettuato per un credito in parte non azionabile in forza del titolo esecutivo e in parte divenuto inesigibile in ragione dell'accordo transattivo intervenuto con i condebitori nella misura sopra indicata.
Tuttavia, la conseguenza non è la dichiarazione di inefficacia dell'intero atto di precetto, come domandato dall'attore, ma esclusivamente della parte di esso non supportata da idoneo titolo giustificativo.
Invero, quando è intimato il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, il precetto non è sanzionabile con la nullità. L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta ( Cass n. 2160/13, n. 5515/08 e n. 10676/08).
In particolare, dovrà essere espunta la somma trattenuta in forza di pignoramento presso terzi a per euro 775,60 e il quantum delle spese di lite e per CTU dovrà Parte_4 essere limitata ad euro 7.605,33 oltre alle competenze per atto di precetto. Sicché deve essere dichiarata l'esistenza del diritto di credito di Parte_4
e nei
[...] Parte_4 Parte_4 confronti di di cui all'atto di precetto per cui è causa per euro 22.942,44. Parte_1
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opponente che si liquidano in euro 3.397,00 per compensi professionali Parte_1 come da nota spese ritenutane la congruità, oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
Compensa tra le restanti parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'opposizione, ogni ulteriore e diversa istanza disattesa:
pagina 9 di 10 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra gli attori opponenti Parte_2
e e i convenuti Parte_3 Parte_4
e ;
[...] Parte_4 Parte_4
- dichiara l'esistenza del diritto di credito di Parte_4 [...]
e nei confronti di Parte_4 Parte_4 Parte_4 di cui all'atto di precetto per cui è causa, diritto che è pari esclusivamente ad Parte_1 euro 22.942,44;
- per l'effetto dichiara la parziale inefficacia dell'atto di precetto nella parte in cui viene intimato il pagamento superiore a quanto sopra indicato;
- respinge ogni ulteriore domanda formulata dalle parti;
- condanna a rifondere Parte_1 Parte_4
e delle spese di lite liquidate
[...] Parte_4 Parte_4 in euro 3.397,00 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A.
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti e e i Parte_2 Parte_3 convenuti Parte_4 [...]
e , Parte_4 Parte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Sondrio, 29 maggio 2025
Il giudice
dott.ssa Sara Cargasacchi
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