Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.05.25 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G 6145.23
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Domenico Carotenuto, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Ida CP_1
Rampino, per procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.10.23 il ricorrente ha dedotto: di lavorare in favore ed alle dipendenze della dal 01/02/1995, come operaio edile Controparte_2 nel settore costruzioni;
la ditta “ ” era un'azienda specializzata nella Controparte_2 costruzione edili, ristrutturazione, ecc.; a causa del tipo di lavoro prestato durante tutti questi anni ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi (sacchi di gesso, di intonaco, blocchi, tavelle, secchi di pittura), nonché martelli pneumatici, pale, picconi, ecc., e per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, presentava una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
di aver proposto domanda amministrativa all' sede di Castellammare di Stabia, al fine CP_1 di vedersi riconoscere una rendita vitalizia o in via gradata l'indennizzo del danno biologico;
l' identificava la con il n° 518207888 del 14/03/2023 ed in CP_1 Pt_2 seguito all'espletamento di visita medico-legale, con provvedimento del 29/04/2023, comunicava “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”; il sig. , protocollava Parte_1 per il tramite del sottoscritto procuratore formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, senza esito;
di essere affetto da “Discopatie multiple del rachide lombare con disturbi neurotrofici cronici agli arti inferiori”, come risultava dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati.
Sulla base di tali premesse ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
accertare e dichiarare che il signor Parte_1
[...] misura pari o superiori allo 06% a decorrere dal 14/03/2023 (data di denuncia M.P.), o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante, e per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 dell'indennizzo del danno biologico dovuto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare l , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.”. L'istituto convenuto si è costituito in giudizio, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente, deve rilevarsi che la fattispecie è disciplinata dalla normativa introdotta dal D.L.vo n. 38/00 che ha modificato la precedente disciplina di cui al D.P.R. 1124/65. In particolare, le menomazioni che comportano un'invalidità permanente inferiore al 6% non danno diritto ad alcuna prestazione. Quelle che comportano un'invalidità permanente pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16% danno diritto solo ad un indennizzo in capitale “una tantum”. Quelle, infine, che comportano un'invalidità permanente pari o superiori al 16% danno diritto ad una rendita. Venendo al caso in esame, il ricorrente ha costantemente svolto mansioni di operaio edile come dedotto in ricorso e provato dalla documentazione in atti. Ciò posto, circa la natura e l'incidenza della patologia denunciata sull'integrità psicofisica del lavoratore, il CTU, valutata la documentazione medica ha ritenuto che la “.. Il sig. , di anni 61, è affetto da discopatie ed ernie del disco Parte_1 multiple al rachide lombo-sacrale Tale patologia è verosimilmente insorta nel periodo in cui fu diagnosticata la sofferenza e quindi in data 04.02.23 La suddetta patologia è di origine professionale e in rapporto causale diretto con la prestazione lavorativa di quale causa preponderante, La patologia di cui CP_3 soffre il sig. è valutabile con un danno biologico del 7% in base Parte_1 al D.M. n. 38/2000 ”.
Lo specialista ha nello specifico evidenziato che “ ... ci troviamo di fronte ad una malattia scaturita in seguito alla tipologia di lavoro svolta dal periziando . In particolare la sofferenza a carico del rachide lombo-sacrale con conseguente realizzazione di protusioni ed ernie discali multiple correlate ad una sofferenza radicolare ricorrente ed adeguatamente riconosciuta, è da porsi in relazione con il lavoro di muratore che il sig. ha sempre svolto nel corso di tutta la sua Parte_1 carriera lavorativa. Il dolore accompagnato dalle limitazioni funzionali dei distretti anatomici colpiti, è il sintomo principale della discopatia lombare e lombosacrale e delle ernie discali ed è particolarmente importante nelle fasi di acuzie della patologia, facendo registrare poi periodi di remissione e riacutizzazione , anche correlati alla variazioni climatiche stagionali e soprattutto all'attività dell'articolazione colpita . Può inoltre essere presente una rigidità articolare che si presenta soprattutto al risveglio e, soprattutto nelle fasi iniziali dell'attività fisica Nella fattispecie ricorrente, tutti i sintomi elencati sono presenti ed inoltre il quadro clinico generale risulta ulteriormente compromesso per un grave dissesto della staticità e funzionalità della colonna vertebrale a causa delle svariate protusioni ed ernie discali , nonché di una artrosi incipiente..” Le valutazioni del ricorrente sono scrupolose, fondate su argomentazioni scientifiche, sviluppate in modo logico e coerente e possono pertanto essere pienamente condivise da questo giudicante ai fini del riconoscimento della malattia professionale.
Deve, pertanto, affermarsi la natura professionale della patologia sofferta dal ricorrente, determinante un grado di menomazione nella misura del 7% con decorrenza dal 04.02.23, con condanna dell'istituto convenuto all'erogazione dell'indennizzo corrispondente alla percentuale di danno biologico riconosciuta, oltre interessi legali come per legge.
Per completezza motivazionale deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione triennale del diritto all'azione del ricorrente ex artt. 111 – 112 T.U. n. 1124/65, in quanto la diagnosi della patologia è del 4.2.23 e la domanda amministrativa è del 14.03.23.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. A carico di tale istituto, infine, vengono poste, altresì, le spese di consulenza tecnica d'ufficio
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta dal ricorrente;
- dichiara che la menomazione dell'integrità psico-fisica è quantificabile nella misura del 7% dal 04.02.23;
- condanna l'istituto all'erogazione dell'indennizzo corrispondente alla percentuale di danno biologico riconosciuta, oltre interessi legali come per legge;
- condanna l'Istituto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione;
- pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi. In RR NN , il 21.05.25
ILGIUDICE
dott.ssa RosaMolè