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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 4022/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'08.01.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4022/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria.” e vertente
TRA
( ) - avv. FATTORUSO Parte_1 C.F._1
CARMELA ( ); avv. SODANO GIUSEPPE C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
IMPROTA DIEGO;
C.F._4
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( C.F._5
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 02.08.2024, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249007791202000, notificata in data 01.07.2024 e relativa al
CP_ mancato pagamento di sei avvisi di addebito per contributi di cui ai nn.
40020180003815353000, 40020190004461783000,
40020190009364103000, 40020210002816457000,
4002022000353122700 e 40020220008130679000. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione e la decadenza del credito vantato dall'ente impositore. Nel merito, evidenziava di essere stato, fino al 2011, titolare di partita Iva, dopo di che era stato assunto come lavoratore alle dipendenze di una cooperativa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_3
con memoria depositata il 06.12.2024, concludendo come in
[...] CP_ atti. L si costituiva il 13.12.2024 insistendo per la legittimità della pretesa impositiva.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la preliminare trattazione delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattori presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con
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la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine
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concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l , tempestivamente costituito in giudizio, ha dato prova di aver correttamente notificato solo tre degli avvisi di addebito presupposti, ossia il n. 40020180003815353000 (in data
09.08.2018); il n. 4002022000353122700 (il 16.08.2022) e il n.
40020220008130679000 (il 28.01.2023) - cfr. doc. in atti.
Per detti AVA, solo per il primo, notificato, come detto, il 09.08.2018 può ritenersi raggiunta la prescrizione pur considerando la sospensione di
311 giorni in virtù della legislazione emergenziale ex art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20. Per gli altri due, invece, la pretesa contributiva deve ritenersi del tutto valida ed efficace, non potendo in questa sede trovare ingresso motivi di merito per contestarne la debenza, stante l'avvenuta decadenza ex art. 24 del d.lgs. 46/99.
Nel caso, invece, degli avvisi di addebito nn.
40020190004461783000; 40020190009364103000 e
40020210002816457000, i relativi plichi sono stati restituiti al mittente per compiuta giacenza senza, tuttavia, l'inoltro della raccomandata informativa e, conseguentemente, senza che la notifica possa dirsi perfezionata (cfr.
Cass. S.U. n. 10012/21).
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In definitiva, l'intimazione di pagamento va annullata in parte qua relativamente ai soli avvisi di addebito di cui ai nn.
40020180003815353000; 40020190004461783000;
40020190009364103000 e 40020210002816457000.
Sono assorbiti gli altri profili del ricorso.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 10020249007791202000 relativamente agli avvisi di addebito di cui ai nn. 40020180003815353000;
40020190004461783000; 40020190009364103000 e
40020210002816457000;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 08.01.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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