TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 896/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZZ RI
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IU GI
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill. mo Sig. Giudice del Tribunale Ordinario di Cagliari, in funzione di Giudice
d'Appello, ogni altra istanza disattesa e respinta, dichiarare ed accertare che nessuna somma è dovuta dall'appellante Sig.ra Parte_2
al Sig. ed in accoglimento della domanda riconvenzionale
[...] Parte_3 proposta, condannare il predetto al pagamento della somma di € 884,66 o a quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
in VIA SUBORDINATA, dichiarare e accertare, in ogni caso, che nessuna somma è dovuta a qualsiasi titolo dall'appellante al sig. , Parte_1 Controparte_1 in tutti i casi con vittoria delle spese e del compenso dei due gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
pagina 1 di 10 -in via principale e nel merito
- confermare integralmente la sentenza n. 895/2023 depositata il 10.07.2023 del Giudice di Pace di Cagliari e di conseguenza respingere ogni avversa domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
-con vittoria di spese e onorari
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
Propone appello avverso la sentenza, N° 895/2023 depositata il 10.07.2023, del Giudice di
Pace di Cagliari con la quale si è accertato che la stessa è debitrice nei confronti di della somma di € 1.258,88, con conseguente condanna al Controparte_1 pagamento del detto importo e delle spese.
Deduce, in particolare, che il fratello la aveva convenuta in giudizio Controparte_1 assumendo di essere creditore nei suoi confronti della somma di € 1.587,88, in quanto la stessa non aveva restituito i ratei dall'attore anticipati dal 20.08.2020 al settembre 2021 pari ad una somma mensile di € 113,42, somma pro-quota a carico di ciascuno degli eredi di deceduto il 16.06.2012 (14 mesi x113,42). Persona_1
La odierna appellante, in primo grado, contestava la domanda instava, a sua volta, per la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 882,54.
Rileva che il fratello era stato autorizzato dai 4 LI ( , appellante, Parte_1
e , a presentare istanza per la rateizzazione della Persona_2 Persona_3 CP_2 cartella esattoriale N° 02520190010180564004 di € 26.569,46, di cui € 25.789,76 per imposta iscritta a ruolo e € 773,71 per compensi di riscossione;
che una volta accolta la rateizzazione richiesta, questa veniva fissata in 72 rate, la prima di € 379,04 scadente il 7.09.2019 e l'ultima di € 398,18 scadente il 7.08.2025; che in virtù degli ottimi rapporti esistenti all'epoca fra i LI la appellante aveva pagato, dal settembre 2019 al luglio del 2020 le somme nella misura richiesta dal fratello, senza mai controllare l'esattezza di tali richieste, e ciò sino all'ottobre del 2020, quando con lettera del 20.10.2020, veniva richiesto il pagamento di ulteriori importi;
che per tal motivo la appellante aveva provveduto al controllo dei versamenti eseguiti pagina 2 di 10 accertando di aver versato somme superiori al dovuto.
Rileva, in primo luogo, che la cartella esattoriale veniva inviata solo ai 5 eredi del
Sig. (cioè ai LI , , Persona_1 Controparte_1 Parte_1 Persona_2
e , così come l'istanza di rateizzazione venne presentata da Persona_3 CP_2
, nell'interesse proprio e dei 4 LI;
Controparte_1 che nell'atto di citazione in primo grado vengono indicati quali eredi anche i Sig.ri
[...]
e , quest'ultimo deceduto nel 2016 e coniuge dell'appellante Per_4 Per_5 Per_6
. Parte_1
Deduce pertanto di aver versato maggiori somme relative alla rateizzazione e produce ricevute per pagamenti effettuati, relative a spese della successione, anticipate dalla stessa e mai restituite, che eccepiva in compensazione e richiedeva in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado.
Con la sentenza oggi impugnata, il giudice dava atto che l'attore aveva dimostrato di aver presentato istanza di rateizzazione a nome di tutti gli eredi, compresi i , di aver Per_4 anticipato le rate, mentre la sorella aveva cessato i rimborsi della quota sua e del marito;
ha tenuto conto dell'importo che il riconosceva versata dalla sorella nelle more, Pt_1 stornandolo dal totale importo e dava atto della impossibilità di accogliere la domanda riconvenzionale per € 480,00 in quanto relativa a somme anticipate dalla sorella convenuta per conto di tutti gli eredi e non solo dell'attore.
Quanto ai motivi di appello, la deduce: Pt_1 che il giudice era incorso in errore laddove affermava che “L'attore come suo onere ha dimostrato i fatti posti a fondamento della domanda. Dalla documentazione prodotta è emerso ...Tale debito era riferibile a Parte_4 Parte_5 [...]
, , , e Parte_1 Parte_6 Persona_7 Persona_4 Persona_8
”;
[...] che, infatti, dalla documentazione emergeva che l'Agenzia delle Entrate si era rivolta ed aveva richiesto il pagamento della imposta ai soli LI e non anche ai;
Pt_1 Per_4 che l'attore avrebbe dovuto produrre, ex art.2697 cc, tutti i pagamenti eseguiti a dimostrazione della fondatezza della domanda di rimborso;
pagina 3 di 10 che inoltre il giudice di primo grado affermava che “Dal giorno 7/09/2019 e sino al
28/09/2021 il provvedeva al pagamento delle rate così come Parte_7 stabilito dalla Agenzia delle Entrate”; mentre non vi era prova della allegazione, da parte dell'attore del pagamento degli importi, tanto che aveva notificato ulteriore cartella richiedendo Controparte_3 somme, a conferma del mancato pagamento da parte dell'attore; che, ancora, il giudice di primo grado nulla precisava in ordine al motivo in base al quale la stessa era tenuta a versare anche la quota del marito deceduto, posto che nessuno dei tre era soggetto chiamato al pagamento delle imposte. Per_4
Quanto alla domanda riconvenzionale respinta, la deduce che il giudice ha respinto la Pt_1 sola domanda di € 480 seppur affermando che doveva esser ripartita fra 6 eredi, mentre gli stessi sono cinque;
rileva che alcunché viene dedotto in ordine a tutte le altre somme eccepite in compensazione, tutte documentalmente provate e indicate nella comparsa di costituzione e risposta del 19.02.2022.
Nel giudizio di appello si costituisce rilevando;
Controparte_1 che gli eredi erano non solo i , ma anche i che avevano ricevuto somme di Pt_1 Per_4 denaro dal de cuius; che in data 11.10.2017 l'Agenzia delle Entrate di Cagliari comunicava l'avviso di rettifica e liquidazione della dichiarazione n. 2016-9990- 924 (dichiarazione di successione depositata il 22 aprile 2016) in quanto gli eredi denunciavano tutti i beni Pt_1 immobili, ma omettevano di inserire nella denuncia di successione i beni mobili;
che pertanto Agenzia Entrate emanava avviso di rettifica e liquidazione, comunicando, altresì, la definizione dell'accertamento e stabilendo che gli eredi erano obbligati in solido al pagamento dell'imposta; che l'istanza di rateizzazione, secondo quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate, andava formulata da uno solo degli eredi, per cui l'attore presentava quindi istanza al fine di ottenere la stessa, così assumendosi l'obbligo di estinguere il debito rateizzato;
che sino al mese di luglio 2020 la sorella aveva sempre rimborsato al Parte_1
pagina 4 di 10 la propria rata di € 56,71 e anche quella del marito (deceduto nel 2016); Persona_7 la stessa aveva poi pagato le rate di agosto, settembre e ottobre 2020 (con un accordo avvenuto in sede di prima udienza del giudizio di primo grado le parti si accordavano per compensazione dei crediti).
Rileva che nella comparsa di costituzione e di risposta, del giudizio di primo grado, la sorella sosteneva non esser vero che l'attore aveva versato la somma di €. 6184,00 in quanto aveva versato il minor importo di € 5169,00; che detta circostanza non è documentata, non essendo altresì comprensibile anche la il periodo e la causale del pagamento;
che inoltre i crediti eccepiti in compensazione non erano documentati e la eccezione confermava la debenza degli importi richiesti dall'attore in primo grado;
che inoltre gli importi venivano richiesti solo allo stesso e non agli altri eredi;
evidenziava che la cartella esattoriale notificata in corso di giudizio si riferiva ad un ricalcolo in aumento della denuncia di successione e nulla aveva a che vedere con la rateizzazione in essere;
evidenzia che, in ogni caso, mai la attrice aveva contestato il pagamento della rateizzazione.
Quanto ai motivi di appello, rileva che i non venivano citati dalla Agenzia delle Per_4
Entrate in quanto questi non hanno mai presentato la denuncia di successione per le somme ricevute in eredità; che mancando detta dichiarazione l'Agenzia Entrate non li aveva considerati eredi;
che peraltro, il notaio incaricato comunicava la chiusura della eredità giacente l'Agenzia
Entrate si accorgeva della presenza delle somme di denaro e emetteva l'avviso di rettifica;
rileva che pertanto i dovevano rispondere e che la sorella non aveva mai contestato Per_4 di essere erede del marito.
Conclude pertanto per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Seguivano plurimi rinvii anche al fine di verificare la possibilità di una definizione conciliativa. La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3
D.L. 117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di
Cagliari di data 8.10.2025.
pagina 5 di 10 La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
25.11.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
La appellante, soccombente in primo grado propone appello avverso la decisione resa dal giudice di pace.
Appare preliminare, peraltro, procedere a disamina delle domande avanzate in primo grado,
e dei documenti allegati a supporto delle stesse, al fine di verificarne la fondatezza.
Non è in contestazione la circostanza che le parti, fra loro LI, sono eredi, unitamente ad altri tre LI, cugino degli stessi. Persona_9
Sono altresì eredi, quali ulteriori del de cuius, anche i tre , uno dei quali, , era Per_4 Per_6 marito della convenuta /appellante.
Ciò premesso, emerge che la dichiarazione di successione, (doc. 1 ) Controparte_1 viene presentata solo dai LI;
all'interno della stessa vengono dichiarati i soli beni Pt_1 immobili retrolasciati, mentre nulla si dichiara con riferimento ai titoli e ai conti correnti e ai depositi di denaro in genere.
L'Agenzia delle Entrate ha emesso accertamento solo nei confronti dei (doc. 2 attore Pt_1 in primo grado).
In detto accertamento l'Ufficio dà atto che, nella dichiarazione, gli eredi hanno indicato solo gli immobili;
che il curatore della eredità giacente aveva invece rinvenuto, oltre a questi, anche conti correnti e titoli per € 268.913,00, importi non dichiarati.
E' in atti, altresì, verbale redatto dal curatore della eredità giacente, in cui l'importo in denaro viene ripartito tra tutti i cugini del de cuius e, pertanto, fra i 5 e i 3 , con Pt_1 Per_4 incasso, da parte di ognuno, di € 24.140,66 (doc. 8 attore).
Il debito di Agenzia Entrate, però, è stato richiesto nei confronti dei soli e non dei Pt_1
, i quali, pur percettori di una parte di eredità, sono rimasti sconosciuti al fisco che Per_4 non ha disposto accertamenti nei loro confronti.
Non è dato conoscere, nulla essendo stato dedotto in proposito, se vi sia stato un accordo interno intercorso con tutti i cugini e volto a suddividere l'importo fra tutti gli eredi, anche pagina 6 di 10 quelli non oggetto di accertamento fiscale.
Questo giudice può solo convenire con le osservazioni della appellante, posto che, dalla produzione in atti, emerge che il debito verso Agenzia Entrate, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, era riferibile ai soli cinque LI . Pt_1
La signora era quindi tenuta a rifondere al fratello la sola quota imputabile Parte_1 alla stessa, non emergendo dagli atti che i fossero debitori di Agenzia Entrate. Per_4
La stessa si duole altresì della mancata prova in ordine all'avvenuto pagamento delle rate da parte del fratello, prova che, invece, il giudice di primo grado afferma come resa in giudizio.
Deve preliminarmente darsi atto che in citazione l'attore afferma di aver versato rate dal 7 settembre 2019 al 28.9.2021, e che sino al mese di luglio 2020 la sorella ha versato la somma di € 56,71 per sé e la somma, di pari importo, per la quota del marito defunto.
L'attore si limita, nella citazione dell'ottobre 2021, ad affermare il pagamento, ma non dà prova dello stesso, pur richiedendo gli importi in restituzione.
Il pagamento, peraltro, si desume, implicitamente dalla produzione di parte convenuta.
Questa ha infatti, prodotto, in corso di giudizio di primo grado, cartella esattoriale a lei notificata il 16.9.2022, nella quale viene richiesto il pagamento di € 5.263,84 di cui €
3.210,25 per imposta di successione e il residuo per sanzioni e interessi, con la seguente causale “decadenza da rateazione dell'imposta di successione per mancato pagamento ultime tre rate”.
Calcolando che la iscrizione a ruolo, come indicato in cartella, è del 16 maggio 2022 e che si parla di mancato pagamento delle ultime tre rate;
considerando che a ritroso dal maggio
2022 all'ottobre 2021 vi sono circa 8 rate, ciò conferma, indirettamente, attesa la mancata allegazione da parte dell'attore di ricevute di pagamento (presumendosi che versamenti per rateizzazione fiscale si facciano con pagamento tracciabile), che questi ha comunque provveduto al pagamento di quanto richiesto alla sorella, salvo poi interrompere i pagamenti incorrendo in decadenza.
Deve pertanto ritenersi provata la debenza, in restituzione, dell'importo versato da
[...]
da agosto 2020 a settembre 2021, per n. 14 mensilità. Controparte_1
pagina 7 di 10 In ordine alla quantificazione dell'importo si rileva.
, come rilevato, chiede € 56,71 mensili per la quota di , e € Pt_8 Parte_1
56,71 per la quota del marito deceduto.
La , in comparsa, ritiene non corretta la quantificazione, posto che l'importo Pt_9 doveva essere diviso per 5; la stessa quindi afferma che la sua quota è pari a € 79,40, dovendosi l'importo dividere per 5, quanti erano i LI debitori del fisco. Pt_1
Ritiene il giudicante che il conteggio, alla luce di quanto affermato in ordine al numero di soggetti chiamati a corrispondere gli importi in favore del fisco, appare corretto.
Posto che gli importi sono stati richiesti per il periodo settembre 2019/ settembre 2021, e pertanto per 25 mensilità, l'importo dovuto dalla era quindi il seguente: 79,40 x 25 = € Pt_1
1.985,00.
La stessa ha affermato di aver versato € 1.233,21 (l'importo non è contestato ed è documentato, cfr. doc. 3 convenuta;
residuavano, quindi, alla data di citazione Parte_9
€ 751,69.
Da tale somma va detratto l'importo di € 320,00, somma che le parti danno atto essere stato versata in corso di giudizio di primo grado, per cui residuano in favore dell'attore
[...]
€ 431,69. Controparte_1
Quanto alle ulteriori domande, svolte in via riconvenzionale dalla in primo grado, si Pt_1 rileva.
La convenuta afferma un credito, nei confronti del fratello, affermando di aver effettuato i seguenti pagamenti/versamenti:
a) Pagate per la successione € 6.184,00 a fronte di dovute € 5.169,00 con un credito conseguente, per 1/5, di € 203,00;
b) Pagata una prima rata di € 218 di un modello F24;
c) Versamento di € 160 nel giugno 2020 quale fondo spese in favore dell'avv.to
Sanna;
d) Versamento dell'importo di € 570 per accatastamento immobile, con richiesta di pagamento al fratello di € 320,00;
e) Versamento di € 600 al notaio pur essendo la sua quota di € 120 e rimanendo quindi pagina 8 di 10 creditrice del residuo di € 480,00.
f) Versamento di € 528 per i certificati storici catastali, a fronte della sua quota di €
105,60.
Il giudice di primo grado ha esaminato il solo punto e), nulla motivando sugli altri importi;
con riferimento al detto punto ha rigettato la domanda in quanto il credito sarebbe riferibile ai sei eredi e non al solo attore.
Osserva il giudicante che gli importi ben potevano essere richiesti, quanto meno pro quota all'attore, (quota pari a 1/5, essendo 5 gli eredi ); trattasi, infatti, di azione di regresso Pt_1 operata da una parte che assume di aver pagato l'intero, verso uno dei condebitori solidali.
Si rileva, peraltro, che con riferimento alle richieste da a) a d) alcuna documentazione risulta prodotta, per cui la domanda deve essere, sotto tale profilo, disattesa.
Quanto al punto e) la attrice in riconvenzionale allega una mera parcella del notaio, senza allegare alcun pagamento a questi effettuato;
non essendovi prova del pagamento, non può essere accolto il regresso.
Per quel che attiene, infine, al punto f), la ha allegato solo uno stralcio tratto Pt_1 dall'estratto conto, dal quale emerge un pagamento di € 528, ma non emerge la causale del pagamento.
La domanda riconvenzionale va pertanto disattesa, per mancato prova del versamento di somme da parte di anticipate per conto del fratello e degli altri eredi. Pt_8
All'esito dell'appello pertanto, deve darsi atto del parziale accoglimento dello stesso, essendo risultata fondata la sola contestazione in ordine alla mancata debenza di importi da parte del marito deceduto e della appellante quale sua erede, accoglimento che ha portato alla quantificazione dell'importo residuo dovuto in maniera inferiore rispetto a quanto disposto dal giudice di pace.
Quanto alle spese di giudizio, si osserva.
A fronte di una citazione per € 1.587,88 sono risultati dovuti € 751,69, poi divenuti 431,69 atteso il pagamento.
E' emerso che nulla era dovuto con riferimento alla riconvenzionale di € 884,66.
Appare corretta, sul punto, la decisione del giudice di primo grado, che ha disposto una pagina 9 di 10 parziale compensazione delle spese, con condanna di al pagamento Parte_1 della somma non compensata.
Si conferma, pertanto, in punto spese, la decisione emanata.
Si dispone inoltre l'integrale compensazione delle spese del secondo grado, posto che l'appello è stato accolto parzialmente, mentre nel resto viene confermata la decisione di primo grado.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello, nulla si dispone ex art. art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 895/2023 depositata il
10.7.2023 del Giudice di Pace di Cagliari, accerta e dichiara che alla Parte_1 data della citazione era debitrice di di € 751,69; Controparte_1 considerato l'importo versato in prima udienza, giudizio, condanna la stessa al pagamento di € 431,69, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma, c.c. dalla data della citazione al saldo.
Ferma nel resto la sentenza anche in punto spese.
Compensa interamente fra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Cagliari, 2 dicembre 2025
Il Giudice
MO ER
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MO ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 896/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZZ RI
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
IU GI
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill. mo Sig. Giudice del Tribunale Ordinario di Cagliari, in funzione di Giudice
d'Appello, ogni altra istanza disattesa e respinta, dichiarare ed accertare che nessuna somma è dovuta dall'appellante Sig.ra Parte_2
al Sig. ed in accoglimento della domanda riconvenzionale
[...] Parte_3 proposta, condannare il predetto al pagamento della somma di € 884,66 o a quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
in VIA SUBORDINATA, dichiarare e accertare, in ogni caso, che nessuna somma è dovuta a qualsiasi titolo dall'appellante al sig. , Parte_1 Controparte_1 in tutti i casi con vittoria delle spese e del compenso dei due gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
pagina 1 di 10 -in via principale e nel merito
- confermare integralmente la sentenza n. 895/2023 depositata il 10.07.2023 del Giudice di Pace di Cagliari e di conseguenza respingere ogni avversa domanda proposta nei confronti di;
Controparte_1
-con vittoria di spese e onorari
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
Propone appello avverso la sentenza, N° 895/2023 depositata il 10.07.2023, del Giudice di
Pace di Cagliari con la quale si è accertato che la stessa è debitrice nei confronti di della somma di € 1.258,88, con conseguente condanna al Controparte_1 pagamento del detto importo e delle spese.
Deduce, in particolare, che il fratello la aveva convenuta in giudizio Controparte_1 assumendo di essere creditore nei suoi confronti della somma di € 1.587,88, in quanto la stessa non aveva restituito i ratei dall'attore anticipati dal 20.08.2020 al settembre 2021 pari ad una somma mensile di € 113,42, somma pro-quota a carico di ciascuno degli eredi di deceduto il 16.06.2012 (14 mesi x113,42). Persona_1
La odierna appellante, in primo grado, contestava la domanda instava, a sua volta, per la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 882,54.
Rileva che il fratello era stato autorizzato dai 4 LI ( , appellante, Parte_1
e , a presentare istanza per la rateizzazione della Persona_2 Persona_3 CP_2 cartella esattoriale N° 02520190010180564004 di € 26.569,46, di cui € 25.789,76 per imposta iscritta a ruolo e € 773,71 per compensi di riscossione;
che una volta accolta la rateizzazione richiesta, questa veniva fissata in 72 rate, la prima di € 379,04 scadente il 7.09.2019 e l'ultima di € 398,18 scadente il 7.08.2025; che in virtù degli ottimi rapporti esistenti all'epoca fra i LI la appellante aveva pagato, dal settembre 2019 al luglio del 2020 le somme nella misura richiesta dal fratello, senza mai controllare l'esattezza di tali richieste, e ciò sino all'ottobre del 2020, quando con lettera del 20.10.2020, veniva richiesto il pagamento di ulteriori importi;
che per tal motivo la appellante aveva provveduto al controllo dei versamenti eseguiti pagina 2 di 10 accertando di aver versato somme superiori al dovuto.
Rileva, in primo luogo, che la cartella esattoriale veniva inviata solo ai 5 eredi del
Sig. (cioè ai LI , , Persona_1 Controparte_1 Parte_1 Persona_2
e , così come l'istanza di rateizzazione venne presentata da Persona_3 CP_2
, nell'interesse proprio e dei 4 LI;
Controparte_1 che nell'atto di citazione in primo grado vengono indicati quali eredi anche i Sig.ri
[...]
e , quest'ultimo deceduto nel 2016 e coniuge dell'appellante Per_4 Per_5 Per_6
. Parte_1
Deduce pertanto di aver versato maggiori somme relative alla rateizzazione e produce ricevute per pagamenti effettuati, relative a spese della successione, anticipate dalla stessa e mai restituite, che eccepiva in compensazione e richiedeva in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado.
Con la sentenza oggi impugnata, il giudice dava atto che l'attore aveva dimostrato di aver presentato istanza di rateizzazione a nome di tutti gli eredi, compresi i , di aver Per_4 anticipato le rate, mentre la sorella aveva cessato i rimborsi della quota sua e del marito;
ha tenuto conto dell'importo che il riconosceva versata dalla sorella nelle more, Pt_1 stornandolo dal totale importo e dava atto della impossibilità di accogliere la domanda riconvenzionale per € 480,00 in quanto relativa a somme anticipate dalla sorella convenuta per conto di tutti gli eredi e non solo dell'attore.
Quanto ai motivi di appello, la deduce: Pt_1 che il giudice era incorso in errore laddove affermava che “L'attore come suo onere ha dimostrato i fatti posti a fondamento della domanda. Dalla documentazione prodotta è emerso ...Tale debito era riferibile a Parte_4 Parte_5 [...]
, , , e Parte_1 Parte_6 Persona_7 Persona_4 Persona_8
”;
[...] che, infatti, dalla documentazione emergeva che l'Agenzia delle Entrate si era rivolta ed aveva richiesto il pagamento della imposta ai soli LI e non anche ai;
Pt_1 Per_4 che l'attore avrebbe dovuto produrre, ex art.2697 cc, tutti i pagamenti eseguiti a dimostrazione della fondatezza della domanda di rimborso;
pagina 3 di 10 che inoltre il giudice di primo grado affermava che “Dal giorno 7/09/2019 e sino al
28/09/2021 il provvedeva al pagamento delle rate così come Parte_7 stabilito dalla Agenzia delle Entrate”; mentre non vi era prova della allegazione, da parte dell'attore del pagamento degli importi, tanto che aveva notificato ulteriore cartella richiedendo Controparte_3 somme, a conferma del mancato pagamento da parte dell'attore; che, ancora, il giudice di primo grado nulla precisava in ordine al motivo in base al quale la stessa era tenuta a versare anche la quota del marito deceduto, posto che nessuno dei tre era soggetto chiamato al pagamento delle imposte. Per_4
Quanto alla domanda riconvenzionale respinta, la deduce che il giudice ha respinto la Pt_1 sola domanda di € 480 seppur affermando che doveva esser ripartita fra 6 eredi, mentre gli stessi sono cinque;
rileva che alcunché viene dedotto in ordine a tutte le altre somme eccepite in compensazione, tutte documentalmente provate e indicate nella comparsa di costituzione e risposta del 19.02.2022.
Nel giudizio di appello si costituisce rilevando;
Controparte_1 che gli eredi erano non solo i , ma anche i che avevano ricevuto somme di Pt_1 Per_4 denaro dal de cuius; che in data 11.10.2017 l'Agenzia delle Entrate di Cagliari comunicava l'avviso di rettifica e liquidazione della dichiarazione n. 2016-9990- 924 (dichiarazione di successione depositata il 22 aprile 2016) in quanto gli eredi denunciavano tutti i beni Pt_1 immobili, ma omettevano di inserire nella denuncia di successione i beni mobili;
che pertanto Agenzia Entrate emanava avviso di rettifica e liquidazione, comunicando, altresì, la definizione dell'accertamento e stabilendo che gli eredi erano obbligati in solido al pagamento dell'imposta; che l'istanza di rateizzazione, secondo quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate, andava formulata da uno solo degli eredi, per cui l'attore presentava quindi istanza al fine di ottenere la stessa, così assumendosi l'obbligo di estinguere il debito rateizzato;
che sino al mese di luglio 2020 la sorella aveva sempre rimborsato al Parte_1
pagina 4 di 10 la propria rata di € 56,71 e anche quella del marito (deceduto nel 2016); Persona_7 la stessa aveva poi pagato le rate di agosto, settembre e ottobre 2020 (con un accordo avvenuto in sede di prima udienza del giudizio di primo grado le parti si accordavano per compensazione dei crediti).
Rileva che nella comparsa di costituzione e di risposta, del giudizio di primo grado, la sorella sosteneva non esser vero che l'attore aveva versato la somma di €. 6184,00 in quanto aveva versato il minor importo di € 5169,00; che detta circostanza non è documentata, non essendo altresì comprensibile anche la il periodo e la causale del pagamento;
che inoltre i crediti eccepiti in compensazione non erano documentati e la eccezione confermava la debenza degli importi richiesti dall'attore in primo grado;
che inoltre gli importi venivano richiesti solo allo stesso e non agli altri eredi;
evidenziava che la cartella esattoriale notificata in corso di giudizio si riferiva ad un ricalcolo in aumento della denuncia di successione e nulla aveva a che vedere con la rateizzazione in essere;
evidenzia che, in ogni caso, mai la attrice aveva contestato il pagamento della rateizzazione.
Quanto ai motivi di appello, rileva che i non venivano citati dalla Agenzia delle Per_4
Entrate in quanto questi non hanno mai presentato la denuncia di successione per le somme ricevute in eredità; che mancando detta dichiarazione l'Agenzia Entrate non li aveva considerati eredi;
che peraltro, il notaio incaricato comunicava la chiusura della eredità giacente l'Agenzia
Entrate si accorgeva della presenza delle somme di denaro e emetteva l'avviso di rettifica;
rileva che pertanto i dovevano rispondere e che la sorella non aveva mai contestato Per_4 di essere erede del marito.
Conclude pertanto per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
Seguivano plurimi rinvii anche al fine di verificare la possibilità di una definizione conciliativa. La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3
D.L. 117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di
Cagliari di data 8.10.2025.
pagina 5 di 10 La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al
25.11.2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
La appellante, soccombente in primo grado propone appello avverso la decisione resa dal giudice di pace.
Appare preliminare, peraltro, procedere a disamina delle domande avanzate in primo grado,
e dei documenti allegati a supporto delle stesse, al fine di verificarne la fondatezza.
Non è in contestazione la circostanza che le parti, fra loro LI, sono eredi, unitamente ad altri tre LI, cugino degli stessi. Persona_9
Sono altresì eredi, quali ulteriori del de cuius, anche i tre , uno dei quali, , era Per_4 Per_6 marito della convenuta /appellante.
Ciò premesso, emerge che la dichiarazione di successione, (doc. 1 ) Controparte_1 viene presentata solo dai LI;
all'interno della stessa vengono dichiarati i soli beni Pt_1 immobili retrolasciati, mentre nulla si dichiara con riferimento ai titoli e ai conti correnti e ai depositi di denaro in genere.
L'Agenzia delle Entrate ha emesso accertamento solo nei confronti dei (doc. 2 attore Pt_1 in primo grado).
In detto accertamento l'Ufficio dà atto che, nella dichiarazione, gli eredi hanno indicato solo gli immobili;
che il curatore della eredità giacente aveva invece rinvenuto, oltre a questi, anche conti correnti e titoli per € 268.913,00, importi non dichiarati.
E' in atti, altresì, verbale redatto dal curatore della eredità giacente, in cui l'importo in denaro viene ripartito tra tutti i cugini del de cuius e, pertanto, fra i 5 e i 3 , con Pt_1 Per_4 incasso, da parte di ognuno, di € 24.140,66 (doc. 8 attore).
Il debito di Agenzia Entrate, però, è stato richiesto nei confronti dei soli e non dei Pt_1
, i quali, pur percettori di una parte di eredità, sono rimasti sconosciuti al fisco che Per_4 non ha disposto accertamenti nei loro confronti.
Non è dato conoscere, nulla essendo stato dedotto in proposito, se vi sia stato un accordo interno intercorso con tutti i cugini e volto a suddividere l'importo fra tutti gli eredi, anche pagina 6 di 10 quelli non oggetto di accertamento fiscale.
Questo giudice può solo convenire con le osservazioni della appellante, posto che, dalla produzione in atti, emerge che il debito verso Agenzia Entrate, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, era riferibile ai soli cinque LI . Pt_1
La signora era quindi tenuta a rifondere al fratello la sola quota imputabile Parte_1 alla stessa, non emergendo dagli atti che i fossero debitori di Agenzia Entrate. Per_4
La stessa si duole altresì della mancata prova in ordine all'avvenuto pagamento delle rate da parte del fratello, prova che, invece, il giudice di primo grado afferma come resa in giudizio.
Deve preliminarmente darsi atto che in citazione l'attore afferma di aver versato rate dal 7 settembre 2019 al 28.9.2021, e che sino al mese di luglio 2020 la sorella ha versato la somma di € 56,71 per sé e la somma, di pari importo, per la quota del marito defunto.
L'attore si limita, nella citazione dell'ottobre 2021, ad affermare il pagamento, ma non dà prova dello stesso, pur richiedendo gli importi in restituzione.
Il pagamento, peraltro, si desume, implicitamente dalla produzione di parte convenuta.
Questa ha infatti, prodotto, in corso di giudizio di primo grado, cartella esattoriale a lei notificata il 16.9.2022, nella quale viene richiesto il pagamento di € 5.263,84 di cui €
3.210,25 per imposta di successione e il residuo per sanzioni e interessi, con la seguente causale “decadenza da rateazione dell'imposta di successione per mancato pagamento ultime tre rate”.
Calcolando che la iscrizione a ruolo, come indicato in cartella, è del 16 maggio 2022 e che si parla di mancato pagamento delle ultime tre rate;
considerando che a ritroso dal maggio
2022 all'ottobre 2021 vi sono circa 8 rate, ciò conferma, indirettamente, attesa la mancata allegazione da parte dell'attore di ricevute di pagamento (presumendosi che versamenti per rateizzazione fiscale si facciano con pagamento tracciabile), che questi ha comunque provveduto al pagamento di quanto richiesto alla sorella, salvo poi interrompere i pagamenti incorrendo in decadenza.
Deve pertanto ritenersi provata la debenza, in restituzione, dell'importo versato da
[...]
da agosto 2020 a settembre 2021, per n. 14 mensilità. Controparte_1
pagina 7 di 10 In ordine alla quantificazione dell'importo si rileva.
, come rilevato, chiede € 56,71 mensili per la quota di , e € Pt_8 Parte_1
56,71 per la quota del marito deceduto.
La , in comparsa, ritiene non corretta la quantificazione, posto che l'importo Pt_9 doveva essere diviso per 5; la stessa quindi afferma che la sua quota è pari a € 79,40, dovendosi l'importo dividere per 5, quanti erano i LI debitori del fisco. Pt_1
Ritiene il giudicante che il conteggio, alla luce di quanto affermato in ordine al numero di soggetti chiamati a corrispondere gli importi in favore del fisco, appare corretto.
Posto che gli importi sono stati richiesti per il periodo settembre 2019/ settembre 2021, e pertanto per 25 mensilità, l'importo dovuto dalla era quindi il seguente: 79,40 x 25 = € Pt_1
1.985,00.
La stessa ha affermato di aver versato € 1.233,21 (l'importo non è contestato ed è documentato, cfr. doc. 3 convenuta;
residuavano, quindi, alla data di citazione Parte_9
€ 751,69.
Da tale somma va detratto l'importo di € 320,00, somma che le parti danno atto essere stato versata in corso di giudizio di primo grado, per cui residuano in favore dell'attore
[...]
€ 431,69. Controparte_1
Quanto alle ulteriori domande, svolte in via riconvenzionale dalla in primo grado, si Pt_1 rileva.
La convenuta afferma un credito, nei confronti del fratello, affermando di aver effettuato i seguenti pagamenti/versamenti:
a) Pagate per la successione € 6.184,00 a fronte di dovute € 5.169,00 con un credito conseguente, per 1/5, di € 203,00;
b) Pagata una prima rata di € 218 di un modello F24;
c) Versamento di € 160 nel giugno 2020 quale fondo spese in favore dell'avv.to
Sanna;
d) Versamento dell'importo di € 570 per accatastamento immobile, con richiesta di pagamento al fratello di € 320,00;
e) Versamento di € 600 al notaio pur essendo la sua quota di € 120 e rimanendo quindi pagina 8 di 10 creditrice del residuo di € 480,00.
f) Versamento di € 528 per i certificati storici catastali, a fronte della sua quota di €
105,60.
Il giudice di primo grado ha esaminato il solo punto e), nulla motivando sugli altri importi;
con riferimento al detto punto ha rigettato la domanda in quanto il credito sarebbe riferibile ai sei eredi e non al solo attore.
Osserva il giudicante che gli importi ben potevano essere richiesti, quanto meno pro quota all'attore, (quota pari a 1/5, essendo 5 gli eredi ); trattasi, infatti, di azione di regresso Pt_1 operata da una parte che assume di aver pagato l'intero, verso uno dei condebitori solidali.
Si rileva, peraltro, che con riferimento alle richieste da a) a d) alcuna documentazione risulta prodotta, per cui la domanda deve essere, sotto tale profilo, disattesa.
Quanto al punto e) la attrice in riconvenzionale allega una mera parcella del notaio, senza allegare alcun pagamento a questi effettuato;
non essendovi prova del pagamento, non può essere accolto il regresso.
Per quel che attiene, infine, al punto f), la ha allegato solo uno stralcio tratto Pt_1 dall'estratto conto, dal quale emerge un pagamento di € 528, ma non emerge la causale del pagamento.
La domanda riconvenzionale va pertanto disattesa, per mancato prova del versamento di somme da parte di anticipate per conto del fratello e degli altri eredi. Pt_8
All'esito dell'appello pertanto, deve darsi atto del parziale accoglimento dello stesso, essendo risultata fondata la sola contestazione in ordine alla mancata debenza di importi da parte del marito deceduto e della appellante quale sua erede, accoglimento che ha portato alla quantificazione dell'importo residuo dovuto in maniera inferiore rispetto a quanto disposto dal giudice di pace.
Quanto alle spese di giudizio, si osserva.
A fronte di una citazione per € 1.587,88 sono risultati dovuti € 751,69, poi divenuti 431,69 atteso il pagamento.
E' emerso che nulla era dovuto con riferimento alla riconvenzionale di € 884,66.
Appare corretta, sul punto, la decisione del giudice di primo grado, che ha disposto una pagina 9 di 10 parziale compensazione delle spese, con condanna di al pagamento Parte_1 della somma non compensata.
Si conferma, pertanto, in punto spese, la decisione emanata.
Si dispone inoltre l'integrale compensazione delle spese del secondo grado, posto che l'appello è stato accolto parzialmente, mentre nel resto viene confermata la decisione di primo grado.
Atteso il parziale accoglimento dell'appello, nulla si dispone ex art. art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 895/2023 depositata il
10.7.2023 del Giudice di Pace di Cagliari, accerta e dichiara che alla Parte_1 data della citazione era debitrice di di € 751,69; Controparte_1 considerato l'importo versato in prima udienza, giudizio, condanna la stessa al pagamento di € 431,69, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma, c.c. dalla data della citazione al saldo.
Ferma nel resto la sentenza anche in punto spese.
Compensa interamente fra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Cagliari, 2 dicembre 2025
Il Giudice
MO ER
pagina 10 di 10