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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE MINORENNI
riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati :
Dott. Roberto Carrelli Palombi PRESIDENTE Dott.ssa Consiglia Invitto CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST. Dott. Alessandro Stifanelli CONSIGLIERE ONORARIO Dott.ssa Elisa Alemanni CONSIGLIERE ONORARIO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 63/2025 R.G.V.G., promosso da :
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Perrone ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Catalano n. 32;
APPELLANTE CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Rita Lochi e Claudio Controparte_1 Molfetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lochi, in Lecce (LE) alla via Salvatore Trinchese n.68;
NONCHE' CONTRO
nata a [...] il [...], in Controparte_2 persona del curatore speciale Avv. , in giudizio ex sé ex art. 86 c.p.c. CP_3 APPELLATI
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Lecce in data 11 dicembre 2024, pubblicata il 13 febbraio 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia nata Parte_1 Controparte_2 il 27 gennaio 2021;
Conclusioni: come da verbale del 10 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 330-333 c.c., 473-bis.15 e 473-bis.40 c.p.c., depositato il 12 dicembre 2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Lecce chiedeva disporsi, in via di urgenza, il divieto di incontri tra e la figlia e la Parte_1 Controparte_2 sospensione del predetto dalla responsabilità genitoriale;
chiedeva, inoltre, procedersi ad inchiesta psicosociale sul nucleo familiare e adottare, all'esito, eventuali provvedimenti in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e limitazione della responsabilità della madre, assumendo le conseguenti determinazioni in ordine alla nomina di curatore speciale o tutore nell'interesse della minore. A sostegno del ricorso, esponeva che: - il 14 agosto 2023, era pervenuta presso il Comando Carabinieri di Lecce “Principale” comunicazione di notizia di reato a carico di Parte_1 per il reato di cui all'art. 572 c.p. ai danni della ex moglie;
- dagli atti Controparte_1 emergeva che il 23 luglio 2023, un equipaggio dell'Arma dei Carabinieri era intervenuta presso l'abitazione della coppia, essendo stata segnalata una lite in famiglia durante la quale PT aveva sferrato un calcio all'addome della provocandole, secondo quanto CP_2 diagnosticato dal personale del Pronto Soccorso, “dolore toracico da trauma da calcio da parte di persona nota”, giudicato guaribile in dieci giorni;
- con nota informativa del 23 ottobre 2023, il Servizio Sociale di Lecce aveva evidenziato che la coppia era stata sposata dal luglio 2021 al novembre 2022, che i rapporti tra i coniugi erano sempre stati conflittuali e caratterizzati da periodi di separazione alternati a riconciliazioni;
che il aveva alle spalle vissuti di PT sofferenza quali l'adozione e la separazione dei genitori adottivi quando aveva quattordici anni;
che , dopo la separazione, non aveva partecipato con costanza agli incontri con la figlia PT (che su richiesta della avvenivano in spazi pubblici), assentandosi per lunghi periodi CP_2 senza addurre alcuna giustificazione;
che la aveva manifestato preoccupazione circa CP_2 l'eventuale uso di sostanze stupefacenti da parte dell'ex coniuge;
- con successiva nota dell'8 novembre 2023, i Servizi Sociali evidenziavano che , pur mostrandosi disponibile a PT seguire il percorso proposto nell'ambito della Spazio Neutro presso il “centro risorse per la Con famiglia”, aveva rifiutato la proposta di recarsi presso il D al fine di dimostrare la sua disaffezione dalle sostanze stupefacenti;
- a seguito di valutazione del caso da parte dell'
[...]
, il 14 Controparte_5 dicembre 2023, l' aveva relazionato sulla storia familiare del Controparte_5 nucleo, costellata da condotte maltrattanti poste in essere dal padre della minore ai danni della ex moglie, anche quando la donna era in gravidanza.
Con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. emesso il 28 dicembre 2023, confermato all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato disponeva, in via di urgenza ed indifferibile, il divieto di incontri padre-figlia, subordinandone la ripresa in spazio neutro all'esito della valutazione da compiersi dopo l'acquisizione di inchiesta sociale e dopo l'ascolto delle parti;
disponeva, altresì, l'invio di entrambi i genitori all' per il maltrattamento territorialmente competente per CP_5 gli interventi di competenza.
Con sentenza del 24 dicembre 2024, il Tribunale ha dichiarato decaduto dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore di e del curatore speciale della minore. Il Tribunale ha osservato Controparte_1 che l'istruttoria svolta aveva comprovato la violazione da parte del – rimasto contumace PT nel processo - degli obblighi nascenti dalla responsabilità genitoriale, avendo egli da sempre manifestato disinteresse per la piccola, essendo stato incurante del fatto che ella assistesse alle violenze da lui perpetrate ai danni della madre, e non preoccupandosi del suo sostentamento, al quale provvedeva la sola madre
, per il tramite del difensore, ha proposto appello con ricorso depositato il 24 Parte_1 febbraio 2025. Con un unico articolato motivo, il difensore appellante ha lamentato “violazione di legge per motivazione inadeguata e insufficiente in ordine alla pronuncia di decadenza dalla
2 responsabilità genitoriale”, sostenendo che il giudizio espresso dal Tribunale sarebbe ancorato a relazioni molto risalenti nel tempo. Ha evidenziato, in particolare, che a carico del non risulterebbe alcuna imputazione PT per il reato di cui all'art. 572 c.p., essendo pendente a suo carico solo un procedimento per il reato di lesioni personali aggravate, non ancora definito nemmeno in primo grado. Ha aggiunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva partecipato, seppur in modo PT non costante, all'attività di monitoraggio intrapresa dai Servizi Sociali e agli incontri in spazio pubblico con la figlia, mostrandosi disponibile al percorso proposto nell'ambito dello Spazio Neutro, presso il Centro Risorse per la Famiglia. Nella stessa sentenza si dava atto della presenza agli atti del procedimento di una procura alle liti rilasciata dal al proprio procuratore, PT che denotava un interesse del predetto al procedimento. Infine, aveva intrapreso, a far PT data dal 28 novembre 2024, un percorso terapeutico presso la comunità “L'arcobaleno” di Lecce, era intenzionato a riprendere gli incontri con la figlia e aveva iniziato a versare delle somme a titolo di mantenimento per la minore, circostanze queste che i Servizi avrebbero potuto appurare con un aggiornamento di istruttoria. Con un secondo motivo, il difensore appellante ha censurato la statuizione di condanna alle spese a carico del , che, a suo dire, non si giustificherebbe alla luce della sua mancata PT partecipazione al giudizio e della carenza di istruttoria che aveva caratterizzato il giudizio di primo grado. Ha chiesto, pertanto, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
in via subordinata, di autorizzare gli incontri del con la figlia in spazio neutro, con il monitoraggio dei Servizi Sociali;
di revocare, PT infine, la statuizione di condanna alle spese e condannare le controparti al pagamento delle spese relative al giudizio di appello.
si è costituita con memoria del 3 giugno 2025, chiedendo il rigetto del Controparte_1 reclamo e, in via subordinata, in ipotesi di parziale accoglimento del reclamo, di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei nell'interesse della minore.
La curatrice speciale della minore, Avv. , si è costituita con memoria del 30 CP_3 maggio 2025, chiedendo il rigetto del reclamo.
Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 10 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
<<<>>> Il reclamo è infondato. L'art. 330 c.c. prevede che il giudice possa pronunciare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti e dal suo comportamento scaturisca un grave pregiudizio per il figlio. E' stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. n. 9763/2019). Ciò posto, correttamente il Tribunale ha ravvisato, nella specie, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dell'appellante dalla potestà genitoriale sulla figlia. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la decisione del Tribunale si è fondata su un'istruttoria completa e aggiornata, desunta dalle relazioni periodiche dei Servizi Sociali -
3 l'ultima delle quali depositata il 20 novembre 2024 appena pochi giorni prima dell'emissione del decreto impugnato - che hanno evidenziato il sostanziale disinteresse del predetto ai bisogni materiali e morali della bambina. Tale disinteresse si è manifestato, innanzitutto, nel consentire che la minore assistesse alle violenze da lui perpetrate ai danni della madre (desumibili dal documentato rinvio a giudizio dello stesso per il reato di lesioni personali aggravate ai danni della , che comprova CP_2 la serietà delle accuse formulate dalla donna), incurante degli effetti potenzialmente devastanti della cd. “violenza assistita” sullo sviluppo psicofisico della minore.
E' sufficiente osservare che la mancata imputazione a suo carico del reato di cui all'art. 572 c.p. non priva di rilevanza gli addebiti formulati a suo carico in sede penale, che attengono, come detto, ad una fattispecie di lesioni personali, connotata da modalità particolarmente violente (dall'imputazione si evince che , in evidente stato di alterazione psicofisica, a PT fronte del rifiuto della a un rapporto sessuale, dopo aver proferito al suo indirizzo CP_2 espressioni del seguente tenore “Sei una lurda, ti piscio in faccia”, le sferrava un calcio in sede presternale e immediatamente dopo la spingeva fuori dall'abitazione, cagionandole volontariamente lesioni personali, consistite in “trauma toraco-addominale e trauma facciale con ematoma dello zigomo destro”, giudicate guaribili in dieci giorni”). Il disinteresse del nei confronti della figlia, di appena due anni, è poi dimostrato dal PT mancato versamento di qualsivoglia contributo per il mantenimento della minore - sebbene con gli accordi della separazione, recepiti nel decreto di omologa del 7 febbraio 2023, egli avesse assunto l'onere di versare alla un assegno di 200,00 euro a titolo di contributo per CP_2 il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie - e nell'incostanza del nella partecipazione agli incontri con la bambina, originariamente previsti in spazi PT pubblici e poi sospesi con provvedimento urgente emesso il 28 dicembre 2023 dal Giudice Delegato presso il Tribunale per i minorenni a seguito dell'episodio di violenza domestica denunciato dalla . CP_2
L'istruttoria svolta nel giudizio di primo ha poi sostanzialmente comprovato il disinteresse del nei confronti della minore e la mancanza di un'autentica volontà di assunzione PT diretta della responsabilità genitoriale, non consentendo, almeno allo stato, di fondare una prognosi sulla possibilità di effettivo recupero, almeno nel prossimo futuro, delle competenze genitoriali dell'appellante.
Ed invero : 1) non si è presentato innanzi al Tribunale per i minorenni all'udienza PT fissata per il suo ascolto, pur avendone ricevuto regolare comunicazione, e non si è costituito nel giudizio di primo grado;
2) si è sottratto agli incontri con i Servizi Sociali, incaricati dal Giudice Delegato presso il Tribunale per i minorenni di compiere un'indagine psicosociale sulla coppia genitoriale anche ai fini della valutazione in ordine alla ripresa degli incontri padre-figlia, adducendo generici impegni lavorativi e di fatto precludendo qualsiasi intervento in suo favore a sostegno della genitorialità (cfr. relazione del 13 luglio 2024); 3) ha rifiutato di sottoporsi, almeno durante il corso del procedimento di primo grado, ad un serio percorso di recupero dalla tossicodipendenza presso il .D, sebbene con provvedimento del 9 gennaio 2024, il Giudice Pt_2 Delegato avesse subordinato la ripresa degli incontri con la figlia minore proprio all'avvio di CP_ tale percorso e alla regolare effettuazione degli esami tossicologici (cfr. relazione del del 20 maggio 2025, da cui risulta che aveva effettuato solo tre colloqui conoscitivi ed era PT risultato positivo ai metaboliti del THC e della cocaina all'unica analisi tossicologica effettuata il 9 febbraio 2024, nonchè relazione del SER.D del 21 novembre 2025, da cui risulta che il predetto, dopo una brevissima permanenza presso la comunità Emmanuel, dal 9 al 26 settembre 2024, aveva interrotto il programma di cura). Non può assumere rilevanza la circostanza, documentata dal difensore solo nel presente grado di giudizio, relativa all'avvenuto ingresso del nella comunità terapeutica PT
“L'Arcobaleno” a far data dal 28 novembre 2024.
E' infatti evidente che, pur potendo valutarsi positivamente l'adesione del a tale PT percorso, il lasso di tempo trascorso in comunità (che al momento della pronuncia della sentenza di primo grado non era minimamente apprezzabile) è ancora troppo breve per poter attribuire
4 ad esso una reale efficacia terapeutica, sì da fondare, almeno allo stato, una prognosi attuale ed effettiva sull'eventuale recupero da parte dell'appellante un ruolo genitoriale consapevole ed adeguato. Di tanto si trae riprova dalla relazione dell'Equipe della struttura del 28 maggio 2025, da cui si desume come il percorso seguito dal sia ancora nelle fasi iniziali e non esente PT da difficoltà (“durante i mesi di trattamento ha tentato di adeguarsi al regolamento della struttura rispettandolo malgrado la propensione a cercare scorciatoie che lo ha caratterizzato fino all'arrivo in comunità. Ha seguito quasi sempre le indicazioni terapeutiche ed educative…..Non sono mancate le difficoltà e le battute di arresto, ma queste sono state accolte ed elaborate con l'ausilio dell'equipe, verso la quale pare riporre fiducia”). PT Non è documentata, poi, la circostanza che abbia ripreso, con costanza, a versare PT l'assegno in favore della figlia. In conclusione, il decreto impugnato deve essere confermato, essendo ampiamente emerso che l'appellante ha reiteratamente violato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, manifestando una totale inadeguatezza rispetto alle funzioni di cura e ai compiti educativi propri della funzione genitoriale e ponendo in essere condotte, quali l'abuso di sostanze stupefacenti, potenzialmente pregiudizievoli per la minore. Va, in ogni caso, evidenziato che il provvedimento adottato dal Tribunale, pur essendo definitorio, è sempre e comunque modificabile rebus sic stantibus, ai sensi dell'art. 332 c.c..
Nulla osta, quindi, a che l'appellante possa essere reintegrato nella responsabilità genitoriale, qualora, all'esito dei percorsi di recupero e trattamento predisposti dai Servizi Sociali, si accosti ad una genitorialità orientata alla tutela esclusiva dell'interesse della figlia, alla protezione della stessa e all'assunzione di tutte le responsabilità e gli impegni collegati al proprio ruolo. Allo stato, non può essere accolta nemmeno la richiesta subordinata di autorizzazione degli incontri padre-figlia, che potrà essere rivalutata dal Tribunale solo a seguito di effettiva dimostrazione dell'esito positivo del percorso di recupero dalla tossicodipendenza attualmente seguito dal , essendo evidente il pericolo cui potrebbe essere esposta la minore nel caso PT in cui in sua presenza il padre versi in stato di alterazione per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti. E' infondato il motivo con cui l'appellante si duole della condanna alle spese del giudizio di primo grado. Tale condanna è stata disposta in ossequio al principio della soccombenza, che non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
Al rigetto del reclamo consegue la condanna di al pagamento in favore di Parte_1
e della minore , in persona del curatore speciale, delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali del presente grado, che si liquidano come in dispositivo e di cui si dispone, con riguardo a quelle in favore del curatore speciale, la decurtazione della metà, ai sensi dell'art. 130 T.U. 115/2002, e il pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione della minore al patrocinio gratuito.
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo.
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento, che si liquidano in 2000,00 euro, oltre accessori di legge e di tariffa in misura pari al 15%;
3) Condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese sostenute dal curatore PT speciale costituito, che si liquidano in 1000,00 euro, oltre IVA e CPA, oltre accessori di legge e di tariffa in misura pari al 15%. Così deciso in Lecce il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Roberto Carrelli Palombi
5
riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati :
Dott. Roberto Carrelli Palombi PRESIDENTE Dott.ssa Consiglia Invitto CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST. Dott. Alessandro Stifanelli CONSIGLIERE ONORARIO Dott.ssa Elisa Alemanni CONSIGLIERE ONORARIO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 63/2025 R.G.V.G., promosso da :
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Perrone ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Catalano n. 32;
APPELLANTE CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Rita Lochi e Claudio Controparte_1 Molfetta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lochi, in Lecce (LE) alla via Salvatore Trinchese n.68;
NONCHE' CONTRO
nata a [...] il [...], in Controparte_2 persona del curatore speciale Avv. , in giudizio ex sé ex art. 86 c.p.c. CP_3 APPELLATI
Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Lecce
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Lecce in data 11 dicembre 2024, pubblicata il 13 febbraio 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sulla figlia nata Parte_1 Controparte_2 il 27 gennaio 2021;
Conclusioni: come da verbale del 10 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso ex artt. 330-333 c.c., 473-bis.15 e 473-bis.40 c.p.c., depositato il 12 dicembre 2023, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Lecce chiedeva disporsi, in via di urgenza, il divieto di incontri tra e la figlia e la Parte_1 Controparte_2 sospensione del predetto dalla responsabilità genitoriale;
chiedeva, inoltre, procedersi ad inchiesta psicosociale sul nucleo familiare e adottare, all'esito, eventuali provvedimenti in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e limitazione della responsabilità della madre, assumendo le conseguenti determinazioni in ordine alla nomina di curatore speciale o tutore nell'interesse della minore. A sostegno del ricorso, esponeva che: - il 14 agosto 2023, era pervenuta presso il Comando Carabinieri di Lecce “Principale” comunicazione di notizia di reato a carico di Parte_1 per il reato di cui all'art. 572 c.p. ai danni della ex moglie;
- dagli atti Controparte_1 emergeva che il 23 luglio 2023, un equipaggio dell'Arma dei Carabinieri era intervenuta presso l'abitazione della coppia, essendo stata segnalata una lite in famiglia durante la quale PT aveva sferrato un calcio all'addome della provocandole, secondo quanto CP_2 diagnosticato dal personale del Pronto Soccorso, “dolore toracico da trauma da calcio da parte di persona nota”, giudicato guaribile in dieci giorni;
- con nota informativa del 23 ottobre 2023, il Servizio Sociale di Lecce aveva evidenziato che la coppia era stata sposata dal luglio 2021 al novembre 2022, che i rapporti tra i coniugi erano sempre stati conflittuali e caratterizzati da periodi di separazione alternati a riconciliazioni;
che il aveva alle spalle vissuti di PT sofferenza quali l'adozione e la separazione dei genitori adottivi quando aveva quattordici anni;
che , dopo la separazione, non aveva partecipato con costanza agli incontri con la figlia PT (che su richiesta della avvenivano in spazi pubblici), assentandosi per lunghi periodi CP_2 senza addurre alcuna giustificazione;
che la aveva manifestato preoccupazione circa CP_2 l'eventuale uso di sostanze stupefacenti da parte dell'ex coniuge;
- con successiva nota dell'8 novembre 2023, i Servizi Sociali evidenziavano che , pur mostrandosi disponibile a PT seguire il percorso proposto nell'ambito della Spazio Neutro presso il “centro risorse per la Con famiglia”, aveva rifiutato la proposta di recarsi presso il D al fine di dimostrare la sua disaffezione dalle sostanze stupefacenti;
- a seguito di valutazione del caso da parte dell'
[...]
, il 14 Controparte_5 dicembre 2023, l' aveva relazionato sulla storia familiare del Controparte_5 nucleo, costellata da condotte maltrattanti poste in essere dal padre della minore ai danni della ex moglie, anche quando la donna era in gravidanza.
Con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. emesso il 28 dicembre 2023, confermato all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato disponeva, in via di urgenza ed indifferibile, il divieto di incontri padre-figlia, subordinandone la ripresa in spazio neutro all'esito della valutazione da compiersi dopo l'acquisizione di inchiesta sociale e dopo l'ascolto delle parti;
disponeva, altresì, l'invio di entrambi i genitori all' per il maltrattamento territorialmente competente per CP_5 gli interventi di competenza.
Con sentenza del 24 dicembre 2024, il Tribunale ha dichiarato decaduto dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore di e del curatore speciale della minore. Il Tribunale ha osservato Controparte_1 che l'istruttoria svolta aveva comprovato la violazione da parte del – rimasto contumace PT nel processo - degli obblighi nascenti dalla responsabilità genitoriale, avendo egli da sempre manifestato disinteresse per la piccola, essendo stato incurante del fatto che ella assistesse alle violenze da lui perpetrate ai danni della madre, e non preoccupandosi del suo sostentamento, al quale provvedeva la sola madre
, per il tramite del difensore, ha proposto appello con ricorso depositato il 24 Parte_1 febbraio 2025. Con un unico articolato motivo, il difensore appellante ha lamentato “violazione di legge per motivazione inadeguata e insufficiente in ordine alla pronuncia di decadenza dalla
2 responsabilità genitoriale”, sostenendo che il giudizio espresso dal Tribunale sarebbe ancorato a relazioni molto risalenti nel tempo. Ha evidenziato, in particolare, che a carico del non risulterebbe alcuna imputazione PT per il reato di cui all'art. 572 c.p., essendo pendente a suo carico solo un procedimento per il reato di lesioni personali aggravate, non ancora definito nemmeno in primo grado. Ha aggiunto che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, aveva partecipato, seppur in modo PT non costante, all'attività di monitoraggio intrapresa dai Servizi Sociali e agli incontri in spazio pubblico con la figlia, mostrandosi disponibile al percorso proposto nell'ambito dello Spazio Neutro, presso il Centro Risorse per la Famiglia. Nella stessa sentenza si dava atto della presenza agli atti del procedimento di una procura alle liti rilasciata dal al proprio procuratore, PT che denotava un interesse del predetto al procedimento. Infine, aveva intrapreso, a far PT data dal 28 novembre 2024, un percorso terapeutico presso la comunità “L'arcobaleno” di Lecce, era intenzionato a riprendere gli incontri con la figlia e aveva iniziato a versare delle somme a titolo di mantenimento per la minore, circostanze queste che i Servizi avrebbero potuto appurare con un aggiornamento di istruttoria. Con un secondo motivo, il difensore appellante ha censurato la statuizione di condanna alle spese a carico del , che, a suo dire, non si giustificherebbe alla luce della sua mancata PT partecipazione al giudizio e della carenza di istruttoria che aveva caratterizzato il giudizio di primo grado. Ha chiesto, pertanto, in via principale, in riforma della sentenza impugnata, di revocare la decadenza dalla responsabilità genitoriale;
in via subordinata, di autorizzare gli incontri del con la figlia in spazio neutro, con il monitoraggio dei Servizi Sociali;
di revocare, PT infine, la statuizione di condanna alle spese e condannare le controparti al pagamento delle spese relative al giudizio di appello.
si è costituita con memoria del 3 giugno 2025, chiedendo il rigetto del Controparte_1 reclamo e, in via subordinata, in ipotesi di parziale accoglimento del reclamo, di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei nell'interesse della minore.
La curatrice speciale della minore, Avv. , si è costituita con memoria del 30 CP_3 maggio 2025, chiedendo il rigetto del reclamo.
Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
All'udienza del 10 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
<<<>>> Il reclamo è infondato. L'art. 330 c.c. prevede che il giudice possa pronunciare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti e dal suo comportamento scaturisca un grave pregiudizio per il figlio. E' stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che “il giudice di merito nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. n. 9763/2019). Ciò posto, correttamente il Tribunale ha ravvisato, nella specie, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dell'appellante dalla potestà genitoriale sulla figlia. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la decisione del Tribunale si è fondata su un'istruttoria completa e aggiornata, desunta dalle relazioni periodiche dei Servizi Sociali -
3 l'ultima delle quali depositata il 20 novembre 2024 appena pochi giorni prima dell'emissione del decreto impugnato - che hanno evidenziato il sostanziale disinteresse del predetto ai bisogni materiali e morali della bambina. Tale disinteresse si è manifestato, innanzitutto, nel consentire che la minore assistesse alle violenze da lui perpetrate ai danni della madre (desumibili dal documentato rinvio a giudizio dello stesso per il reato di lesioni personali aggravate ai danni della , che comprova CP_2 la serietà delle accuse formulate dalla donna), incurante degli effetti potenzialmente devastanti della cd. “violenza assistita” sullo sviluppo psicofisico della minore.
E' sufficiente osservare che la mancata imputazione a suo carico del reato di cui all'art. 572 c.p. non priva di rilevanza gli addebiti formulati a suo carico in sede penale, che attengono, come detto, ad una fattispecie di lesioni personali, connotata da modalità particolarmente violente (dall'imputazione si evince che , in evidente stato di alterazione psicofisica, a PT fronte del rifiuto della a un rapporto sessuale, dopo aver proferito al suo indirizzo CP_2 espressioni del seguente tenore “Sei una lurda, ti piscio in faccia”, le sferrava un calcio in sede presternale e immediatamente dopo la spingeva fuori dall'abitazione, cagionandole volontariamente lesioni personali, consistite in “trauma toraco-addominale e trauma facciale con ematoma dello zigomo destro”, giudicate guaribili in dieci giorni”). Il disinteresse del nei confronti della figlia, di appena due anni, è poi dimostrato dal PT mancato versamento di qualsivoglia contributo per il mantenimento della minore - sebbene con gli accordi della separazione, recepiti nel decreto di omologa del 7 febbraio 2023, egli avesse assunto l'onere di versare alla un assegno di 200,00 euro a titolo di contributo per CP_2 il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie - e nell'incostanza del nella partecipazione agli incontri con la bambina, originariamente previsti in spazi PT pubblici e poi sospesi con provvedimento urgente emesso il 28 dicembre 2023 dal Giudice Delegato presso il Tribunale per i minorenni a seguito dell'episodio di violenza domestica denunciato dalla . CP_2
L'istruttoria svolta nel giudizio di primo ha poi sostanzialmente comprovato il disinteresse del nei confronti della minore e la mancanza di un'autentica volontà di assunzione PT diretta della responsabilità genitoriale, non consentendo, almeno allo stato, di fondare una prognosi sulla possibilità di effettivo recupero, almeno nel prossimo futuro, delle competenze genitoriali dell'appellante.
Ed invero : 1) non si è presentato innanzi al Tribunale per i minorenni all'udienza PT fissata per il suo ascolto, pur avendone ricevuto regolare comunicazione, e non si è costituito nel giudizio di primo grado;
2) si è sottratto agli incontri con i Servizi Sociali, incaricati dal Giudice Delegato presso il Tribunale per i minorenni di compiere un'indagine psicosociale sulla coppia genitoriale anche ai fini della valutazione in ordine alla ripresa degli incontri padre-figlia, adducendo generici impegni lavorativi e di fatto precludendo qualsiasi intervento in suo favore a sostegno della genitorialità (cfr. relazione del 13 luglio 2024); 3) ha rifiutato di sottoporsi, almeno durante il corso del procedimento di primo grado, ad un serio percorso di recupero dalla tossicodipendenza presso il .D, sebbene con provvedimento del 9 gennaio 2024, il Giudice Pt_2 Delegato avesse subordinato la ripresa degli incontri con la figlia minore proprio all'avvio di CP_ tale percorso e alla regolare effettuazione degli esami tossicologici (cfr. relazione del del 20 maggio 2025, da cui risulta che aveva effettuato solo tre colloqui conoscitivi ed era PT risultato positivo ai metaboliti del THC e della cocaina all'unica analisi tossicologica effettuata il 9 febbraio 2024, nonchè relazione del SER.D del 21 novembre 2025, da cui risulta che il predetto, dopo una brevissima permanenza presso la comunità Emmanuel, dal 9 al 26 settembre 2024, aveva interrotto il programma di cura). Non può assumere rilevanza la circostanza, documentata dal difensore solo nel presente grado di giudizio, relativa all'avvenuto ingresso del nella comunità terapeutica PT
“L'Arcobaleno” a far data dal 28 novembre 2024.
E' infatti evidente che, pur potendo valutarsi positivamente l'adesione del a tale PT percorso, il lasso di tempo trascorso in comunità (che al momento della pronuncia della sentenza di primo grado non era minimamente apprezzabile) è ancora troppo breve per poter attribuire
4 ad esso una reale efficacia terapeutica, sì da fondare, almeno allo stato, una prognosi attuale ed effettiva sull'eventuale recupero da parte dell'appellante un ruolo genitoriale consapevole ed adeguato. Di tanto si trae riprova dalla relazione dell'Equipe della struttura del 28 maggio 2025, da cui si desume come il percorso seguito dal sia ancora nelle fasi iniziali e non esente PT da difficoltà (“durante i mesi di trattamento ha tentato di adeguarsi al regolamento della struttura rispettandolo malgrado la propensione a cercare scorciatoie che lo ha caratterizzato fino all'arrivo in comunità. Ha seguito quasi sempre le indicazioni terapeutiche ed educative…..Non sono mancate le difficoltà e le battute di arresto, ma queste sono state accolte ed elaborate con l'ausilio dell'equipe, verso la quale pare riporre fiducia”). PT Non è documentata, poi, la circostanza che abbia ripreso, con costanza, a versare PT l'assegno in favore della figlia. In conclusione, il decreto impugnato deve essere confermato, essendo ampiamente emerso che l'appellante ha reiteratamente violato i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, manifestando una totale inadeguatezza rispetto alle funzioni di cura e ai compiti educativi propri della funzione genitoriale e ponendo in essere condotte, quali l'abuso di sostanze stupefacenti, potenzialmente pregiudizievoli per la minore. Va, in ogni caso, evidenziato che il provvedimento adottato dal Tribunale, pur essendo definitorio, è sempre e comunque modificabile rebus sic stantibus, ai sensi dell'art. 332 c.c..
Nulla osta, quindi, a che l'appellante possa essere reintegrato nella responsabilità genitoriale, qualora, all'esito dei percorsi di recupero e trattamento predisposti dai Servizi Sociali, si accosti ad una genitorialità orientata alla tutela esclusiva dell'interesse della figlia, alla protezione della stessa e all'assunzione di tutte le responsabilità e gli impegni collegati al proprio ruolo. Allo stato, non può essere accolta nemmeno la richiesta subordinata di autorizzazione degli incontri padre-figlia, che potrà essere rivalutata dal Tribunale solo a seguito di effettiva dimostrazione dell'esito positivo del percorso di recupero dalla tossicodipendenza attualmente seguito dal , essendo evidente il pericolo cui potrebbe essere esposta la minore nel caso PT in cui in sua presenza il padre versi in stato di alterazione per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti. E' infondato il motivo con cui l'appellante si duole della condanna alle spese del giudizio di primo grado. Tale condanna è stata disposta in ossequio al principio della soccombenza, che non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023).
Al rigetto del reclamo consegue la condanna di al pagamento in favore di Parte_1
e della minore , in persona del curatore speciale, delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali del presente grado, che si liquidano come in dispositivo e di cui si dispone, con riguardo a quelle in favore del curatore speciale, la decurtazione della metà, ai sensi dell'art. 130 T.U. 115/2002, e il pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione della minore al patrocinio gratuito.
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo.
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 procedimento, che si liquidano in 2000,00 euro, oltre accessori di legge e di tariffa in misura pari al 15%;
3) Condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese sostenute dal curatore PT speciale costituito, che si liquidano in 1000,00 euro, oltre IVA e CPA, oltre accessori di legge e di tariffa in misura pari al 15%. Così deciso in Lecce il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Roberto Carrelli Palombi
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