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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/07/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N.62 2025 R.G.V.G.
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
GIUDICEdott. Gianmarco Cantalini
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.62 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA,
la sig.ra Parte_1 (già Parte_2 da nubile) nata a [...]- Albania- il
24/02/1981 residente in [...]5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Maria Ciacci
E
Il sig. CP_1 con l'avv. Maurizio Binotti nato a [...]- Albania- il 17/10/1971 residente in [...]5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Binotti.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 31 gennaio 2025, i ricorrenti, esponevano: Entrambi i coniugi sono al momento autosufficienti anche se DI BR
ha in essere un contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza il
31/12/2025.
DI BR svolge attività di operaia solo dall'inizio del 2024 mentre prima era disoccupata;
dal 2/4/2024 è alle dipendenze della ditta NO
IR Coop. AG (doc. 7) e percepisce una busta paga di circa €
1.600,00 netti (doc. 6).
AN BR invece nell'anno 2023 ha percepito € 23.759,00 di redditi complessivi (doc. 5), ha un contratto a tempo indeterminato sin dal 2000 con busta paga di circa € 1.850,00 netti (doc. 10).
Al momento i coniugi abitano nella casa coniugale di MB (Via La
Speranza 8 - piano II interno 5) in forza di contratto di locazione con Ente
Regionale Abitazione Pubblica (ERAP) intestato ad AN BR (doc. 9).
La figlia LE è ormai maggiorenne (ma non autosufficiente) e frequenta il quinto anno del liceo linguistico a Fano.
L'altra figlia, RI (di anni 13), frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado (scuole medie).
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate: 1) La figlia RI BR (di anni 13) rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
2) L'attuale casa coniugale di MB (in Via La Speranza 8 – piano
II interno 5) viene assegnata a DI BR che ci abiterà assieme alle due figlie LE ed RI;
la medesima DI subentrerà al marito nel contratto di locazione con ERAP.
3) AN BR si obbliga a trasferirsi altrove e cambiare l'attuale residenza entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
4) AN BR avrà il diritto/dovere di frequentare la figlia RI nelle seguenti modalità
-un week end dal sabato mattina (ore 9,00 se non scolastico oppure dopo la scuola se scolastico) sino alla domenica sera ore 21,00 (quando la riporterà dalla madre) - il week end successivo dal venerdi mattina (ore
9,00 se non scolastico oppure dopo la scuola se scolastico) sino al sabato mattina (ore 9,00 a casa se non scolastico oppure direttamente all'entrata a scuola se scolastico) – e poi così di seguito con i week end alternati - entrambe le parti avranno diritto a tenere con loro RI per un periodo consecutivo di due settimane nel mese di agosto da concordare con almeno due mesi di anticipo
- per il periodo natalizio RI rimarrà una settimana (comprendente il giorno del 25/12) con il padre ed una settimana (comprendente il giorno del 31/12) con la madre: l'anno successivo le settimane verranno invertite e così via, in alternanza, per quelli successivi
- nel periodo pasquale RI rimarrà tre giorni con la madre compresa la domenica di Pasqua e tre giorni con il padre compreso il Lunedì dell'Angelo; l'anno dopo avverrà il contrario e così via, in alternanza, per quelli successivi
· le parti si impegnano (nei periodi in cui di volta in volta terranno con loro la ragazza) a rispettare gli impegni scolastici, sportivi e relazionali della figlia
- le parti potranno, ovviamente esclusivamente con il consenso ed accordo reciproco, derogare al regime di visite sopra stabilito
5) AN BR si obbliga a corrispondere a DI BR la somma mensile di € 250,00 per ciascuna delle due figlie (la minore RI e la maggiorenne LE, studentessa non ancora autosufficciente
economicamente) a titolo di loro mantenimento con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di divorzio (versamento ogni giorno 10 del singolo mese); la cifra è soggetta ad automatica rivalutazione sulla base degli indici ISTAT
6) Le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche) per RI ed
LE verranno divise al 50% tra i due coniugi;
comunque le parti concordano di applicare il Protocollo del Tribunale di Pesaro in materia
(doc. 11). 7) Ad oggi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per loro stessi in quanto entrambi autosufficienti economicamente.
8) L'assegno INPS unico e universale per le figlie sarà percepito al 50% da ciascuno dei due coniugi
9) Le parti si impegnano reciprocamente sin d'ora a sottoscrivere l'autorizzazione all'altro genitore finalizzata al rinnovo dei passaporti con la figlia minorenne presso le competenti autorità (ambasciata e/o consolato) in Italia
Le parti si impegnano reciprocamente altresì a firmare tutte le autorizzazioni necessarie a consentire l'espatrio con la figlia minorenne anche in assenza dell'altro coniuge.
10) Le parti si impegnano reciprocamente a ricorrere congiuntamente, entro sei mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, all'autorità competente albanese, per far riconoscere l'odierno divorzio italiano in Albania, alle stesse condizioni ivi stabilite, o a farlo dichiarare dall'autorità giudiziaria albanese, sempre alle medesime condizioni, qualora non sia possibile attribuire efficacia in Albania al divorzio dichiarato in Italia. Si impegnano quindi a sottoscrivere ogni istanza e/o ricorso necessario a tal fine, nonché a partecipare a udienze di comparizione dei coniugi avanti a organi giudiziari, e/o comparire avanti ad autorità amministrative, o comunque a porre in essere ogni adempimento necessario, in Albania (e/o avanti ad autorità diplomatiche in Italia) al fine di perfezionare il divorzio anche per l'ordinamento albanese, compresa anche la perdita del cognome "BR" per la moglie in favore del cognome da nubile ❝Saliasi”.
11) I coniugi dichiarano altresì di aver già definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto economico - patrimoniale tra loro esistente, per cui si liberano vicendevolmente da ogni qualsiasi obbligo All'esito del deposito, in data 12-18 marzo 2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10 maggio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
-I coniugi sono abitualmente e stabilmente residenti in Italia, così come le figlie Per_1
e Per_2, peraltro entrambe nati in Italia in costanza di matrimonio (cfr. documentazione anagrafica in atti), sicché sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, sia per quanto concerne la domanda di divorzio e la responsabilità genitoriale (artt. 3 e 8
Regolamento CE n. 2201/2003) sia per quanto attiene alle questioni relative alle obbligazioni alimentari (Regolamento CE 4/2009).
Le parti hanno congiuntamente chiesto, al momento dell'introduzione della causa (cfr. art. 5
Regolamento CE n. 1259/2010), che lo scioglimento del matrimonio fosse pronunciato secondo le norme dell'ordinamento giuridico albanese, che prevede l'istituto del divorzio senza richiedere un pregresso periodo di separazione e contempla tre forme di divorzio, consentendone la pronuncia anche su comune accordo dei coniugi.
Con specifico riferimento alla disciplina applicabile nella fattispecie in esame, gli artt. 125 ss. del Codice della famiglia della Repubblica di Albania (legge n.
9.062 approvata in data 8 maggio 2003) prevedono il divorzio su concorde richiesta dei coniugi (diversamente dall'ipotesi di scioglimento dei matrimonio a seguito di un periodo di separazione, regolata dagli artt. 129 ss. del medesimo Codice).
L'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude la pronuncia di divorzio in applicazione di tale disciplina i cui effetti non possono quindi ritenersi contrari all'ordine pubblico, in
-
riferimento ria all'art. 16 della legge 31.5.1995 n. 218, sia all'art. 12 del Regolamento a
1259/2010 - risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (cfr. Cass. 25.7.2006 n. 16978).
i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
-le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
-che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_2 appaiono conformi all'interesse della stessa e congrue. Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia Per_2 .
- che le condizioni concordate in relazione al mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente ed autosufficiente, appaiono Per_1
rispondenti all'interesse di quest'ultima;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i presupposti per la pronuncia del divorzio, in applicazione della legge albanese, come richiesto dalle parti
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: Parte_1 e CP_1- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da in Albania in data 15.08.2001, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MB (PU) dell'anno 2024, Atto n.17 Parte II, Serie C Ufficio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MB (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il giorno
8.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
GIUDICEdott. Gianmarco Cantalini
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.62 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 e vertente
TRA,
la sig.ra Parte_1 (già Parte_2 da nubile) nata a [...]- Albania- il
24/02/1981 residente in [...]5, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Maria Ciacci
E
Il sig. CP_1 con l'avv. Maurizio Binotti nato a [...]- Albania- il 17/10/1971 residente in [...]5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Binotti.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 31 gennaio 2025, i ricorrenti, esponevano: Entrambi i coniugi sono al momento autosufficienti anche se DI BR
ha in essere un contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza il
31/12/2025.
DI BR svolge attività di operaia solo dall'inizio del 2024 mentre prima era disoccupata;
dal 2/4/2024 è alle dipendenze della ditta NO
IR Coop. AG (doc. 7) e percepisce una busta paga di circa €
1.600,00 netti (doc. 6).
AN BR invece nell'anno 2023 ha percepito € 23.759,00 di redditi complessivi (doc. 5), ha un contratto a tempo indeterminato sin dal 2000 con busta paga di circa € 1.850,00 netti (doc. 10).
Al momento i coniugi abitano nella casa coniugale di MB (Via La
Speranza 8 - piano II interno 5) in forza di contratto di locazione con Ente
Regionale Abitazione Pubblica (ERAP) intestato ad AN BR (doc. 9).
La figlia LE è ormai maggiorenne (ma non autosufficiente) e frequenta il quinto anno del liceo linguistico a Fano.
L'altra figlia, RI (di anni 13), frequenta la classe terza della scuola secondaria di primo grado (scuole medie).
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate: 1) La figlia RI BR (di anni 13) rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ma con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
2) L'attuale casa coniugale di MB (in Via La Speranza 8 – piano
II interno 5) viene assegnata a DI BR che ci abiterà assieme alle due figlie LE ed RI;
la medesima DI subentrerà al marito nel contratto di locazione con ERAP.
3) AN BR si obbliga a trasferirsi altrove e cambiare l'attuale residenza entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
4) AN BR avrà il diritto/dovere di frequentare la figlia RI nelle seguenti modalità
-un week end dal sabato mattina (ore 9,00 se non scolastico oppure dopo la scuola se scolastico) sino alla domenica sera ore 21,00 (quando la riporterà dalla madre) - il week end successivo dal venerdi mattina (ore
9,00 se non scolastico oppure dopo la scuola se scolastico) sino al sabato mattina (ore 9,00 a casa se non scolastico oppure direttamente all'entrata a scuola se scolastico) – e poi così di seguito con i week end alternati - entrambe le parti avranno diritto a tenere con loro RI per un periodo consecutivo di due settimane nel mese di agosto da concordare con almeno due mesi di anticipo
- per il periodo natalizio RI rimarrà una settimana (comprendente il giorno del 25/12) con il padre ed una settimana (comprendente il giorno del 31/12) con la madre: l'anno successivo le settimane verranno invertite e così via, in alternanza, per quelli successivi
- nel periodo pasquale RI rimarrà tre giorni con la madre compresa la domenica di Pasqua e tre giorni con il padre compreso il Lunedì dell'Angelo; l'anno dopo avverrà il contrario e così via, in alternanza, per quelli successivi
· le parti si impegnano (nei periodi in cui di volta in volta terranno con loro la ragazza) a rispettare gli impegni scolastici, sportivi e relazionali della figlia
- le parti potranno, ovviamente esclusivamente con il consenso ed accordo reciproco, derogare al regime di visite sopra stabilito
5) AN BR si obbliga a corrispondere a DI BR la somma mensile di € 250,00 per ciascuna delle due figlie (la minore RI e la maggiorenne LE, studentessa non ancora autosufficciente
economicamente) a titolo di loro mantenimento con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di divorzio (versamento ogni giorno 10 del singolo mese); la cifra è soggetta ad automatica rivalutazione sulla base degli indici ISTAT
6) Le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche) per RI ed
LE verranno divise al 50% tra i due coniugi;
comunque le parti concordano di applicare il Protocollo del Tribunale di Pesaro in materia
(doc. 11). 7) Ad oggi i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per loro stessi in quanto entrambi autosufficienti economicamente.
8) L'assegno INPS unico e universale per le figlie sarà percepito al 50% da ciascuno dei due coniugi
9) Le parti si impegnano reciprocamente sin d'ora a sottoscrivere l'autorizzazione all'altro genitore finalizzata al rinnovo dei passaporti con la figlia minorenne presso le competenti autorità (ambasciata e/o consolato) in Italia
Le parti si impegnano reciprocamente altresì a firmare tutte le autorizzazioni necessarie a consentire l'espatrio con la figlia minorenne anche in assenza dell'altro coniuge.
10) Le parti si impegnano reciprocamente a ricorrere congiuntamente, entro sei mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, all'autorità competente albanese, per far riconoscere l'odierno divorzio italiano in Albania, alle stesse condizioni ivi stabilite, o a farlo dichiarare dall'autorità giudiziaria albanese, sempre alle medesime condizioni, qualora non sia possibile attribuire efficacia in Albania al divorzio dichiarato in Italia. Si impegnano quindi a sottoscrivere ogni istanza e/o ricorso necessario a tal fine, nonché a partecipare a udienze di comparizione dei coniugi avanti a organi giudiziari, e/o comparire avanti ad autorità amministrative, o comunque a porre in essere ogni adempimento necessario, in Albania (e/o avanti ad autorità diplomatiche in Italia) al fine di perfezionare il divorzio anche per l'ordinamento albanese, compresa anche la perdita del cognome "BR" per la moglie in favore del cognome da nubile ❝Saliasi”.
11) I coniugi dichiarano altresì di aver già definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto economico - patrimoniale tra loro esistente, per cui si liberano vicendevolmente da ogni qualsiasi obbligo All'esito del deposito, in data 12-18 marzo 2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, in data 10 maggio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
-I coniugi sono abitualmente e stabilmente residenti in Italia, così come le figlie Per_1
e Per_2, peraltro entrambe nati in Italia in costanza di matrimonio (cfr. documentazione anagrafica in atti), sicché sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, sia per quanto concerne la domanda di divorzio e la responsabilità genitoriale (artt. 3 e 8
Regolamento CE n. 2201/2003) sia per quanto attiene alle questioni relative alle obbligazioni alimentari (Regolamento CE 4/2009).
Le parti hanno congiuntamente chiesto, al momento dell'introduzione della causa (cfr. art. 5
Regolamento CE n. 1259/2010), che lo scioglimento del matrimonio fosse pronunciato secondo le norme dell'ordinamento giuridico albanese, che prevede l'istituto del divorzio senza richiedere un pregresso periodo di separazione e contempla tre forme di divorzio, consentendone la pronuncia anche su comune accordo dei coniugi.
Con specifico riferimento alla disciplina applicabile nella fattispecie in esame, gli artt. 125 ss. del Codice della famiglia della Repubblica di Albania (legge n.
9.062 approvata in data 8 maggio 2003) prevedono il divorzio su concorde richiesta dei coniugi (diversamente dall'ipotesi di scioglimento dei matrimonio a seguito di un periodo di separazione, regolata dagli artt. 129 ss. del medesimo Codice).
L'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude la pronuncia di divorzio in applicazione di tale disciplina i cui effetti non possono quindi ritenersi contrari all'ordine pubblico, in
-
riferimento ria all'art. 16 della legge 31.5.1995 n. 218, sia all'art. 12 del Regolamento a
1259/2010 - risultando sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (cfr. Cass. 25.7.2006 n. 16978).
i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
-le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
-che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore Per_2 appaiono conformi all'interesse della stessa e congrue. Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia Per_2 .
- che le condizioni concordate in relazione al mantenimento della figlia maggiorenne non ancora economicamente indipendente ed autosufficiente, appaiono Per_1
rispondenti all'interesse di quest'ultima;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i presupposti per la pronuncia del divorzio, in applicazione della legge albanese, come richiesto dalle parti
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: Parte_1 e CP_1- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da in Albania in data 15.08.2001, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MB (PU) dell'anno 2024, Atto n.17 Parte II, Serie C Ufficio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MB (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il giorno
8.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente
dott. Egidio de Leone