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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 294/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, n. 13, Parte_1 ndro D'AG (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 poli, via Paolo della Valle, n. 32/44, presso lo studio dell'avv. TO Ambrosino (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura in RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P: Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE e
, Controparte_3
Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_4
in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari , , Alessandro Trovato e Controparte_5 Controparte_6
(PEC: congiuntamente e Controparte_7 Email_5 ppresent .
1 RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, n. 13980202500001454000, notificata il 24.01.2025, emessa sull'auto Maserati Levante 3.0, targata FZ114DZ, cui sono sottesi gli atti di pagamento aventi n. 13920190001370021000; 43920220000976929000; 43920230000762608000; 13920240001248018000; 4392024000004942000; 13920240006201678000; 43920240000138473000 e 43920240000177087000. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo sull'auto perché definita bene strumentale all'esercizio dell'attività di ristorazione (“La Villetta di AL SE TO), la mancata ricezione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi alla richiesta di pagamento impugnata in via principale e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo sull'auto
, targata FZ114DZ di proprietà di , di Controparte_8 Parte_1 sseguenti e delle pretese sottese, ità degli stessi, nonché il grave pregiudizio economico che arrecano al ricorrente;
2) in via principale, senza che ciò implichi rinuncia alla suesposta istanza, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte in opposizione ai motivi, accertare la mancata notificazione delle cartelle sottese e in generale di tutti gli atti prodromici e presupposti e, comunque, dichiarare la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e delle pretese sottese, per i motivi ed entro i limiti suesposti;
3) in via gradata, dichiarare non dovuti, o comunque ricalcolare correttamente gli interessi di mora per i motivi di diritto;
4) ORDINARE ai convenuti di annullare il fermo, e di provvedere alla cancellazione del provvedimento di fermo presso il competente P.R.A. o, in mancanza, autorizzare il ricorrente a provvedervi a spese della convenuta;
5) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art, 93 c.p.c., che si dichiara a tal fine antistatario;
6) In Via Istruttoria, si chiede ordinarsi ai convenuti il deposito di tutta la documentazione relativa alla questione de quo, in particolare degli atti interruttivi della prescrizione e dei messaggi con estensione .msg o .eml”. Salvo aggiungere e/o modificare in relazione alle difese che saranno effettuate da controparte. Con salvezze istruttorie.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , CP_9 CP_2 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del r l spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Preliminarmente, la deduzione di parte ricorrente diretta a ottenere la dichiarazione di illegittimità del fermo sull'auto in quanto bene strumentale all'attività di impresa non può trovare accoglimento in quanto il ricorrente non ha provato né chiesto di provare che il mezzo in questione sia utilizzato solo per scopi lavorativi e non anche per uso personale e non ha neanche provato che in assenza di detto mezzo l'attività non potrebbe ugualmente essere esercitata.
2 3. Inoltre, il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). CP_1
5. L' previdenziale e il hanno dedotto e documentato di aver ritualmente CP_12 noti – senza trovare v oni, a riguardo, da parte del ricorrente – gli atti di pagamento sottesi alla comunicazione di fermo impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920190001370021000 è stata notificata il 29.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000976929000 è stato notificato l'11.01.2023;
- la cartella di pagamento n. 13920240001248018000 è stata notificata il 27.02.2024;
- l'avviso di addebito n. 43920240000049420000 è stato notificato il 16.04.2024;
- la cartella di pagamento n. 13920240006201678000 è stata notificata il 18.07.2024;
- l'avviso di addebito n. 43920240000138473000 è stato notificato il 12.07.2024;
- l'avviso di addebito n. 43920240000177087000 è stato notificato il 12.07.2024. 6. Non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, perché dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento (sopra indicata) a quella di notifica della comunicazione di fermo impugnata (24.01.2025) non è inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche in occasione della sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo pandemico (311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il
3 periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi i legge, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, ate in Parte_1 complessivi i legge, da corrispondere in favore di;
CP_9
- condanna al pagamento delle spese di lite, ate in Parte_1 complessivi i legge, da corrispondere in favore di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite, ate in Parte_1 Co complessivi i legge, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Tropea, via IV Novembre, n. 13, Parte_1 ndro D'AG (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_1 poli, via Paolo della Valle, n. 32/44, presso lo studio dell'avv. TO Ambrosino (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura in RESISTENTE e
IN PERSONA DEL Controparte_2
n Vibo Valentia, via E.P: Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE e
, Controparte_3
Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, presso l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_4
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL Controparte_4
in Vibo Valentia, via Machiavelli, n. 10, presso i funzionari , , Alessandro Trovato e Controparte_5 Controparte_6
(PEC: congiuntamente e Controparte_7 Email_5 ppresent .
1 RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, n. 13980202500001454000, notificata il 24.01.2025, emessa sull'auto Maserati Levante 3.0, targata FZ114DZ, cui sono sottesi gli atti di pagamento aventi n. 13920190001370021000; 43920220000976929000; 43920230000762608000; 13920240001248018000; 4392024000004942000; 13920240006201678000; 43920240000138473000 e 43920240000177087000. Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo sull'auto perché definita bene strumentale all'esercizio dell'attività di ristorazione (“La Villetta di AL SE TO), la mancata ricezione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi alla richiesta di pagamento impugnata in via principale e, in ogni caso, l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo sull'auto
, targata FZ114DZ di proprietà di , di Controparte_8 Parte_1 sseguenti e delle pretese sottese, ità degli stessi, nonché il grave pregiudizio economico che arrecano al ricorrente;
2) in via principale, senza che ciò implichi rinuncia alla suesposta istanza, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto esposte in opposizione ai motivi, accertare la mancata notificazione delle cartelle sottese e in generale di tutti gli atti prodromici e presupposti e, comunque, dichiarare la illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e delle pretese sottese, per i motivi ed entro i limiti suesposti;
3) in via gradata, dichiarare non dovuti, o comunque ricalcolare correttamente gli interessi di mora per i motivi di diritto;
4) ORDINARE ai convenuti di annullare il fermo, e di provvedere alla cancellazione del provvedimento di fermo presso il competente P.R.A. o, in mancanza, autorizzare il ricorrente a provvedervi a spese della convenuta;
5) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art, 93 c.p.c., che si dichiara a tal fine antistatario;
6) In Via Istruttoria, si chiede ordinarsi ai convenuti il deposito di tutta la documentazione relativa alla questione de quo, in particolare degli atti interruttivi della prescrizione e dei messaggi con estensione .msg o .eml”. Salvo aggiungere e/o modificare in relazione alle difese che saranno effettuate da controparte. Con salvezze istruttorie.” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e , CP_9 CP_2 CP_3 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del r l spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Preliminarmente, la deduzione di parte ricorrente diretta a ottenere la dichiarazione di illegittimità del fermo sull'auto in quanto bene strumentale all'attività di impresa non può trovare accoglimento in quanto il ricorrente non ha provato né chiesto di provare che il mezzo in questione sia utilizzato solo per scopi lavorativi e non anche per uso personale e non ha neanche provato che in assenza di detto mezzo l'attività non potrebbe ugualmente essere esercitata.
2 3. Inoltre, il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
4. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
4.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006). CP_1
5. L' previdenziale e il hanno dedotto e documentato di aver ritualmente CP_12 noti – senza trovare v oni, a riguardo, da parte del ricorrente – gli atti di pagamento sottesi alla comunicazione di fermo impugnata in via principale, nelle date di seguito indicate:
- la cartella di pagamento n. 13920190001370021000 è stata notificata il 29.11.2021;
- l'avviso di addebito n. 43920220000976929000 è stato notificato l'11.01.2023;
- la cartella di pagamento n. 13920240001248018000 è stata notificata il 27.02.2024;
- l'avviso di addebito n. 43920240000049420000 è stato notificato il 16.04.2024;
- la cartella di pagamento n. 13920240006201678000 è stata notificata il 18.07.2024;
- l'avviso di addebito n. 43920240000138473000 è stato notificato il 12.07.2024;
- l'avviso di addebito n. 43920240000177087000 è stato notificato il 12.07.2024. 6. Non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, perché dalla data di notifica dei singoli atti di pagamento (sopra indicata) a quella di notifica della comunicazione di fermo impugnata (24.01.2025) non è inutilmente decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche in occasione della sospensione dei termini di prescrizione durante il periodo pandemico (311 giorni complessivi) il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il
3 periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
7. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso va rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 complessivi i legge, da corrispondere in favore di CP_2
- condanna al pagamento delle spese di lite, ate in Parte_1 complessivi i legge, da corrispondere in favore di;
CP_9
- condanna al pagamento delle spese di lite, ate in Parte_1 complessivi i legge, da corrispondere in favore di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite, ate in Parte_1 Co complessivi i legge, da corrispondere in favore di .
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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