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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/07/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 19/6/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1630 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Roberto Parte_1
Toscano e dall'avv. Angela Pedone, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 19/6/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/2/2024 la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro al fine di ottenere la condanna della al pagamento della somma di € 620,00 a titolo di CP_1 indennità sostitutiva di ferie, nonché al pagamento delle spese processuali. Deduceva la ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della dal 15/5/2020 al 31/1/2021 con contratto a tempo CP_1 determinato full-time, svolgendo le mansioni di OSS;
di non aver fruito di n. 11 giorni di ferie, in quanto pur avendone fatto richiesta la stessa era stata rigettata per “emergenza COVID”; che dunque era suo diritto ottenere un'indennità sostitutiva per le ferie non godute.
La rimaneva contumace. CP_1
*******
1
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
E' infatti incontestato che le parti abbiano transatto la controversia stragiudizialmente, come si Cont evince dalla Deliberazione della Direttrice Generale della resistente n. 2273 del 19/12/2024, depositata dalla parte ricorrente in data 9/6/2025.
Avendo le parti trovato un accordo transattivo in ordine all'oggetto del presente giudizio, accordandosi finanche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali, non vi è più ragione per decidere nel merito la controversia.
Per quanto riguarda le spese processuali, esse restano regolamentate come da accordo stragiudiziale.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27/2/2024 da nei confronti della , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione stragiudiziale tra le parti;
2) null'altro per le spese, regolamentate interamente dall'accordo transattivo.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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