Art. 18.
Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa italiana, compreso quello sanitario, il quale sia deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e quella di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo di servizio prestato dal dante causa nelle predette posizioni, l'indennita' prevista dall'art. 9 del citato decreto, salvo conguaglio con quanto eventualmente allo stesso o ad analogo titolo gia' percepito e sempre che il servizio predetto non sia stato gia' valutato nella liquidazione di trattamento di quiescenza.
La medesima indennita', A dovuta agli aventi diritto del personale di cui al precedente comma il quale, avendo richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori o l'ammissione nei corrispondenti ruoli organici, deceda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e prima del collocamento o della nomina nei ruoli predetti.
La liquidazione dell'indennita' si effettua su domanda degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella ipotesi di cui al primo comma e dalla data della morte del dante causa nell'ipotesi di cui al secondo comma.
Agli aventi diritto del personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato del soppresso Ministero dell'Africa italiana, compreso quello sanitario, il quale sia deceduto nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e quella di entrata in vigore della presente legge, compete per il periodo di servizio prestato dal dante causa nelle predette posizioni, l'indennita' prevista dall'art. 9 del citato decreto, salvo conguaglio con quanto eventualmente allo stesso o ad analogo titolo gia' percepito e sempre che il servizio predetto non sia stato gia' valutato nella liquidazione di trattamento di quiescenza.
La medesima indennita', A dovuta agli aventi diritto del personale di cui al precedente comma il quale, avendo richiesto il collocamento nei ruoli speciali transitori o l'ammissione nei corrispondenti ruoli organici, deceda posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e prima del collocamento o della nomina nei ruoli predetti.
La liquidazione dell'indennita' si effettua su domanda degli aventi diritto, da presentarsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nella ipotesi di cui al primo comma e dalla data della morte del dante causa nell'ipotesi di cui al secondo comma.