Articolo 4 della Legge 3 agosto 1949, n. 577
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
15 settembre 1949
Art. 4.
Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato e' necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 15 settembre 1949