Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 131/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Udienza del 21 maggio 2025
All'udienza del 21/05/2025 alle ore 9.57 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del
[...]
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 131/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 131 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21/05/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 228/2018 R.G.N.R. e n. 1102/2018 R.G.T. instaurato a carico del sig. , imputato del reato di cui all'art. 648 Parte_1
c.p., il Tribunale di Palmi in composizione monocratica all'udienza del 5/03/2024 ha nominato difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. l'avv. Matteo Brunetti.
Con sentenza n. 253/2024 emessa all'udienza del 5/03/2024 il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
In data 14/03/2024 l'avv. Matteo Brunetti ha chiesto ai sensi dell'art. 117 TU spese di giustizia la liquidazione del compenso per l'attività prestata, quantificandolo in €
1.000,00 oltre accessori ed espressamente dichiarando l'adesione al Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.
Con decreto emesso in data 16/01/2025 – comunicato al difensore in data 5/02/2025 - il
Tribunale di Palmi ha liquidato in favore del predetto difensore l'importo di € 630,67, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge;
ha ritenuto non applicabile il protocollo in uso presso il Tribunale per il mancato espresso richiamo in esso contenuto ai giudizi ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. ed ha osservato che la misura indicata nel protocollo per i giudizi semplici è eccessiva se rapportata all'attività svolta nel giudizio de quo.
Con ricorso depositato in data 6/02/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011 e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidazione il compenso in misura inferiore a quella prevista dal Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della Repubblica di Palmi
e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi al quale egli ha fatto espressa adesione in fase di istanza di liquidazione;
ha evidenziato, in tal senso, che il giudizio può essere valutato semplice sulla base dei criteri indicati nel Protocollo e che conseguentemente il compenso deve essere determinato in € 1.000,00 (già al netto della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia); ha aggiunto che l'omesso espresso richiamo nel protocollo ai giudizi definiti ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. è giustificato dall'anteriorità del protocollo rispetto all'introduzione della predetta previsione normativa ed ha evidenziato, a sostegno dell'applicabilità, che tra i giudizi semplici
2 contemplati nel protocollo rientrano anche quelli definiti ai sensi dell'art. 162 ter c.p. la cui struttura (con assenza di valutazione nel merito) è sovrapponibile a quella dei giudizi definiti ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
Il non si è costituito. Controparte_1
Il decidente ritiene che l'opposizione debba essere accolta, avuto riguardo all'interpretazione complessiva dei criteri di determinazione del compenso per il gratuito patrocinio in uso presso il Tribunale.
A) L'opponente ha documentato di essere stato nominato difensore dell'imputato quale sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. all'udienza del 5/03/2024 e di aver in tale veste partecipato alla predetta udienza di discussione e decisione ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
L'estensione anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio dell'imputato del diritto alla liquidazione del compenso anche a carico dell'erario nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 116
TU spese di giustizia (impossidenza) o all'art. 117 TU spese di giustizia (irreperibilità) è questione che la giurisprudenza di legittimità ha già positivamente risolto da tempo e con orientamento del tutto consolidato.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha evidenziato la centralità della circostanza che, seppur designato in maniera occasionale e solo per sostituire a quell'udienza il difensore di fiducia o d'ufficio, il difensore “sostituto” ai sensi dell'articolo 102 comma 2 c.p.p.
(espressamente richiamato proprio dall'articolo 97 comma 4 c.p.p.) esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri tipici di ogni difensore e come tale deve essere a questi parificato a tutti gli effetti pur nella perimetrazione temporale della sua attività. E nell'ambito di tale parificazione rientra certamente anche il diritto al compenso eventualmente con i benefici di cui al D.P.R. n. 115/2002 (Cass. pen. n. 32284/2003).
Del resto, se sul difensore sostituto ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. non gravassero tutti i diritti ed i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio sarebbe pregiudicato il diritto costituzionale alla difesa in favore dell'imputato.
Il citato orientamento costituisce “diritto vivente”, così come ha pacificamente riconosciuto la stessa Corte Costituzionale nelle numerose pronunce (n. 8/2005, n.
176/2006, n. 185/2012, n. 191/2013 e da ultimo n. 201//2015) con le quali ha rigettato o dichiarato inammissibili le questioni di incostituzionalità sollevate proprio rispetto alla predetta estensione del diritto al compenso.
Nel caso di specie emerge dalla stessa documentazione presente nel fascicolo penale l'irreperibilità dell'imputato, sicchè nessun dubbio si pone sull'operatività dell'art. 117
3 TU spese di giustizia e sulla possibilità di porre a carico dell'erario il compenso del difensore.
B) Si è detto che nell'impugnato decreto il Tribunale ha determinato in complessivi €
630,67, oltre accessori, il compenso spettante al difensore operando un espresso riferimento ai parametri del D.M. n. 147/2022 (tab. 15). Nessun richiamo, invece, ha riservato al Protocollo in uso presso l'Ufficio.
Il Protocollo di Intesa siglato dal Presidente del Tribunale di Palmi, dal Procuratore della
Repubblica di Palmi e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi
(al quale il difensore ha operato espressa adesione in sede di richiesta di liquidazione, così vincolando il giudicante alla sua applicazione) prevede per i giudizi celebrati innanzi al
Tribunale monocratico in fase dibattimentale la liquidazione graduata in tre possibili ipotesi, proporzionali alla oggettiva complessità dell'attività defensoriale. In particolare, alla voce 17 è previsto il compenso di € 1.000,00 (oltre accessori) per il “giudizio ordinario semplice”, alla voce 18 il compenso di € 1.700,00 (oltre accessori) per il
“giudizio mediamente complesso” ed alla voce 19 il compenso di € 2.300,00 (oltre accessori) per il “giudizio particolarmente complesso”.
Nelle note esplicative il Protocollo indica i criteri orientativi sulla base dei quali qualificare un giudizio come semplice, mediamente complesso o particolarmente complesso:
1. Processi di semplice e rapida definizione: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] non superiore a tre. Potrebbe rientrare in tale ipotesi anche l'eventuale declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p.;
2. Processi mediamente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] da 4 a 6;
3. Processi particolarmente complessi: esaurimento delle fasi introduttiva, istruttoria e decisoria in un numero di udienze [escluse quelle di mero rinvio] superiore a 6.
Orbene, nel caso in esame l'opponente ha documentato di aver espletato attività defensoriale per l'udienza del 4/07/2023 e del 7/11/2023.
In applicazione dei criteri orientativi esplicitati nel Protocollo il giudizio in esame può essere valutato come semplice (sino a 3 udienze).
Dunque, in applicazione dei parametri previsti dal Protocollo di Intesa e vertendosi in ipotesi di attività defensoriale svolta in un procedimento dibattimentale semplice innanzi al Tribunale monocratico, il compenso complessivo deve essere determinato in €
1.000,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva.
4 Nel decreto impugnato il Tribunale ha ritenuto di non dover applicare il predetto
Protocollo per il mancato espresso richiamo in esso contenuto ai giudizi ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. e per la misura eccessiva della liquidazione per i giudizi semplici se rapportata all'attività assolutamente limitata prestata nel giudizio definito ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
Il dubbio interpretativo sollevato dal giudice monocratico non è privo di fondamento ma non può essere condiviso – allo stato, e salve le modifiche che potranno essere apportate dagli organi competenti – in ragione del tenore del Protocollo di intesa attualmente vigente.
La circostanza che il giudizio ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. non sia espressamente contemplato nel Protocollo è oggettiva e trova ovvia giustificazione nel rilievo che la novella che ha introdotto la specifica previsione di “non doversi procedere” (D.Leg.vo n.
150/2022) è successiva all'approvazione del Protocollo (21/03/2019).
Essendo, tuttavia, il Protocollo di applicazione generale ciò che occorre indagare è se le indicazioni, le qualificazioni e le previsioni attraverso le quali esso è strutturato siano o meno compatibili con il giudizio ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
In questa prospettiva il dubbio può sorgere in ragione della particolare dinamica che caratterizza l'istituto introdotto con la novella legislativa in esame e che si sostanzia in un accertamento preliminare di rito che impedisce in concreto l'inizio del giudizio in senso proprio.
Un giudizio, in altri termini, che non trova il suo effettivo avvio (nell'ottica dell'accertamento della responsabilità) e che si arresta ad una fase dibattimentale preliminare di instaurazione del contraddittorio.
Questa specifica connotazione potrebbe collocare il giudizio de quo in un ambito diverso da quello del “giudizio ordinario” contemplato ai punti 17, 18 e 19 del Protocollo (al quale ha operato riferimento l'opponente), proprio per l'annotazione che il concetto di giudizio ordinario dovrebbe presupporre un'attività processuale di accertamento della responsabilità.
E' questa, probabilmente, la direzione nella quale si è mosso il Giudice del decreto opposto per negare l'equiparabilità del giudizio ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p. con quello previsto nel Protocollo.
Va, però, osservato che tale interpretazione – ragionevole, invero – si scontra con l'intenzione espressa nel Protocollo di inglobare nel concetto di “giudizio ordinario” anche fattispecie nelle quali non vi è una effettiva attività di accertamento della responsabilità e che si arresta in un momento antecedente.
E' il caso del giudizio definito con la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 162 ter c.p. nel quale non vi è alcun reale svolgimento del processo dibattimentale e che,
5 tuttavia, è espressamente richiamato nella nota 2 del richiamato Protocollo come ipotesi di “giudizio ordinario semplice”.
Il perimetro che connota il “giudizio ordinario semplice” nel Protocollo è, dunque, assai ampio e comprende già fattispecie che sono accomunate al giudizio di cui all'art. 420 quater c.p.p. dall'assenza di un concreto accertamento dibattimentale.
In questo contesto – ferma restando la possibile correttezza dell'osservazione del Giudice del decreto opposto in ordine alla sostanziale sovra valutazione dell'attività defensoriale che in tali fattispecie si limita alla presa d'atto dell'irreperibilità dell'imputato – che non vi sono i presupposti per escludere dall'operatività del Protocollo il giudizio definito ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..
Dal che l'accoglimento dell'opposizione.
Gli importi indicati nel Protocollo di Intesa sono già decurtati di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002.
Dal che l'accoglimento dell'opposizione.
Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022 (senza istruttoria;
al minimo atteso il dubbio interpretativo in ordine all'applicabilità del Protocollo alla fattispecie in esame e la novità della questione giuridica), sul valore della causa (la differenza tra il dovuto ed il liquidato - Cass. n. 27871 del 23/11/2017), con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale Penale di Palmi in composizione monocratica in data 16/01/2025 liquida in favore dell'avvocato Matteo Brunetti, quale compenso per l'attività svolta nella fase dibattimentale di primo grado in difesa del sig. imputato nel Controparte_3 procedimento penale n. 228/2018 R.G.N.R. e n. 1102/2018 R.G.T., l'importo complessivo di € 1.000,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Matteo Brunetti Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 231,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 43,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti costituite ed al P.M..
Il Giudice
dott. Piero Viola
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