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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/07/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1051 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 01/07/2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO (c.f. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Prati 16 , ROVERETO (TN) ;
e da c.f. ) nata a [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._3
38068, Via Mario Untersteiner n. 5; ma attualmente domiciliata presso l'abitazione dei di lei genitori sita in Villa Lagarina (TN), 38060, Via Oriola n.2 rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. GUIZZARDI SAMANTHA (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Corso Rosmini , 63 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale accolga il ricorso”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 01/07/2025, e hanno chiesto CP_1 Parte_1 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata a [...]. il 24/06/2020, dallo loro relazione e Persona_1 stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato.
3. In data 04.07.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore/della minore/dei minori/delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
a) viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario della stessa presso l'abitazione di entrambi i genitori e con conferma dell'attuale la residenza anagrafica della minore presso l'abitazione del padre, salvo diversa previsione futura da parte dei genitori;
b) i genitori dovranno tenersi costantemente informati delle eventuali problematiche della figlia e di quant'altro la riguardi, discutendo fra di loro ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita della minore stessa. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore importanza (per esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, ecc.) saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle pagina2 di 4 aspirazioni della figlia. Le parti si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione di il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, Persona_1 condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione inerenti i genitori potranno Persona_1 comunque esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente e disgiuntamente;
c) per quel che riguarda il protocollo di visita e dimora della minore, i signori e CP_1 Pt_1 convengono che sia così gestita, a settimane alterne:
[...] Persona_1
- I^ settimana dal lunedì alla domenica con la mamma e 2 pomeriggi con il papà;
- II^ settimana dal lunedì alla domenica con il papà e 2 pomeriggi con la mamma, e questo di seguito per tutto il mese a settimane alterne;
- i pomeriggi (con mamma o papà) saranno indicativamente il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 18.00/18l.30 (o comunque prima della cena), giorni che comunque le parti potranno cambiare in accordo direttamente fra loro;
- nel periodo estivo, per le vacanze scolastiche, i genitori potranno tenere con sé la figlia due settimane anche consecutive, comunicando all'altro genitore, entro il 31/05 di ciascun anno, il proprio periodo di vacanza con la figlia;
resta salva la possibilità per i genitori di concordare periodi superiori;
- durante il periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore si impegna a seguire la figlia sia nelle attività extrascolastiche (impegni sportivi e/o ludici/culturali/sociali) sia in quelle scolastiche
(compiti e studio individuale);
d) a fronte della collocazione paritaria di presso ciascun genitore, le parti Per_1 provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi di loro spettanza;
le spese ordinarie
(es. acquisto abbigliamento, mensa scuola, corso di danza o altro sport, acquisto materiale scolastico e libri, etc.) sostenute a un solo genitore, saranno rimborsate in misura della metà dall'altro genitore, previa esibizione documentale, entro il mese successivo, salvo compensazione con altre spese;
e) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, da intendersi per quanto concerne la loro individuazione , quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 e che i ricorrenti dichiarano di aver compreso e di conoscere, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore, con la sola precisazione che le spese per le quali è richiesto il benestare di entrambi i genitori dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 100,00 per ciascuna voce di spesa, fatta eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e per quelle aventi comunque carattere di urgenza. Il 50% delle spese straordinarie anticipate da un genitore sarà rimborsato dall'altro,
pagina3 di 4 previa consegna della documentazione giustificativa, entro il mese successivo, salvo compensazione con altre spese;
f) nonostante la collocazione paritaria della minore, gli assegni familiari, l'assegno unico sia universale Inps sia quello erogato dalla Provincia, e ogni altro beneficio legato al nucleo familiare verranno trattenuti dalla Signora o comunque ad essa corrisposti, con impegno del signor Pt_1 CP_1
a fornire all'ex compagna la documentazione necessaria all'ottenimento di tali aiuti. Resta
[...] fermo il diritto del signor di richiedere i contributi e le detrazioni a lui spettanti CP_1 personalmente;
la figlia minore sarà portata in detrazione da ciascun genitore al 50% ciascuno;
g) i ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio nonché del passaporto della figlia minore;
h) si dà atto del seguente piano genitoriale:
- frequenta attualmente il II anno della Scuola dell'Infanzia Don Antonio Rossaro di Per_1
Rovereto;
- è iscritta al corso di danza presso l'Associazione Life di Rovereto sita in Viale Trento dove va un pomeriggio in settimana (il venerdì);
- la pediatra di è la dott.ssa di Villa Lagarina;
Per_1 Persona_2
- non ha patologie o altri problemi di salute;
Per_1
i) le parti confermano di aver concordato consensualmente le sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono su ogni pagina, dando atto di aver ricevuto dal difensore copia del protocollo CNF inerente alle spese straordinarie sub doc. 5;
l) le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente ricorso per autentica delle firme dei clienti ed anche ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale Forense n. 247/12.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Mariateresa Dieni – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1051 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 01/07/2025 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e CP_1 C.F._1 residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. PEZCOLLER GIULIO (c.f. ) C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Prati 16 , ROVERETO (TN) ;
e da c.f. ) nata a [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._3
38068, Via Mario Untersteiner n. 5; ma attualmente domiciliata presso l'abitazione dei di lei genitori sita in Villa Lagarina (TN), 38060, Via Oriola n.2 rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. GUIZZARDI SAMANTHA (c.f. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Corso Rosmini , 63 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note;
Parte convenuta: come da note;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale accolga il ricorso”
pagina1 di 4 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 01/07/2025, e hanno chiesto CP_1 Parte_1 congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata a [...]. il 24/06/2020, dallo loro relazione e Persona_1 stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
2. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato.
3. In data 04.07.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore/della minore/dei minori/delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
a) viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento paritario della stessa presso l'abitazione di entrambi i genitori e con conferma dell'attuale la residenza anagrafica della minore presso l'abitazione del padre, salvo diversa previsione futura da parte dei genitori;
b) i genitori dovranno tenersi costantemente informati delle eventuali problematiche della figlia e di quant'altro la riguardi, discutendo fra di loro ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita della minore stessa. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore importanza (per esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, ecc.) saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle pagina2 di 4 aspirazioni della figlia. Le parti si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione di il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, Persona_1 condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione inerenti i genitori potranno Persona_1 comunque esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente e disgiuntamente;
c) per quel che riguarda il protocollo di visita e dimora della minore, i signori e CP_1 Pt_1 convengono che sia così gestita, a settimane alterne:
[...] Persona_1
- I^ settimana dal lunedì alla domenica con la mamma e 2 pomeriggi con il papà;
- II^ settimana dal lunedì alla domenica con il papà e 2 pomeriggi con la mamma, e questo di seguito per tutto il mese a settimane alterne;
- i pomeriggi (con mamma o papà) saranno indicativamente il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 18.00/18l.30 (o comunque prima della cena), giorni che comunque le parti potranno cambiare in accordo direttamente fra loro;
- nel periodo estivo, per le vacanze scolastiche, i genitori potranno tenere con sé la figlia due settimane anche consecutive, comunicando all'altro genitore, entro il 31/05 di ciascun anno, il proprio periodo di vacanza con la figlia;
resta salva la possibilità per i genitori di concordare periodi superiori;
- durante il periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore si impegna a seguire la figlia sia nelle attività extrascolastiche (impegni sportivi e/o ludici/culturali/sociali) sia in quelle scolastiche
(compiti e studio individuale);
d) a fronte della collocazione paritaria di presso ciascun genitore, le parti Per_1 provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi di loro spettanza;
le spese ordinarie
(es. acquisto abbigliamento, mensa scuola, corso di danza o altro sport, acquisto materiale scolastico e libri, etc.) sostenute a un solo genitore, saranno rimborsate in misura della metà dall'altro genitore, previa esibizione documentale, entro il mese successivo, salvo compensazione con altre spese;
e) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, da intendersi per quanto concerne la loro individuazione , quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 e che i ricorrenti dichiarano di aver compreso e di conoscere, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore, con la sola precisazione che le spese per le quali è richiesto il benestare di entrambi i genitori dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 100,00 per ciascuna voce di spesa, fatta eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e per quelle aventi comunque carattere di urgenza. Il 50% delle spese straordinarie anticipate da un genitore sarà rimborsato dall'altro,
pagina3 di 4 previa consegna della documentazione giustificativa, entro il mese successivo, salvo compensazione con altre spese;
f) nonostante la collocazione paritaria della minore, gli assegni familiari, l'assegno unico sia universale Inps sia quello erogato dalla Provincia, e ogni altro beneficio legato al nucleo familiare verranno trattenuti dalla Signora o comunque ad essa corrisposti, con impegno del signor Pt_1 CP_1
a fornire all'ex compagna la documentazione necessaria all'ottenimento di tali aiuti. Resta
[...] fermo il diritto del signor di richiedere i contributi e le detrazioni a lui spettanti CP_1 personalmente;
la figlia minore sarà portata in detrazione da ciascun genitore al 50% ciascuno;
g) i ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio nonché del passaporto della figlia minore;
h) si dà atto del seguente piano genitoriale:
- frequenta attualmente il II anno della Scuola dell'Infanzia Don Antonio Rossaro di Per_1
Rovereto;
- è iscritta al corso di danza presso l'Associazione Life di Rovereto sita in Viale Trento dove va un pomeriggio in settimana (il venerdì);
- la pediatra di è la dott.ssa di Villa Lagarina;
Per_1 Persona_2
- non ha patologie o altri problemi di salute;
Per_1
i) le parti confermano di aver concordato consensualmente le sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono su ogni pagina, dando atto di aver ricevuto dal difensore copia del protocollo CNF inerente alle spese straordinarie sub doc. 5;
l) le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente ricorso per autentica delle firme dei clienti ed anche ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale Forense n. 247/12.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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