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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato , la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1169 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
avv. CASCIO FERRO VITO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore , con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed
1 elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente notificato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L.
18/80 e 508/88 negatagli dapprima dalla Commissione Medica
Invalidi Civili di Agrigento e poi in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo (d'ora in poi indicato con l'acronimo di con CP_2
decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa (16 novembre 2020) od in subordine dalla data della visita della
Commissione medica per l'accertamento delle invalidi civili ed in conseguenza condannare l' Controparte_3
[...
[...] [...]
sede Roma EUR, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dalla data della domanda od in subordine dalla data della visita della
Commissione medica per l'accertamento delle invalidi civili o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorario di entrambi le fasi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi l'istante esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo non erano condivisibili avendo il consulente tecnico di ufficio (C.T.U.) sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affettata che non gli consentivano di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di terze persone per i motivi meglio dedotti nel suo scritto difensivo. Chiedeva, quindi, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dottoressa Rosa
Gerardi.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed
3 eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva istruito con la documentazione versata agli atti di causa e con il richiesto rinnovo della C.T.U. medico-legale.
Nelle more del presente giudizio mutava la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione delle funzioni del giudice assegnatario dott.ssa Rosa Gerardi.
All' odierna udienza del 12 maggio 2025 la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso per il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi all' indennità di accompagnamento è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di cui in perizia .
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
4 necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento risulta soddisfatto nei limiti di cui in perizia
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. ha accertato, previo esame dei Persona_1
dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico- scientifico, che in capo alla parte ricorrente le “ (…) infermità hanno i caratteri di permanenza in senso medico legale e conferiscono il diritto all'indennità di accompagnamento a partite dal 28/02/2024 come sopra meglio specificato. (…).” e pertanto, ha accertato che sussistono in capo alla parte ricorrente, oggi defunta, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nei limiti di cui in perizia (cfr. CT.U. in atti) .
La C.T.U. nel suo insieme appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla parte ricorrente relativa alla richiesta di condanna della parte resistente all'erogazione dell'indennità d'accompagnamento, oltre
5 alla corresponsione degli gli interessi legali fino al soddisfo, essendo il presente giudizio volto esclusivamente all'accertamento dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la richiesta prestazione.
Considerato l'esito della lite compensa tra le parti le spese del presente giudizio .
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' Erario risultando la parte ricorrente ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, Giudice Onorario di Pace presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: accoglie il ricorso nei limiti di cui in perizia, dichiara che la parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 28 febbraio 2024.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell'erario le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, lì 12 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 12 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato , la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1169 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
avv. CASCIO FERRO VITO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore , con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21 ed
1 elettivamente domiciliato in Agrigento, via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'Ente
avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO.
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente notificato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' indennità di accompagnamento L.
18/80 e 508/88 negatagli dapprima dalla Commissione Medica
Invalidi Civili di Agrigento e poi in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo (d'ora in poi indicato con l'acronimo di con CP_2
decorrenza sin dalla data della domanda amministrativa (16 novembre 2020) od in subordine dalla data della visita della
Commissione medica per l'accertamento delle invalidi civili ed in conseguenza condannare l' Controparte_3
[...
[...] [...]
sede Roma EUR, in persona del legale
[...]
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità d'accompagnamento a decorrere dalla data della domanda od in subordine dalla data della visita della
Commissione medica per l'accertamento delle invalidi civili o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., oltre gli interessi e la rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, competenze e onorario di entrambi le fasi di giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi l'istante esponeva che le conclusioni medico-legali alle quali si era pervenuti in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo non erano condivisibili avendo il consulente tecnico di ufficio (C.T.U.) sottovalutato le patologie di cui parte ricorrente era affettata che non gli consentivano di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'assistenza di terze persone per i motivi meglio dedotti nel suo scritto difensivo. Chiedeva, quindi, disporsi la nomina di nuovo C.T.U. medico-legale al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dottoressa Rosa
Gerardi.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore a mezzo comparsa di costituzione, il quale contestava tutto quanto dedotto ed
3 eccepito dal ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
Il presente giudizio veniva istruito con la documentazione versata agli atti di causa e con il richiesto rinnovo della C.T.U. medico-legale.
Nelle more del presente giudizio mutava la persona fisica del
Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione delle funzioni del giudice assegnatario dott.ssa Rosa Gerardi.
All' odierna udienza del 12 maggio 2025 la causa veniva discussa dalle parti come da verbale di udienza e decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E
DI FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso per il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi all' indennità di accompagnamento è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di cui in perizia .
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
4 necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Nella fattispecie in esame, il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento risulta soddisfatto nei limiti di cui in perizia
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. ha accertato, previo esame dei Persona_1
dati anamnestici e della documentazione medica in atti, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico- scientifico, che in capo alla parte ricorrente le “ (…) infermità hanno i caratteri di permanenza in senso medico legale e conferiscono il diritto all'indennità di accompagnamento a partite dal 28/02/2024 come sopra meglio specificato. (…).” e pertanto, ha accertato che sussistono in capo alla parte ricorrente, oggi defunta, i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento nei limiti di cui in perizia (cfr. CT.U. in atti) .
La C.T.U. nel suo insieme appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e, pertanto, viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Dichiara inammissibile la domanda formulata dalla parte ricorrente relativa alla richiesta di condanna della parte resistente all'erogazione dell'indennità d'accompagnamento, oltre
5 alla corresponsione degli gli interessi legali fino al soddisfo, essendo il presente giudizio volto esclusivamente all'accertamento dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la richiesta prestazione.
Considerato l'esito della lite compensa tra le parti le spese del presente giudizio .
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' Erario risultando la parte ricorrente ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, Giudice Onorario di Pace presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: accoglie il ricorso nei limiti di cui in perizia, dichiara che la parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 28 febbraio 2024.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Pone definitivamente a carico dell'erario le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, lì 12 maggio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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