Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2023, n. 8221
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Sentenza 22 marzo 2023

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In tema di IVA, nel caso di cessione di beni a soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 2, comma 9, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è necessaria la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, la quale è espressamente richiesta dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, non essendo sufficiente l'autocertificazione resa dal soggetto portatore di handicap.

Le dichiarazioni extraprocessuale di terzi sono ammissibili ed utilizzabili nel processo tributario - nel rispetto dell'art. 6 CEDU e del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - e hanno valore di elementi indiziari, utilizzabili sia dall'Amministrazione, sia dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2023, n. 8221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8221
    Data del deposito : 22 marzo 2023
    Fonte ufficiale :

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