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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente Estensore
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di NO n. 1846/2024, pubblicata il
18.6.2024 non notificata promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CO Parte_1 C.F._1
NI e dall'avv. Maria Giovanna Pizzorni
- Appellante -
-
contro
- (c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cei e CP_1 C.F._2 dall'avv. Claudio Russo
- Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (parte appellante): Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate nell'atto di appello ed in riforma della qui gravata sentenza n. 1846/2024 del Tribunale di NO, pubblicata in data 18/6/2024 e non notificata;
espressamente devolute all'esame del Giudice del gravame tutte le deduzioni, eccezioni, argomentazioni, domande ed istanze formulate in primo grado: a) in via principale, riformare la sentenza impugnata nelle parti oggetto di gravame accogliendo le domande formulate dall'esponente nel primo grado di giudizio;
b) in ogni caso: • accertare e dichiarare che il bonifico di cui al punto 1. a) delle premesse dell'atto di citazione in appello (proveniente dal conto corrente
n. 511580 di CO Scrivia a favore del conto corrente n. 1559 Controparte_2 Controparte_3
di CO Scrivia, datato 23/01/2013, di € 25.000,00 ed avente come causale
[...]
“acquisto mobili”) configura donazione dalla Sig.ra alla Sig.ra Parte_1 [...] affetta da nullità per difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente CP_1 condannare la a restituire all'esponente la relativa somma oltre rivalutazione e CP_1 interessi;
in subordine, accertare e dichiarare che il medesimo trasferimento di danaro costituisce indebito pagamento dalla Sig.ra alla Sig.ra ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 2033 c.c. e conseguentemente condannare la seconda a restituire all'esponente la somma de qua oltre a frutti e interessi;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...] tramite il bonifico de quo, si è arricchita senza una giusta causa in danno CP_1 dell'esponente e conseguentemente condannare la Sig.ra ad indennizzare la CP_1
Sig.ra della correlativa diminuzione patrimoniale subita oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi;
• accertare e dichiarare che i bonifici di cui ai punti 1. b), c), d), e) e f) delle premesse dell'atto di citazione in appello (provenienti dal conto corrente n. 511580 Carige – Agenzia di
CO Scrivia a favore del conto corrente n. 1559 – Agenzia di CO Controparte_3
Scrivia, rispettivamente datati 14/02/2013, 10/4/2013, 9/5/2013, 6/6/2013 e 19/9/2013, di €
24.100,00, € 50.000,00, € 50.000,00, € 30.000,00 e € 4.000,00 ed aventi come causale – il primo -
“prestito” e – gli altri quattro – “prestito personale”) configurano dazioni di somme a titolo di mutuo da parte della Sig.ra alla Sig.ra e Parte_1 CP_1 conseguentemente condannare quest'ultima alla restituzione a favore della prima delle somme de quibus oltre ad interessi ex art. 1815 e 1284 c.c.; in subordine accertare e dichiarare che tali trasferimenti di danaro costituiscono donazioni dalla Sig.ra alla Sig.ra Parte_1 [...] affetti da nullità per difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente
CP_1 condannare la Sig.ra a restituire all'esponente le relative somme oltre
CP_1 rivalutazione e interessi;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che i medesimi trasferimenti di denaro configurano indebiti pagamenti dalla Sig.ra alla Sig.ra Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 2033 c.c. e conseguentemente condannare la seconda a restituire
CP_1 all'esponente le somme de quibus oltre a frutti e interessi;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che la Sig.ra tramite i bonifici in questione, si è arricchita senza una
CP_1 giusta causa in danno dell'esponente e conseguentemente condannare la Sig.ra
CP_1 ad indennizzare la Sig.ra della correlativa diminuzione patrimoniale subita Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi;
• accertare e dichiarare che le circostanze di cui al punto 4. delle premesse dell'atto di citazione in appello (atto di vendita dell'immobile sito in CO Scrivia, via L.
Murtula n. 9 dalla Sig.ra alla Sig.ra con impegno di Parte_1 CP_1 quest'ultima a corrispondere il saldo prezzo di € 180.000,00 alla venditrice entro e non oltre
31/12/2013 e ad accollarsi le spese ed imposte del rogito;
distinta dichiarazione della Sig.ra
[...]
con cui – in piena difformità rispetto a quanto pattuito nella compravendita - Parte_1 dichiarava di non avere più nulla a pretendere da e di rinunciare ad ogni credito CP_1 nascente dall'atto pubblico;
pagamento – sempre in totale difformità rispetto a quanto pattuito nel rogito – delle spese ed imposte dell'atto notarile mediante assegno n. 270841387 a firma
[...]
tratto sul c/c n. 504580) configurano donazioni dalla Sig.ra Parte_1 CP_2 Parte_1
alla Sig.ra della complessiva somma di € 189.000,00 affette da nullità per
[...] CP_1 difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente condannare la a CP_1 restituire all'esponente la relativa complessiva somma di € 189.000,00 oltre rivalutazione e interessi;
in subordine accertare e dichiarare la Sig.ra in base a tali CP_1 circostanze, si è arricchita senza una giusta causa per la complessiva somma di € 189.000,00 in danno dell'esponente e conseguentemente condannare la Sig.ra ad indennizzare CP_1 la Sig.ra della correlativa diminuzione patrimoniale subita oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita de quo in quanto dissimulante donazione nulla per difetto di forma, con le conseguenze derivanti da tale nullità; • accertare e dichiarare che i bonifici di cui al punto 6. delle premesse dell'atto di citazione in appello (provenienti dal conto corrente n. 511580 Carige –
Agenzia di CO Scrivia a favore del conto corrente n. 491 presso Filiale Controparte_3 di Gavi intestato a rispettivamente datati 26/02/2013, 6/6/2013 e 24/6/2013, di € CP_4
7.500,00, € 3.045,57 e € 18.190,53 ed aventi come causale “saldo fatture” inerenti a lavori dalla predetta eseguiti nell'immobile di proprietà di configurano CP_4 CP_1 donazioni dalla Sig.ra alla Sig.ra affette da nullità per Parte_1 CP_1 difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente condannare la a CP_1 restituire all'esponente le relative somme oltre rivalutazione e interessi;
in subordine, accertare e dichiarare che la Sig.ra tramite i bonifici de quibus, si è arricchita senza una CP_1 giusta causa in danno dell'esponente e conseguentemente condannare la Sig.ra CP_1 ad indennizzare la Sig.ra della correlativa diminuzione patrimoniale subita Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi;
• accertare e dichiarare che il bonifico di cui al punto 7. delle premesse dell'atto di citazione in appello (proveniente dal conto corrente n. 511580 Carige –
Agenzia di CO Scrivia a favore del c/c n. 6376/20 presso Carige – Dipendenza 153 intestato a
datato 28/05/2013, di € 9.000,00 ed a saldo Controparte_5 di fatture inerenti lavori eseguiti da tale ditta nell'immobile di proprietà di CP_1 configura donazione dalla Sig.ra alla Sig.ra affetta da Parte_1 CP_1 nullità per difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente condannare la
[...]
a restituire all'esponente la relativa somma oltre rivalutazione e interessi;
in CP_1 subordine, accertare e dichiarare che la Sig.ra tramite il bonifico de quo, si è CP_1 arricchita senza una giusta causa in danno dell'esponente e conseguentemente condannare la
Sig.ra ad indennizzare la Sig.ra della correlativa CP_1 Parte_1 diminuzione patrimoniale subita oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per (parte appellata): “Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria CP_1 domanda, eccezione e deduzione, nel merito > dichiarare infondato e quindi respingere l'appello proposto da , per le già esposte ragioni in fatto e in diritto, con consequenziale Parte_1 conferma integrale della sentenza gravata. > condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
moglie separata di suo figlio al fine di ottenere la restituzione di somme CP_1 Parte_2 di denaro corrisposte alla parte convenuta per importi e causali diversi.
2. In primo luogo, la esponeva di aver effettuato i seguenti sei bonifici in favore di Pt_1 [...]
– conto corrente n. 1559 presso la di CO Scrivia CP_1 Controparte_3 intestato alla medesima dal proprio conto corrente n. 511580 presso Banca Carige – CP_1
Agenzia di CO Scrivia, cointestato con il figlio CO:
1) 23/1/2013, € 25.000, “acquisto mobili”;
2) 14/2/2013, € 24.100,00 “prestito”;
3) 10/4/2013, € 50.000,00 “prestito personale”;
4) 9/5/2013, € 50.000,00 “prestito personale”;
5) 6/6/2013, € 30.000,00 “prestito personale”;
6) 19/9/2013, € 4.000, “prestito personale”
3. L'attrice riferiva che, nonostante il conto sopra indicato n. 511580 fosse formalmente cointestato con il figlio CO, la provvista per la effettuazione dei sei bonifici in favore della era CP_1 fornita, a suo dire, esclusivamente con somme di proprietà della a loro volta provenienti Pt_1 dal conto corrente n. 504580 presso la banca di CO Scrivia, cointestato con Controparte_2
Sul punto, riferiva la parte attrice, nonostante l'ordinante fosse l le Persona_1 Pt_2 operazioni erano in realtà avvenute per volontà e su istruzione della , fatto peraltro noto Pt_1 alla convenuta.
4. In relazione a tali bonifici, quindi, la riferiva che quello di cui al punto 1) costituiva una Pt_1 donazione diretta fatta alla nulla per difetto della forma solenne di cui agli artt. 782, CP_1
2699 c.c. e 47 L. 89/1913 e ne chiedeva quindi la restituzione. In subordine, riteneva che il trasferimento di denaro in esame costituiva indebito pagamento ex art. 2033 c.c. e, in ulteriore subordine, invocava l'art. 2041 c.c. In merito ai bonifici di cui ai punti dal n. 2) al n. 6), la Pt_1 riteneva trattarsi di dazioni effettuate a titolo di mutuo posto che la causale era “prestito” o
“prestito personale” e tali somme, con quelle causali, erano state accettate dalla convenuta senza riserva. Chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 1815 e 1284 c.c., la condanna della alla CP_1 restituzione delle somme indicate posto che la stessa non aveva adempiuto spontaneamente. In subordine, la parte attrice chiedeva di qualificare la dazione di quelle somme come atti di donazione e, conseguentemente, accertarne la nullità per difetto di forma solenne;
in via ulteriormente subordinata, richiamava dapprima l'art. 2033 e, in via ulteriormente gradata, l'art. 2041 c.c., spiegando le medesime domande di cui al punto precedente.
5. In secondo luogo, la affermava che, in data 12.3.2013, a rogito Notaio Dott. di Pt_1 Per_2
NO (Rep. n. 3762 – Racc. n. 2785) veniva stipulato un atto di compravendita con cui la stessa cedeva a l'immobile sito in CO Scrivia, via L. Murtula n. 9; in tale atto le CP_1 parti, in particolare, pattuivano: l'impegno della a corrispondere il saldo prezzo di € CP_1
180.000,00 alla venditrice entro e non oltre 31.12.2013; che le spese ed imposte dell'atto notarile fossero a carico della parte acquirente. Tuttavia, deduceva la , mediante una separata Pt_1 dichiarazione unilaterale, dalla stessa sottoscritta subito dopo la stipula del rogito, dichiarava di non avere più nulla a pretendere dalla e di rinunciare ad ogni credito nascente dal CP_1 rogito. In via ulteriore, la corrispondeva le spese e le imposte per l'atto notarile, che Pt_1 ammontavano ad euro 9.000,00 mediante assegno n. 270841387 a sua firma tratto sul già menzionato c/c n. 504580. CP_2
6. In relazione all'atto di compravendita in esame, la affermava che tale vicenda poteva Pt_1 configurare alternativamente: una donazione nulla per difetto di forma, un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o una simulazione dell'atto di vendita dissimulante una donazione nulla per difetto di forma.
7. In terzo luogo, infine, la esponeva che dal conto corrente n. 511580 (cointestato Pt_1 CP_2
), venivano poi effettuati i seguenti bonifici: Persona_3
1) 26/2/2013 di € 7.500,00
2) 6/6/2013 di € 3.045,57
3) 24/6/2013 di € 18.190,53
tutti con causale con causale “saldo fatture” a beneficio del conto corrente n. 491 presso
[...]
Filiale di Gavi intestato a CP_3 CP_4
4) 28.5.2013 di € 9.000,00 sempre con la medesima causale a beneficio del conto corrente n.
6376/20 presso Carige – Dipendenza 153 intestato a , fatto dal Controparte_5 conto cointestato con Persona_1
8. Anche tali bonifici, riferiva la , venivano effettuati con somme di sua esclusiva Pt_1 provenienza. Affermava inoltre che tali pagamenti erano effettuati per pagare i lavori eseguiti dalle due società nell'immobile di proprietà della e che si trattava di donazioni nulle per CP_1 difetto di forma solenne.
9. In definitiva, la chiedeva la restituzione delle somme versate con i bonifici sopra indicati, Pt_1 per un totale di € 220.836,00, oltre alla restituzione della somma di € 189.000,00, relativamente alla compravendita immobiliare, oltre rivalutazione e interessi. 10. La convenuta, costituendosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento della domanda attrice.
11. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale respingeva la domanda attrice, condannando l'attrice al pagamento delle spese di causa.
12. La proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, col quale denunciava il difetto di Pt_1 motivazione e l'errore nella qualificazione giuridica dei fatti in cui era incorso il primo giudice nella decisione della causa. La resisteva in giudizio, opponendosi all'accoglimento CP_1 dell'impugnazione.
13. La causa era trattenuta in decisione dalla Corte all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
L'appello, pur ammissibile, deve essere integralmente rigettato.
In particolare, per quanto riguarda il primo motivo di appello, si reputa corretta l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui i bonifici ivi indicati sono stati effettuati dal figlio della parte attrice, e ciò emerge con chiarezza dai seguenti elementi. Parte_2
In primo luogo, dalle distinte dei singoli bonifici oggetto del primo motivo di impugnazione si evince che il disponente, nonostante la cointestazione del conto corrente bancario n. 511580, è il solo ed è evidente che tali bonifici siano stati effettuati, rispettivamente, per l'acquisto Parte_2 dei mobili e per il futuro acquisto della casa poi confluita nel fondo patrimoniale. Infatti, è un dato di fatto che i bonifici con causale “prestito” e “prestito personale” ammontino a circa a €
160.000,00 che è ciò che la ha pagato all'atto di rogito per l'acquisto dell'immobile di cui CP_1 si dirà a breve.
Inoltre, come anche affermato dalla Cosso, la provvista del conto corrente cointestato con il figlio
CO era fornita da un altro conto corrente che la aveva in cointestazione con il marito Pt_1
Pertanto, dalle risultanze documentali, oltre che da considerazioni logico-fattuali, Persona_1 emerge che la dazione di denaro è stata effettuata dalla madre nei confronti del figlio, attraverso la fornitura della provvista, mentre i bonifici alla sono stati disposti dal marito CP_1 Parte_2
Peraltro, a corroborare questa impostazione vi è l'ulteriore considerazione di fatto per cui se la aveva intenzione di donare somme di denaro alla non si comprende come mai la Pt_1 CP_1 stessa non le ha consegnate direttamente alla nuora utilizzando il proprio conto, ma le ha fatte transitare in quello cointestato con il figlio. È ben più ragionevole e logico ritenere che la madre abbia consegnato il denaro al figlio e che a sua volta il figlio lo abbia utilizzato per l'acquisto e dell'arredamento della casa poi divenuta casa coniugale. Non merita accoglimento neppure la doglianza relativa alla asserita violazione degli artt. 101 e 112
c.p.c., posto che il giudice di prime cure ha svolto una osservazione circa il rapporto madre-figlio, qualificandolo come liberalità, ma è evidente che non essendo stato quel rapporto oggetto di specifica domanda, quanto affermato dal Tribunale resta una riflessione priva di qualsivoglia significato giuridico rispetto al caso in esame, su cui peraltro non occorre pronunciarsi nel presente procedimento in cui non è parte. Sul punto, occorre tuttavia osservare che nell'atto di Parte_2 costituzione in primo grado della costei afferma che il bonifico del 23.1.2013, di € 25.000, CP_1 con causale “acquisto mobili”, era da qualificarsi come una donazione indiretta fatta dalla al Pt_1 figlio CO al fine di provvedere all'acquisto di mobili per la casa familiare. Pertanto, il tema in questione è stato introdotto dalle parti e non è avvenuta alcuna violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.
Dalla lettura di tali norme emergono i principi secondo cui il giudice non può porre a fondamento della propria decisione fatti su cui non vi è stato il contraddittorio delle parti, né pronunciarsi oltre i limiti della domanda. In tal caso però, la qualificazione del rapporto madre-figlio non è stata posta a base della decisione di rigetto delle domande attoree, ma si tratta, come detto, di considerazioni svolte a latere della vicenda, senza che queste possano assumere la natura di un giudizio di accertamento di quel rapporto. Invero, ciò che si pone alla base anche dell'odierno rigetto del motivo di appello sono le considerazioni sopra svolte in merito alla disposizione del bonifico effettuata dal figlio CO, indipendentemente dal titolo in base al quale la madre gli ha dato le somme di denaro.
Nel caso in esame, in definitiva, sono configurabili due ordini di rapporti: quello madre-figlio, il cui titolo non è oggetto del presente procedimento, e quello marito-moglie consistente nei bonifici indicati nel primo motivo di appello allo scopo di contribuire alle spese della famiglia legate all'acquisto, ai lavori e all'arredamento dell'immobile.
Ne consegue che, anche le dichiarazioni testimoniali non consentono di superare tali argomentazioni, posto che le somme non sono state pagate dalla , bensì da e non Pt_1 Parte_2
è lui, nel presente procedimento, ad agire per ottenerne la restituzione.
Anche il secondo motivo di appello è infondato, essendo corretta la qualificazione dell'atto di rinuncia ad una parte del prezzo quale negotium mixtum cum donatione per il quale non è necessaria la forma solenne prevista per la donazione diretta.
Si evince infatti dagli atti e dai documenti allegati in primo grado che la rinuncia al saldo del prezzo
è avvenuta contestualmente alla vendita e da ciò consegue l'evidenza del fatto che l'atto di liberalità era voluta sin dalla stipula del rogito notarile. Il negotium mixtum cum donatione, quale forma particolare di donazione indiretta, si realizza non solo quando viene effettuata una vendita a prezzo inferiore del valore della cosa, ma anche nel caso di rinuncia al diritto – di credito, in questo caso – fatta per spirito di liberalità. In tal caso è necessario, affinché si tratti di negotium mixtum cum donatione, che siano compresenti i caratteri strutturali del negozio-mezzo, nel caso in esame, l'atto pubblico per la vendita e la liberalità che caratterizza il negozio-fine, cioè la volontà di arricchire la controparte senza nulla in cambio.
Entrambi questi elementi sono presenti nella vicenda che qui occupa.
Come già argomentato dalla pronuncia impugnata attraverso il richiamo alla sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. un. n. 18725/2017, per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma solenne, essendo sufficiente l'aver osservato la forma stabilita dalla legge per il negozio-mezzo utilizzato per conseguire lo scopo di liberalità, posto che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli atti di liberalità diversi dalla donazione diretta, non richiama l'art. 782 c.c. sulla forma solenne.
È quindi orientamento consolidato quello secondo cui “Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale "negotium" non
é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse.” (Cass., Sez. II, 3.11.2009,
n. 23297).
Quanto al terzo motivo di appello, anche questo deve essere rigettato. Con riferimento ai pagamenti effettuati in favore di con causale “saldo fattura” valgono le medesime considerazioni CP_4 svolte a fondamento del rigetto del primo motivo di appello: i bonifici, anche in questo caso provengono dal marito della e non dalla . CP_1 Parte_2 Pt_1 Invece il pagamento di € 9.000,00 a favore della Controparte_5
con la medesima causale, costituiva una donazione indiretta non sottoposta a vincoli di forma
[...] solenne, trattandosi di adempimento del terzo effettuato per spirito di liberalità. Infatti, in questo caso, si tratta di una donazione indiretta effettuata dalla nei confronti della coppia Pt_1 [...] avvenuta mediante l'adempimento dell'obbligo di pagare la suddetta società edile. CP_6
Come affermato dalla Corte di Cassazione “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento” (Cass., Sez. II, 18.9.2019, n. 23260).
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere integralmente rigettato posto che, quanto al primo motivo, le somme sono state corrisposte da e non dall'appellante, quanto al secondo Parte_2 motivo di appello, si tratta di una donazione indiretta, quanto al terzo motivo le somme pagate alle società sono state, da un lato corrisposte da e dall'altro oggetto di donazione indiretta Parte_2 da parte della . Pt_1
Le ulteriori domande, formulate in via subordinata devono quindi ritenersi assorbite dal rigetto dei motivi di appello.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di NO n.
1846/2024, pubblicata il 18.6.2024, promossa da:
Parte_1
- Appellante -
-
contro
-
CP_1
- Appellata - Così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
NO, 10 novembre 2025
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Francesca Fondacone
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente Estensore
Dott. Franco Davini - Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di NO n. 1846/2024, pubblicata il
18.6.2024 non notificata promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CO Parte_1 C.F._1
NI e dall'avv. Maria Giovanna Pizzorni
- Appellante -
-
contro
- (c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Cei e CP_1 C.F._2 dall'avv. Claudio Russo
- Appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (parte appellante): Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, in accoglimento delle difese ed eccezioni tutte formulate nell'atto di appello ed in riforma della qui gravata sentenza n. 1846/2024 del Tribunale di NO, pubblicata in data 18/6/2024 e non notificata;
espressamente devolute all'esame del Giudice del gravame tutte le deduzioni, eccezioni, argomentazioni, domande ed istanze formulate in primo grado: a) in via principale, riformare la sentenza impugnata nelle parti oggetto di gravame accogliendo le domande formulate dall'esponente nel primo grado di giudizio;
b) in ogni caso: • accertare e dichiarare che il bonifico di cui al punto 1. a) delle premesse dell'atto di citazione in appello (proveniente dal conto corrente
n. 511580 di CO Scrivia a favore del conto corrente n. 1559 Controparte_2 Controparte_3
di CO Scrivia, datato 23/01/2013, di € 25.000,00 ed avente come causale
[...]
“acquisto mobili”) configura donazione dalla Sig.ra alla Sig.ra Parte_1 [...] affetta da nullità per difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente CP_1 condannare la a restituire all'esponente la relativa somma oltre rivalutazione e CP_1 interessi;
in subordine, accertare e dichiarare che il medesimo trasferimento di danaro costituisce indebito pagamento dalla Sig.ra alla Sig.ra ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 2033 c.c. e conseguentemente condannare la seconda a restituire all'esponente la somma de qua oltre a frutti e interessi;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la Sig.ra
[...] tramite il bonifico de quo, si è arricchita senza una giusta causa in danno CP_1 dell'esponente e conseguentemente condannare la Sig.ra ad indennizzare la CP_1
Sig.ra della correlativa diminuzione patrimoniale subita oltre rivalutazione Parte_1 ed interessi;
• accertare e dichiarare che i bonifici di cui ai punti 1. b), c), d), e) e f) delle premesse dell'atto di citazione in appello (provenienti dal conto corrente n. 511580 Carige – Agenzia di
CO Scrivia a favore del conto corrente n. 1559 – Agenzia di CO Controparte_3
Scrivia, rispettivamente datati 14/02/2013, 10/4/2013, 9/5/2013, 6/6/2013 e 19/9/2013, di €
24.100,00, € 50.000,00, € 50.000,00, € 30.000,00 e € 4.000,00 ed aventi come causale – il primo -
“prestito” e – gli altri quattro – “prestito personale”) configurano dazioni di somme a titolo di mutuo da parte della Sig.ra alla Sig.ra e Parte_1 CP_1 conseguentemente condannare quest'ultima alla restituzione a favore della prima delle somme de quibus oltre ad interessi ex art. 1815 e 1284 c.c.; in subordine accertare e dichiarare che tali trasferimenti di danaro costituiscono donazioni dalla Sig.ra alla Sig.ra Parte_1 [...] affetti da nullità per difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente
CP_1 condannare la Sig.ra a restituire all'esponente le relative somme oltre
CP_1 rivalutazione e interessi;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che i medesimi trasferimenti di denaro configurano indebiti pagamenti dalla Sig.ra alla Sig.ra Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 2033 c.c. e conseguentemente condannare la seconda a restituire
CP_1 all'esponente le somme de quibus oltre a frutti e interessi;
in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare che la Sig.ra tramite i bonifici in questione, si è arricchita senza una
CP_1 giusta causa in danno dell'esponente e conseguentemente condannare la Sig.ra
CP_1 ad indennizzare la Sig.ra della correlativa diminuzione patrimoniale subita Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi;
• accertare e dichiarare che le circostanze di cui al punto 4. delle premesse dell'atto di citazione in appello (atto di vendita dell'immobile sito in CO Scrivia, via L.
Murtula n. 9 dalla Sig.ra alla Sig.ra con impegno di Parte_1 CP_1 quest'ultima a corrispondere il saldo prezzo di € 180.000,00 alla venditrice entro e non oltre
31/12/2013 e ad accollarsi le spese ed imposte del rogito;
distinta dichiarazione della Sig.ra
[...]
con cui – in piena difformità rispetto a quanto pattuito nella compravendita - Parte_1 dichiarava di non avere più nulla a pretendere da e di rinunciare ad ogni credito CP_1 nascente dall'atto pubblico;
pagamento – sempre in totale difformità rispetto a quanto pattuito nel rogito – delle spese ed imposte dell'atto notarile mediante assegno n. 270841387 a firma
[...]
tratto sul c/c n. 504580) configurano donazioni dalla Sig.ra Parte_1 CP_2 Parte_1
alla Sig.ra della complessiva somma di € 189.000,00 affette da nullità per
[...] CP_1 difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente condannare la a CP_1 restituire all'esponente la relativa complessiva somma di € 189.000,00 oltre rivalutazione e interessi;
in subordine accertare e dichiarare la Sig.ra in base a tali CP_1 circostanze, si è arricchita senza una giusta causa per la complessiva somma di € 189.000,00 in danno dell'esponente e conseguentemente condannare la Sig.ra ad indennizzare CP_1 la Sig.ra della correlativa diminuzione patrimoniale subita oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di compravendita de quo in quanto dissimulante donazione nulla per difetto di forma, con le conseguenze derivanti da tale nullità; • accertare e dichiarare che i bonifici di cui al punto 6. delle premesse dell'atto di citazione in appello (provenienti dal conto corrente n. 511580 Carige –
Agenzia di CO Scrivia a favore del conto corrente n. 491 presso Filiale Controparte_3 di Gavi intestato a rispettivamente datati 26/02/2013, 6/6/2013 e 24/6/2013, di € CP_4
7.500,00, € 3.045,57 e € 18.190,53 ed aventi come causale “saldo fatture” inerenti a lavori dalla predetta eseguiti nell'immobile di proprietà di configurano CP_4 CP_1 donazioni dalla Sig.ra alla Sig.ra affette da nullità per Parte_1 CP_1 difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente condannare la a CP_1 restituire all'esponente le relative somme oltre rivalutazione e interessi;
in subordine, accertare e dichiarare che la Sig.ra tramite i bonifici de quibus, si è arricchita senza una CP_1 giusta causa in danno dell'esponente e conseguentemente condannare la Sig.ra CP_1 ad indennizzare la Sig.ra della correlativa diminuzione patrimoniale subita Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi;
• accertare e dichiarare che il bonifico di cui al punto 7. delle premesse dell'atto di citazione in appello (proveniente dal conto corrente n. 511580 Carige –
Agenzia di CO Scrivia a favore del c/c n. 6376/20 presso Carige – Dipendenza 153 intestato a
datato 28/05/2013, di € 9.000,00 ed a saldo Controparte_5 di fatture inerenti lavori eseguiti da tale ditta nell'immobile di proprietà di CP_1 configura donazione dalla Sig.ra alla Sig.ra affetta da Parte_1 CP_1 nullità per difetto delle forme prescritte dalla legge e conseguentemente condannare la
[...]
a restituire all'esponente la relativa somma oltre rivalutazione e interessi;
in CP_1 subordine, accertare e dichiarare che la Sig.ra tramite il bonifico de quo, si è CP_1 arricchita senza una giusta causa in danno dell'esponente e conseguentemente condannare la
Sig.ra ad indennizzare la Sig.ra della correlativa CP_1 Parte_1 diminuzione patrimoniale subita oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per (parte appellata): “Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria CP_1 domanda, eccezione e deduzione, nel merito > dichiarare infondato e quindi respingere l'appello proposto da , per le già esposte ragioni in fatto e in diritto, con consequenziale Parte_1 conferma integrale della sentenza gravata. > condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori)”.
FATTO
1. Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
moglie separata di suo figlio al fine di ottenere la restituzione di somme CP_1 Parte_2 di denaro corrisposte alla parte convenuta per importi e causali diversi.
2. In primo luogo, la esponeva di aver effettuato i seguenti sei bonifici in favore di Pt_1 [...]
– conto corrente n. 1559 presso la di CO Scrivia CP_1 Controparte_3 intestato alla medesima dal proprio conto corrente n. 511580 presso Banca Carige – CP_1
Agenzia di CO Scrivia, cointestato con il figlio CO:
1) 23/1/2013, € 25.000, “acquisto mobili”;
2) 14/2/2013, € 24.100,00 “prestito”;
3) 10/4/2013, € 50.000,00 “prestito personale”;
4) 9/5/2013, € 50.000,00 “prestito personale”;
5) 6/6/2013, € 30.000,00 “prestito personale”;
6) 19/9/2013, € 4.000, “prestito personale”
3. L'attrice riferiva che, nonostante il conto sopra indicato n. 511580 fosse formalmente cointestato con il figlio CO, la provvista per la effettuazione dei sei bonifici in favore della era CP_1 fornita, a suo dire, esclusivamente con somme di proprietà della a loro volta provenienti Pt_1 dal conto corrente n. 504580 presso la banca di CO Scrivia, cointestato con Controparte_2
Sul punto, riferiva la parte attrice, nonostante l'ordinante fosse l le Persona_1 Pt_2 operazioni erano in realtà avvenute per volontà e su istruzione della , fatto peraltro noto Pt_1 alla convenuta.
4. In relazione a tali bonifici, quindi, la riferiva che quello di cui al punto 1) costituiva una Pt_1 donazione diretta fatta alla nulla per difetto della forma solenne di cui agli artt. 782, CP_1
2699 c.c. e 47 L. 89/1913 e ne chiedeva quindi la restituzione. In subordine, riteneva che il trasferimento di denaro in esame costituiva indebito pagamento ex art. 2033 c.c. e, in ulteriore subordine, invocava l'art. 2041 c.c. In merito ai bonifici di cui ai punti dal n. 2) al n. 6), la Pt_1 riteneva trattarsi di dazioni effettuate a titolo di mutuo posto che la causale era “prestito” o
“prestito personale” e tali somme, con quelle causali, erano state accettate dalla convenuta senza riserva. Chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 1815 e 1284 c.c., la condanna della alla CP_1 restituzione delle somme indicate posto che la stessa non aveva adempiuto spontaneamente. In subordine, la parte attrice chiedeva di qualificare la dazione di quelle somme come atti di donazione e, conseguentemente, accertarne la nullità per difetto di forma solenne;
in via ulteriormente subordinata, richiamava dapprima l'art. 2033 e, in via ulteriormente gradata, l'art. 2041 c.c., spiegando le medesime domande di cui al punto precedente.
5. In secondo luogo, la affermava che, in data 12.3.2013, a rogito Notaio Dott. di Pt_1 Per_2
NO (Rep. n. 3762 – Racc. n. 2785) veniva stipulato un atto di compravendita con cui la stessa cedeva a l'immobile sito in CO Scrivia, via L. Murtula n. 9; in tale atto le CP_1 parti, in particolare, pattuivano: l'impegno della a corrispondere il saldo prezzo di € CP_1
180.000,00 alla venditrice entro e non oltre 31.12.2013; che le spese ed imposte dell'atto notarile fossero a carico della parte acquirente. Tuttavia, deduceva la , mediante una separata Pt_1 dichiarazione unilaterale, dalla stessa sottoscritta subito dopo la stipula del rogito, dichiarava di non avere più nulla a pretendere dalla e di rinunciare ad ogni credito nascente dal CP_1 rogito. In via ulteriore, la corrispondeva le spese e le imposte per l'atto notarile, che Pt_1 ammontavano ad euro 9.000,00 mediante assegno n. 270841387 a sua firma tratto sul già menzionato c/c n. 504580. CP_2
6. In relazione all'atto di compravendita in esame, la affermava che tale vicenda poteva Pt_1 configurare alternativamente: una donazione nulla per difetto di forma, un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. o una simulazione dell'atto di vendita dissimulante una donazione nulla per difetto di forma.
7. In terzo luogo, infine, la esponeva che dal conto corrente n. 511580 (cointestato Pt_1 CP_2
), venivano poi effettuati i seguenti bonifici: Persona_3
1) 26/2/2013 di € 7.500,00
2) 6/6/2013 di € 3.045,57
3) 24/6/2013 di € 18.190,53
tutti con causale con causale “saldo fatture” a beneficio del conto corrente n. 491 presso
[...]
Filiale di Gavi intestato a CP_3 CP_4
4) 28.5.2013 di € 9.000,00 sempre con la medesima causale a beneficio del conto corrente n.
6376/20 presso Carige – Dipendenza 153 intestato a , fatto dal Controparte_5 conto cointestato con Persona_1
8. Anche tali bonifici, riferiva la , venivano effettuati con somme di sua esclusiva Pt_1 provenienza. Affermava inoltre che tali pagamenti erano effettuati per pagare i lavori eseguiti dalle due società nell'immobile di proprietà della e che si trattava di donazioni nulle per CP_1 difetto di forma solenne.
9. In definitiva, la chiedeva la restituzione delle somme versate con i bonifici sopra indicati, Pt_1 per un totale di € 220.836,00, oltre alla restituzione della somma di € 189.000,00, relativamente alla compravendita immobiliare, oltre rivalutazione e interessi. 10. La convenuta, costituendosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento della domanda attrice.
11. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, la decideva con sentenza, con la quale respingeva la domanda attrice, condannando l'attrice al pagamento delle spese di causa.
12. La proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, col quale denunciava il difetto di Pt_1 motivazione e l'errore nella qualificazione giuridica dei fatti in cui era incorso il primo giudice nella decisione della causa. La resisteva in giudizio, opponendosi all'accoglimento CP_1 dell'impugnazione.
13. La causa era trattenuta in decisione dalla Corte all'udienza del 06.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
L'appello, pur ammissibile, deve essere integralmente rigettato.
In particolare, per quanto riguarda il primo motivo di appello, si reputa corretta l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui i bonifici ivi indicati sono stati effettuati dal figlio della parte attrice, e ciò emerge con chiarezza dai seguenti elementi. Parte_2
In primo luogo, dalle distinte dei singoli bonifici oggetto del primo motivo di impugnazione si evince che il disponente, nonostante la cointestazione del conto corrente bancario n. 511580, è il solo ed è evidente che tali bonifici siano stati effettuati, rispettivamente, per l'acquisto Parte_2 dei mobili e per il futuro acquisto della casa poi confluita nel fondo patrimoniale. Infatti, è un dato di fatto che i bonifici con causale “prestito” e “prestito personale” ammontino a circa a €
160.000,00 che è ciò che la ha pagato all'atto di rogito per l'acquisto dell'immobile di cui CP_1 si dirà a breve.
Inoltre, come anche affermato dalla Cosso, la provvista del conto corrente cointestato con il figlio
CO era fornita da un altro conto corrente che la aveva in cointestazione con il marito Pt_1
Pertanto, dalle risultanze documentali, oltre che da considerazioni logico-fattuali, Persona_1 emerge che la dazione di denaro è stata effettuata dalla madre nei confronti del figlio, attraverso la fornitura della provvista, mentre i bonifici alla sono stati disposti dal marito CP_1 Parte_2
Peraltro, a corroborare questa impostazione vi è l'ulteriore considerazione di fatto per cui se la aveva intenzione di donare somme di denaro alla non si comprende come mai la Pt_1 CP_1 stessa non le ha consegnate direttamente alla nuora utilizzando il proprio conto, ma le ha fatte transitare in quello cointestato con il figlio. È ben più ragionevole e logico ritenere che la madre abbia consegnato il denaro al figlio e che a sua volta il figlio lo abbia utilizzato per l'acquisto e dell'arredamento della casa poi divenuta casa coniugale. Non merita accoglimento neppure la doglianza relativa alla asserita violazione degli artt. 101 e 112
c.p.c., posto che il giudice di prime cure ha svolto una osservazione circa il rapporto madre-figlio, qualificandolo come liberalità, ma è evidente che non essendo stato quel rapporto oggetto di specifica domanda, quanto affermato dal Tribunale resta una riflessione priva di qualsivoglia significato giuridico rispetto al caso in esame, su cui peraltro non occorre pronunciarsi nel presente procedimento in cui non è parte. Sul punto, occorre tuttavia osservare che nell'atto di Parte_2 costituzione in primo grado della costei afferma che il bonifico del 23.1.2013, di € 25.000, CP_1 con causale “acquisto mobili”, era da qualificarsi come una donazione indiretta fatta dalla al Pt_1 figlio CO al fine di provvedere all'acquisto di mobili per la casa familiare. Pertanto, il tema in questione è stato introdotto dalle parti e non è avvenuta alcuna violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c.
Dalla lettura di tali norme emergono i principi secondo cui il giudice non può porre a fondamento della propria decisione fatti su cui non vi è stato il contraddittorio delle parti, né pronunciarsi oltre i limiti della domanda. In tal caso però, la qualificazione del rapporto madre-figlio non è stata posta a base della decisione di rigetto delle domande attoree, ma si tratta, come detto, di considerazioni svolte a latere della vicenda, senza che queste possano assumere la natura di un giudizio di accertamento di quel rapporto. Invero, ciò che si pone alla base anche dell'odierno rigetto del motivo di appello sono le considerazioni sopra svolte in merito alla disposizione del bonifico effettuata dal figlio CO, indipendentemente dal titolo in base al quale la madre gli ha dato le somme di denaro.
Nel caso in esame, in definitiva, sono configurabili due ordini di rapporti: quello madre-figlio, il cui titolo non è oggetto del presente procedimento, e quello marito-moglie consistente nei bonifici indicati nel primo motivo di appello allo scopo di contribuire alle spese della famiglia legate all'acquisto, ai lavori e all'arredamento dell'immobile.
Ne consegue che, anche le dichiarazioni testimoniali non consentono di superare tali argomentazioni, posto che le somme non sono state pagate dalla , bensì da e non Pt_1 Parte_2
è lui, nel presente procedimento, ad agire per ottenerne la restituzione.
Anche il secondo motivo di appello è infondato, essendo corretta la qualificazione dell'atto di rinuncia ad una parte del prezzo quale negotium mixtum cum donatione per il quale non è necessaria la forma solenne prevista per la donazione diretta.
Si evince infatti dagli atti e dai documenti allegati in primo grado che la rinuncia al saldo del prezzo
è avvenuta contestualmente alla vendita e da ciò consegue l'evidenza del fatto che l'atto di liberalità era voluta sin dalla stipula del rogito notarile. Il negotium mixtum cum donatione, quale forma particolare di donazione indiretta, si realizza non solo quando viene effettuata una vendita a prezzo inferiore del valore della cosa, ma anche nel caso di rinuncia al diritto – di credito, in questo caso – fatta per spirito di liberalità. In tal caso è necessario, affinché si tratti di negotium mixtum cum donatione, che siano compresenti i caratteri strutturali del negozio-mezzo, nel caso in esame, l'atto pubblico per la vendita e la liberalità che caratterizza il negozio-fine, cioè la volontà di arricchire la controparte senza nulla in cambio.
Entrambi questi elementi sono presenti nella vicenda che qui occupa.
Come già argomentato dalla pronuncia impugnata attraverso il richiamo alla sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. un. n. 18725/2017, per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma solenne, essendo sufficiente l'aver osservato la forma stabilita dalla legge per il negozio-mezzo utilizzato per conseguire lo scopo di liberalità, posto che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli atti di liberalità diversi dalla donazione diretta, non richiama l'art. 782 c.c. sulla forma solenne.
È quindi orientamento consolidato quello secondo cui “Nel "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta. Per la validità di tale "negotium" non
é necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 cod. civ., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse.” (Cass., Sez. II, 3.11.2009,
n. 23297).
Quanto al terzo motivo di appello, anche questo deve essere rigettato. Con riferimento ai pagamenti effettuati in favore di con causale “saldo fattura” valgono le medesime considerazioni CP_4 svolte a fondamento del rigetto del primo motivo di appello: i bonifici, anche in questo caso provengono dal marito della e non dalla . CP_1 Parte_2 Pt_1 Invece il pagamento di € 9.000,00 a favore della Controparte_5
con la medesima causale, costituiva una donazione indiretta non sottoposta a vincoli di forma
[...] solenne, trattandosi di adempimento del terzo effettuato per spirito di liberalità. Infatti, in questo caso, si tratta di una donazione indiretta effettuata dalla nei confronti della coppia Pt_1 [...] avvenuta mediante l'adempimento dell'obbligo di pagare la suddetta società edile. CP_6
Come affermato dalla Corte di Cassazione “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento” (Cass., Sez. II, 18.9.2019, n. 23260).
Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere integralmente rigettato posto che, quanto al primo motivo, le somme sono state corrisposte da e non dall'appellante, quanto al secondo Parte_2 motivo di appello, si tratta di una donazione indiretta, quanto al terzo motivo le somme pagate alle società sono state, da un lato corrisposte da e dall'altro oggetto di donazione indiretta Parte_2 da parte della . Pt_1
Le ulteriori domande, formulate in via subordinata devono quindi ritenersi assorbite dal rigetto dei motivi di appello.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, nella causa di appello contro la sentenza del Tribunale di NO n.
1846/2024, pubblicata il 18.6.2024, promossa da:
Parte_1
- Appellante -
-
contro
-
CP_1
- Appellata - Così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.500,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
NO, 10 novembre 2025
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Francesca Fondacone
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Marcello Castiglione