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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2529 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7787/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 22/01/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASABURO LUCIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LIGUORI CP_1
CARLO MARIA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, il ricorrente in epigrafe indicato assumeva che,
a causa dell'esercizio della propria attività lavorativa, aveva patito un infortunio di origine professionale in data 1.5.2022, avvenuto mentre si trovava in trasferta presso lo stabilimento di Fidanza, in provincia di Parma, nello svolgimento delle sue mansioni quando, a seguito di una perdita di gas, l'edificio era saltato in aria e l'istante era stato investito da un'esplosione di . Specificava il ricorrente che i postumi CP_2
permanenti derivanti dal suddetto infortunio erano pari ad un grado di inabilità nella misura del 24% o comunque in misura non inferiore al 7 %. Data l'origine professionale dell'infortunio, l'istante aggiungeva di avere presentato all' domanda finalizzata ad CP_1 ottenere il riconoscimento della rendita o dell'indennizzo in conto capitale derivante da
1 infortunio di origine professionale e che, con comunicazione del 13.05.2023, l di CP_1
Napoli dichiarava di aver accertato la seguente menomazione: “disturbo da stress post traumatico: esiti cicatriziali discromici con deficit sfumata estensione II dito mano sinistra;
esiti cicatriziali a carico del capo, in regione cervicale destra, del polso destro, delle dita e della coscia destra , grado complessivo: è pari al 007%”.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale adito di: “confermare che l'infortunio avvenuto in data 01.05.2022 era dipendente da causa di lavoro;
2. accertare, previa consulenza d'ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, che l'istante è affetto da patologie che menomano la sua integrità psico-fisica nella misura del 24% come da CTP allegata o di quella maggiore o minore che il C.T.U. andrà ad accertare e comunque non inferiore al 7%;
3. in via principale, condannare l a costituire e liquidare una rendita CP_1 da lesione della integrità psico-fisica conseguente all' infortunio nella misura almeno del
24%, inferiore o superiore in base alle valutazioni del CTU.
4. in subordine, laddove la percentuale riconosciuta fosse inferiore al 16%, condannare l alla corresponsione in CP_1 favore del ricorrente dell'indennizzo del danno biologico sotto forma di capitale nella misura del 15% o di quella risultante dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio e comunque non inferiore al 7%, con decorrenza, interessi e rivalutazione come per legge..”; il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione al Procuratore antistatario.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta una CTU medico legale e rinviata la causa per la discussione all'udienza del
5.6.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Va premesso che il presente giudizio tende esclusivamente ad accertare la misura del danno biologico permanente conseguente l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente, non avendo l messo in discussione l'origine professionale dell'infortunio stesso ma solo CP_1
l'entità del danno biologico permanente conseguente il detto infortunio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente si duole del fatto che l ha liquidato in capitale l'indennizzo nella misura CP_1 del 7%, ritenendosi portatore di un'invalidità pari al 24%.
Il consulente tecnico nominato dal giudice ha accertato la sussistenza dei postumi conseguenti l'infortunio sul lavoro nella percentuale del 16%.
2 Le conclusioni del C.T.U. appaiono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono essere condivise ed accolte da questo
Giudice perché complete e precise.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita conseguente i postumi derivanti dall' infortunio sul lavoro nella misura del 16%, con condanna dell' al CP_1
pagamento della rendita per danno biologico permanente nella misura della percentuale differenziale, rispetto alla già percepita indennità liquidata nella misura del 7%, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla rendita per menomazione dell'integrità psicofisica conseguente l'infortunio sul lavoro, pari al 16%;
2) condanna l alla corresponsione nei confronti del ricorrente della rendita in CP_1
relazione al grado di menomazione della integrità psicofisica del 16%, con decorrenza, interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna l al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
2.500,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per dichiarazione di fattone anticipo.
Si comunichi
Aversa, 6.06.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 5.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7787/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CAIVANO (NA) il 22/01/1964 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CASABURO LUCIA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. LIGUORI CP_1
CARLO MARIA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, il ricorrente in epigrafe indicato assumeva che,
a causa dell'esercizio della propria attività lavorativa, aveva patito un infortunio di origine professionale in data 1.5.2022, avvenuto mentre si trovava in trasferta presso lo stabilimento di Fidanza, in provincia di Parma, nello svolgimento delle sue mansioni quando, a seguito di una perdita di gas, l'edificio era saltato in aria e l'istante era stato investito da un'esplosione di . Specificava il ricorrente che i postumi CP_2
permanenti derivanti dal suddetto infortunio erano pari ad un grado di inabilità nella misura del 24% o comunque in misura non inferiore al 7 %. Data l'origine professionale dell'infortunio, l'istante aggiungeva di avere presentato all' domanda finalizzata ad CP_1 ottenere il riconoscimento della rendita o dell'indennizzo in conto capitale derivante da
1 infortunio di origine professionale e che, con comunicazione del 13.05.2023, l di CP_1
Napoli dichiarava di aver accertato la seguente menomazione: “disturbo da stress post traumatico: esiti cicatriziali discromici con deficit sfumata estensione II dito mano sinistra;
esiti cicatriziali a carico del capo, in regione cervicale destra, del polso destro, delle dita e della coscia destra , grado complessivo: è pari al 007%”.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale adito di: “confermare che l'infortunio avvenuto in data 01.05.2022 era dipendente da causa di lavoro;
2. accertare, previa consulenza d'ufficio di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, che l'istante è affetto da patologie che menomano la sua integrità psico-fisica nella misura del 24% come da CTP allegata o di quella maggiore o minore che il C.T.U. andrà ad accertare e comunque non inferiore al 7%;
3. in via principale, condannare l a costituire e liquidare una rendita CP_1 da lesione della integrità psico-fisica conseguente all' infortunio nella misura almeno del
24%, inferiore o superiore in base alle valutazioni del CTU.
4. in subordine, laddove la percentuale riconosciuta fosse inferiore al 16%, condannare l alla corresponsione in CP_1 favore del ricorrente dell'indennizzo del danno biologico sotto forma di capitale nella misura del 15% o di quella risultante dall'espletanda consulenza tecnica d'ufficio e comunque non inferiore al 7%, con decorrenza, interessi e rivalutazione come per legge..”; il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione al Procuratore antistatario.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Disposta una CTU medico legale e rinviata la causa per la discussione all'udienza del
5.6.2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Va premesso che il presente giudizio tende esclusivamente ad accertare la misura del danno biologico permanente conseguente l'infortunio sul lavoro subito dal ricorrente, non avendo l messo in discussione l'origine professionale dell'infortunio stesso ma solo CP_1
l'entità del danno biologico permanente conseguente il detto infortunio.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente si duole del fatto che l ha liquidato in capitale l'indennizzo nella misura CP_1 del 7%, ritenendosi portatore di un'invalidità pari al 24%.
Il consulente tecnico nominato dal giudice ha accertato la sussistenza dei postumi conseguenti l'infortunio sul lavoro nella percentuale del 16%.
2 Le conclusioni del C.T.U. appaiono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono essere condivise ed accolte da questo
Giudice perché complete e precise.
Conseguentemente, va dichiarato il diritto del ricorrente alla rendita conseguente i postumi derivanti dall' infortunio sul lavoro nella misura del 16%, con condanna dell' al CP_1
pagamento della rendita per danno biologico permanente nella misura della percentuale differenziale, rispetto alla già percepita indennità liquidata nella misura del 7%, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla rendita per menomazione dell'integrità psicofisica conseguente l'infortunio sul lavoro, pari al 16%;
2) condanna l alla corresponsione nei confronti del ricorrente della rendita in CP_1
relazione al grado di menomazione della integrità psicofisica del 16%, con decorrenza, interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna l al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
2.500,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione per dichiarazione di fattone anticipo.
Si comunichi
Aversa, 6.06.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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