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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al r.g. 12108/2023, promossa da:
, e , rappresentati e difesi da sé Parte_1 Parte_2 Parte_3 medesimi
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti , e Pt_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTI contro rappresentato e difeso dall'Avv. Laganà Francesco Giorgio Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06.02.2025 e, pertanto:
- Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso;
- Parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., gli Avv.ti e nonché lo Pt_1 Pt_2 Parte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2 Controparte_3 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: “Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, condannare il Sig. a Controparte_1 pagare, in favore di la somma di Euro 610,00 a titolo di saldo della fattura n. 81 dell'11 Parte_4 marzo 2022, emessa a fronte delle spese mediche anticipate a favore del medesimo Sig. CP_1 relativamente al sinistro occorsogli in Bentivoglio (BO) il 2 maggio 20219, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità; piaccia inoltre l'Ill.no Giudice adito accertare che l'Avv. l'Avv. e l'Avv. hanno adempiuto agli incarichi ricevuti svolgendo l'attività Pt_1 Parte_3 Pt_2 professionale descritta in narrativa a favore del Sig. e, per l'effetto, condannarlo al Controparte_1 pagamento di Euro 3.523,43 di cui Euro 3.444,48 a titolo di onorari giudiziali in sede penale ed Euro
78,95 a titolo di rimborso spese sostenute) in favore dell'Avv. ed al pagamento di Euro Parte_2
11.978,79, a titolo di onorari giudiziali in sede civile, in favore dell'Avv. e dell'Avv. Parte_1
o di quella maggiore o minore somma che parrà di giustizia o risulterà provata in Parte_3 corso di causa. Sugli importi di condanna dovranno essere conteggiati rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla messa in mora al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da liquidarsi in favore dei difensori di parte ricorrente che si dichiarano antistatari”;
2. In particolare, i ricorrenti rappresentano che in data 26.05.2019, il Sig. in seguito a Controparte_1 sinistro sul lavoro verificatosi in data 05.05.2019 presso la sede di sita in Controparte_4
pagina 1 di 4 Bentivoglio (BO), conferiva mandato allo per la tutela dei Controparte_5 propri interessi. Part prendeva in carico la pratica e incaricava un professionista per redigere una relazione medico legale, anticipando i costi pari a € 600,00. L'Avv. assisteva il Sig. svolgendo a suo favore l'attività stragiudiziale e giudiziale Pt_2 CP_1 nell'ambito del procedimento penale n.r.g. 1512/2020 pendente innanzi al GIP di Bologna e promosso dall'odierno resistente contro il Sig. conclusosi con l'archiviazione. Controparte_6
L'Avv. sosteneva spese di cancelleria pari a € 78,95 e, a fronte dell'attività svolta, emetteva una Pt_2 nota pro forma di importo pari a € 3.444,48.
Gli Avv. ti e svolgevano attività di assistenza giudiziale a favore dell'odierno resistente, Pt_1 Parte_3 il quale aveva conferito loro delega a difenderlo e rappresentarlo in ogni stato e grado del giudizio nell'ambito del procedimento civile n.r.g. 1774/2020, pendente innanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Bologna, promosso dal Sig. contro e CP_1 CP_6 Controparte_4
Il procedimento si concludeva con sentenza n. 827/2021 e, a fronte dell'attività espletata, l'Avv. Pt_1 emetteva fattura pro forma di ammontare pari a € 11.978,79.
Tuttavia, nonostante comunicazione di sollecito, gli odierni ricorrenti non percepivano dal resistente alcun compenso per l'opera prestata né alcun rimborso spese;
3. All'udienza dell'11.04.2024 parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di contumacia del resistente e l'ammissione dell'interrogatorio formale dello stesso. Il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale del resistente contumace, espunti eventuali incisi valutativi, e rinviato all'udienza di escussione;
4. In data 18.09.2024 si è costituita parte resistente, il Sig. rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti;
2) Accertare e dichiarare che il ignorava la presenza di professionisti terzi che si occupavano dei procedimenti giudiziari;
CP_1
3) In ogni caso, rigettare le richieste di parte avversa, con conseguenziale condanna alle spese, diritti ed onorari che dovranno essere liquidati a favore del sottoscritto procuratore di parte resistente che si dichiara antistatario. Salvis iuribus”;
5. All'udienza del 19.09.2024 è stata interrogata la parte resistente e il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “Con corresponsione a parte ricorrente di € 6.000,00 omnia con spese di lite compensate”;
6. All'udienza del 22.10.2024 i ricorrenti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre parte resistente ha dichiarato di non poterla accettare date le precarie condizioni economiche e ha formulato la seguente controproposta: “corresponsione a parte ricorrente di euro
2000,00 a spese di lite compensate”.
7. All'udienza del 6.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, dopo breve discussione orale, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
8. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono:
Il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. La tesi prevalente in giurisprudenza sostiene che il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento dei crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia il quantum, ossia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso.
Pertanto, per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso.
In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di pagina 2 di 4 forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
9. In primo luogo, nell'odierno giudizio si rileva che parte ricorrente ha fornito la prova del conferimento dell'incarico da parte del resistente e della sua esecuzione. In particolare, risulta provato in atti l'avvenuto conferimento dell'incarico allo Controparte_2
(doc. 1 di parte ricorrente) da parte del Sig.
[...] CP_1
Nel caso di specie, parte resistente si rivolgeva allo al fine di ottenere Controparte_2 tutela dei propri interessi in seguito ad un sinistro sul lavoro occorsogli in data 02.05.2019 presso la sede di sita in Bentivoglio BO. Controparte_4
A tal fine sottoscriveva, in data 06.05.2019, scrittura privata di conferimento del mandato, recandosi personalmente presso la sede della società d'infortunistica.
La mancata conoscenza della lingua italiana lamentata dal Sig. a giustificazione della propria CP_1 pretesa, sostenuta anche in sede di interrogatorio formale all'udienza del 19.09.2024 (“Confermo di aver sottoscritto il mandato ma non so cosa c'è scritto”), non rileva, dal momento che la firma apposta alla scrittura privata è idonea di per sé a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera degli avvocati per la causa di suo interesse, né rileva, proprio data la sottoscrizione del mandato di conferimento incarico, l'obiezione della mancata conoscenza del fatto che i procedimenti civili e penali a suo carico fossero seguiti da professionisti terzi. Peraltro, in occasione dell'interrogatorio formale, richiesto dal Giudice, il resistente ha dichiarato di comprendere la lingua italiana, essendo così disposto a rispondere alle domande postegli in tale sede.
A conferma della conoscenza dell'attività svolta vi è, altresì, la firma del resistente apportata sull'atto di querela – denuncia (doc. 4 di parte ricorrente), contenente la nomina dell'Avv. in qualità di Pt_2 legale di fiducia nel procedimento penale N.R.G. 1512/2020 innanzi al GIP di Bologna, nonché la firma apportata nella procura alla lite rilasciata a favore degli Avv.ti e al fine di difenderlo e Pt_1 Pt_3 rappresentarlo nell'ambito del procedimento civile N.R.G. 1774/2020, pendente innanzi al Tribunale di
Bologna (doc. 8 di parte ricorrente).
In secondo luogo, dalla documentazione in atti risulta provata l'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dagli odierni ricorrenti a favore del Sig. consistente, in particolare, nell'attività di consulenza CP_1 posta in essere dall'Avv. to Adriani Angela nel procedimento penale n.r.g. 1512/20 (doc. 5 di parte ricorrente: atto di opposizione alla richiesta di archiviazione), nonché nell'attività di consulenza svolta dagli Avv.ti e nel procedimento n.r.g. 1774/2020 innanzi alla Sezione Lavoro del Pt_1 Parte_3
Tribunale di Bologna (doc. 9 di parte ricorrente: fascicolo del procedimento contenente il ricorso ex art. 414 c.p.c., verbali d'udienza, ordinanze nota di deposito documenti, note autorizzate, sentenza Tribunale di Bologna - Sezione lavoro).
10. Alla luce di quanto detto, il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati i compensi nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso ( Cass.
Civ. ordinanza n. 11523/2024).
11. Con riferimento al quantum, nel caso di specie risultano documentate e provate in atti le spese processuali e le note pro forma stipulate dai ricorrenti e riportanti gli importi relativi alle attività di assistenza e consulenza espletate.
In particolare, si produce la copia della fattura n. 81 relativa alla spesa di € 610,00 di Parte_4 anticipazione dei costi della relazione medico – legale (doc. 2 di parte ricorrente), copia della pagina 3 di 4 documentazione comprovante le spese processuali sostenute dall'Avv. pari a € 78,95, nonché Pt_2 copia della nota pro forma emessa dallo stesso Avvocato per l'attività espletata e pari a € 3.448,48 (doc.
6 – 7 di parte ricorrente, ovverosia 2.280,00 per imponibile, oltre spese generali, bollo e cpa, importo che risulta congruo rispetto ai parametri di legge ex DM 55/14 ss.mm., in relazione all'attività svolta), nonché copia della fattura pro forma emessa dagli Avv.ti e per un ammontare di € Pt_1 Parte_3
11.978,79 (doc. 10 di parte ricorrente, ovverosia 8.209,60 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa, importo che risulta congruo rispetto ai parametri di legge ex DM 55/14 ss.mm., in relazione all'attività svolta nel processo innanzi al Giudice del valore, per causa dichiarata di valore indeterminato, seppur inferiore ad euro 34.481,46, ma con riferimento allo scaglione superiore ad euro 26.000,01, v. doc.9 di parte ricorrente).
12. Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta incontestato che gli Avv.ti e Pt_1 Pt_2 Parte_3 hanno svolto assistenza legale al Sig. adempiendo gli incarichi ricevuti, come sopra descritti e CP_1 comprovati per tabulas, e, pertanto, si ritiene accoglibile la pretesa dei ricorrenti.
13. Con riferimento alla rivalutazione e agli interessi legali da riconoscere, la giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 8611 dell'11 marzo 2022 ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Pertanto, nel caso di specie gli interessi ex art. 1224 c.c. vanno fatti ricorrere dalla data della messa in mora stragiudiziale, vale a dire dal 18.3.2022 (v. doc.11 di parte ricorrente).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. secondo compensi medi per le prime tre fasi di giudizio e minimi per la quarta, in ragione del rito.
Assorbita ogni altra questione.
PQM
Assorbita o rigettata ogni altra questione, definitivamente pronunciando, il Giudice condanna il Sig.
Controparte_1
a) al pagamento, a favore degli Avv.ti , e , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 dello dell'importo totale di € 16.116,22, da suddividere in € 610,00 a Controparte_2 favore di € 3.523,43 in favore dell'Avv. e € 11.978,79 a favore degli Avv.ti Parte_4 Pt_2
e oltre rimborso spese generali 15% e CPA come per legge e oltre interessi legali Pt_1 Parte_3 dal 18.3.22 sino al saldo;
b) alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore dei ricorrenti in solido, che liquida in euro 288,30 per esborsi, euro 4.226,50 per compensi, oltre iva e cpa come di legge, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Bologna, 18.02.2025
Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al r.g. 12108/2023, promossa da:
, e , rappresentati e difesi da sé Parte_1 Parte_2 Parte_3 medesimi
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti , e Pt_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTI contro rappresentato e difeso dall'Avv. Laganà Francesco Giorgio Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06.02.2025 e, pertanto:
- Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso;
- Parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., gli Avv.ti e nonché lo Pt_1 Pt_2 Parte_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Controparte_2 Controparte_3 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: “Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, condannare il Sig. a Controparte_1 pagare, in favore di la somma di Euro 610,00 a titolo di saldo della fattura n. 81 dell'11 Parte_4 marzo 2022, emessa a fronte delle spese mediche anticipate a favore del medesimo Sig. CP_1 relativamente al sinistro occorsogli in Bentivoglio (BO) il 2 maggio 20219, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o secondo equità; piaccia inoltre l'Ill.no Giudice adito accertare che l'Avv. l'Avv. e l'Avv. hanno adempiuto agli incarichi ricevuti svolgendo l'attività Pt_1 Parte_3 Pt_2 professionale descritta in narrativa a favore del Sig. e, per l'effetto, condannarlo al Controparte_1 pagamento di Euro 3.523,43 di cui Euro 3.444,48 a titolo di onorari giudiziali in sede penale ed Euro
78,95 a titolo di rimborso spese sostenute) in favore dell'Avv. ed al pagamento di Euro Parte_2
11.978,79, a titolo di onorari giudiziali in sede civile, in favore dell'Avv. e dell'Avv. Parte_1
o di quella maggiore o minore somma che parrà di giustizia o risulterà provata in Parte_3 corso di causa. Sugli importi di condanna dovranno essere conteggiati rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla messa in mora al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da liquidarsi in favore dei difensori di parte ricorrente che si dichiarano antistatari”;
2. In particolare, i ricorrenti rappresentano che in data 26.05.2019, il Sig. in seguito a Controparte_1 sinistro sul lavoro verificatosi in data 05.05.2019 presso la sede di sita in Controparte_4
pagina 1 di 4 Bentivoglio (BO), conferiva mandato allo per la tutela dei Controparte_5 propri interessi. Part prendeva in carico la pratica e incaricava un professionista per redigere una relazione medico legale, anticipando i costi pari a € 600,00. L'Avv. assisteva il Sig. svolgendo a suo favore l'attività stragiudiziale e giudiziale Pt_2 CP_1 nell'ambito del procedimento penale n.r.g. 1512/2020 pendente innanzi al GIP di Bologna e promosso dall'odierno resistente contro il Sig. conclusosi con l'archiviazione. Controparte_6
L'Avv. sosteneva spese di cancelleria pari a € 78,95 e, a fronte dell'attività svolta, emetteva una Pt_2 nota pro forma di importo pari a € 3.444,48.
Gli Avv. ti e svolgevano attività di assistenza giudiziale a favore dell'odierno resistente, Pt_1 Parte_3 il quale aveva conferito loro delega a difenderlo e rappresentarlo in ogni stato e grado del giudizio nell'ambito del procedimento civile n.r.g. 1774/2020, pendente innanzi alla Sezione Lavoro del
Tribunale di Bologna, promosso dal Sig. contro e CP_1 CP_6 Controparte_4
Il procedimento si concludeva con sentenza n. 827/2021 e, a fronte dell'attività espletata, l'Avv. Pt_1 emetteva fattura pro forma di ammontare pari a € 11.978,79.
Tuttavia, nonostante comunicazione di sollecito, gli odierni ricorrenti non percepivano dal resistente alcun compenso per l'opera prestata né alcun rimborso spese;
3. All'udienza dell'11.04.2024 parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di contumacia del resistente e l'ammissione dell'interrogatorio formale dello stesso. Il Giudice ha ammesso l'interrogatorio formale del resistente contumace, espunti eventuali incisi valutativi, e rinviato all'udienza di escussione;
4. In data 18.09.2024 si è costituita parte resistente, il Sig. rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1) Dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti;
2) Accertare e dichiarare che il ignorava la presenza di professionisti terzi che si occupavano dei procedimenti giudiziari;
CP_1
3) In ogni caso, rigettare le richieste di parte avversa, con conseguenziale condanna alle spese, diritti ed onorari che dovranno essere liquidati a favore del sottoscritto procuratore di parte resistente che si dichiara antistatario. Salvis iuribus”;
5. All'udienza del 19.09.2024 è stata interrogata la parte resistente e il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “Con corresponsione a parte ricorrente di € 6.000,00 omnia con spese di lite compensate”;
6. All'udienza del 22.10.2024 i ricorrenti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice, mentre parte resistente ha dichiarato di non poterla accettare date le precarie condizioni economiche e ha formulato la seguente controproposta: “corresponsione a parte ricorrente di euro
2000,00 a spese di lite compensate”.
7. All'udienza del 6.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e, dopo breve discussione orale, il
Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
8. La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono:
Il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma (Cass. 31.3.2021 n. 8863) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. La tesi prevalente in giurisprudenza sostiene che il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento dei crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia il quantum, ossia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso.
Pertanto, per esigere il pagamento del compenso, l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso.
In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di pagina 2 di 4 forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
9. In primo luogo, nell'odierno giudizio si rileva che parte ricorrente ha fornito la prova del conferimento dell'incarico da parte del resistente e della sua esecuzione. In particolare, risulta provato in atti l'avvenuto conferimento dell'incarico allo Controparte_2
(doc. 1 di parte ricorrente) da parte del Sig.
[...] CP_1
Nel caso di specie, parte resistente si rivolgeva allo al fine di ottenere Controparte_2 tutela dei propri interessi in seguito ad un sinistro sul lavoro occorsogli in data 02.05.2019 presso la sede di sita in Bentivoglio BO. Controparte_4
A tal fine sottoscriveva, in data 06.05.2019, scrittura privata di conferimento del mandato, recandosi personalmente presso la sede della società d'infortunistica.
La mancata conoscenza della lingua italiana lamentata dal Sig. a giustificazione della propria CP_1 pretesa, sostenuta anche in sede di interrogatorio formale all'udienza del 19.09.2024 (“Confermo di aver sottoscritto il mandato ma non so cosa c'è scritto”), non rileva, dal momento che la firma apposta alla scrittura privata è idonea di per sé a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera degli avvocati per la causa di suo interesse, né rileva, proprio data la sottoscrizione del mandato di conferimento incarico, l'obiezione della mancata conoscenza del fatto che i procedimenti civili e penali a suo carico fossero seguiti da professionisti terzi. Peraltro, in occasione dell'interrogatorio formale, richiesto dal Giudice, il resistente ha dichiarato di comprendere la lingua italiana, essendo così disposto a rispondere alle domande postegli in tale sede.
A conferma della conoscenza dell'attività svolta vi è, altresì, la firma del resistente apportata sull'atto di querela – denuncia (doc. 4 di parte ricorrente), contenente la nomina dell'Avv. in qualità di Pt_2 legale di fiducia nel procedimento penale N.R.G. 1512/2020 innanzi al GIP di Bologna, nonché la firma apportata nella procura alla lite rilasciata a favore degli Avv.ti e al fine di difenderlo e Pt_1 Pt_3 rappresentarlo nell'ambito del procedimento civile N.R.G. 1774/2020, pendente innanzi al Tribunale di
Bologna (doc. 8 di parte ricorrente).
In secondo luogo, dalla documentazione in atti risulta provata l'attività giudiziale e stragiudiziale svolta dagli odierni ricorrenti a favore del Sig. consistente, in particolare, nell'attività di consulenza CP_1 posta in essere dall'Avv. to Adriani Angela nel procedimento penale n.r.g. 1512/20 (doc. 5 di parte ricorrente: atto di opposizione alla richiesta di archiviazione), nonché nell'attività di consulenza svolta dagli Avv.ti e nel procedimento n.r.g. 1774/2020 innanzi alla Sezione Lavoro del Pt_1 Parte_3
Tribunale di Bologna (doc. 9 di parte ricorrente: fascicolo del procedimento contenente il ricorso ex art. 414 c.p.c., verbali d'udienza, ordinanze nota di deposito documenti, note autorizzate, sentenza Tribunale di Bologna - Sezione lavoro).
10. Alla luce di quanto detto, il cliente è obbligato, ai sensi dell'art. 61 r.d.l. n. 1578 del 1933, a corrispondere all'avvocato ed al procuratore da lui nominati i compensi nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto domanda di rimborso delle spese e di pagamento degli onorari professionali, il cui ammontare va determinato da detto giudice, indipendentemente dalle statuizioni contenute nel provvedimento che ha definito la causa cui le spese richieste si riferiscono, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso ( Cass.
Civ. ordinanza n. 11523/2024).
11. Con riferimento al quantum, nel caso di specie risultano documentate e provate in atti le spese processuali e le note pro forma stipulate dai ricorrenti e riportanti gli importi relativi alle attività di assistenza e consulenza espletate.
In particolare, si produce la copia della fattura n. 81 relativa alla spesa di € 610,00 di Parte_4 anticipazione dei costi della relazione medico – legale (doc. 2 di parte ricorrente), copia della pagina 3 di 4 documentazione comprovante le spese processuali sostenute dall'Avv. pari a € 78,95, nonché Pt_2 copia della nota pro forma emessa dallo stesso Avvocato per l'attività espletata e pari a € 3.448,48 (doc.
6 – 7 di parte ricorrente, ovverosia 2.280,00 per imponibile, oltre spese generali, bollo e cpa, importo che risulta congruo rispetto ai parametri di legge ex DM 55/14 ss.mm., in relazione all'attività svolta), nonché copia della fattura pro forma emessa dagli Avv.ti e per un ammontare di € Pt_1 Parte_3
11.978,79 (doc. 10 di parte ricorrente, ovverosia 8.209,60 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa, importo che risulta congruo rispetto ai parametri di legge ex DM 55/14 ss.mm., in relazione all'attività svolta nel processo innanzi al Giudice del valore, per causa dichiarata di valore indeterminato, seppur inferiore ad euro 34.481,46, ma con riferimento allo scaglione superiore ad euro 26.000,01, v. doc.9 di parte ricorrente).
12. Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta incontestato che gli Avv.ti e Pt_1 Pt_2 Parte_3 hanno svolto assistenza legale al Sig. adempiendo gli incarichi ricevuti, come sopra descritti e CP_1 comprovati per tabulas, e, pertanto, si ritiene accoglibile la pretesa dei ricorrenti.
13. Con riferimento alla rivalutazione e agli interessi legali da riconoscere, la giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 8611 dell'11 marzo 2022 ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Pertanto, nel caso di specie gli interessi ex art. 1224 c.c. vanno fatti ricorrere dalla data della messa in mora stragiudiziale, vale a dire dal 18.3.2022 (v. doc.11 di parte ricorrente).
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. secondo compensi medi per le prime tre fasi di giudizio e minimi per la quarta, in ragione del rito.
Assorbita ogni altra questione.
PQM
Assorbita o rigettata ogni altra questione, definitivamente pronunciando, il Giudice condanna il Sig.
Controparte_1
a) al pagamento, a favore degli Avv.ti , e , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3 dello dell'importo totale di € 16.116,22, da suddividere in € 610,00 a Controparte_2 favore di € 3.523,43 in favore dell'Avv. e € 11.978,79 a favore degli Avv.ti Parte_4 Pt_2
e oltre rimborso spese generali 15% e CPA come per legge e oltre interessi legali Pt_1 Parte_3 dal 18.3.22 sino al saldo;
b) alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio a favore dei ricorrenti in solido, che liquida in euro 288,30 per esborsi, euro 4.226,50 per compensi, oltre iva e cpa come di legge, oltre al 15% per spese generali ex DM 55/14 ss.mm.
Bologna, 18.02.2025
Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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