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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/07/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.ed est.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1569/2025 in data 26/3/2025,
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Braido
parte ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Iannuzzi
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio,
trattenuta in decisione sulle seguenti congiunte CONCLUSIONI
“ pronunciarsi e dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 27.8.2018, alle seguenti condizioni:
1) Le minori rimangono affidate alla madre con affidamento esclusivo rafforzato
2) il padre pagherà un assegno di Parte_1
mantenimento per le figlie di euro 200,00 mensili ciascuna,
con la rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50%
delle spese straordinarie da individuare come da protocollo in uso presso Codesto Tribunale;
3) L'Assegno Unico rimane attribuito alla madre per l'intero impero di legge (100%)
4) il signor verserà alla moglie un Parte_1
assegno di mantenimento di euro 150 mensili;
5) il padre potrà visitare le bambine in ambiente protetto e le visite saranno gestite dai servizi sociali competenti per territorio (comune di Susegana).
6) la casa familiare, di proprietà comune, resta assegnata in via esclusiva alla moglie, compresi gli arredi, fino a che le minori e non diverranno economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti “
Pag. 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale esponendo Parte_1
che con sentenza 19/3/2024 era stata dichiarata la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Parte_1
-affidamento dei figli alla madre in via superesclusiva,
-pagamento, da parte del padre, di un assegno di mantenimento per le due figlie di euro 200 ciascuna, con rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di Treviso,
-versamento da parte del sig alla Parte_1
moglie, di un assegno di mantenimento di euro 150 fino alla sentenza di divorzio;
-Il padre potrà visitare le figlie in ambiente protetto e le visite saranno gestite dai servizi sociali competenti per territorio –Susegana.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni stabilite in sede di separazione.
La signora si costituiva in giudizio e Controparte_1
chiedeva che il Tribunale , oltre a disporre quanto chiesto dal ricorrente, assegnasse a lei la casa familiare per abitarci con le figlie minori.
Pag. 3 di 6 All'udienza del 15/7/2025 le parti concordavano nel chiedere che venissero disposte le condizioni le stesse condizioni concordate in sede di separazione, con previsione di un assegno divorzile in favore della signora e della assegnazione della casa familiare Controparte_1
alla stessa;
i procuratori precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte e il giudice rimetteva la causa in decisione.
Ciò premesso, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio,
emergendo evidente dagli atti di causa che dall'epoca della separazione non v'è stata riconciliazione e che non può
essere ricostituita la comunione familiare.
Il Tribunale non ravvisa motivo per discostarsi da quanto già previsto in sede di separazione dei coniugi, oltre all'assegno divorzile e alla assegnazione della casa familiare , come chiesto dagli stessi;
sono condizioni che non presentano profili di illegittimità e non sono pregiudizievoli per le minori.
Le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa RG nr
1569/2025:
1.dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 27/8/2018, alle Controparte_1 Parte_1
Pag. 4 di 6 seguenti condizioni proposte dalle parti che di seguito si trascrivono:
1) Le minori rimangono affidate alla madre con affidamento esclusivo rafforzato;
2) il padre pagherà un assegno di Parte_1
mantenimento per le figlie di euro 200,00 mensili ciascuna,
con la rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50%
delle spese straordinarie da individuare come da protocollo in uso presso Codesto Tribunale;
3) L'Assegno Unico rimane attribuito alla madre per l'intero importo di legge (100%)
4) il signor verserà alla moglie un Parte_1
assegno di euro 150 mensili;
5) il padre potrà visitare le bambine in ambiente protetto e le visite saranno gestite dai servizi sociali competenti per territorio (comune di Susegana).
6) la casa familiare, di proprietà comune, resta assegnata in via esclusiva alla moglie, compresi gli arredi, fino a che le minori e non diverranno economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti “;
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2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. ordina al competente ufficiale di Stato Civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
15/7/2025
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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