Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4939
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inammissibilità per difetto di interesse ad agire

    Il giudice rileva che una parte dell'incentivo è stata liquidata prima del ricorso, rendendo inammissibile la domanda per tale parte. Tuttavia, permane l'interesse ad agire per la differenza non liquidata.

  • Accolto
    Spettanza dell'incentivo Covid per lavoro svolto in Dipartimento di Prevenzione (SISP)

    Il giudice ritiene provato che il ricorrente abbia prestato servizio nel periodo di riferimento presso il Dipartimento di Prevenzione SISP, e che tale dipartimento rientri nella Fascia A dell'accordo sindacale, confermando la spettanza dell'incentivo.

  • Accolto
    Quantificazione dell'incentivo Covid

    Il giudice accoglie la domanda di pagamento della somma residua, ritenendo che l'incentivo debba essere liquidato al lordo degli oneri sociali e dell'IRAP a carico del lavoratore, e che le decurtazioni operate dall'azienda non siano giustificate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4939
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 4939
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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