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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/06/2024, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 13 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2022
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. FRANCO QUATTROCCHI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO SALES, ROSARIO
SALONIA e MASSIMO MILAZZO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, esponeva di aver Parte_1
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società con CP_1
I sede in Priolo Gargallo, Ex SS 114 Km 146, facente parte del gruppo CP_2
fin dal 2006, dapprima con le mansioni di vigile del fuoco e,
[...]
successivamente, a causa dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, per i continui ed improvvisi attacchi di ansia in quadro depressivo, con la qualifica di operatore di impianto;
che in data 15.6.2020, allorquando si accingeva ad aprire una valvola sul posto di lavoro, subiva un infortunio, per il quale si recava al
Pronto Soccorso di Siracusa, accusando un forte dolore all'arto superiore destro,
riportando la diagnosi di “trauma arto superiore destro con sospetta lesione
muscolotendinea”. Rilevava che a causa dell'infortunio era costretto ad assentarsi per un lungo periodo di malattia dal 15.6.2020 al 13.12.2020, divenendo non più
idoneo alle mansioni di operatore di impianto;
che, successivamente, veniva invitato dal proprio capo reparto a riprendere le funzioni di operatore turnista,
atteso che era cambiato l'orientamento del medico aziendale, che aveva dato parere positivo, solo dopo una settimana, alla ripresa del lavoro come operatore di impianto;
che, a seguito delle condizioni di salute che andavano sempre più
peggiorando, si rimetteva in malattia;
che, con nota del 1.12.2021, la società
datoriale intimava il recesso dal rapporto di lavoro, con decorrenza immediata, per intervenuto superamento del periodo di comporto, ai sensi del combinato disposto degli art. 2110 c.c. e dell'art. 47 del CCNL Energia e Petrolio, avendo accumulato dal 30.8.2019 al 30.11.2021 (data del licenziamento) un numero complessivo di assenze per malattia pari ad oltre 18 mesi, rispetto ai 540 giorni previsti come limite massimo.
Aggiungeva di essere stato costretto a dichiarare che l'infortunio occorso in data
15.6.2020 non si era verificato sul luogo di lavoro (come si evinceva dalla certificazione medica); che, contrariamente a quanto dichiarato, dal computo totale delle assenze per malattia si sarebbero dovuti sottrarre i 180 giorni di
II infortunio, con conseguente mancato superamento del periodo di comporto;
che con raccomandata AR del 14.12.2021, aveva impugnato il licenziamento in quanto ingiusto, nullo ed inefficace perché discriminatorio, ritorsivo e contrario ai principi di correttezza e buona fede nonché illegittimo per mancato scomputo delle assenze dovute ad infortunio, dovendo sottrarsi le assenze maturate dal
15.6.2020 fino al 13.12.2020, data di fine infortunio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, la società al fine di sentire dichiarare CP_1
l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società datoriale con nota del
1.12.2021 e, per l'effetto, sentire condannare la società convenuta, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970, nelle medesime mansioni e qualifica ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli ex
lege a titolo di mensilità retributive, contributi previdenziali ed oneri accessori non corrisposti, oltre al risarcimento dei danni, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva la società che contestava quanto dedotto dal ricorrente e CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il ricorrente, oltre ad essere stato giudicato dal medico competente pienamente idoneo alla mansione specifica, non rientrava nelle categorie protette di cui al collocamento obbligatorio né possedeva lo status di disabile accertato dalla Commissione Medica dell'INPS. Evidenziava
che non risultava dagli atti che la società resistente era stata resa edotta, in modo chiaro, puntuale e specifico dal ricorrente, della inequivoca riferibilità delle assenze per malattia che avevano determinato il superamento del periodo di comporto, alle specifiche patologie poste a fondamento della, asserita ed indimostrata, disabilità da sindrome ansioso depressiva. Rilevava che non poteva
III ritenersi sussistente alcuna discriminazione indiretta, per mancanza di prova del dedotto intento ritorsivo. Deduceva, altresì, che il licenziamento per superamento del periodo di comporto era del tutto legittimo, in quanto il ricorrente era rimasto assente per malattia per 555 giorni, ovvero per oltre 18 mesi in 27 mesi, nel periodo dal 30.8.2019 al 30.11.2021. Evidenziava che l'art. 46 del CCNL di categoria disponeva che in caso di assenza per malattia o infortunio extraprofessionale, l'azienda avrebbe dovuto garantire al lavoratore non in prova la conservazione del posto per 18 mesi in 27 mesi per un periodo di comporto non continuativo;
che il lieve dolore accusato al braccio destro dal ricorrente non poteva essere imputato a causa violenta ed improvvisa né alla nocività
dell'ambiente di lavoro ed alla mancanza di misure di sicurezza per il lavoratore e, quindi, a responsabilità della società datoriale. Rilevava che l' , con CP_3
giudizio del 22.7.2022, aveva chiuso la pratica di infortunio con giudizio negativo,
cosicché i 180 giorni di assenza nel periodo in esame, dovevano essere considerati malattia e non conseguenza dell'infortunio sul lavoro. Deduceva, inoltre, che era priva di pregio e di riscontro probatorio la circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato coartato a ritrattare la dichiarazione di infortunio sul lavoro.
Evidenziava, in ultimo, la piena idoneità alla mansione specifica del lavoratore, in quanto attestata periodicamente nel corso delle visite di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del Dlgs n. 81/2008, dai medici competenti della società da ultimo CP_1
in data 11.5.2020, un mese prima del presunto infortunio. Rilevava che il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei profili di responsabilità della società resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c. da cui sarebbe scaturita la patologia lamentata.
IV Disposta ed espletata TU medico-legale, la causa, previo deposito di note autorizzate e di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
La presente controversia trae origine dal licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato, in data 1 dicembre 2021, dalla società nei CP_1
confronti di rimasto assente per malattia oltre il periodo Parte_1
previsto dal CCNL di categoria, per la conservazione del posto di lavoro.
Preliminarmente, va osservato che le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre per escluderle dalla computabilità, occorre non solo che le stesse abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e siano, pertanto,
collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere inadempiente all'obbligazione contrattuale allo stesso facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore;
in tali ipotesi, infatti,
l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui la prestazione è destinata (Cass. n. 7037 del 2011).
Com'è noto, l'art. 2087 c.c. delinea un modello di comportamento al quale l'imprenditore è tenuto a conformarsi, che non si esaurisce nelle condotte tipizzate da specifiche disposizioni contenute nella legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche a quelle consigliate dal ricorso alle norme ordinarie di prudenza e diligenza, e, comunque, funzionali all'obiettivo di garantire la sicurezza e la
V salute del lavoratori, atteso che quella dovuta dall'imprenditore è una garanzia, il cui adempimento richiede l'attuazione di ogni misura «necessaria» all'effettiva salvaguardia della salute e sicurezza del lavoratore, presupponendo un dovere di adeguamento al progresso dell'esperienza e della tecnica ed alle effettive situazioni di pericolo, in funzione della concreta tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. In particolare, la norma codicistica commisura l'obbligazione di sicurezza a tre parametri: la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, cui va aggiunta, nel caso specifico, la sussistenza di eventuali limitazioni e disagi psico-fisici manifestati dal dipendente, i quali, operando in combinato disposto tra loro, determinano i confini del dovere posto a carico del datore di lavoro e ne rendono l'oggetto adattabile all'evoluzione temporale.
Più specificamente, il parametro della particolarità del lavoro indica la necessità di desumere le cautele prevenzionali dalle connotazioni, dai rischi e dalle nocività
peculiari dell'attività lavorativa e dalle mansioni assegnate al dipendente;
a tal fine, il compito del datore di lavoro non si esaurisce nella predisposizione e nella consegna ai lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell'attuazione delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano, nei fatti, eseguite ed intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti o l'insorgere di malattie professionali, o, altrimenti, l'aggravarsi di patologie pregresse (C. 2835/1992). Sotto altro aspetto, le misure di sicurezza richieste dall'art. 2087 c.c. concernono sia le caratteristiche oggettive dell'attività, sia la posizione soggettiva del singolo lavoratore, cosicché appartiene all'ambito di operatività della disposizione l'obbligo di affidare le mansioni a persona di adeguata professionalità nonché in condizioni di salute idonee all'adempimento della prestazione lavorativa, onde ridurre il rischio di incidenti ovvero il sorgere di
VI malattie professionali, o altrimenti, l'aggravarsi di patologie preesistenti (C. pen.
5.7.1993). L'attenzione allo stato di salute del lavoratore impone, infatti, al datore di lavoro di attribuirgli mansioni compatibili ed eventualmente commisurate al peggioramento delle condizioni psico-fisiche generali (Cass. n. 3250/2003; Cass.
n. 8152/1993), ivi compreso l'affidamento di mansioni inferiori alle ultime svolte,
qualora ciò valga a prevenire l'aggravamento del suo stato di salute e quando ciò
costituisca l'unica misura alternativa praticabile al licenziamento (C. 11798/2002;
C. 10574/2001; C. 266/1984).
Va aggiunto, inoltre, che il lavoratore che assuma la responsabilità ex art. 2087
c.c. del datore di lavoro, in relazione all'aggravarsi della malattia già manifestata,
non ha l'onere di provare specifiche omissioni del datore di lavoro in relazione alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a provare l'aggravamento della patologia, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e l'altro e la nocività
dell'ambiente di lavoro, gravando sul datore di lavoro - una volta provate tali circostanze - l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso (v. Cass. n. 11622 del 18 maggio 2007,
Cass. nn. 9856/2002, 7629/2004, 11932/2004).
Nella vicenda in esame, ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
società dal 2006 fino al 1 dicembre 2021, allorché è stato licenziato CP_1
per superamento del periodo di comporto. Come evidenziato dal nominato TU
nella relazione peritale depositata in atti, nel corso della propria attività lavorativa,
prima dell'infortunio del 15 giugno 2020, è andato incontro a Parte_1
tre episodi di addormentamento o, comunque, di calo improvviso di attenzione,
che lo hanno esposto, in due dei tre episodi, a lievi infortuni (oltre che a provvedimenti disciplinari di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione): il
VII primo, nel 2014-2015, mentre prelevava un campione di idrocarburi da un serbatoio, intorno alle ore 4:00 del mattino, cadeva lungo la scala in ferro di pertinenza del serbatoio rompendo gli occhiali e procurandosi ferite sul volto;
il secondo, nel 2016, durante un turno di servizio di notte era vittima di un incidente mentre guidava la macchina, finendo contro uno dei pali posizionati ai bordi della carreggiata lungo le strade interne dell' , a causa di un colpo di sonno;
il CP_1
terzo, sempre nel 2016, durante il turno di lavoro 14:00 - 22:00, veniva trovato da un collega mentre dormiva in posizione seduta sul sedile dell'auto di servizio ferma nei pressi di un serbatoio in manutenzione.
In merito ai predetti episodi (colpi di sonno/calo improvviso di attenzione), il nominato TU ha accertato che era affetto da “Disturbo Parte_1
depressivo di lieve entità con ansia e attacchi di panico. I sintomi psichiatrici del paziente hanno mostrato una correlazione con l'attività lavorativa, come desumibile dai referti psichiatrici del 2011, 2014, 2015, gennaio e luglio 2016 e gennaio e febbraio 2019, i quali, in aggiunta al trattamento farmacologico,
prescrissero prolungati periodi di riposo. La visita del 2014 effettuata dal Dr.
[...]
evidenziò anche che “La terapia psicofarmacologica praticata è Per_1
incompatibile con l'attività lavorativa normalmente svolta”. I “colpi di sonno”
verificatisi durante i turni di servizio e probabile causa di due dei tre
incidenti sul lavoro descritti in anamnesi e dell'episodio di addormentamento
sul sedile dell'auto di servizio durante un turno 14:00 - 22:00, avrebbero
richiesto un approfondimento della loro patogenesi finalizzata alla verifica
dell'idoneità del dipendente […]. In conclusione, la cronica condizione
psichiatrica del ricorrente documentata sin dal 2011, considerati il rischio
correlato ai farmaci assunti, moderato ma persistente, la mancata
VIII comprensione della sua “sonnolenza” e i due precedenti incidenti sul lavoro
che erano con quest'ultima verosimilmente correlati, non poteva considerarsi
compatibile con le mansioni di operatore di impianto in turno alle quali il
[...]
era addetto”. Pt_1
Già prima dell'infortunio del 15 giugno 2020, pertanto, si erano manifestati limitazioni e disagi psicofisici del dipendente che imponevano, da parte della società datoriale per il tramite del medico aziendale cui era demandata la sicurezza sanitaria un approfondito ed attento esame delle condizioni di salute del lavoratore, al fine di attribuirgli mansioni compatibili con il suo stato di salute ed,
eventualmente, commisurate al peggioramento delle condizioni psico-fisiche generali. In particolare, secondo le valutazioni del TU, gli infortuni subiti da
[...]
richiedevano un maggiore approfondimento in sede di visita Parte_1
medica aziendale, rilevando una condizione di salute di inidoneità alle mansioni di operatore in turno, poiché la terapia psicofarmacologica praticata era incompatibile con l'attività lavorativa normalmente svolta. Di contro, Parte_1
è sempre stato giudicato idoneo nonostante i rischi lavorativi ai quali era
[...]
sottoposto (riconosciuti nei diversi giudizi di idoneità) e gli incidenti subiti.
Peraltro, oltre al disturbo depressivo con ansia ed attacchi di panico, il TU ha accertato una seconda patologia invalidante (ipertensione arteriosa), incompatibile con le mansioni di operatore in turno di avuto riguardo ai Parte_1
farmaci assunti. Nello specifico, il nominato TU ha riscontrato l'insorgenza di una “Ipertensione arteriosa in buon compenso funzionale con terapia medica di associazione […] l'etiologia dell'Ipertensione non è stata indagata nonostante il paziente abbia riferito, all'esordio, una ipertensione sisto-diastolica e questa sia insorta prima dei 50 anni, quando è più forte l'associazione con l'OSAS, tanto che
IX l'89% degli ipertesi di età compresa tra 18 e 35 anni con Ipertensione tipicamente sisto-diastolica ha una OSAS sottostante. In conclusione, l'Ipertensione
arteriosa del ricorrente, sin dal 2016, non poteva essere considerata
compatibile con le mansioni di operatore di impianto in turno alle quali il
[...]
era addetto, stante il persistente rischio da lavori in quota attestato nel Pt_1
giudizio di idoneità del ricorrente alla mansione specifica e considerati da un
lato gli effetti indesiderati dell'assunzione del Coripren® 10/10, tra i quali la
“sensazione di capogiro” e l'“abbassamento della pressione sanguigna”, e,
dall'altro, il mancato approfondimento etiologico della malattia e dunque il
rischio concreto che essa fosse correlata con una OSAS sottostante”.
In definitiva, tenuto conto dell'anamnesi personale del paziente, l'assegnazione di alle mansioni di operatore di impianto non appare conforme agli Parte_1
obblighi datoriali di adottare le misure prevenzionali necessarie a prevenire ed evitare il rischio di un aggravamento delle patologie sofferte ed evitare il ripetersi di infortuni sul lavoro, analoghi a quelli già verificati.
Infine, in data 15 giugno 2020 durante l'apertura manuale delle valvole Parte_1
riportava un ulteriore infortunio, da cui conseguiva la “Lesione
[...]
incompleta del Sovraspinoso destro con Riduzione di ampiezza dello spazio di scorrimento sotto-acromiale e Tendinopatia della cuffia dei rotatori a destra […]”.
In particolare, il merito alla lesione riportata, il nominato TU ha accertato che
“la lesione muscolo-tendinea e la documentata riduzione di altezza dello spazio subacromiale (cfr. RMN del 10/07/2020), realizzatesi a seguito dell'incidente,
mettevano i tessuti subacromiali della spalla destra del paziente a rischio di compressione meccanica durante i movimenti di abduzione ed, in particolare,
nelle azioni di apertura delle valvole facendo, conseguentemente, aumentare la
X probabilità di una Sindrome da Impingement (o da Conflitto) subacromiale.
D'altra parte, il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori era stato ribadito dal Dr. il 14/12/2020 e l'infortunio di sei mesi prima aveva Per_2
ridotto le possibilità dei tessuti subacromiali di sopportare sia i microtraumi correlati al sovraccarico biomeccanico che l'utilizzo di forza intensa nell'azione di apertura delle valvole con conseguente rischio di disabilità della spalla […] In
conclusione, le alterazioni anatomo-funzionali della spalla destra, sin dal
giorno 15/06/2020, non potevano essere considerate compatibili con le
mansioni di operatore di impianto in turno alle quali il era addetto, Pt_1
stante il persistente rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori,
la mancata prescrizione di controlli clinici e/o strumentali che verificassero il
futuro rischio di Inpingement, la mancata valutazione ergonomica delle
attività che avrebbero impegnato gli arti superiori del e la mancata Pt_1
valutazione dei fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro. Pertanto,
considerate: le malattie sopra riassunte e descritte in dettaglio nelle
Considerazioni medico-legali, le limitazioni funzionali da esse causate, le prescrizioni terapeutiche attuali e pregresse, la storia anamnestica del ricorrente,
l'obiettività clinica, le risposte al Mini-Mental State Examination e alla Scala di
Hamilton per la depressione, la Valutazione multi- dimensionale medico-legale,
sulla base della documentazione prodotta in Giudizio e della letteratura scientifica riportata in bibliografia, si può concludere che le suddette menomazioni, nel loro complesso, fanno sì che: 1) le condizioni del ricorrente, nel periodo in cui
lavorava alle dipendenze della società convenuta non potevano essere
considerate compatibili con le mansioni di operatore di impianto in turno alle
quali era addetto;
2) il paziente manifestava difficoltà di relazione e
d'integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio
XI sociale (così rispondendo ai requisiti richiesti dalla Legge-quadro n. 104 del
1992, Art. 3 co. 1), sin dal 2011”.
In merito alle osservazioni della società resistente, deve ritenersi irrilevante, ai fini della correttezza degli esiti peritali, la circostanza che il TU non abbia richiesto il fascicolo sanitario aziendale, avendo esaustivamente risposto ai quesiti ed alle osservazioni di parte, evidenziando la carenza degli accertamenti condotti in sede di visita medica di idoneità da parte del medico aziendale, che imponevano un maggiore approfondimento delle patologie di cui era affetto il lavoratore,
eventualmente attraverso la richiesta di esami in sede specialistica. Sul punto, va osservato che il medico competente aziendale non può limitarsi ad avere conoscenza dei disturbi presentati da un dipendente e delle sue condizioni patologiche esclusivamente mediante la documentazione dallo stesso prodotta,
dovendo acquisire le informazioni che consentano di esprimere un corretto giudizio delle condizioni del lavoratore – eventualmente, sottoponendolo agli esami specialistici e/o di laboratorio ritenuti necessari – al fine di una concreta disamina delle patologie esistenti, e valutare la concreta ed effettiva idoneità alle mansioni ovvero accertare una idoneità con limitazioni o, altrimenti, un'inidoneità
(temporanea o permanente) alla mansione specifica.
D'altra parte, la circostanza che la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore non sia stata acquisita nel corso dell'accertamento peritale non compromette gli esiti delle risultanze peritali e le conclusioni cui è pervenuto il nominato TU, atteso che ai sensi dell'art. 25 del D.lgs n. 81/08 il medico competente nell'esecuzione della sorveglianza sanitaria deve indagare tra l'altro “l'anamnesi lavorativa,
familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima) del lavoratore nonché
eventuali infortuni-traumi (lavorativi ed extralavorativi)” e tali dati devono essere
XII espressamente riportati nella cartella sanitaria e di rischio (s.v. modello di cartella sanitaria contenuto nell'allegato 3A al D.lgs n. 81/08). Di conseguenza, ove tali dati non siano stati correttamente riportati nella cartella sanitaria ovvero, se riportati, non siano stati correttamente valutati in entrambi i casi sussiste un inadempimento del medico aziendale agli obblighi normativamente imposti, che si traduce in una violazione, da parte della società datoriale, del disposto dell'art. 2087 cod. civ. Tra l'altro, nel citato modello di cartella sanitaria e di rischio
(allegato 3A al D.lgs n. 81/08) devono essere indicati gli ulteriori “Accertamenti
integrativi specialistici e/o di laboratorio eseguiti con il numero di riferimento dei referti allegati” e le “Valutazioni conclusive (dei dati clinico anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)”
effettuate, ponendosi, quindi, uno specifico obbligo a carico del medico aziendale di eseguire tutti gli accertamenti integrativi specialistici che, in base all'anamnesi lavorativa, fisiologica e/o patologica del paziente consentano di addivenire ad un giudizio di idoneità esente da censure.
Di contro, il medico aziendale, rispetto ai dati che, in base all'allegato 3A al D.lgs n. 81/08, avrebbero dovuto essere riportati e correttamente valutatati nella compilazione della cartella sanitaria e di rischio ha espresso un giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica in contrasto con i rischi occupazionali cui andava incontro, violando gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia sullo stesso gravanti, che, se correttamente adempiuti, avrebbero consentito all'azienda datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, in conformità al paradigma normativo sancito dall'art. 2087 c.c..
XIII Sul punto il nominato TU ha rilevato che “Nella condizione del Sig. Pt_1
sopra descritta, sarebbe stato appropriato un approfondimento etiologico dell'Ipertensione arteriosa sistodiastolica con invio del paziente presso una struttura specialistica che, oltre allo studio cardiovascolare, potesse valutare anche l'ipotesi di OSAS. Infatti, una recente metanalisi ha documentato che il lavoratore malato di OSAS è esposto al rischio di causare un incidente sul lavoro due volte più di un lavoratore non affetto da OSAS. È quindi “pericoloso” per sé e per terzi in ambito lavorativo, con ripercussioni potenzialmente negative su processi produttivi e di redditività (relazione TU pag. 30-31)”.
Sotto altro aspetto, la circostanza che la maggior parte delle valvole era ad apertura automatica non consente di porre in dubbio l'effettivo rischio di ripetersi di infortuni come quello già verificatosi, essendo confermato dallo stesso episodio del 15.6.2020 che quale operatore di impianto, era tenuto ad Parte_1
aprire manualmente e ad intervenire sulle valvole, esponendosi all'aggravio della lesione muscolo-articolare del sovraspinoso e della tendinopatia della cuffia dei rotatori al muscolo sovraspinale della spalla destra, la cui lesione era stata causata proprio dall'intervento manuale sulle valvole alle quali era addetto. In definitiva,
non può ritenersi determinante la circostanza che nel caso di un operatore di impianto, come , la manovra di apertura di una valvola potesse avvenire Pt_1
una volta al giorno e come tale non dovesse essere considerato un movimento ripetuto, in quanto le valvole in raffineria erano prevalentemente motorizzate,
atteso che proprio in occasione dell'apertura di una delle valvole manuali, il lavoratore ha subito l'infortunio sul lavoro che ha dato luogo all'insorgere della denunciata patologia agli arti superiori.
XIV Deve, quindi, ritenersi provata, in applicazione della nozione legale di concausa e del principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che notoriamente si estende nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che le mansioni espletate dal ricorrente di operatore di impianto alle quali risultava inidoneo per le condizioni psico-fisiche generali, abbiano avuto un contributo causale rispondente alla misura minima ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità (vd. ad es. Cass. n. 19682/2003) nel verificarsi dell'infortunio sul lavoro del 15 giugno 2020 che ha determinato la lesione muscolo-articolare del sovraspinoso e la tendinopatia della cuffia dei rotatori al muscolo sovraspinale della spalla destra, da cui ne è conseguita l'assenza da lavoro per malattia che ha dato luogo al licenziamento per superamento del periodo di comporto. D'altro canto, è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della SS
(ad es. Cass. n. 4667/1994; Cass. 11681/1995; Cass. n. 10574/2001; Cass. n.
572/2002; Cass. n. 27845/2009) che il datore di lavoro, ferma restando l'insindacabilità dell'assetto stabilito nell'organizzazione dei fattori produttivi, è
obbligato ad assegnare l'invalido a mansioni compatibili con la natura ed al grado delle menomazioni accertate, reperendo, nell'ambito della struttura aziendale, il posto di lavoro più adatto alle minorazioni di cui lo stesso è affetto.
Dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, deve concludersi che la società datoriale ha violato gli obblighi di sicurezza sanciti dall'art. 2087 c.c., assegnando a compiti non adeguati alle Parte_1
proprie condizioni psico-fisiche, al fine di prevenire il rischio di infortuni e di eventuali aggravamenti delle pregresse patologie sofferte dal lavoratore, che la società datoriale avrebbe dovuto conoscere e verificare, anche mediante accertamenti integrativi richiesti in occasione delle visite periodiche di idoneità. A
XV tal fine, non può, infatti, ritenersi sufficiente il parere del medico aziendale che ha riconosciuto idoneo alle mansioni svolte, per ritenere che la società Pt_1
datoriale si sia correttamente uniformata ai parametri previsti dall'art. 2087 c.c.,
atteso che l'operatività della norma non è esclusa, bensì rafforzata dalla sussistenza di norme speciali che dispongono l'adozione di particolari cautele e che, comunque, impongono al datore di lavoro di uniformarsi a norme ordinarie di prudenza e diligenza e di eseguire nel corso dei controlli periodici per la valutazione di idoneità del lavoratore tutti gli accertamenti che concretamente siano in grado di evitare il rischio dell'insorgenza di infortuni sul lavoro o l'eventuale aggravamento delle patologie pregresse. La sorveglianza sanitaria,
così come definita dall'art. 2 comma 1, lettera m del D.Lgs 81/2008, è costituita dall'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. A seguito della sorveglianza sanitaria, preventiva o periodica, il medico competente formula un giudizio di idoneità alla mansione specifica con un'inferenza specifica rispetto alla compatibilità tra rischi lavorativi e condizioni di salute del lavoratore. Tali
accertamenti, se correttamente eseguiti, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di inidoneità del lavoratore alla mansione di operatore di impianto, evitando il rischio del ripetersi di infortuni sul lavoro e l'aggravamento delle pregresse patologie di cui il lavoratore era affetto.
Infine, va rigettata l'istanza di nomina di un collegio peritale, sul rilievo che il nominato TU non aveva una specializzazione in materia di medicina legale e del lavoro. La scelta dell'ausiliario tecnico, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la valutazione circa la sua
XVI competenza a svolgere le indagini richieste, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice, che può nominare qualsiasi persona, iscritta o meno all'albo, a prescindere dalla categoria di inclusione, purché la reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere (SS
civile sez. I, 06/12/2019, n.31937). Il margine discrezionale di scelta, secondo l'indiscusso orientamento di legittimità, è talmente ampio da garantire l'ammissibilità della nomina di TU iscritti ad albi diversi rispetto a quelli direttamente pertinenti alla materia oggetto di consulenza (e, addirittura, non iscritti ad alcun albo: Cass. n. 7622/2010; Cass., n. 5473/2001). Di conseguenza,
l'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali, con la nomina di un collegio medico del quale faccia parte un consulente specializzato in materia di medicina legale e del lavoro, non può essere accolta, avendo il nominato TU assolto l'incarico affidato con elevata professionalità, imparzialità di giudizio ed esaustività delle risposte fornite.
Deve, quindi, ritenersi dimostrata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. (Cass. n. 26498 del 2018; Cass. n. 15972 del 2017; Cass. n. 5413 del
2003 cit.) che giustifica la detrazione dal periodo di comporto delle assenze per malattia, quantomeno a decorrere dalla data dell'infortunio del 15.6.6.2020, che trovano nella prestazione lavorativa l'efficacia concausale minima per l'insorgere e l'aggravarsi delle patologie che hanno condotto alle assenze per malattia del lavoratore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento, dovendosi detrarre dal periodo di assenze del lavoratore i giorni dal 15 giugno 2020 al 30.11.2021, con conseguente venir meno del superamento del periodo di comporto.
XVII Venendo alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, va posto l'obbligo di reintegrazione del prestatore di lavoro, con mansione consona alle attuali condizioni di salute ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2688/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 1 dicembre 2021 e per l'effetto ordina alla società di reintegrare nel posto di CP_1 Parte_1
lavoro, con mansione consona al suo stato di salute
Condanna la società al pagamento, in favore di di CP_1 Parte_1
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva
XVIII reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione
Condanna, altresì, la società al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida in complessivi € 9.257,00
oltre IVA e C.P.A., oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Quattrocchi Franco, dichiaratosi antistatario.
Pone a carico della società le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
XIX
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione
di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 13 giugno 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2688/2022
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. FRANCO QUATTROCCHI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO SALES, ROSARIO
SALONIA e MASSIMO MILAZZO, giusta procura in atti
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, esponeva di aver Parte_1
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società con CP_1
I sede in Priolo Gargallo, Ex SS 114 Km 146, facente parte del gruppo CP_2
fin dal 2006, dapprima con le mansioni di vigile del fuoco e,
[...]
successivamente, a causa dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, per i continui ed improvvisi attacchi di ansia in quadro depressivo, con la qualifica di operatore di impianto;
che in data 15.6.2020, allorquando si accingeva ad aprire una valvola sul posto di lavoro, subiva un infortunio, per il quale si recava al
Pronto Soccorso di Siracusa, accusando un forte dolore all'arto superiore destro,
riportando la diagnosi di “trauma arto superiore destro con sospetta lesione
muscolotendinea”. Rilevava che a causa dell'infortunio era costretto ad assentarsi per un lungo periodo di malattia dal 15.6.2020 al 13.12.2020, divenendo non più
idoneo alle mansioni di operatore di impianto;
che, successivamente, veniva invitato dal proprio capo reparto a riprendere le funzioni di operatore turnista,
atteso che era cambiato l'orientamento del medico aziendale, che aveva dato parere positivo, solo dopo una settimana, alla ripresa del lavoro come operatore di impianto;
che, a seguito delle condizioni di salute che andavano sempre più
peggiorando, si rimetteva in malattia;
che, con nota del 1.12.2021, la società
datoriale intimava il recesso dal rapporto di lavoro, con decorrenza immediata, per intervenuto superamento del periodo di comporto, ai sensi del combinato disposto degli art. 2110 c.c. e dell'art. 47 del CCNL Energia e Petrolio, avendo accumulato dal 30.8.2019 al 30.11.2021 (data del licenziamento) un numero complessivo di assenze per malattia pari ad oltre 18 mesi, rispetto ai 540 giorni previsti come limite massimo.
Aggiungeva di essere stato costretto a dichiarare che l'infortunio occorso in data
15.6.2020 non si era verificato sul luogo di lavoro (come si evinceva dalla certificazione medica); che, contrariamente a quanto dichiarato, dal computo totale delle assenze per malattia si sarebbero dovuti sottrarre i 180 giorni di
II infortunio, con conseguente mancato superamento del periodo di comporto;
che con raccomandata AR del 14.12.2021, aveva impugnato il licenziamento in quanto ingiusto, nullo ed inefficace perché discriminatorio, ritorsivo e contrario ai principi di correttezza e buona fede nonché illegittimo per mancato scomputo delle assenze dovute ad infortunio, dovendo sottrarsi le assenze maturate dal
15.6.2020 fino al 13.12.2020, data di fine infortunio.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, la società al fine di sentire dichiarare CP_1
l'illegittimità del licenziamento intimato dalla società datoriale con nota del
1.12.2021 e, per l'effetto, sentire condannare la società convenuta, alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 300/1970, nelle medesime mansioni e qualifica ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli ex
lege a titolo di mensilità retributive, contributi previdenziali ed oneri accessori non corrisposti, oltre al risarcimento dei danni, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Si costituiva la società che contestava quanto dedotto dal ricorrente e CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che il ricorrente, oltre ad essere stato giudicato dal medico competente pienamente idoneo alla mansione specifica, non rientrava nelle categorie protette di cui al collocamento obbligatorio né possedeva lo status di disabile accertato dalla Commissione Medica dell'INPS. Evidenziava
che non risultava dagli atti che la società resistente era stata resa edotta, in modo chiaro, puntuale e specifico dal ricorrente, della inequivoca riferibilità delle assenze per malattia che avevano determinato il superamento del periodo di comporto, alle specifiche patologie poste a fondamento della, asserita ed indimostrata, disabilità da sindrome ansioso depressiva. Rilevava che non poteva
III ritenersi sussistente alcuna discriminazione indiretta, per mancanza di prova del dedotto intento ritorsivo. Deduceva, altresì, che il licenziamento per superamento del periodo di comporto era del tutto legittimo, in quanto il ricorrente era rimasto assente per malattia per 555 giorni, ovvero per oltre 18 mesi in 27 mesi, nel periodo dal 30.8.2019 al 30.11.2021. Evidenziava che l'art. 46 del CCNL di categoria disponeva che in caso di assenza per malattia o infortunio extraprofessionale, l'azienda avrebbe dovuto garantire al lavoratore non in prova la conservazione del posto per 18 mesi in 27 mesi per un periodo di comporto non continuativo;
che il lieve dolore accusato al braccio destro dal ricorrente non poteva essere imputato a causa violenta ed improvvisa né alla nocività
dell'ambiente di lavoro ed alla mancanza di misure di sicurezza per il lavoratore e, quindi, a responsabilità della società datoriale. Rilevava che l' , con CP_3
giudizio del 22.7.2022, aveva chiuso la pratica di infortunio con giudizio negativo,
cosicché i 180 giorni di assenza nel periodo in esame, dovevano essere considerati malattia e non conseguenza dell'infortunio sul lavoro. Deduceva, inoltre, che era priva di pregio e di riscontro probatorio la circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe stato coartato a ritrattare la dichiarazione di infortunio sul lavoro.
Evidenziava, in ultimo, la piena idoneità alla mansione specifica del lavoratore, in quanto attestata periodicamente nel corso delle visite di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del Dlgs n. 81/2008, dai medici competenti della società da ultimo CP_1
in data 11.5.2020, un mese prima del presunto infortunio. Rilevava che il ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza dei profili di responsabilità della società resistente ai sensi dell'art. 2087 c.c. da cui sarebbe scaturita la patologia lamentata.
IV Disposta ed espletata TU medico-legale, la causa, previo deposito di note autorizzate e di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
La presente controversia trae origine dal licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato, in data 1 dicembre 2021, dalla società nei CP_1
confronti di rimasto assente per malattia oltre il periodo Parte_1
previsto dal CCNL di categoria, per la conservazione del posto di lavoro.
Preliminarmente, va osservato che le assenze dal lavoro dovute ad infortunio o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre per escluderle dalla computabilità, occorre non solo che le stesse abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e siano, pertanto,
collegate allo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche che il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere inadempiente all'obbligazione contrattuale allo stesso facente carico ai sensi dell'art. 2087 c.c.;
norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore;
in tali ipotesi, infatti,
l'impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui la prestazione è destinata (Cass. n. 7037 del 2011).
Com'è noto, l'art. 2087 c.c. delinea un modello di comportamento al quale l'imprenditore è tenuto a conformarsi, che non si esaurisce nelle condotte tipizzate da specifiche disposizioni contenute nella legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche a quelle consigliate dal ricorso alle norme ordinarie di prudenza e diligenza, e, comunque, funzionali all'obiettivo di garantire la sicurezza e la
V salute del lavoratori, atteso che quella dovuta dall'imprenditore è una garanzia, il cui adempimento richiede l'attuazione di ogni misura «necessaria» all'effettiva salvaguardia della salute e sicurezza del lavoratore, presupponendo un dovere di adeguamento al progresso dell'esperienza e della tecnica ed alle effettive situazioni di pericolo, in funzione della concreta tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. In particolare, la norma codicistica commisura l'obbligazione di sicurezza a tre parametri: la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, cui va aggiunta, nel caso specifico, la sussistenza di eventuali limitazioni e disagi psico-fisici manifestati dal dipendente, i quali, operando in combinato disposto tra loro, determinano i confini del dovere posto a carico del datore di lavoro e ne rendono l'oggetto adattabile all'evoluzione temporale.
Più specificamente, il parametro della particolarità del lavoro indica la necessità di desumere le cautele prevenzionali dalle connotazioni, dai rischi e dalle nocività
peculiari dell'attività lavorativa e dalle mansioni assegnate al dipendente;
a tal fine, il compito del datore di lavoro non si esaurisce nella predisposizione e nella consegna ai lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell'attuazione delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano, nei fatti, eseguite ed intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti o l'insorgere di malattie professionali, o, altrimenti, l'aggravarsi di patologie pregresse (C. 2835/1992). Sotto altro aspetto, le misure di sicurezza richieste dall'art. 2087 c.c. concernono sia le caratteristiche oggettive dell'attività, sia la posizione soggettiva del singolo lavoratore, cosicché appartiene all'ambito di operatività della disposizione l'obbligo di affidare le mansioni a persona di adeguata professionalità nonché in condizioni di salute idonee all'adempimento della prestazione lavorativa, onde ridurre il rischio di incidenti ovvero il sorgere di
VI malattie professionali, o altrimenti, l'aggravarsi di patologie preesistenti (C. pen.
5.7.1993). L'attenzione allo stato di salute del lavoratore impone, infatti, al datore di lavoro di attribuirgli mansioni compatibili ed eventualmente commisurate al peggioramento delle condizioni psico-fisiche generali (Cass. n. 3250/2003; Cass.
n. 8152/1993), ivi compreso l'affidamento di mansioni inferiori alle ultime svolte,
qualora ciò valga a prevenire l'aggravamento del suo stato di salute e quando ciò
costituisca l'unica misura alternativa praticabile al licenziamento (C. 11798/2002;
C. 10574/2001; C. 266/1984).
Va aggiunto, inoltre, che il lavoratore che assuma la responsabilità ex art. 2087
c.c. del datore di lavoro, in relazione all'aggravarsi della malattia già manifestata,
non ha l'onere di provare specifiche omissioni del datore di lavoro in relazione alle norme antinfortunistiche, essendo soltanto tenuto a provare l'aggravamento della patologia, il danno derivatone, il nesso causale tra l'uno e l'altro e la nocività
dell'ambiente di lavoro, gravando sul datore di lavoro - una volta provate tali circostanze - l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso (v. Cass. n. 11622 del 18 maggio 2007,
Cass. nn. 9856/2002, 7629/2004, 11932/2004).
Nella vicenda in esame, ha lavorato alle dipendenze della Parte_1
società dal 2006 fino al 1 dicembre 2021, allorché è stato licenziato CP_1
per superamento del periodo di comporto. Come evidenziato dal nominato TU
nella relazione peritale depositata in atti, nel corso della propria attività lavorativa,
prima dell'infortunio del 15 giugno 2020, è andato incontro a Parte_1
tre episodi di addormentamento o, comunque, di calo improvviso di attenzione,
che lo hanno esposto, in due dei tre episodi, a lievi infortuni (oltre che a provvedimenti disciplinari di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione): il
VII primo, nel 2014-2015, mentre prelevava un campione di idrocarburi da un serbatoio, intorno alle ore 4:00 del mattino, cadeva lungo la scala in ferro di pertinenza del serbatoio rompendo gli occhiali e procurandosi ferite sul volto;
il secondo, nel 2016, durante un turno di servizio di notte era vittima di un incidente mentre guidava la macchina, finendo contro uno dei pali posizionati ai bordi della carreggiata lungo le strade interne dell' , a causa di un colpo di sonno;
il CP_1
terzo, sempre nel 2016, durante il turno di lavoro 14:00 - 22:00, veniva trovato da un collega mentre dormiva in posizione seduta sul sedile dell'auto di servizio ferma nei pressi di un serbatoio in manutenzione.
In merito ai predetti episodi (colpi di sonno/calo improvviso di attenzione), il nominato TU ha accertato che era affetto da “Disturbo Parte_1
depressivo di lieve entità con ansia e attacchi di panico. I sintomi psichiatrici del paziente hanno mostrato una correlazione con l'attività lavorativa, come desumibile dai referti psichiatrici del 2011, 2014, 2015, gennaio e luglio 2016 e gennaio e febbraio 2019, i quali, in aggiunta al trattamento farmacologico,
prescrissero prolungati periodi di riposo. La visita del 2014 effettuata dal Dr.
[...]
evidenziò anche che “La terapia psicofarmacologica praticata è Per_1
incompatibile con l'attività lavorativa normalmente svolta”. I “colpi di sonno”
verificatisi durante i turni di servizio e probabile causa di due dei tre
incidenti sul lavoro descritti in anamnesi e dell'episodio di addormentamento
sul sedile dell'auto di servizio durante un turno 14:00 - 22:00, avrebbero
richiesto un approfondimento della loro patogenesi finalizzata alla verifica
dell'idoneità del dipendente […]. In conclusione, la cronica condizione
psichiatrica del ricorrente documentata sin dal 2011, considerati il rischio
correlato ai farmaci assunti, moderato ma persistente, la mancata
VIII comprensione della sua “sonnolenza” e i due precedenti incidenti sul lavoro
che erano con quest'ultima verosimilmente correlati, non poteva considerarsi
compatibile con le mansioni di operatore di impianto in turno alle quali il
[...]
era addetto”. Pt_1
Già prima dell'infortunio del 15 giugno 2020, pertanto, si erano manifestati limitazioni e disagi psicofisici del dipendente che imponevano, da parte della società datoriale per il tramite del medico aziendale cui era demandata la sicurezza sanitaria un approfondito ed attento esame delle condizioni di salute del lavoratore, al fine di attribuirgli mansioni compatibili con il suo stato di salute ed,
eventualmente, commisurate al peggioramento delle condizioni psico-fisiche generali. In particolare, secondo le valutazioni del TU, gli infortuni subiti da
[...]
richiedevano un maggiore approfondimento in sede di visita Parte_1
medica aziendale, rilevando una condizione di salute di inidoneità alle mansioni di operatore in turno, poiché la terapia psicofarmacologica praticata era incompatibile con l'attività lavorativa normalmente svolta. Di contro, Parte_1
è sempre stato giudicato idoneo nonostante i rischi lavorativi ai quali era
[...]
sottoposto (riconosciuti nei diversi giudizi di idoneità) e gli incidenti subiti.
Peraltro, oltre al disturbo depressivo con ansia ed attacchi di panico, il TU ha accertato una seconda patologia invalidante (ipertensione arteriosa), incompatibile con le mansioni di operatore in turno di avuto riguardo ai Parte_1
farmaci assunti. Nello specifico, il nominato TU ha riscontrato l'insorgenza di una “Ipertensione arteriosa in buon compenso funzionale con terapia medica di associazione […] l'etiologia dell'Ipertensione non è stata indagata nonostante il paziente abbia riferito, all'esordio, una ipertensione sisto-diastolica e questa sia insorta prima dei 50 anni, quando è più forte l'associazione con l'OSAS, tanto che
IX l'89% degli ipertesi di età compresa tra 18 e 35 anni con Ipertensione tipicamente sisto-diastolica ha una OSAS sottostante. In conclusione, l'Ipertensione
arteriosa del ricorrente, sin dal 2016, non poteva essere considerata
compatibile con le mansioni di operatore di impianto in turno alle quali il
[...]
era addetto, stante il persistente rischio da lavori in quota attestato nel Pt_1
giudizio di idoneità del ricorrente alla mansione specifica e considerati da un
lato gli effetti indesiderati dell'assunzione del Coripren® 10/10, tra i quali la
“sensazione di capogiro” e l'“abbassamento della pressione sanguigna”, e,
dall'altro, il mancato approfondimento etiologico della malattia e dunque il
rischio concreto che essa fosse correlata con una OSAS sottostante”.
In definitiva, tenuto conto dell'anamnesi personale del paziente, l'assegnazione di alle mansioni di operatore di impianto non appare conforme agli Parte_1
obblighi datoriali di adottare le misure prevenzionali necessarie a prevenire ed evitare il rischio di un aggravamento delle patologie sofferte ed evitare il ripetersi di infortuni sul lavoro, analoghi a quelli già verificati.
Infine, in data 15 giugno 2020 durante l'apertura manuale delle valvole Parte_1
riportava un ulteriore infortunio, da cui conseguiva la “Lesione
[...]
incompleta del Sovraspinoso destro con Riduzione di ampiezza dello spazio di scorrimento sotto-acromiale e Tendinopatia della cuffia dei rotatori a destra […]”.
In particolare, il merito alla lesione riportata, il nominato TU ha accertato che
“la lesione muscolo-tendinea e la documentata riduzione di altezza dello spazio subacromiale (cfr. RMN del 10/07/2020), realizzatesi a seguito dell'incidente,
mettevano i tessuti subacromiali della spalla destra del paziente a rischio di compressione meccanica durante i movimenti di abduzione ed, in particolare,
nelle azioni di apertura delle valvole facendo, conseguentemente, aumentare la
X probabilità di una Sindrome da Impingement (o da Conflitto) subacromiale.
D'altra parte, il rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori era stato ribadito dal Dr. il 14/12/2020 e l'infortunio di sei mesi prima aveva Per_2
ridotto le possibilità dei tessuti subacromiali di sopportare sia i microtraumi correlati al sovraccarico biomeccanico che l'utilizzo di forza intensa nell'azione di apertura delle valvole con conseguente rischio di disabilità della spalla […] In
conclusione, le alterazioni anatomo-funzionali della spalla destra, sin dal
giorno 15/06/2020, non potevano essere considerate compatibili con le
mansioni di operatore di impianto in turno alle quali il era addetto, Pt_1
stante il persistente rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori,
la mancata prescrizione di controlli clinici e/o strumentali che verificassero il
futuro rischio di Inpingement, la mancata valutazione ergonomica delle
attività che avrebbero impegnato gli arti superiori del e la mancata Pt_1
valutazione dei fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro. Pertanto,
considerate: le malattie sopra riassunte e descritte in dettaglio nelle
Considerazioni medico-legali, le limitazioni funzionali da esse causate, le prescrizioni terapeutiche attuali e pregresse, la storia anamnestica del ricorrente,
l'obiettività clinica, le risposte al Mini-Mental State Examination e alla Scala di
Hamilton per la depressione, la Valutazione multi- dimensionale medico-legale,
sulla base della documentazione prodotta in Giudizio e della letteratura scientifica riportata in bibliografia, si può concludere che le suddette menomazioni, nel loro complesso, fanno sì che: 1) le condizioni del ricorrente, nel periodo in cui
lavorava alle dipendenze della società convenuta non potevano essere
considerate compatibili con le mansioni di operatore di impianto in turno alle
quali era addetto;
2) il paziente manifestava difficoltà di relazione e
d'integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio
XI sociale (così rispondendo ai requisiti richiesti dalla Legge-quadro n. 104 del
1992, Art. 3 co. 1), sin dal 2011”.
In merito alle osservazioni della società resistente, deve ritenersi irrilevante, ai fini della correttezza degli esiti peritali, la circostanza che il TU non abbia richiesto il fascicolo sanitario aziendale, avendo esaustivamente risposto ai quesiti ed alle osservazioni di parte, evidenziando la carenza degli accertamenti condotti in sede di visita medica di idoneità da parte del medico aziendale, che imponevano un maggiore approfondimento delle patologie di cui era affetto il lavoratore,
eventualmente attraverso la richiesta di esami in sede specialistica. Sul punto, va osservato che il medico competente aziendale non può limitarsi ad avere conoscenza dei disturbi presentati da un dipendente e delle sue condizioni patologiche esclusivamente mediante la documentazione dallo stesso prodotta,
dovendo acquisire le informazioni che consentano di esprimere un corretto giudizio delle condizioni del lavoratore – eventualmente, sottoponendolo agli esami specialistici e/o di laboratorio ritenuti necessari – al fine di una concreta disamina delle patologie esistenti, e valutare la concreta ed effettiva idoneità alle mansioni ovvero accertare una idoneità con limitazioni o, altrimenti, un'inidoneità
(temporanea o permanente) alla mansione specifica.
D'altra parte, la circostanza che la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore non sia stata acquisita nel corso dell'accertamento peritale non compromette gli esiti delle risultanze peritali e le conclusioni cui è pervenuto il nominato TU, atteso che ai sensi dell'art. 25 del D.lgs n. 81/08 il medico competente nell'esecuzione della sorveglianza sanitaria deve indagare tra l'altro “l'anamnesi lavorativa,
familiare, fisiologica, patologica (remota e prossima) del lavoratore nonché
eventuali infortuni-traumi (lavorativi ed extralavorativi)” e tali dati devono essere
XII espressamente riportati nella cartella sanitaria e di rischio (s.v. modello di cartella sanitaria contenuto nell'allegato 3A al D.lgs n. 81/08). Di conseguenza, ove tali dati non siano stati correttamente riportati nella cartella sanitaria ovvero, se riportati, non siano stati correttamente valutati in entrambi i casi sussiste un inadempimento del medico aziendale agli obblighi normativamente imposti, che si traduce in una violazione, da parte della società datoriale, del disposto dell'art. 2087 cod. civ. Tra l'altro, nel citato modello di cartella sanitaria e di rischio
(allegato 3A al D.lgs n. 81/08) devono essere indicati gli ulteriori “Accertamenti
integrativi specialistici e/o di laboratorio eseguiti con il numero di riferimento dei referti allegati” e le “Valutazioni conclusive (dei dati clinico anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)”
effettuate, ponendosi, quindi, uno specifico obbligo a carico del medico aziendale di eseguire tutti gli accertamenti integrativi specialistici che, in base all'anamnesi lavorativa, fisiologica e/o patologica del paziente consentano di addivenire ad un giudizio di idoneità esente da censure.
Di contro, il medico aziendale, rispetto ai dati che, in base all'allegato 3A al D.lgs n. 81/08, avrebbero dovuto essere riportati e correttamente valutatati nella compilazione della cartella sanitaria e di rischio ha espresso un giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione specifica in contrasto con i rischi occupazionali cui andava incontro, violando gli obblighi di diligenza, prudenza e perizia sullo stesso gravanti, che, se correttamente adempiuti, avrebbero consentito all'azienda datoriale di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, in conformità al paradigma normativo sancito dall'art. 2087 c.c..
XIII Sul punto il nominato TU ha rilevato che “Nella condizione del Sig. Pt_1
sopra descritta, sarebbe stato appropriato un approfondimento etiologico dell'Ipertensione arteriosa sistodiastolica con invio del paziente presso una struttura specialistica che, oltre allo studio cardiovascolare, potesse valutare anche l'ipotesi di OSAS. Infatti, una recente metanalisi ha documentato che il lavoratore malato di OSAS è esposto al rischio di causare un incidente sul lavoro due volte più di un lavoratore non affetto da OSAS. È quindi “pericoloso” per sé e per terzi in ambito lavorativo, con ripercussioni potenzialmente negative su processi produttivi e di redditività (relazione TU pag. 30-31)”.
Sotto altro aspetto, la circostanza che la maggior parte delle valvole era ad apertura automatica non consente di porre in dubbio l'effettivo rischio di ripetersi di infortuni come quello già verificatosi, essendo confermato dallo stesso episodio del 15.6.2020 che quale operatore di impianto, era tenuto ad Parte_1
aprire manualmente e ad intervenire sulle valvole, esponendosi all'aggravio della lesione muscolo-articolare del sovraspinoso e della tendinopatia della cuffia dei rotatori al muscolo sovraspinale della spalla destra, la cui lesione era stata causata proprio dall'intervento manuale sulle valvole alle quali era addetto. In definitiva,
non può ritenersi determinante la circostanza che nel caso di un operatore di impianto, come , la manovra di apertura di una valvola potesse avvenire Pt_1
una volta al giorno e come tale non dovesse essere considerato un movimento ripetuto, in quanto le valvole in raffineria erano prevalentemente motorizzate,
atteso che proprio in occasione dell'apertura di una delle valvole manuali, il lavoratore ha subito l'infortunio sul lavoro che ha dato luogo all'insorgere della denunciata patologia agli arti superiori.
XIV Deve, quindi, ritenersi provata, in applicazione della nozione legale di concausa e del principio dell'equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che notoriamente si estende nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, che le mansioni espletate dal ricorrente di operatore di impianto alle quali risultava inidoneo per le condizioni psico-fisiche generali, abbiano avuto un contributo causale rispondente alla misura minima ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza di legittimità (vd. ad es. Cass. n. 19682/2003) nel verificarsi dell'infortunio sul lavoro del 15 giugno 2020 che ha determinato la lesione muscolo-articolare del sovraspinoso e la tendinopatia della cuffia dei rotatori al muscolo sovraspinale della spalla destra, da cui ne è conseguita l'assenza da lavoro per malattia che ha dato luogo al licenziamento per superamento del periodo di comporto. D'altro canto, è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della SS
(ad es. Cass. n. 4667/1994; Cass. 11681/1995; Cass. n. 10574/2001; Cass. n.
572/2002; Cass. n. 27845/2009) che il datore di lavoro, ferma restando l'insindacabilità dell'assetto stabilito nell'organizzazione dei fattori produttivi, è
obbligato ad assegnare l'invalido a mansioni compatibili con la natura ed al grado delle menomazioni accertate, reperendo, nell'ambito della struttura aziendale, il posto di lavoro più adatto alle minorazioni di cui lo stesso è affetto.
Dando applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, deve concludersi che la società datoriale ha violato gli obblighi di sicurezza sanciti dall'art. 2087 c.c., assegnando a compiti non adeguati alle Parte_1
proprie condizioni psico-fisiche, al fine di prevenire il rischio di infortuni e di eventuali aggravamenti delle pregresse patologie sofferte dal lavoratore, che la società datoriale avrebbe dovuto conoscere e verificare, anche mediante accertamenti integrativi richiesti in occasione delle visite periodiche di idoneità. A
XV tal fine, non può, infatti, ritenersi sufficiente il parere del medico aziendale che ha riconosciuto idoneo alle mansioni svolte, per ritenere che la società Pt_1
datoriale si sia correttamente uniformata ai parametri previsti dall'art. 2087 c.c.,
atteso che l'operatività della norma non è esclusa, bensì rafforzata dalla sussistenza di norme speciali che dispongono l'adozione di particolari cautele e che, comunque, impongono al datore di lavoro di uniformarsi a norme ordinarie di prudenza e diligenza e di eseguire nel corso dei controlli periodici per la valutazione di idoneità del lavoratore tutti gli accertamenti che concretamente siano in grado di evitare il rischio dell'insorgenza di infortuni sul lavoro o l'eventuale aggravamento delle patologie pregresse. La sorveglianza sanitaria,
così come definita dall'art. 2 comma 1, lettera m del D.Lgs 81/2008, è costituita dall'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. A seguito della sorveglianza sanitaria, preventiva o periodica, il medico competente formula un giudizio di idoneità alla mansione specifica con un'inferenza specifica rispetto alla compatibilità tra rischi lavorativi e condizioni di salute del lavoratore. Tali
accertamenti, se correttamente eseguiti, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di inidoneità del lavoratore alla mansione di operatore di impianto, evitando il rischio del ripetersi di infortuni sul lavoro e l'aggravamento delle pregresse patologie di cui il lavoratore era affetto.
Infine, va rigettata l'istanza di nomina di un collegio peritale, sul rilievo che il nominato TU non aveva una specializzazione in materia di medicina legale e del lavoro. La scelta dell'ausiliario tecnico, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la valutazione circa la sua
XVI competenza a svolgere le indagini richieste, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice, che può nominare qualsiasi persona, iscritta o meno all'albo, a prescindere dalla categoria di inclusione, purché la reputi provvista di competenza specifica in relazione alla questione tecnica da risolvere (SS
civile sez. I, 06/12/2019, n.31937). Il margine discrezionale di scelta, secondo l'indiscusso orientamento di legittimità, è talmente ampio da garantire l'ammissibilità della nomina di TU iscritti ad albi diversi rispetto a quelli direttamente pertinenti alla materia oggetto di consulenza (e, addirittura, non iscritti ad alcun albo: Cass. n. 7622/2010; Cass., n. 5473/2001). Di conseguenza,
l'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali, con la nomina di un collegio medico del quale faccia parte un consulente specializzato in materia di medicina legale e del lavoro, non può essere accolta, avendo il nominato TU assolto l'incarico affidato con elevata professionalità, imparzialità di giudizio ed esaustività delle risposte fornite.
Deve, quindi, ritenersi dimostrata la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. (Cass. n. 26498 del 2018; Cass. n. 15972 del 2017; Cass. n. 5413 del
2003 cit.) che giustifica la detrazione dal periodo di comporto delle assenze per malattia, quantomeno a decorrere dalla data dell'infortunio del 15.6.6.2020, che trovano nella prestazione lavorativa l'efficacia concausale minima per l'insorgere e l'aggravarsi delle patologie che hanno condotto alle assenze per malattia del lavoratore.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'illegittimità del licenziamento, dovendosi detrarre dal periodo di assenze del lavoratore i giorni dal 15 giugno 2020 al 30.11.2021, con conseguente venir meno del superamento del periodo di comporto.
XVII Venendo alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, va posto l'obbligo di reintegrazione del prestatore di lavoro, con mansione consona alle attuali condizioni di salute ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità
nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. 2688/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 1 dicembre 2021 e per l'effetto ordina alla società di reintegrare nel posto di CP_1 Parte_1
lavoro, con mansione consona al suo stato di salute
Condanna la società al pagamento, in favore di di CP_1 Parte_1
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva
XVIII reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione
Condanna, altresì, la società al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida in complessivi € 9.257,00
oltre IVA e C.P.A., oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Quattrocchi Franco, dichiaratosi antistatario.
Pone a carico della società le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
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