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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 11497/2024
TRA
Parte_1
[...]
[...]
)
[...] Parte_2 Parte_3
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 19/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per Parte_1
e per
[...] Parte_4
l'avv. LAURA BERTANI, come da delega che deposita in forma cartacea, che si riporta agli atti.
Per 'avv. BOCCIARELLI SILVIA, con la parte personalmente. Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin , ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
Parte_1
(C.F. ) e (detta
[...] P.IVA_1 Pt_1
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 Parte_3 C.F._1
LAURA BERTANI, elettivamente domiciliate in Via Borghetto n. 3, MILANO, presso il difensore
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BOCCIARELLI SILVIA e dell'avv. DENARI STEFANO ( ); elettivamente C.F._3 domiciliata in PIAZZA VIRGILIO, 3 20123 MILANO, presso il difensore avv. BOCCIARELLI SILVIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifica in causa l'intervenuta stipulazione in data 10 novembre 2015 tra
[...]
(in qualità di locatrice) e l' Controparte_2 Parte_1
, con denominazione abbreviata “ (in qualità di
[...] Pt_1
conduttrice) del contratto di locazione dell'immobile sito in Milano, Piazza Cantore, 12 ad uso abitazione.
In data 3 agosto 2016 la società si è sciolta e, Controparte_2 contestualmente, la socia accomandataria, SI.ra è subentrata nel suddetto Controparte_1
contratto di locazione.
Quest'ultima, dopo aver dedotto di avere ottenuto nei confronti della in data 21 Pt_1 novembre 2023 ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione che era in corso di esecuzione (in difetto di uno spontaneo rilascio del bene) e lamentando l'inadempimento della parte conduttrice al pagamento di € 9.895,54, di cui:
€ 2.432,86 a titolo di saldo differenze rata di canone mesi di febbraio e marzo 2022
€ 1.865,67 a titolo di rata di canone scadenza 13/10/2023
€ 5.597,01 a titolo di indennità per occupazione senza titolo riferita ai mesi di novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024 (1.865,67 X 3 mensilità); chiedeva ed otteneva in data 6 febbraio 2024 decreto ingiuntivo n. 1857/2024 nei confronti della er il pagamento di tale importo. Pt_1
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2024 e (detta ) Pt_1 Pt_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso tale decreto e ne chiedeva la revoca, chiedendo Pt_3 altresì in via riconvenzionale la condanna di ex art. 1592 c.c., a versarle Controparte_1
l'importo di Euro 14.234,00.
Si costituiva in data 12 giugno 2024 chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_1
la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
svolgeva, altresì, domanda riconvenzionale con cui, dopo aver dato atto che dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo la conduttrice non aveva provveduto a riconsegnare l'immobile, chiedeva la condanna di e di ( in solido tra loro, al pagamento Pt_1 Pt_1 Parte_4
dell'indennità di occupazione previste dall'art. 1591 c.c. anche con riferimento alle mensilità
3 nel frattempo scadute, pari a complessivi euro 9.328,35 (riferita ai mesi da febbraio a giugno
2024).
In data 21 giugno 2024 l'appartamento oggetto della locazione veniva riconsegnato (cfr. doc.
18 resistente).
Fallita la mediazione (cfr. doc. 19 resistente) e disattesa la richiesta di prova per testi dedotta dalla difesa della parte opponente non solo in quanto irrilevante ai fini della decisione, ma anche in quanto articolata per relationem (“Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze in fatto precedute tutte dalla locuzione “vero che” ed espunti eventuali giudizi e/o valutazioni. Con ogni ulteriore riserva alla luce della costituzione avversaria, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze in fatto precedute tutte dalla locuzione “vero che”), in violazione dei canoni di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c. (Cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3708 del 08/02/2019), la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione all'odierna udienza, all'esito della quale viene data lettura del dispositivo e della concisa motivazione.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione non meriti accoglimento.
con la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 10 Controparte_1
novembre 2015 posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone e delle spese nella misura richiesta – peraltro non specificamente contestata nel quantum - ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c. (cfr. doc. 1 opponente).
Quanto alla debenza dell'indennità di occupazione maturata successivamente alla convalida dello sfratto, essa trova fondamento nella legge e, più precisamente, nell'art. 1591 c.c., che espressamente stabilisce che “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla consegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
In altri termini, la parte conduttrice è tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione per il solo fatto che non ha restituito l'immobile alla data di cessazione della locazione. L'importo dovuto al locatore a tale titolo è parametrato al canone di locazione originariamente convenuto tra le parti, trattandosi di una forma di risarcimento prevista ex lege in misura minima dall'art. 1591 c.c. e rappresenta il corrispettivo del mancato godimento del bene, dovuto a prescindere dall'eventuale maggior danno subito dal locatore.
4 Sul punto, è documentale che l'immobile sia stato restituito solamente in data 21 giugno 2024
(cfr. verbale riconsegna prodotto dalla resistente sub doc. 18).
E, dunque, legittima la pretesa creditoria dedotta nel ricorso monitorio pari ad € 9.895,54, di cui:
€ 2.432,86 a titolo di saldo differenze rata di canone mesi di febbraio e marzo 2022
€ 1.865,67 a titolo di rata di canone scadenza 13/10/2023
€ 5.597,01 a titolo di indennità per occupazione senza titolo riferita ai mesi di novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024 (1.865,67 X 3 mensilità).
Del pari dovuta, per le argomentazioni in diritto sopra esposte, è la indennità di occupazione maturata anche in relazione a febbraio 2024 (€ 1.865,67), marzo 2024 (€ 1.865,67), aprile 2024 (€
1.865,67), maggio 2024 (€ 1.865,67) e 21 giorni di giugno 2024 (€ 1.305,969) e pari ad € 8.768,64.
Gravava, al contrario, sulle parte debitrice opponente la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, anche in omaggio al principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cfr. per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Le argomentazioni svolte dalla parte opponente nel proprio ricorso in opposizione sono, infatti, inidonee a scalfire la pretesa creditizia azionata nel ricorso monitorio, rilevato che:
parte opponente non ha dato prova di avere estinto la morosità dedotta;
parte opponente non contesta la debenza della somma di € 1.865,67 a titolo di rata di canone scadenza 13/10/2023;
quanto al canone di febbraio 2022, a fronte della contestazione svolta dall'opposta che “l'assegno Unicredit n. 3801615665- 03 prodotto dalle opponenti sub doc. n. 11, sia stato emesso a copertura della predetta scadenza, ma bensì per pagare, in ritardo, come solito, un'altra rata rimasta scoperta;
nello stesso mese di aprile 2022, infatti, ha emesso a Pt_1 parziale copertura della rata scaduta il precedente febbraio l'assegno Unicredit n. 3801615664-
5 02, e che si produce sub doc. n. 15, recante, rispetto alla rata di € 1.764,23, il minor importo di
€ 1.031,37 e quindi con una differenza di € 732,86, mai saldata. Il parziale inadempimento, proprio nei termini sopra descritti, è stato contestato per iscritto dalla sottoscritta legale alla locatrice sin dal 16/5/2022 (doc. n. 7) e poi ancora ribadito nella p.e.c. riepilogativa, inviata il
9/9/2022 (doc. n. 16)”, nessuna replica sul punto è stata svolta dalla difesa delle opponenti nella prima difesa utile, ovvero all'udienza del 26 giugno 2024;
non costituisce prova del pagamento del canone di marzo 2022 il documento depositato dalle opponenti sub doc. n. 13, il quale è una mera distinta di bonifico che non contiene alcuna dicitura o codice bancario idoneo a provare l'effettivo accredito sul conto corrente della locatrice dell'importo di € 1.764,23;
con riferimento ai costi che la conduttrice avrebbe sostenuto per l'esecuzione dei lavori che sarebbero stati necessari per la modifica della destinazione d'uso da ufficio ad abitazione, deve osservarsi:
- che la conduttrice ha dichiarato di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in buono stato locativo, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto in cui detti locali si trovavano, di trovarli adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi e difetti (cfr. art. 2 del doc. citato);
- che tali costi sono stati richiesti solo dopo nove anni ed, in particolare, per la prima volta nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo;
- che l'art. 3 del contratto di locazione prevede espressamente che “ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza danneggiare l'immobile non potrà essere effettuata dalla parte conduttrice senza la preventiva autorizzazione scritta della proprietà e comunque resterà a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice”;
che con riferimento alla richiesta delle somme ingiunte alla in via solidale Pt_3
con l' come noto il D.P.R. n. 361/2000 ha abrogato l'art. 12 c.c. e ha Parte_1
dettato la nuova disciplina del procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche private;
in particolare, al comma 1 vi si legge che “le associazioni, le fondazioni
e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso
6 le prefetture”: non vi è prova, tuttavia, che sia stata iscritta nell'apposito Pt_1
registro istituito presso la Provincia di Milano, né che abbia neppure iniziato il procedimento previsto dalla legge.
Dalle considerazioni che precedono segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Segue, altresì, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla resistente opposta, la condanna dell' , Parte_1
con denominazione abbreviata “ e di in Pt_1 Parte_4 solido tra loro, al pagamento a favore di dell'ulteriore somma pari ad € Controparte_1
8.768,64 a titolo di indennità di occupazione maturata dal febbraio 2024 sino al rilascio, avvenuto in data 21 giugno 2024.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1857/2024 emesso in data 6 febbraio 2024, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
2) rigetta ogni altra domanda svolta dall' Parte_1
, con denominazione abbreviata “ e da
[...] Pt_1
(detta ) Pt_1 Parte_2 Parte_3
3) condanna l' Parte_1
, con denominazione abbreviata “ e
[...] Pt_1 Parte_4
in solido tra loro, al pagamento a favore di della
[...] Controparte_1 ulteriore somma pari ad € 8.768,64 a titolo di indennità di occupazione maturata dal febbraio 2024 sino al rilascio;
4) condanna l' Parte_1
, con denominazione abbreviata “ e
[...] Pt_1 Parte_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di
[...] CP_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A.
[...]
e C.P.A. come per legge.
7
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 19/02/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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