Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicoli' Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 418/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
ANTONELLI PAOLA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
MIEDICO GIOVANNI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/03/2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.06.2008 in Cinisello Balsamo (MI) con esponendo che dall'unione sono nati, in Milano (MI), i figli il Controparte_2 Per_1
30.01.2008 e , il 01.08.2009, e che in data 23.5.2019 veniva omologata la seprazione tra le Per_2 parti disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento del figlio presso Per_1
l'abitazione del padre e della figlia presso l'abitazione della madre, con disciplina delle Per_2
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Si è costituito non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_2 civili del matrimonio sussistendone i presupposti di legge, e confermando l'avvenuto trasferimento del figlio presso l'abitazione della madre. Il resistente esponendo di avere difficoltà economiche si è opposto alla richiesta di contributo al mantenimento dei figli come formulata dalla parte ricorrente, evidenziando di vivere con la nuova compagna, e la di lei figlia di 17 anni nata da precedente unione, presso l'abitazione già di proprietà dei genitori, di essere disoccupato privo di redditi, non avendo reperito altra occupazione dal dicembre 2023, malgrado gli sforzi compiuti, sottolineando, infine, le conseguenze derivanti dalla scelta della resistente di trasferire la residenza, dopo la separazione in
San Gemini, a oltre 500 km di distanza dal luogo della originaria residenza familiare con difficoltà per il resistente di raggiungere i figli nel nuovo luogo di residenza. Tanto premesso il resistente ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso dei figli minori e , lasciando libertà Per_1 Per_2 alle parti quanto alle relazioni padre figli, determinando in € 150 mensili (euro 75,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo da porre a suo carico per il mantenimento dei figli. Con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti e ha disposto la prosecuzione del giudizio.
Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.La causa è stata quindi rimessa al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto compimento, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, che risulta definito;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
pagina 2 di 3 Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento per la decisione sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 in CINISELLO BALSAMO (MI) il 28/06/2008; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
CINISELLO BALSAMO (MI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 36, parte 2, serie A);
rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 20/03/2025.
. PRESIDENTE est.
dott. ssa Monica Velletti
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