Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10668 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10668/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05456/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5456 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boscarol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento n. K-OMISSIS- del Ministero dell'Interno del 22 febbraio 2022, con il quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto K-OMISSIS- emesso in data 22 febbraio 2022, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana dallo stesso presentata in data 28 giugno 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. In particolare, esperita l’istruttoria di rito e previo preavviso di rigetto, il Ministero ha respinto l’istanza del ricorrente in ragione della sussistenza di numerosi pregiudizi penali a suo carico.
3. In particolare, dal certificato del casellario giudiziario è emersa una sentenza del Tribunale di Bolzano del 18 ottobre 2013, irrevocabile in data 28 novembre 2013, per il reato di cui agli artt. 110 e 648 del c.p. (ricettazione), con successiva riabilitazione intervenuta in data 2 maggio 2017.
4. Dal rapporto informativo redatto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano è emerso, altresì, che il ricorrente: 1) in data 29 agosto 2002 è stato segnalato dalla Questura di Bolzano all’A.G. per la violazione dell’art. c.p. (rissa); 2) in data 25 novembre 2002 è stato segnalato dalla Questura di Bolzano all’A.G. per la violazione dell’art. 659 del c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); 3) in data 21 maggio 2010 segnalato dalla Squadra Mobile di Bolzano all’A.G. per la violazione degli artt. 582 e 628, comma 31, del c.p. (lesioni personali e rapina aggravata); 4) in data 23 settembre 2013 segnalato dai Carabinieri di Bolzano all’A.G. per la violazione dell’art. 416, comma 1 e 2, del c.p. (associazione a delinquere); 5) in data 5 ottobre 2013 i Carabinieri di Bolzano davano esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere (procedimento n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n. -OMISSIS-G.I.P.) emessa il 4 ottobre 2013 dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano, per violazione degli artt. 416, commi 1 e 2 (associazione a delinquere), 624 bis, commi 1 e 3 (furto in abitazione), 625 n. 2 (circostanze aggravanti), 61 n. 5 e 7 (circostanze aggravanti comuni), 648 (ricettazione), 56 (delitto tentato), 378 (favoreggiamento personale), 110 (concorso) – art. 73 del D.P.R. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti); 6) in data 25 novembre 2013 è stato segnalato dai Carabinieri di Bolzano alla Questura di Bolzano per l’applicazione dell’avviso orale; 7) in data 6 dicembre 2013 con sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano eseguita scarcerazione –reato: art. 73 comma 1 bis D.P.R. 309/1990; 8) in data 15 luglio 2014 segnalato dai Carabinieri di Bolzano alla Questura di Bolzano per l’applicazione della misura di prevenzione dell’avviso orale.
5. Il ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento per violazione ed errata applicazione dell'art. 9 della legge n. 91/92, della legge n. 241/90, nonché carenza di motivazione, eccesso di potere-travisamento dei fatti. Il provvedimento di reiezione si baserebbe, afferma il ricorrente, sull’esistenza di una condanna penale e sulla elencazione di datate segnalazioni di polizia; sarebbe stato violato il termine di conclusione del procedimento di cui al di cui al DPR 362/94; la pericolosità sociale del richiedente sarebbe rimasta del tutto indimostrata né sarebbe stato valutato il suo effettivo inserimento socio economico, lo stesso godendo di titolo di soggiorno di lungo periodo.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando documentazione relativa al procedimento di causa e una relazione difensiva con cui si chiede il rigetto del ricorso.
7. In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria difensiva.
8. All’udienza di smaltimento del 23 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato e va respinto.
10. Il provvedimento di reiezione gravato è motivato in ragione della presenza di numerosi pregiudizi penali a carico del richiedente, la gravità e recidività di alcuni sono stati valutati dall’Amministrazione come tali da dimostrare un grado di non sufficiente integrazione e meritevolezza dello straniero ad essere accolto come cittadino. in proposito, nel provvedimento di evidenzia che l’Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità può tener conto non solo delle condanne penali, ma anche dei reati eventualmente prescritti o in altro modo estinti o con perdono giudiziale, nonchè di quelli per i quali è intervenuta la riabilitazione, incidendo gli stessi sul giudizio attinente la persona, che può quindi essere ritenuta non affidabile e non integrata nella collettività nazionale, a prescindere dal fatto che gli effetti penali di quella determinata condotta siano stati o meno rimossi.
11. Le valutazioni espresse dall’Amministrazione risultano, a parere di questo Collegio, ragionevoli, logiche e correttamente istruite.
12. Vale ricordare in proposito che la giurisprudenza amministrativa in subiecta materia risulta ormai consolidata nell'affermare:
- che l'amplissima discrezionalità dell'amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, sez. II - quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
- che “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (Tar Lazio, sez. II - quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
- che “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, sez. II - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
13. L'ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez., I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; Tar Lazio, sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
14. Pertanto, l'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
15. In tal modo, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, Tar Lazio, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e Sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
16. Tanto premesso, nel caso che ci occupa il richiedente è risultato incline a violare le norme poste a fondamento del nostro sistema giuridico, atteso il grave disvalore sociale dei plurimi fatti illeciti contestati che, a quanto ritenuto dall’Amministrazione, evidenziano una scarsa adesione ai principi ispiratori del nostro ordinamento giuridico.
17. In tal senso, il giudizio prognostico sulle prospettive di ottimale inserimento dell'aspirante cittadino formulato nel provvedimento gravato risulta il frutto di una valutazione complessa, in cui l'Autorità non si è limitata a considerare in modo atomistico i singoli addebiti di carattere penale, ma li ha valutati nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura e gravità: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell'indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d'impatto” (Tar Lazio, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
18. In questa prospettiva, i diversi comportamenti contestati al ricorrente, indipendentemente dalle specifiche conseguenze sul piano sanzionatorio e degli sviluppi sul piano processuale penale invece valorizzati dall'istante, rivelano, per il loro disvalore sociale, potenzialmente una non completa aderenza ai valori della comunità di cui si aspira a far parte in maniera definitiva.
19. D'altronde, con riguardo alle condotte che hanno assunto rilevanza nell'ambito del procedimento concessorio all'esame, anche ove non accertate con sentenza di condanna, ha assunto significatività, come sopra anticipato, anche il tempus commissi delicti , ricadendo le stesse nel c.d. “periodo di osservazione”, che rileva ai fini della valutazione dell'acquisizione dei requisiti per la cittadinanza, incluso quello dell'irreprensibilità della condotta e si fa coincidere con il decennio precedente il momento della domanda, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992 (Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022).
20. Invero, il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell'arco dell'ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 10636/2024 cit.).
21. A ciò si aggiunga, seguendo l'ormai consolidata giurisprudenza in materia (vedi, in tal senso, già in tempo risalente Cons. Stato, n. 3907/2008, Tar Lazio, II quater, n. 292/2010), che il valore sintomatico che è tanto maggiore quanto più il fatto riprovevole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza [cfr., ex plurimis , Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico ... evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza” (Cons. Stato, sez. I par. 305/2023; Tar Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 3919/2023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023)” ] ; e le condotte in contestazione sono temporalmente prossime al momento di presentazione della domanda di cittadinanza nel 2017.
22. Alla luce del complesso quadro delineato nel caso di specie non appaiono in grado di offrire elementi a sostegno della posizione attorea, tali da assumere valore determinante nella formazione del giudizio di idoneità al conseguimento del beneficio richiesto, nemmeno gli invocati sviluppi e esiti favorevoli sul piano processuale penale, e in particolare l’intervenuta riabilitazione del ricorrente nel 2017, pochi mesi prima della presentazione dell’istanza, della riabilitazione rispetto alla condanna del 2013 per il reato di cui agli artt. 110 e 648 del c.p.
23. Come costantemente chiarito della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, infatti, su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutare sfavorevolmente, in sede amministrativa, le risultanze fattuali oggetto delle vicende penali, a prescindere dagli esiti processuali definitivi e dall'intervenuta estinzione e/o riabilitazione; riabilitazione che, peraltro, nella fattispecie che ci occupa è intervenuta in data 19 aprile 2023, quindi successivamente al provvedimento, legittimamente adottato allo stato degli atti e delle risultanze emerse all'esito della fase istruttoria.
24. Peraltro, mentre nel giudizio penale vale il principio in dubio pro reo , dato che si tratta di punire con la privazione della libertà, nel caso della concessione della cittadinanza si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera, per cui l'azione amministrativa deve essere ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives ); la valutazione che l'Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all'interesse pubblico alla tutela dell'ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; 28 maggio 2021, n. 4122; 16 novembre 2020, n. 7036; 23 dicembre 2019, n. 8734; 21 ottobre 2019, n. 7122; 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/2012; 10678/2013).
25. D'altro canto, il giudice penale, titolare di un potere punitivo, agisce con l'intento di accertare se il comportamento contestato abbia arrecato al bene giuridico protetto dall'ordinamento un livello di offesa tale da giustificare la compressione della libertà personale del soggetto agente, nel rispetto del principio dell' habeas corpus e del principio dell'inviolabilità personale (art. 13 Cost.).
26. Nel caso del procedimento concessorio, invece, l'autorità pubblica ha un potere di ampliamento - non già di restrizione - della sfera giuridica del soggetto, un potere di costituire una posizione giuridica soggettiva ex novo , non preesistente neanche in capo alla stessa p.a., ma di cui è ad essa riservata la disponibilità, attesa l'esigenza di valutare se l'interesse della richiedente a far parte in maniera stabile della comunità nazionale sia conciliabile con il giustapposto interesse pubblico ad ammettere un nuovo individuo nel novero dei cittadini nel rispetto della sicurezza, della stabilità economico-sociale, dell'identità nazionale.
27. Tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “pluriqualificazione” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, etc. a seconda dei settori d'azione, delle materie e delle finalità perseguite, invocato dalla giurisprudenza amministrativa anche in relazione alla circostanza dell'estinzione e della riabilitazione pronunciata dal giudice penale.
28. Da ciò consegue, con riguardo al caso all’esame, l’inconferenza della intervenuta riabilitazione rispetto alla condanna del 2013, della quale il provvedimento impugnato dà comunque espressamente conto, non precludendo la stessa la valutazione dei fatti storici posti alla base delle sentenze di condanna, ai fini che qui interessano; ciò anche perché l’art. 6 della legge n. 91/92, che il ricorrente invoca erroneamente a suo favore, non trova applicazione ai procedimenti di naturalizzazione.
29. Non assumono, infine, rilievo dirimente ai fini dell’attribuzione della cittadinanza italiana gli elementi positivi dedotti dal ricorrente (regolarità della attività lavorativa svolta, la permanenza regolare in Italia con la famiglia), trattandosi di circostante inidonee ad integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento socio-economico e familiare dell’istante se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza.
30. Per tutte le ragioni esposte, il Collegio ritiene che il provvedimento di reiezione gravato sia adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure e che vada, pertanto, respinto.
32. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.