CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al n. 659 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, (CF. ) in persona del Presidente e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Roma in viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino (C.F. , dell'ufficio legale C.F._1 interno, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del Notaio Per_1
Rep. n. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma in data 4.5.2022, che si
[...] produce in copia con riserva di esibire l'originale, elettivamente domiciliata in L'Aquila in Loc. Centi Colella snc presso la Filiale di Controparte_1 all'indirizzo pec:
[...] Email_1
-Appellante-
Contro
nata a [...], il [...] e residente in [...] del Lavoro d'Italia n. 61 (c.f. ), rappresentata e difesa dagli C.F._2
avv.ti Renato Ricci (c.f. ) e M. Novella Priori (c.f. C.F._3
, con Studio in Pescara, al corso Vittorio Emanuele II n. C.F._4
161, presso i quali è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 085.4213610 e gli indirizzi pec
- ; Email_2 Email_3
-Appellata-
E
C.F. ( ) in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_2
-Altra appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1689/2022 emessa dal Tribunale di
Pescara e pubblicata in data 22.12.2022.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1689/2022, emessa dal Tribunale Civile di Pescara,
Giudice Dott.ssa Mariani Paola, resa nella causa RG. 1355/2021, pubblicata in data
22.12.2022 e non notificata ed in accoglimento del presente appello così giudicare:
- esclusa, per le causali in narrativa, ogni responsabilità di Parte_1
rigettare ogni domanda restitutoria e risarcitoria proposta nei suoi confronti da parte della sig.ra siccome infondata in fatto e diritto, condannandola alla CP_2
restituzione di quanto già percepito;
IN SUBORDINE
- nella negata ipotesi di ritenuta debenza delle somme in favore di parte appellata, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della sig.ra nella CP_2 causazione dei danni lamentati e determinata la gravità della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, diminuire congruamente la pretesa restitutoria avanzata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi di cui alle Parte_1
premesse del presente atto;
e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 22.12.2022, il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda proposta da nei confronti di e CP_2 Parte_1 CP_3
volta all'accertamento dell'inadempimento degli istituti di credito in merito
[...]
alla sottrazione fraudolenta di somme intervenuta ai danni del proprio conto bancoposta in data 13.05.2020 e al conseguente risarcimento del danno relativo alle somme sottratte per la somma di euro 5.360,00, con condanna della convenuta alle spese di lite.
1.1 A sostegno della predetta domanda, l'attrice rappresentava di essere stata vittima, ad opera di terzi ignoti, di una frode attuata on line tramite la quale dalla propria carta Postepay erano stati disposti bonifici verso terzi per il valore di euro 5.360,00, non riferibili alla sua volontà e per i quali sporgeva formale denuncia avverso ignoti in data 14.05.2020.
Assumeva che l'occorso sarebbe derivato dalla mancanza di idonei sistemi di sicurezza da parte delle società convenute e che, pertanto, erano responsabili del danno subito ai sensi dell'art. 2050 c.c.
1.2 Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto e Parte_1
richiesto, sostenendo di aver adottato tutte le misure idonee a tutelare nel caso di specie il cliente. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda proposta. rimaneva contumace. Controparte_4
1.4 A fondamento dell'accoglimento della domanda, il primo giudice, premessa l'applicazione, nel caso di specie, del Codice della protezione dei dati personali, il quale prevede all'art. 15 la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. di chiunque cagioni un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali e all'art. 31 che i dati personali debbano essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, l'illecita captazione dei dati e premessa la natura di responsabilità oggettiva aggravata prevista dall'art. 2050 c.c., riteneva non assolto dall'istituto di credito l'onere probatorio relativo alla prova liberatoria consistente in una causa esterna imprevedibile ed inevitabile per la produzione dell'illecito né quello relativo alla avvenuta adozione da parte sua di tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Accertava, pertanto, la responsabilità dell'istituto di credito per l'occorso, condannando le convenute al risarcimento del danno in favore della attrice della somma di euro 5.360,00 ed in solido al rimborso delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara ha proposto appello la Parte_1
contestando la decisione presa e chiedendone la riforma sulla base del motivo
[...]
di seguito indicato:
2.1 Con unico motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per aver ritenuto sussistente la propria responsabilità in merito alla sottrazione illecita delle somme di denaro subite dalla appellata, sostenendo che abbia errato il primo giudice nel ritenere non assolto l'onere probatorio in merito all'idoneità e adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dall'istituto di credito e avendo omesso di valutare la documentazione in merito prodotta in giudizio.
La società appellante ha sostenuto, in primo luogo, di aver rispettato l'onere informativo sul funzionamento e le tecniche specifiche in materia di sicurezza delle operazioni home banking e tramite l'allegazione in giudizio della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di Roma nel procedimento n. 56259/2012 di aver, inoltre, dimostrato di raggiungere sistemi di sicurezza informatica rigorosi e affidabili in base agli standard internazionali di sicurezza. Ha dedotto, poi, la correttezza del proprio operato relativamente alle autorizzazioni delle disposizioni di pagamento effettuate, in quanto, come sarebbe emerso dalle schermate prodotte in giudizio, i trasferimenti oggetto di causa erano riconducibili al titolare del conto, e dunque, non si sarebbe trattato di una violazione del sistema operativo dell'istituto.
Nello specifico, l'appellante ha eccepito che dalle dichiarazioni dell'attrice, sarebbe emerso che l'operazione era stata autorizzata tramite le credenziali personali e segrete della cliente, la quale imprudentemente, rispondendo al messaggio-truffa arrivatole ed eseguendo la procedura richiesta, avrebbe fornito le proprie credenziali consentendo l'attuazione dell'operazione illecita.
Ha dedotto l'erronea ricostruzione dei fatti ad opera del primo giudice, il quale non avrebbe rilevato che le operazioni erano state approvate e certificate dalla banca poiché eseguite con le credenziali personali della cliente, e che la carta era, inoltre, securizzata e associata al numero di telefono della cliente.
Ha sostenuto che le operazioni oggetto di illecito risultavano correttamente eseguite e autorizzate con procedura di autenticazione forte, ossia attraverso l'inserimento del codice poste id al ricevimento della notifica in app e che la cliente ha affermato di aver risposto alla pratica del phishing, fornendo lei stessa le proprie credenziali personali e segrete nonostante fosse stata informata del fatto che le Poste non richiedono tali informazioni, sicché le sottrazioni di somme intervenute sarebbero riconducibili alla sua grave negligenza, con assenza della propria responsabilità in merito, avendo l'appellata violato l'obbligo contrattuale di preservare i propri dati personali e quelli inerenti alle credenziali di sicurezza.
L'appellante ha contestato, inoltre, gli importi richiesti a titolo di risarcimento del danno sia nell'an sostenendo di aver correttamente eseguito le disposizioni di pagamento in virtù del principio della rappresentanza apparente poiché provenienti dai canali informatici della cliente, sia nel quantum sostenendo che in presenza di importo esattamente determinato nel quantum debba essere esclusa la determinazione in via equitativa. La società appellante, da ultimo, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado anche relativamente alla condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio in conseguenza dell'accoglimento dell'appello proposto.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_2
contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
4. All'udienza del 11.12.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352
c.p.c.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
5.1 L'appellante sostiene l'insussistenza della propria responsabilità per la sottrazione di somme subite dalla correntista-appellata, deducendo di aver compiutamente assolto il proprio onere probatorio in merito ai propri oneri informativi ed alla congruità dei propri sistemi di sicurezza tramite la produzione in giudizio della Ctu resa in un procedimento dinanzi al Tribunale di Trapani (Roma) ed eseguita nel .2011 (2014), e sostenendo, dunque, che l'occorso, non sarebbe derivato dall'inadeguatezza delle misure di sicurezza adottate, bensì sarebbe addebitabile alla condotta gravemente imprudente della correntista, la quale fornendo le proprie credenziali a terzi (essendo incorsa nella pratica del Phishing) avrebbe causato o concorso a causare il danno.
5.1.1. A riguardo deve ricordarsi che l'art. 2050 c.c., applicabile al caso di specie, in virtù di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone che: “chiunque cagioni un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi utilizzati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
La norma prevede la responsabilità aggravata del debitore in base alla quale nello svolgimento di una attività pericolosa si presume la colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità risarcitoria, è tenuto a fornire in giudizio la prova liberatoria non solo della imprevedibilità del danno ma anche della sua inevitabilità avendo il preciso onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la sua produzione.
L'istituto di credito, quindi, per essere esente da responsabilità deve dimostrare in giudizio l'avvenuta adozione da parte sua di tutte le misure idonee ad evitare il danno in base alla tecnica e che l'evento, nonostante la sussistenza di tali misure, sia stato causato da una causa esterna che abbia i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità in riferimento alla diligenza richiesta.
In tema di erogazione di un servizio home banking, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che il grado di diligenza richiesta ha natura tecnica e deve essere valutato in modo da comprendere la valutazione dei rischi tipici di tale sfera professionale, e dunque, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la diligenza richiesta al banchiere ai sensi dell'art. 1176 c.c. ha natura tecnica e “deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere” (v. Cass. 2950 del
03.02.2017).
La prova liberatoria necessaria affinché l'istituto sia esente da responsabilità risarcitoria può consistere anche nel comportamento negligente del danneggiato, che, tuttavia, al fine di escludere la responsabilità dell'esercente deve essere di una gravità tale da non poter essere considerato né prevedibile né evitabile per l'accorto banchiere in base alla diligenza richiesta dal tipo di attività esercitata.
L'onere probatorio, in merito, grava sull'istituto di credito seguendo la ripartizione relativa alla responsabilità contrattuale.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente chiarito che : “la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo” concludendo che “la responsabilità della banca per operazioni effettuate
a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale”. (Cass. civ. n. 3780/2024).
In virtù di tali principi, prosegue la citata sentenza, dal punto di vista probatorio ne deriva che, mentre il correntista è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto, cioè il contratto di conto corrente, il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio.
Ne consegue che la banca, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi ulteriori da parte del creditore né prevedibili né evitabili, che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore, il quale comprende l'utilizzo di mezzi tecnici idonei a prevenire ed impedire la sottrazione di somme nell'ipotesi, come si è detto prevedibile e compresa nel rischio professionale di impresa, che terzi abbiano fraudolentemente ottenuto le credenziali informatiche del correntista.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto, in fattispecie del tutto analoghe, che la banca avrebbe dovuto opportunamente provare “di aver adottato soluzioni idonee a prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali ad esempio l'invito al titolare della carta di appositi sms allert di conferma di ogni singola operazione, sulla base di un principio di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Essendo le frodi informatiche comprese nel rischio di impresa, infatti, è richiesta all'istituto di credito, in forza della natura della propria attività di impresa esercitata,
l'adozione di misure idonee a prevenire tali illeciti tramite l'esecuzione di ogni misura che la tecnica del momento prevede per poter evitare il danno. Pertanto, in assenza di prove concrete da parte dell'istituto di credito, di aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione delle frodi informatiche, deve ritenersi corretto attribuire all'istituto di credito medesimo il rischio professionale legato alla possibilità che terzi accedano fraudolentemente ai profili home banking dei clienti.
Applicando i principi di diritto suesposti al caso di specie, deve condividersi la statuizione del primo giudice in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della società appellante.
L'istituto di credito non ha, infatti, dimostrato in giudizio di aver adottato tutte le misure idonee a poter evitare l'evento dannoso, che si è già detto essere prevedibile, ossia ad evitare che terzi, accedendo fraudolentemente ai profili di home banking dei clienti, dispongano e sottraggano somme ai correntisti.
Invero, la prova della sicurezza dei sistemi adottati non può ritenersi assolta tramite la Ctu prodotta dall'allora convenuta in giudizio, in quanto la stessa è riferibile ad un momento storico molto antecedente, essendo dell'anno 2014, sicché deve considerarsi non più valevole per il momento in cui si è verificato l'illecito in oggetto, in considerazione anche del fatto che le frodi informatiche e i relativi mezzi di prevenzione sono in continuo sviluppo e aggiornamento.
Essendo la sottrazione fraudolenta subita dall'appellata avvenuta nel 2020,
l'accertamento dell'idoneità delle misure e le tecniche di sicurezza allegate dall'appellante tramite la Ctu prodotta non può considerarsi, idonea a dimostrare nel periodo dell'avvenuta frode, l'adeguatezza delle misure di sicurezza dell'istituto per il periodo storico di interesse.
Non risulta pertanto dimostrato in giudizio dall'appellante l'adeguatezza delle tecniche utilizzate al momento dell'occorso ma ancor di più, l'appellante, non ha fornito prova del fatto che il comportamento della danneggiata, che assume aver causato il danno, fosse stato imprevedibile ed inevitabile.
È infatti infondata la doglianza con la quale l'appellante ritiene che la condotta altamente imprudente della appellata, la quale ha eseguito la procedura di phishing, sia idonea ad escludere la sua responsabilità, e che dunque fosse corretta l'autorizzazione di pagamento effettuata dall'appellante delle operazioni illecite per il solo fatto che queste fossero riferibili alle credenziali personali della cliente.
La pratica del Phishing, infatti, è una pratica notoria e molto diffusa, che per tali caratteri non può considerarsi evento imprevedibile, dovendo, invece essere ricompresa nel rischio dell'attività professionale dell'accorto banchiere, il quale deve necessariamente attivarsi per evitare che tale frode vada a buon fine con ogni mezzo idoneo disponibile.
La possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente risulta essere un'eventualità rientrante nel rischio d'impresa, la Suprema
Corte ha, infatti, affermato che: “ è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo” (Cass. n. 16417/2022).
Il comportamento della danneggiata appellata, inoltre, non ha neanche il carattere dell'inevitabilità, sicché l'istituto di credito avrebbe dovuto dimostrare, per andare esente da responsabilità, di aver attuato tutte le misure idonee ad evitare che, nell'ipotesi di illecito utilizzo delle credenziali personali, i terzi sottraessero delle somme autorizzando i trasferimenti ovvero che il creditore abbia posto in essere dei comportamenti negligenti ulteriori rispetto alla frode, per l'istituto non prevedibili.
In presenza di trasferimenti sospetti, infatti, l'istituto di credito, in virtù della diligenza professionale richiesta al caso di specie, avrebbe dovuto accertarsi che tali disposizioni fossero realmente riconducibili alla volontà del titolare così ponendo in essere tutte le misure idonee a tale accertamento come, ad esempio, l'invio di sms di allerta.
Invero, che la disposizione effettuata fosse sospetta risulta dimostrato perlomeno in via presuntiva dal fatto che il centro antifrode di Torino ha subito dopo intercettato l'operazione e contattato la cliente per accertarsi della riferibilità delle operazioni alla sua volontà. Da tale circostanza può, infatti, presumersi che l'istituto di credito aveva la possibilità, come accaduto, di accorgersi della natura anomala o sospetta dell'operazione, avendo, pertanto, errato nell'autorizzare le precedenti operazioni senza avvisare la correntista o accertarsi della riferibilità delle operazioni anomale alla sua volontà.
I trasferimenti illeciti avvenuti, pertanto, devono ritenersi avere anche il carattere dell'evitabilità da parte dell'istituto di credito, così come accaduto successivamente.
5.1.2. Parimenti non risulta assolto da parte dell'appellante l'onere probatorio relativo al concorso di colpa del danneggiato che legittimerebbe una riduzione proporzionale del risarcimento dovuto.
Al fine di consentire, ai sensi dell'art. 1227 c.c., la limitazione della responsabilità del debitore per fatto colposo del creditore, è necessario, in via generale e relativamente al profilo dell'onere probatorio che il debitore dimostri che il fatto colposo del creditore abbia concorso a causare l'evento dannoso, ossia provando in giudizio sia la colpa grave del debitore sia il nesso causale tra la condotta negligente dello stesso e la produzione dell'evento.
Nel caso di specie, la condotta del correntista deve dunque valutarsi relativamente al danno-evento consistente nei trasferimenti illeciti di somme di denaro, dovendo, pertanto, l'istituto di credito dimostrare che il correntista abbia fornito incautamente e imprudentemente i codici necessari al fine di poter eseguire disposizioni di pagamento, che risultano consistere sia nei codici statici di accesso, volti ad autenticare l'utente, sia nei codici dinamici, valevoli per una sola volta, di conferma dell'operazione di disposizione effettuata.
Il sistema di sicurezza prevede, infatti, che in assenza di tale codice, denominato opt, le disposizioni di trasferimento di somme non possano ritenersi riferibili all'utenza telefonica del cliente, e dunque, essere autorizzate nonostante l'accesso con le credenziali personali del cliente.
In virtù del riparto dell'onere probatorio innanzi descritto, dunque, l'istituto di credito avrebbe dovuto dimostrare, al fine di rendere collegato dal punto di vista causale il danno con il comportamento colposo del correntista, la trasmissione da parte dello stesso di tutti i codici necessari al compimento delle disposizioni di pagamento, e pertanto, anche del codice otp da parte della appellata.
Tale circostanza non risulta essere stata dimostrata in giudizio, essendosi limitato l'appellante ad allegare genericamente che la correntista avrebbe ammesso di aver fornito le credenziali segrete a terzi, incorrendo nella pratica del phishing.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti (doc. n. 2 fascicolo di primo grado della appellata) emerge che la appellata ha dichiarato di aver fornito le credenziali di sicurezza personalizzate per l'utilizzo delle piattaforme online di Parte_1
e delle App, ma di non aver fornito a terzi i codici non riutilizzabili generati dai sistemi di autenticazione di Banco posta (OTP).
In assenza di ammissione dell'appellata e di ulteriori elementi di prova in merito la circostanza deve ritenersi non dimostrata. Sicché, il comportamento della correntista non può ritenersi concorrente alla causazione del danno sia dal punto di vista causale sia dal punto di vista soggettivo, in quanto, seppur fornire le credenziali di accesso della propria posizione personale possa ritenersi un comportamento di per sé incauto, in assenza di trasmissione del codice otp, i terzi non avrebbero potuto eseguire disposizioni di pagamento né la cliente avrebbe potuto prevedere la possibilità per terzi di eseguire disposizioni di pagamento dal proprio conto tramite le sole credenziali fornite.
In assenza di prova da parte dell'onerato istituto di credito delle circostanze suddette, deve quindi escludersi la responsabilità dell'appellata ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente rigetto della relativa richiesta di riduzione del risarcimento formulata in via subordinata dalla società appellante.
5.1.3. L'infondatezza dell'appello proposto comporta il conseguente rigetto anche della richiesta di modifica della sentenza impugnata relativamente alle spese di lite del primo grado di giudizio con conferma della sentenza anche sul punto.
6. Conclusivamente, l'appello è infondato e deve essere rigettato con conseguentemente conferma integrale della sentenza emessa dal Tribunale di
Pescara. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante secondo la liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in secondo grado.
8. Si rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio nei confronti dell'appellata che liquida in CP_2 complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) condanna l'appellante al versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione ricorrendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono