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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3006/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 16/01/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 16/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3006/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Daniela Bergameo Parte_1
RICORRENTE
contro
, nella persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Massimiliano Parla
RESISTENTE
e
, in proprio e nella qualità di Sindaco del Controparte_2 CP_1
con il patrimonio dell'avv. Sarah Masato
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
2 Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso ex art. 152 D.lgs. 196/2003 e art. 10 D.lgs. n. 150/2011, Pt_1
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il
[...] CP_1
ed il suo Sindaco onde accertare l'illegittimità della loro condotta nella
[...]
pubblicazione dei propri dati personali, riportati nell'Elenco dei beneficiari di cui alla Determina Dirigenziale n. 485 del 20.04.2020, con condanna dei resistenti alla cancellazione dei predetti dati ed al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Si costituivano in giudizio il e , in proprio e Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di sindaco p.t. del predetto ente, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante alcune escussioni testimoniali e giungeva infine all'odierna udienza cartolare per discussione e decisione, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
3 La controversia in esame concerne i rapporti tra la Pubblica Amministrazione
ed i diritti del cittadino nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento a trattamento, cancellazione e comunicazione dei dati medesimi.
Nel caso di specie risulta pacifico che il abbia pubblicato sul Controparte_1
proprio albo pretorio online, unitamente alla Determina Dirigenziale n. 485 del
20/04/2020, l'elenco dei cittadini aventi diritto al sostegno economico
“Emergenza Alimentare Covid-19” e che tale elenco venisse altresì pubblicato sulla pagina Facebook del Sindaco del Controparte_1
Ebbene, va ricordato che, ai sensi dell'art.
2-ter, D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica è
consentito solo se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri e, onde assicurare che tale esercizio non arrechi pregiudizio ai soggetti interessati, la legge indica anche le modalità di tale trattamento.
In merito, l'art. 26, comma 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione “[…] delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12
della legge 241 del 1990, di importo superiore a mille euro […]”, escludendo,
tuttavia, la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici “[…] qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale
degli interessati” (cfr. successivo comma 4).
4 Al riguardo i resistenti, nelle proprie memorie difensive, sostenevano che nel caso di specie non trovasse applicazione il divieto di pubblicazione dei dati identificativi trattandosi di situazione emergenziale ed individuando la base giuridica della liceità del trattamento realizzato nell'art. 6, lett. c) e lett. e), del
GDPR, nonché nell'art 27 del d.lgs. 33/2013, che individua, quale condizione legale di efficacia del provvedimento che dispone la concessione del beneficio,
la pubblicazione del nome dell'impresa o dell'ente o del soggetto beneficiario. I
resistenti richiamavano, anche, il comunicato ANAC del 27/05/2020 in cui,
fermo restando l'obbligatorietà di pubblicazione di alcuni dati, si faceva salva la facoltà dei Comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori.
Ebbene, al riguardo necessita precisare che la rimozione e/o l'oscuramento degli elenchi pubblicati dal sito e dai social istituzionali non è sufficiente a far dichiarare cessata la materia del contendere, alla luce delle domande risarcitorie formulate dal ricorrente.
Nel caso di specie, considerato l'importo spettante al e valutate le CP_1
istanze prodotte in autodichiarazione dai cittadini, veniva approvato l'elenco dei beneficiari ammessi al buono spesa “Emergenza Alimentare Covid-19” (cfr.
determinazione dirigenziale n. 485 del 20/04/2020) e, in forza di tale provvedimento, l'odierno ricorrente beneficiava di un bonus pari ad € 160,00,
dunque nettamente inferiore a quello indicato al secondo comma dell'art. 26
d.lgs. 33/2013, per il quale è prescritto l'obbligo di pubblicazione, con la conseguenza che il trattamento dei dati oggetto di causa non può che risultare illecito.
5 Al riguardo, come chiarito dal comunicato ANAC del 27 maggio 2020, relativo alla “Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti
dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020”, i buoni erogati a causa dell'emergenza COVID-19 andavano qualificati quali atti di “[...] concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”
previsti dall'art. 26 del D.lgs. 33/2013” trattandosi di aiuti finanziari vincolati all'acquisto di generi alimentari di prima necessità concessi ai nuclei familiari in situazione di difficoltà economica, per i quali i Comuni erano tenuti a pubblicare i criteri e le modalità di erogazione, ex art. 26, co. 1, nonché gli atti di concessione “solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in
un anno nei confronti dello stesso beneficiario” con esclusione della “[...]
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico degli interessati […]”.
I resistenti richiamavano i chiarimenti forniti con il predetto comunicato,
deducendo la facoltà dei Comuni di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori relativi ai buoni spesa di importo inferiore ai mille euro;
al riguardo, tuttavia, il testo richiamato faceva riferimento a “dati
aggregati” e non identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione. Infine, dalla lettura del documento di cui sopra si evinceva chiaramente che, nel periodo in cui venivano pubblicati gli elenchi oggetto di causa, gli obblighi di pubblicazione risultavano sospesi fino alla data del 15 maggio dello stesso anno.
6 Quanto alla rimozione dell'elenco dall'albo pretorio, questa avveniva solo dopo la notifica del ricorso in esame (circostanza incontroversa ex art. 115 c.p.c.) e,
pertanto, la diffusione dei dati si protraeva sicuramente per un periodo superiore ai quindici giorni previsti dall'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Al
riguardo, agli atti risultava altresì depositata una diffida, rimasta disattesa,
inviata al affinché procedesse ad oscurare il nominativo Controparte_1
dell'odierno istante.
Tanto premesso, invocava l'applicazione degli artt. 13 e 17 del Parte_2
regolamento UE 679/2016, secondo cui l'interessato “[…] ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei
motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati […] d) i dati sono stati
trattati illecitamente”.
Ebbene, alla luce di quanto innanzi, deve ritenersi illecita la pubblicazione dei dati personali del ricorrente, non risultando necessaria l'avvenuta diffusione del dato identificativo del nome, in violazione del principio di minimizzazione e dei principi base del trattamento contenuti nell'art. 5 del predetto Regolamento;
conseguentemente, la condotta posta in essere dai resistenti deve reputarsi illegittima.
Quanto alla esimente invocata dagli odierni resistenti, secondo i quali la situazione economico-sociale del rientrava tra quelle disagiate e Pt_1
comprovate dal suo stato di “persona senza fissa dimora” (cfr. nota allegata 14
maggio 2024), la stessa non può reputarsi condivisibile, atteso che l'iscrizione
7 in una via convenzionale, non territorialmente esistente (circolare Istat 29/1992-
p-45,46) istituita appositamente per la registrazione dei senza fissa dimora,
risponde unicamente alla necessità che tutti i cittadini risultino iscritti all'anagrafe, anche onde poter usufruire dei servizi loro garantiti dallo Stato.
Non è risarcibile, tuttavia, il danno lamentato dall'odierno ricorrente, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda. In riferimento alla violazione dell'art. 82 del
Regolamento 2016/79 la Corte di Giustizia Europea, evidenziava che la mera violazione del GDPR non è sufficiente per determinare un diritto al risarcimento, atteso che l'esistenza di un danno, materiale o immateriale,
costituisce solo una delle condizioni del diritto al risarcimento;
difatti ai fini dello stesso occorre dare prova del danno subito e del nesso di causalità tra il trattamento illecito ed il danno subito (Corte giustizia UE sez. III, 04/05/2023,
n.300). Per le medesime ragioni, ovvero mancanza del benché minimo supporto probatorio, deve rigettarsi anche la domanda di risarcimento ex art. 2059 c.c.
(d'altronde, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “Il danno non
patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai
ritenersi "in re ipsa", ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo
invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici […]” – Cass. civ.
19/02/2019, n.4815).
Nel caso in esame, infatti, il ricorrente affermava di aver subito un danno rappresentando l'insorgenza di stati di malessere, limitandosi tuttavia ad enunciazioni generiche, astratte e non sostenute da alcuna allegazione probatoria. Nel complesso, anche, le dichiarazioni rese dai testi in corso di causa si appalesavano non in grado di fornire elementi tali da provare il danno
8 subito. Difatti, la teste , escussa all'udienza del 07/05/2024, Testimone_1
riferiva “[...] noi figli non eravamo a conoscenza dei suoi problemi economici.
Io personalmente venni a sapere di tale situazione non da mio padre ma tramite
una mia amica che viveva ad e che, a sua volta, lo aveva scoperto CP_1
tramite dei social […] posso dire che dopo tale scoperta mio padre non veniva
più a casa mia e né andava a casa di mia sorella […] io ho vissuto a casa con
mio padre fino a circa il 2006 o 2007; posso dire che quando si verificò
l'episodio dei buoni spesa mio padre viveva ad , presso casa di un suo CP_1
amico che lo ospitava […] io non sapevo che nel 2019 mio padre avesse fatto
domanda al Comune di per essere iscritto quale cittadino senza fissa CP_1
dimora e quindi ottenere la residenza presso la Casa Comunale. Non sapevo
nemmeno che mio padre venisse aiutato da mio zio […]” (cfr. Persona_1
verbale di udienza del 07/05/2024).
Il teste escusso alla medesima udienza, dichiarava che il Persona_1
ricorrente “[…] prima usciva da solo e vedeva amici, veniva al circolo, dopo per
la vergogna non lo fece più perché ad si venne a sapere la sua CP_1
condizione […] per circa un paio di anni si comportò così. Prima di questo
episodio lui veniva sempre a casa mia e di mia moglie, dopo invece non ci
veniva più. Io lo conosco da quando avevo otto anni […] è sempre stato un tipo
socievole, solare, dopo questo episodio cambiò, in quel periodo aveva iniziato
anche a cercare casa in ma poi si fermò perché si era diffusa la voce CP_1
della sua situazione e nessuno voleva più affittargli casa […] io lo sapevo che
mio cognato nel 2019 fece domanda al comune di per ottenere la CP_1
residenza quale soggetto senza fissa dimora dichiarando domicilio presso la
mia abitazione. Io in passato l'ho anche aiutato economicamente ma solo per
9 un periodo, prima del 2020, dopo non ha più voluto ricevere aiuti da parte mia
(anche perché dopo non usciva più, non andava più in giro). Io non so perché
lui non aveva una sua abitazione” (cfr. verbale del 07/05/2024).
Tali dichiarazioni, invero, pur palesando un disagio avvertito dalla parte ricorrente in relazione alla pubblicazione oggetto di causa, non provavano la sussistenza, in capo allo stesso, di un danno rilevante, ovvero tale da collocarsi oltre una soglia minima di tolleranza e tale, quindi, da determinare un pregiudizio serio e meritevole di tutela (cfr. Cass. civ. 4427/2011).
Alla luce delle considerazioni effettuate, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni indicate.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca
soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi
di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara l'illegittimità della condotta del e di , in proprio e nella Controparte_1 Controparte_2
qualità di Sindaco del predetto Comune, nella pubblicazione dei dati identificativi del ricorrente;
10 - Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal ricorrente;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 16/01/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
11
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 16/01/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 16/01/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3006/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Daniela Bergameo Parte_1
RICORRENTE
contro
, nella persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Massimiliano Parla
RESISTENTE
e
, in proprio e nella qualità di Sindaco del Controparte_2 CP_1
con il patrimonio dell'avv. Sarah Masato
[...]
RESISTENTE
CONCLUSIONI
2 Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con ricorso ex art. 152 D.lgs. 196/2003 e art. 10 D.lgs. n. 150/2011, Pt_1
conveniva in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, il
[...] CP_1
ed il suo Sindaco onde accertare l'illegittimità della loro condotta nella
[...]
pubblicazione dei propri dati personali, riportati nell'Elenco dei beneficiari di cui alla Determina Dirigenziale n. 485 del 20.04.2020, con condanna dei resistenti alla cancellazione dei predetti dati ed al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
Si costituivano in giudizio il e , in proprio e Controparte_1 Controparte_2
nella qualità di sindaco p.t. del predetto ente, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo, in via preliminare, la cessazione della materia del contendere.
Instauratosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante alcune escussioni testimoniali e giungeva infine all'odierna udienza cartolare per discussione e decisione, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia in parte fondata e vada accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
3 La controversia in esame concerne i rapporti tra la Pubblica Amministrazione
ed i diritti del cittadino nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riferimento a trattamento, cancellazione e comunicazione dei dati medesimi.
Nel caso di specie risulta pacifico che il abbia pubblicato sul Controparte_1
proprio albo pretorio online, unitamente alla Determina Dirigenziale n. 485 del
20/04/2020, l'elenco dei cittadini aventi diritto al sostegno economico
“Emergenza Alimentare Covid-19” e che tale elenco venisse altresì pubblicato sulla pagina Facebook del Sindaco del Controparte_1
Ebbene, va ricordato che, ai sensi dell'art.
2-ter, D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica è
consentito solo se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri e, onde assicurare che tale esercizio non arrechi pregiudizio ai soggetti interessati, la legge indica anche le modalità di tale trattamento.
In merito, l'art. 26, comma 2, d.lgs. 33/2013 stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione “[…] delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12
della legge 241 del 1990, di importo superiore a mille euro […]”, escludendo,
tuttavia, la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei benefici “[…] qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale
degli interessati” (cfr. successivo comma 4).
4 Al riguardo i resistenti, nelle proprie memorie difensive, sostenevano che nel caso di specie non trovasse applicazione il divieto di pubblicazione dei dati identificativi trattandosi di situazione emergenziale ed individuando la base giuridica della liceità del trattamento realizzato nell'art. 6, lett. c) e lett. e), del
GDPR, nonché nell'art 27 del d.lgs. 33/2013, che individua, quale condizione legale di efficacia del provvedimento che dispone la concessione del beneficio,
la pubblicazione del nome dell'impresa o dell'ente o del soggetto beneficiario. I
resistenti richiamavano, anche, il comunicato ANAC del 27/05/2020 in cui,
fermo restando l'obbligatorietà di pubblicazione di alcuni dati, si faceva salva la facoltà dei Comuni di decidere di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori.
Ebbene, al riguardo necessita precisare che la rimozione e/o l'oscuramento degli elenchi pubblicati dal sito e dai social istituzionali non è sufficiente a far dichiarare cessata la materia del contendere, alla luce delle domande risarcitorie formulate dal ricorrente.
Nel caso di specie, considerato l'importo spettante al e valutate le CP_1
istanze prodotte in autodichiarazione dai cittadini, veniva approvato l'elenco dei beneficiari ammessi al buono spesa “Emergenza Alimentare Covid-19” (cfr.
determinazione dirigenziale n. 485 del 20/04/2020) e, in forza di tale provvedimento, l'odierno ricorrente beneficiava di un bonus pari ad € 160,00,
dunque nettamente inferiore a quello indicato al secondo comma dell'art. 26
d.lgs. 33/2013, per il quale è prescritto l'obbligo di pubblicazione, con la conseguenza che il trattamento dei dati oggetto di causa non può che risultare illecito.
5 Al riguardo, come chiarito dal comunicato ANAC del 27 maggio 2020, relativo alla “Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti
dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020”, i buoni erogati a causa dell'emergenza COVID-19 andavano qualificati quali atti di “[...] concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”
previsti dall'art. 26 del D.lgs. 33/2013” trattandosi di aiuti finanziari vincolati all'acquisto di generi alimentari di prima necessità concessi ai nuclei familiari in situazione di difficoltà economica, per i quali i Comuni erano tenuti a pubblicare i criteri e le modalità di erogazione, ex art. 26, co. 1, nonché gli atti di concessione “solo ove di importo complessivamente superiore a mille euro in
un anno nei confronti dello stesso beneficiario” con esclusione della “[...]
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti in questione qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico degli interessati […]”.
I resistenti richiamavano i chiarimenti forniti con il predetto comunicato,
deducendo la facoltà dei Comuni di rendere trasparenti sul proprio sito istituzionale dati ulteriori relativi ai buoni spesa di importo inferiore ai mille euro;
al riguardo, tuttavia, il testo richiamato faceva riferimento a “dati
aggregati” e non identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in questione. Infine, dalla lettura del documento di cui sopra si evinceva chiaramente che, nel periodo in cui venivano pubblicati gli elenchi oggetto di causa, gli obblighi di pubblicazione risultavano sospesi fino alla data del 15 maggio dello stesso anno.
6 Quanto alla rimozione dell'elenco dall'albo pretorio, questa avveniva solo dopo la notifica del ricorso in esame (circostanza incontroversa ex art. 115 c.p.c.) e,
pertanto, la diffusione dei dati si protraeva sicuramente per un periodo superiore ai quindici giorni previsti dall'art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. Al
riguardo, agli atti risultava altresì depositata una diffida, rimasta disattesa,
inviata al affinché procedesse ad oscurare il nominativo Controparte_1
dell'odierno istante.
Tanto premesso, invocava l'applicazione degli artt. 13 e 17 del Parte_2
regolamento UE 679/2016, secondo cui l'interessato “[…] ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo
di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei
motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità
per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati […] d) i dati sono stati
trattati illecitamente”.
Ebbene, alla luce di quanto innanzi, deve ritenersi illecita la pubblicazione dei dati personali del ricorrente, non risultando necessaria l'avvenuta diffusione del dato identificativo del nome, in violazione del principio di minimizzazione e dei principi base del trattamento contenuti nell'art. 5 del predetto Regolamento;
conseguentemente, la condotta posta in essere dai resistenti deve reputarsi illegittima.
Quanto alla esimente invocata dagli odierni resistenti, secondo i quali la situazione economico-sociale del rientrava tra quelle disagiate e Pt_1
comprovate dal suo stato di “persona senza fissa dimora” (cfr. nota allegata 14
maggio 2024), la stessa non può reputarsi condivisibile, atteso che l'iscrizione
7 in una via convenzionale, non territorialmente esistente (circolare Istat 29/1992-
p-45,46) istituita appositamente per la registrazione dei senza fissa dimora,
risponde unicamente alla necessità che tutti i cittadini risultino iscritti all'anagrafe, anche onde poter usufruire dei servizi loro garantiti dallo Stato.
Non è risarcibile, tuttavia, il danno lamentato dall'odierno ricorrente, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda. In riferimento alla violazione dell'art. 82 del
Regolamento 2016/79 la Corte di Giustizia Europea, evidenziava che la mera violazione del GDPR non è sufficiente per determinare un diritto al risarcimento, atteso che l'esistenza di un danno, materiale o immateriale,
costituisce solo una delle condizioni del diritto al risarcimento;
difatti ai fini dello stesso occorre dare prova del danno subito e del nesso di causalità tra il trattamento illecito ed il danno subito (Corte giustizia UE sez. III, 04/05/2023,
n.300). Per le medesime ragioni, ovvero mancanza del benché minimo supporto probatorio, deve rigettarsi anche la domanda di risarcimento ex art. 2059 c.c.
(d'altronde, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “Il danno non
patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai
ritenersi "in re ipsa", ma deve essere debitamente allegato e provato da chi lo
invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici […]” – Cass. civ.
19/02/2019, n.4815).
Nel caso in esame, infatti, il ricorrente affermava di aver subito un danno rappresentando l'insorgenza di stati di malessere, limitandosi tuttavia ad enunciazioni generiche, astratte e non sostenute da alcuna allegazione probatoria. Nel complesso, anche, le dichiarazioni rese dai testi in corso di causa si appalesavano non in grado di fornire elementi tali da provare il danno
8 subito. Difatti, la teste , escussa all'udienza del 07/05/2024, Testimone_1
riferiva “[...] noi figli non eravamo a conoscenza dei suoi problemi economici.
Io personalmente venni a sapere di tale situazione non da mio padre ma tramite
una mia amica che viveva ad e che, a sua volta, lo aveva scoperto CP_1
tramite dei social […] posso dire che dopo tale scoperta mio padre non veniva
più a casa mia e né andava a casa di mia sorella […] io ho vissuto a casa con
mio padre fino a circa il 2006 o 2007; posso dire che quando si verificò
l'episodio dei buoni spesa mio padre viveva ad , presso casa di un suo CP_1
amico che lo ospitava […] io non sapevo che nel 2019 mio padre avesse fatto
domanda al Comune di per essere iscritto quale cittadino senza fissa CP_1
dimora e quindi ottenere la residenza presso la Casa Comunale. Non sapevo
nemmeno che mio padre venisse aiutato da mio zio […]” (cfr. Persona_1
verbale di udienza del 07/05/2024).
Il teste escusso alla medesima udienza, dichiarava che il Persona_1
ricorrente “[…] prima usciva da solo e vedeva amici, veniva al circolo, dopo per
la vergogna non lo fece più perché ad si venne a sapere la sua CP_1
condizione […] per circa un paio di anni si comportò così. Prima di questo
episodio lui veniva sempre a casa mia e di mia moglie, dopo invece non ci
veniva più. Io lo conosco da quando avevo otto anni […] è sempre stato un tipo
socievole, solare, dopo questo episodio cambiò, in quel periodo aveva iniziato
anche a cercare casa in ma poi si fermò perché si era diffusa la voce CP_1
della sua situazione e nessuno voleva più affittargli casa […] io lo sapevo che
mio cognato nel 2019 fece domanda al comune di per ottenere la CP_1
residenza quale soggetto senza fissa dimora dichiarando domicilio presso la
mia abitazione. Io in passato l'ho anche aiutato economicamente ma solo per
9 un periodo, prima del 2020, dopo non ha più voluto ricevere aiuti da parte mia
(anche perché dopo non usciva più, non andava più in giro). Io non so perché
lui non aveva una sua abitazione” (cfr. verbale del 07/05/2024).
Tali dichiarazioni, invero, pur palesando un disagio avvertito dalla parte ricorrente in relazione alla pubblicazione oggetto di causa, non provavano la sussistenza, in capo allo stesso, di un danno rilevante, ovvero tale da collocarsi oltre una soglia minima di tolleranza e tale, quindi, da determinare un pregiudizio serio e meritevole di tutela (cfr. Cass. civ. 4427/2011).
Alla luce delle considerazioni effettuate, la domanda di parte ricorrente deve ritenersi parzialmente fondata nei limiti e per le ragioni indicate.
La soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (v. Cass. civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca
soccombenza deve ravvisarsi sia nelle ipotesi di pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi
di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa:
- Accoglie in parte la domanda attorea e dichiara l'illegittimità della condotta del e di , in proprio e nella Controparte_1 Controparte_2
qualità di Sindaco del predetto Comune, nella pubblicazione dei dati identificativi del ricorrente;
10 - Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dal ricorrente;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 16/01/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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