Articolo 1 della Legge 15 gennaio 1951, n. 42
Versione
2 marzo 1951
Art. 1. Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie previste dall' art. 11 del regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777 , recante norme per l'esecuzione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della citta' di Parma, hanno effetto fino al 31 ottobre 1952.
Le anzidette facilitazioni si estendono anche agli atti di trapasso a favore di enti e privati che provvedono alle costruzioni o alle ricostruzioni in luogo e vece del Comune in relazione ad apposite convenzioni aventi data certa e stipulate per l'esecuzione del piano medesimo.
Le imposte di registro ed ipotecarie eventualmente gia' percette in misura normale durante il periodo decorrente dalla scadenza del termine fissato col regio decreto-legge 13 settembre 1938, n. 1777 , per le agevolazioni sino all'entrata in vigore della presente legge, non sono restituibili.

Entrata in vigore il 2 marzo 1951
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