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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 849 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Pezzo Parte_1 C.F._1
ON
ATTORE
E
C.F.: in proprio e quale Presidente Controparte_1 C.F._2
p.t. dell' Controparte_2
C.F.: in qualità di socia Parte_2 C.F._3 dell' ; Controparte_2
C.F.: quale titolare della Ditta individuale Parte_3 C.F._4
“Consulter”; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Paola MAGLIARELLA
CONVENUTI
Avente ad oggetto: pagamento canoni e risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 23 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, citava in giudizio i Parte_1 convenuti.
Esponeva: che con contratto del 15 novembre 2010, regolarmente registrato il 16/11/2010, ebbe a concedere in locazione a titolare della ditta Parte_1 Parte_3 individuale Consulter, i locali di sua proprietà ubicati in loc. Corigliano Scalo, Via
ND TI (p.zzo posti al piano terra in catasto al foglio 85, particella Per_1
2179 sub 2 e 3; che tra le condizioni espressamente previste vi era l'assoluto divieto di sublocare o dare in comodato tutto o parte dell'immobile; che in realtà, all'interno dei locali concessi in fitto, la Ditta Consulter, non ha mai operato e l'utilizzo dell'immobile è servito esclusivamente all' Controparte_2 accreditata presso la Regione Calabria in forza del decreto n. 4458 del 14/04/2014, per la formazione professionale, poi revocata in data 29/07/2016 prot.
n. 2276, per le evidenti irregolarità denunciate dall'esponente all'ente Regionale nonchè alla Procura della Repubblica di questo Tribunale. Concludeva al fine di accertare e dichiarare la responsabilità solidale di tutti i convenuti per le causali di cui in premessa e conseguentemente condannarli al pagamento in solido della somma complessiva di € 16.015,00 , oltre iva sull'importo di € 8.015,00 dovuto a titolo di risarcimento dei danni all'immobile - oltre agli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese.
Si costituivano i convenuti che contestavano le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda;
avanzava inoltre richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., vinte le spese.
Previa istruzione, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
Ritenuto di dover disattendere l'eccezione formulata in via preliminare da parte convenuta ed esternatasi nella nullità dell'atto di citazione perché generico.
La disciplina dei vizi dell'atto di citazione relativi alla parte della editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, è contenuta nel 4° comma dell'art. 164 c.p.c., in relazione al contenuto dell'atto fissato dall'art. 163 3° comma nn. 3 e 4, ossia omissione o assoluta incertezza della
Pagina 2 di 7 determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi). Il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163
c.p.c., ossia l'indicazione della cosa oggetto della domanda è generalmente inteso come relativo sia al petitum mediato, quale concreta utilità che la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia, cioè il bene della vita che intende conseguire, sia al petitum immediato quale è il provvedimento giudiziale, strumentale rispetto a tale scopo. Con riguardo alle modalità dell'indicazione del petitum, la giurisprudenza ritiene che non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto e tale principio risulta in linea con quello in base al quale il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto effettivo e non secondo la terminologia usata dalla parte.
I requisiti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. attengono, invece, all'individuazione del titolo della domanda: è, infatti, pacifico che l'esposizione dei fatti consista nell'affermazione o allegazione di quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal legislatore a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “titolo della domanda”. E' necessario sottolineare che la omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda comporta vizio della citazione, per mancata individuazione del diritto fatto valere, solo per i diritti cosiddetti eterodeterminati, ossia per i diritti che sono individuati soprattutto dall'indicazione del loro fatto generatore per i quali, perciò, la fattispecie costitutiva è elemento necessario per la loro identificazione. Nel caso per cui è processo, risultano sufficientemente individuati ab origine i fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda .
La domanda proposta in giudizio è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte convenuta di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
^^^
Quanto al merito.
Ai sensi dell'art. 36 comma 1 l. 392/1978 “Il conduttore puo' sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore puo' opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso
Pagina 3 di 7 di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
Ritiene questo giudice non essersi verificata la cessione del contratto di locazione;
conseguentemente, che ricorra la legittimazione passiva del convenuto, dovendosi escludere che la sua responsabilità intervenga solo in via sussidiaria. Ed invero ai sensi dell'art. 36 legge locazioni in caso di cessione o affitto da parte del conduttore dell'immobile dell'azienda la cessione del contratto di locazione non è automatica ma solo eventuale e può presumersi, salvo, come risulta nel caso in esame per quanto di seguito, diversa espressa previsione delle parti del contratto di affitto (Cass. n.11967 del 2013). E nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui il locatore non abbia liberato il conduttore cedente/affittante l'azienda ai sensi dell'art. 36 l. 392/1978, quest'ultimo rimane legittimato passivo in ordine alle azioni relative alla prosecuzione ovvero alla estinzione del rapporto (cfr. Cass.
19772/2003; Cass. 6427/2009).
I contraenti hanno espressamente escluso la cessione del contratto di locazione ed il fitto dell'azienda.
Segue che è rimasto quindi in essere il contratto di locazione tra il locatore, Pt_1 ed il conduttore
[...] Parte_3
Tanto precisato “In caso di affitto di azienda, la qualificazione come sublocazione, ovvero come cessione dell'originaria locazione, del contratto intervenuto tra le parti relativamente all'immobile in cui è esercitata l'azienda non rileva con riguardo all'esclusione della necessità del consenso del locatore - prevista, per entrambi i casi, dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rispettivamente in deroga agli artt. 1594 e 1406 cod. civ. - ma la distinzione resta, invece, rilevante nei rapporti con il locatore, dal momento che, per le azioni esercitate da o contro il medesimo, la legittimazione "ad causam" appartiene al conduttore originario nella sublocazione ed al cessionario in ipotesi di cessione del contratto di locazione”
(Cass. 11967/2013).
Nel caso in esame, esclusa la cessione del contratto, legittimato passivo delle azioni esercitate dal locatore resta il conduttore . Parte_3
Orbene in tema di locazione di immobili il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore al quale, pertanto, non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o determinare unilateralmente il canone (e ciò anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore). La sospensione totale o parziale di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in ogni caso sarebbe legittima soltanto quando venisse
Pagina 4 di 7 completamente a mancare la prestazione della controparte (cfr. ex multis Cass. Civ.
n.9863/98; Cass. Civ. n.2855/2005). E 'In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.' (Cass. 25584/2018; cfr. Cass.
Sezioni Unite n. 13533/2001).
Tanto precisato, parte attrice ha fornito la prova della ricorrenza del contratto di locazione, quale fonte dell'obbligazione di pagamento dei canoni a carico del conduttore ed ha eccepito l'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2015 e gennaio
2016; il conduttore, per parte sua, non ha fornito la prova dell'integrale pagamento e comunque di un fatto estintivo della sua obbligazione.
Ed invero le ricevute di pagamento versate in atti sono afferenti a periodi diversi, non oggetto di contestazione ad eccezione della mensilità relativa al mese di dicembre 2015 che risulta documentata.
Segue la condanna al pagamento di tre canoni di mensilità, nella specie per i mesi di ottobre e novembre 2015 nonché gennaio 2016 per un importo totale di euro
2.400,00 (euro 800,00 x 3).
^^^
Parte attrice ha depositato in atti, come detto, il contratto di locazione intervenuto con la convenuta, per il canone mensile di euro 800,00.
Parte attrice ha dedotto che la convenuta ha rilasciato, senza alcun preavviso,
l'immobile.
Deve ritenersi pertanto provato che tra le parti era intervenuto contratto di locazione dell'immobile indicato in premessa, per il canone mensile di euro 800,00,
Il rilascio dell'immobile risulta provato sia dall'omessa contestazione e sia dal verbale di consegna delle chiavi dell'immobile.
Orbene il conduttore poteva recedere dal contratto dando avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima dell'esecuzione del rilascio.
Parte convenuta non ha dato alcuna prova in merito al predetto preavviso .
Segue che va condannata al pagamento dell'indennità per mancato preavviso.
Appare equo quantificare tale indennità in base al canone di locazione previsto da contratto, per un importo complessivo pari ad euro 4.800,00.
Pagina 5 di 7 Risulta però provato dal contratto allegato in atti che la locatrice aveva ricevuto la somma di euro 1.600,00 a titolo di cauzione;
tale somma deve essere detratta dall'indennità di preavviso prima indicata in quanto il contratto risulta risolto per rilascio dell'immobile e non risulta provato alcun danno all'immobile causato dal conduttore fino al momento del rilascio..
^^^
Va, invero, respinta la domanda di risarcimento danni stante, tra le altre, la carenza di prova per la genericità espositiva e per la mancanza di idonea documentazione al riguardo. Ed invero in atti insiste un verbale, non contestato, di consegna delle chiavi con sottoscrizione delle parti processuali privo di qualsiasi indicazione e constatazione dello stato dell'immobile, constatazione da effettuare nel contraddittorio delle parti indi necessaria e propedeutica. Segue che il preventivo versato in atti non assume alcuna valenza probatoria in difetto di accertamento dei danni nei termini di cui sopra.
In presenza di un quadro probatorio di tal fatta, esplorativa sarebbe stata la CTU chiesta dall'attore.
Segue in difetto di prova di sussistenza di danni, il rigetto della domanda.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Segue il rigetto della residua richiesta.
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte convenuta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone
Pagina 6 di 7 l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto ).
Il parziale accoglimento della domanda di parte attrice comporta il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza di parte convenuta, Parte_3 nella qualità, e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(studio euro 500,00; introduttiva euro 500,00; istruttoria euro 900,00; decisionale euro 1.100,00) : 2 = 1.500,00 compensando il residuo mezzo.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 849/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Pt_3
nella qualità, accerta e dichiara la morosità della convenuta nel pagamento
[...] dei canoni di locazione di ottobre, novembre 2015 e gennaio 2016; condanna parte convenuta nella qualità, al pagamento, in favore di Parte_3 parte attrice della somma complessiva di euro 2.400,00 a titolo di Parte_1 canoni di locazione insoluti per il periodo di cui sopra, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo ed euro 3.200,00 a titolo di indennità di preavviso, somma dalla quale risulta decurtata la cauzione versata;
condanna altresì la convenuta nella qualità al pagamento in favore di Parte_3 parte attrice delle spese e competenze di lite, nella misura di 1/2, qui liquidate in
Euro 132,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compenso , oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge, compensando il residuo mezzo .
Compensa le spese nei confronti delle residue parti processuali.
Così deciso in Castrovillari il 23 dicembre 2025
Il giudice G.O.T
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 849 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Pezzo Parte_1 C.F._1
ON
ATTORE
E
C.F.: in proprio e quale Presidente Controparte_1 C.F._2
p.t. dell' Controparte_2
C.F.: in qualità di socia Parte_2 C.F._3 dell' ; Controparte_2
C.F.: quale titolare della Ditta individuale Parte_3 C.F._4
“Consulter”; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Paola MAGLIARELLA
CONVENUTI
Avente ad oggetto: pagamento canoni e risarcimento danni
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 23 luglio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 7 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, citava in giudizio i Parte_1 convenuti.
Esponeva: che con contratto del 15 novembre 2010, regolarmente registrato il 16/11/2010, ebbe a concedere in locazione a titolare della ditta Parte_1 Parte_3 individuale Consulter, i locali di sua proprietà ubicati in loc. Corigliano Scalo, Via
ND TI (p.zzo posti al piano terra in catasto al foglio 85, particella Per_1
2179 sub 2 e 3; che tra le condizioni espressamente previste vi era l'assoluto divieto di sublocare o dare in comodato tutto o parte dell'immobile; che in realtà, all'interno dei locali concessi in fitto, la Ditta Consulter, non ha mai operato e l'utilizzo dell'immobile è servito esclusivamente all' Controparte_2 accreditata presso la Regione Calabria in forza del decreto n. 4458 del 14/04/2014, per la formazione professionale, poi revocata in data 29/07/2016 prot.
n. 2276, per le evidenti irregolarità denunciate dall'esponente all'ente Regionale nonchè alla Procura della Repubblica di questo Tribunale. Concludeva al fine di accertare e dichiarare la responsabilità solidale di tutti i convenuti per le causali di cui in premessa e conseguentemente condannarli al pagamento in solido della somma complessiva di € 16.015,00 , oltre iva sull'importo di € 8.015,00 dovuto a titolo di risarcimento dei danni all'immobile - oltre agli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
vinte le spese.
Si costituivano i convenuti che contestavano le avverse rappresentazioni sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda;
avanzava inoltre richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., vinte le spese.
Previa istruzione, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
Ritenuto di dover disattendere l'eccezione formulata in via preliminare da parte convenuta ed esternatasi nella nullità dell'atto di citazione perché generico.
La disciplina dei vizi dell'atto di citazione relativi alla parte della editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, è contenuta nel 4° comma dell'art. 164 c.p.c., in relazione al contenuto dell'atto fissato dall'art. 163 3° comma nn. 3 e 4, ossia omissione o assoluta incertezza della
Pagina 2 di 7 determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum) e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi). Il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163
c.p.c., ossia l'indicazione della cosa oggetto della domanda è generalmente inteso come relativo sia al petitum mediato, quale concreta utilità che la parte intende ottenere attraverso il ricorso alla giustizia, cioè il bene della vita che intende conseguire, sia al petitum immediato quale è il provvedimento giudiziale, strumentale rispetto a tale scopo. Con riguardo alle modalità dell'indicazione del petitum, la giurisprudenza ritiene che non occorrano formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda risulti, anche implicitamente, dalle difese della parte e che il suo oggetto possa essere chiaramente individuato nella parte espositiva dell'atto e tale principio risulta in linea con quello in base al quale il giudice deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto effettivo e non secondo la terminologia usata dalla parte.
I requisiti di cui al n. 4 dell'art. 163 c.p.c. attengono, invece, all'individuazione del titolo della domanda: è, infatti, pacifico che l'esposizione dei fatti consista nell'affermazione o allegazione di quei fatti che, in quanto riconducibili in astratto ad una o più norme, costituiscono la causa petendi, indicata dal legislatore a volte come “ragione della domanda”, altre volte come “titolo della domanda”. E' necessario sottolineare che la omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda comporta vizio della citazione, per mancata individuazione del diritto fatto valere, solo per i diritti cosiddetti eterodeterminati, ossia per i diritti che sono individuati soprattutto dall'indicazione del loro fatto generatore per i quali, perciò, la fattispecie costitutiva è elemento necessario per la loro identificazione. Nel caso per cui è processo, risultano sufficientemente individuati ab origine i fatti e gli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda .
La domanda proposta in giudizio è nella fattispecie sufficientemente specifica sia in relazione al petitum, sia in relazione alla causa petendi: tanto ha permesso alla parte convenuta di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
^^^
Quanto al merito.
Ai sensi dell'art. 36 comma 1 l. 392/1978 “Il conduttore puo' sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore puo' opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso
Pagina 3 di 7 di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
Ritiene questo giudice non essersi verificata la cessione del contratto di locazione;
conseguentemente, che ricorra la legittimazione passiva del convenuto, dovendosi escludere che la sua responsabilità intervenga solo in via sussidiaria. Ed invero ai sensi dell'art. 36 legge locazioni in caso di cessione o affitto da parte del conduttore dell'immobile dell'azienda la cessione del contratto di locazione non è automatica ma solo eventuale e può presumersi, salvo, come risulta nel caso in esame per quanto di seguito, diversa espressa previsione delle parti del contratto di affitto (Cass. n.11967 del 2013). E nell'ipotesi, quale quella in esame, in cui il locatore non abbia liberato il conduttore cedente/affittante l'azienda ai sensi dell'art. 36 l. 392/1978, quest'ultimo rimane legittimato passivo in ordine alle azioni relative alla prosecuzione ovvero alla estinzione del rapporto (cfr. Cass.
19772/2003; Cass. 6427/2009).
I contraenti hanno espressamente escluso la cessione del contratto di locazione ed il fitto dell'azienda.
Segue che è rimasto quindi in essere il contratto di locazione tra il locatore, Pt_1 ed il conduttore
[...] Parte_3
Tanto precisato “In caso di affitto di azienda, la qualificazione come sublocazione, ovvero come cessione dell'originaria locazione, del contratto intervenuto tra le parti relativamente all'immobile in cui è esercitata l'azienda non rileva con riguardo all'esclusione della necessità del consenso del locatore - prevista, per entrambi i casi, dall'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rispettivamente in deroga agli artt. 1594 e 1406 cod. civ. - ma la distinzione resta, invece, rilevante nei rapporti con il locatore, dal momento che, per le azioni esercitate da o contro il medesimo, la legittimazione "ad causam" appartiene al conduttore originario nella sublocazione ed al cessionario in ipotesi di cessione del contratto di locazione”
(Cass. 11967/2013).
Nel caso in esame, esclusa la cessione del contratto, legittimato passivo delle azioni esercitate dal locatore resta il conduttore . Parte_3
Orbene in tema di locazione di immobili il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore al quale, pertanto, non è consentito astenersi dal versare il corrispettivo o determinare unilateralmente il canone (e ciò anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene anche quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore). La sospensione totale o parziale di detta obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., in ogni caso sarebbe legittima soltanto quando venisse
Pagina 4 di 7 completamente a mancare la prestazione della controparte (cfr. ex multis Cass. Civ.
n.9863/98; Cass. Civ. n.2855/2005). E 'In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.' (Cass. 25584/2018; cfr. Cass.
Sezioni Unite n. 13533/2001).
Tanto precisato, parte attrice ha fornito la prova della ricorrenza del contratto di locazione, quale fonte dell'obbligazione di pagamento dei canoni a carico del conduttore ed ha eccepito l'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2015 e gennaio
2016; il conduttore, per parte sua, non ha fornito la prova dell'integrale pagamento e comunque di un fatto estintivo della sua obbligazione.
Ed invero le ricevute di pagamento versate in atti sono afferenti a periodi diversi, non oggetto di contestazione ad eccezione della mensilità relativa al mese di dicembre 2015 che risulta documentata.
Segue la condanna al pagamento di tre canoni di mensilità, nella specie per i mesi di ottobre e novembre 2015 nonché gennaio 2016 per un importo totale di euro
2.400,00 (euro 800,00 x 3).
^^^
Parte attrice ha depositato in atti, come detto, il contratto di locazione intervenuto con la convenuta, per il canone mensile di euro 800,00.
Parte attrice ha dedotto che la convenuta ha rilasciato, senza alcun preavviso,
l'immobile.
Deve ritenersi pertanto provato che tra le parti era intervenuto contratto di locazione dell'immobile indicato in premessa, per il canone mensile di euro 800,00,
Il rilascio dell'immobile risulta provato sia dall'omessa contestazione e sia dal verbale di consegna delle chiavi dell'immobile.
Orbene il conduttore poteva recedere dal contratto dando avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima dell'esecuzione del rilascio.
Parte convenuta non ha dato alcuna prova in merito al predetto preavviso .
Segue che va condannata al pagamento dell'indennità per mancato preavviso.
Appare equo quantificare tale indennità in base al canone di locazione previsto da contratto, per un importo complessivo pari ad euro 4.800,00.
Pagina 5 di 7 Risulta però provato dal contratto allegato in atti che la locatrice aveva ricevuto la somma di euro 1.600,00 a titolo di cauzione;
tale somma deve essere detratta dall'indennità di preavviso prima indicata in quanto il contratto risulta risolto per rilascio dell'immobile e non risulta provato alcun danno all'immobile causato dal conduttore fino al momento del rilascio..
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Va, invero, respinta la domanda di risarcimento danni stante, tra le altre, la carenza di prova per la genericità espositiva e per la mancanza di idonea documentazione al riguardo. Ed invero in atti insiste un verbale, non contestato, di consegna delle chiavi con sottoscrizione delle parti processuali privo di qualsiasi indicazione e constatazione dello stato dell'immobile, constatazione da effettuare nel contraddittorio delle parti indi necessaria e propedeutica. Segue che il preventivo versato in atti non assume alcuna valenza probatoria in difetto di accertamento dei danni nei termini di cui sopra.
In presenza di un quadro probatorio di tal fatta, esplorativa sarebbe stata la CTU chiesta dall'attore.
Segue in difetto di prova di sussistenza di danni, il rigetto della domanda.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Segue il rigetto della residua richiesta.
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte convenuta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone
Pagina 6 di 7 l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto ).
Il parziale accoglimento della domanda di parte attrice comporta il rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza di parte convenuta, Parte_3 nella qualità, e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(studio euro 500,00; introduttiva euro 500,00; istruttoria euro 900,00; decisionale euro 1.100,00) : 2 = 1.500,00 compensando il residuo mezzo.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 849/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Pt_3
nella qualità, accerta e dichiara la morosità della convenuta nel pagamento
[...] dei canoni di locazione di ottobre, novembre 2015 e gennaio 2016; condanna parte convenuta nella qualità, al pagamento, in favore di Parte_3 parte attrice della somma complessiva di euro 2.400,00 a titolo di Parte_1 canoni di locazione insoluti per il periodo di cui sopra, oltre interessi legali dalle singole scadenze e sino al soddisfo ed euro 3.200,00 a titolo di indennità di preavviso, somma dalla quale risulta decurtata la cauzione versata;
condanna altresì la convenuta nella qualità al pagamento in favore di Parte_3 parte attrice delle spese e competenze di lite, nella misura di 1/2, qui liquidate in
Euro 132,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compenso , oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge, compensando il residuo mezzo .
Compensa le spese nei confronti delle residue parti processuali.
Così deciso in Castrovillari il 23 dicembre 2025
Il giudice G.O.T
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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