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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7473/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], nata a [...] il Parte_3
1.10.1994 e nata a [...] il [...], tutti con il patrocinio Parte_4 dell'avv. Fiorenzo Marino ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno,
Via Eugenio Caterina n. 14
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il
[...] Controparte_1 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di Persona_1 cittadino italiano, nato a [...] il [...] ed emigrato in Cile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino cileno. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 7.5.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 02.9.2024. I ricorrenti deducono che il signor nato il [...] a [...], Persona_1 successivamente emigrava in Cile dove, conosciuto anche come contraeva Persona_2 matrimonio, in data 28.04.1898, con la sig.ra e dove, dalla Persona_3 predetta unione, nasceva il 21.02.1908; Persona_4
- contraeva matrimonio in Cile, in data 6.05.1928, con il sig. Per_4 Persona_4
, cittadino cileno, e dall'unione nasceva, in Cile, Parte_5 Persona_5 il 9.10.1929;
[...]
- contraeva matrimonio in Cile, in data 9.06.1951, con la sig.ra Persona_5
e dall'unione nasceva, in Cile, Persona_6 Parte_6 Parte_1 il 17.03.1962;
[...]
- contraeva matrimonio in Cile, in data 20.09.1990, con la Parte_1 sig.ra e dall'unione nascevano, in Cile, Persona_7 Parte_2 il 13.01.1992, il giorno 1.10.1994 e il Parte_3 Parte_4
20.10.1998.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Orbene, nel merito, va osservato che dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. è nato prima dell'unificazione del Regno Persona_1 d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a [...] il [...] (cfr. Persona_1 all. 1) ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, e deceduto in Cile il 27.04.1925 (cfr. all. 5), ovvero dopo l'unità d'Italia (1861), abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Pertanto, poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. non è stato Persona_1 naturalizzato cittadino cileno, né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. all.
3 – 4), in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alla figlia (cfr. all. 7) la quale, nel vigore della Legge n. 555/1912, che Persona_4 riprendeva il Codice del 1865, perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero (cfr. all. 8) anteriormente al 1 gennaio 1948. Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, come il caso di specie. Ne consegue che la cittadinanza della sig.ra perduta dalla stessa Persona_4
a causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1
n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost. n. 30/1983), al figlio (cfr. Persona_5 all. 9) e da questo a tutti i suoi discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. all. 11-16). E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Nulla sulle spese di lite, in considerazione della espressa rinuncia alle stesse effettuate da parte ricorrente e stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] Parte_2
(Cile) il 13.01.1992, nata a [...] il [...] e Parte_3 nata a [...] il [...], il diritto al Parte_4 riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, 27.05.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 7473/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], nata a [...] il Parte_3
1.10.1994 e nata a [...] il [...], tutti con il patrocinio Parte_4 dell'avv. Fiorenzo Marino ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno,
Via Eugenio Caterina n. 14
Ricorrenti
Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare, il
[...] Controparte_1 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di Persona_1 cittadino italiano, nato a [...] il [...] ed emigrato in Cile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino cileno. Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_1 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 7.5.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 02.9.2024. I ricorrenti deducono che il signor nato il [...] a [...], Persona_1 successivamente emigrava in Cile dove, conosciuto anche come contraeva Persona_2 matrimonio, in data 28.04.1898, con la sig.ra e dove, dalla Persona_3 predetta unione, nasceva il 21.02.1908; Persona_4
- contraeva matrimonio in Cile, in data 6.05.1928, con il sig. Per_4 Persona_4
, cittadino cileno, e dall'unione nasceva, in Cile, Parte_5 Persona_5 il 9.10.1929;
[...]
- contraeva matrimonio in Cile, in data 9.06.1951, con la sig.ra Persona_5
e dall'unione nasceva, in Cile, Persona_6 Parte_6 Parte_1 il 17.03.1962;
[...]
- contraeva matrimonio in Cile, in data 20.09.1990, con la Parte_1 sig.ra e dall'unione nascevano, in Cile, Persona_7 Parte_2 il 13.01.1992, il giorno 1.10.1994 e il Parte_3 Parte_4
20.10.1998.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Orbene, nel merito, va osservato che dalla documentazione agli atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, sig. è nato prima dell'unificazione del Regno Persona_1 d'Italia e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato, in proposito, che gli artt.
4-15 del c.c. del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848) che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis e sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Le successive leggi, n. 23 del 31.01.1901 sulle migrazioni e n. 217 del 17.05.1906, confermarono il principio della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, così che coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono considerati cittadini italiani anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a [...] il [...] (cfr. Persona_1 all. 1) ovvero prima della nascita del Regno d'Italia, e deceduto in Cile il 27.04.1925 (cfr. all. 5), ovvero dopo l'unità d'Italia (1861), abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) in quanto emigrato senza aver acquisito la cittadinanza straniera al momento dell'unificazione del Regno d'Italia. Pertanto, poiché risulta dalla documentazione allegata che il sig. non è stato Persona_1 naturalizzato cittadino cileno, né ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana (cfr. all.
3 – 4), in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa trasmettendola alla figlia (cfr. all. 7) la quale, nel vigore della Legge n. 555/1912, che Persona_4 riprendeva il Codice del 1865, perdeva la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero (cfr. all. 8) anteriormente al 1 gennaio 1948. Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, come il caso di specie. Ne consegue che la cittadinanza della sig.ra perduta dalla stessa Persona_4
a causa di una norma illegittima e non per propria volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1
n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana (cfr. Corte Cost. n. 30/1983), al figlio (cfr. Persona_5 all. 9) e da questo a tutti i suoi discendenti, ivi inclusi gli odierni ricorrenti (cfr. all. 11-16). E' dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Nulla sulle spese di lite, in considerazione della espressa rinuncia alle stesse effettuate da parte ricorrente e stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 nato a [...] il [...], nato a [...]
[...] Parte_2
(Cile) il 13.01.1992, nata a [...] il [...] e Parte_3 nata a [...] il [...], il diritto al Parte_4 riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, 27.05.2025
Il Giudice
Monica Mastrandrea