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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/05/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1228/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.11.1962 e residente in [...],
e
(c.f. ), nata ad [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2 ivi residente a[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore POLITANO (c. f.:
), che dichiara di voler ricevere gli avvisi, comunicazioni e C.F._3 notificazioni di cancelleria al seguente n. di fax: 0982.975003 od all'indirizzo PEC: e presso il cui studio legale sito in MA alla via Lava Email_1
Gaenza n. 81 le parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di separazione.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 10.12.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto tra loro in MA (Cs) in data 3.10.1994 e trascritto negli atti di stato civile del predetto comune al numero 45, Parte II , Serie A, precisando che in costanza del medesimo sono nati nel comune di Cetraro (Cs) in data 21.11.1997 il figlio ed in data 31.08.1995 il Per_1 figlio entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il protrarsi di alcune divergenze caratteriali, acuitesi nel corso degli anni, hanno irrimediabilmente minato il loro rapporto coniugale, facendo venir meno purtroppo ogni affectio maritalis, per cui hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate;
- che, peraltro, da circa due mesi vivono di fatto separatamente in distinte abitazioni site in
MA e, precisamente, il sig. alla Via R. Margherita n. Parte_1
122 e la sig.ra alla Via Monte Cocuzzo n. 10, sede quest'ultima Parte_2 della casa coniugale.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto in data 1.04.2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni, che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- i coniugi dichiarano reciprocamente di voler rinunziare a qualsiasi assegno di mantenimento in proprio favore, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- non sussistono ulteriori questioni o problematiche di carattere patrimoniale tra i coniugi, sia per ciò che concerne i beni immobili che quelli mobili, avendo il IG. Parte_1 ritirato dalla casa coniugale ogni bene di sua pertinenza ed i propri effetti personali ed essendo la casa coniugale, peraltro di proprietà della IG.ra , tuttora nel suo Pt_2 legittimo ed univoco possesso.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1228/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di Parte_2 separazione dei beni contratto tra loro in MA (Cs) in data 3.10.1994 e trascritto negli atti di stato civile del predetto comune al numero 45, Parte II , Serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del MA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1228/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.04.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03.11.1962 e residente in [...],
e
(c.f. ), nata ad [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2 ivi residente a[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore POLITANO (c. f.:
), che dichiara di voler ricevere gli avvisi, comunicazioni e C.F._3 notificazioni di cancelleria al seguente n. di fax: 0982.975003 od all'indirizzo PEC: e presso il cui studio legale sito in MA alla via Lava Email_1
Gaenza n. 81 le parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di separazione.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 10.12.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto tra loro in MA (Cs) in data 3.10.1994 e trascritto negli atti di stato civile del predetto comune al numero 45, Parte II , Serie A, precisando che in costanza del medesimo sono nati nel comune di Cetraro (Cs) in data 21.11.1997 il figlio ed in data 31.08.1995 il Per_1 figlio entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il protrarsi di alcune divergenze caratteriali, acuitesi nel corso degli anni, hanno irrimediabilmente minato il loro rapporto coniugale, facendo venir meno purtroppo ogni affectio maritalis, per cui hanno deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate;
- che, peraltro, da circa due mesi vivono di fatto separatamente in distinte abitazioni site in
MA e, precisamente, il sig. alla Via R. Margherita n. Parte_1
122 e la sig.ra alla Via Monte Cocuzzo n. 10, sede quest'ultima Parte_2 della casa coniugale.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha apposto in data 1.04.2025 il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni, che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- i coniugi dichiarano reciprocamente di voler rinunziare a qualsiasi assegno di mantenimento in proprio favore, in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
- non sussistono ulteriori questioni o problematiche di carattere patrimoniale tra i coniugi, sia per ciò che concerne i beni immobili che quelli mobili, avendo il IG. Parte_1 ritirato dalla casa coniugale ogni bene di sua pertinenza ed i propri effetti personali ed essendo la casa coniugale, peraltro di proprietà della IG.ra , tuttora nel suo Pt_2 legittimo ed univoco possesso.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1228/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di Parte_2 separazione dei beni contratto tra loro in MA (Cs) in data 3.10.1994 e trascritto negli atti di stato civile del predetto comune al numero 45, Parte II , Serie A;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del MA (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MA (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
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