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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/04/2024, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR PA EN, all'udienza del 18/04/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 3840 /2020, 1476/21; 2635/22 R.G.riunite, promosse da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO ANTONIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti ATZENI OLIVIERO, MAURIZIO FALQUI CAO, RENATO
VESTINI;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo, indebito malattia e DS agricola
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/11/2020 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2014 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta ”. Organizzazione_1
Lamentava che l' con missiva datata 13/05/2020 pervenuta il 03/06/2020 gli aveva CP_1
comunicato che era stata pagata in più la somma di € 171,63 sulla indennità di malattia cat. IMM.
949906, per il periodo che va dal 27/02/2015 al 08/03/2015; In detta missiva si richiedeva la restituzione di tale somma, in quanto a suo dire “sono state corrisposte indennità di malattia in misura superiore all'importo effettivamente spettante;
dalla consultazione dell'estratto contributivo aveva appreso che le giornate relative all'anno 2014 erano state cancellate.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili al CP_1
suddetto anno ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1 effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
Con successivo ricorso depositato il 4/5/2021, portante r.g. n. 1476/21, il ricorrente proponeva opposizione al provvedimento di indebito notificato il 25/8/2020, con cui l' chiedeva la CP_1
restituzione della somma di € 6.735,80, relativa alla prestazione di disoccupazione agricola n.2015665405133, relativa al periodo che va dal 01/01/2014 al 31/12/2014, con la seguente motivazione: “sono state revocati la disoccupazione agricola e gli assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”.
Chiedeva l'annullamento del suindicato provvedimento di indebito, con vittoria di spese e compensi.
L' si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
Da ultimo, con ricorso depositato in data 10/07/2022, portante n.rg 2635/2022,
[...]
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 595 2022 00011028 52 Parte_1
000 datato 09/06/2022, notificato dall' in ata 20/06/2022 per la riscossione della somma CP_1 complessiva di € 6.739,91, per revoca disoccupazione agricola e ANF, oltre interessi legali e spese di notifica, riferito al periodo dal 01/2014 al 12/2014, e ciò a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate in agricoltura.
Stante la sussistenza di elementi di connessione oggettiva e soggettiva, i giudizi venivano riuniti a quello di più antica iscrizione, portante rg.n.3840/2020.
La causa veniva istruita documentalmente e a mezzo di prova per testi.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2014 deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2014 alle dipendenze della ditta Org_1
.
[...]
Va preliminarmente vagliata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, la cancellazione del nominativo del ricorrente per le giornate relative all'anno 2014, è avvenuta a seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Istituto del Primo elenco di variazione anno 2020, dall'01/06/2020 al 15/06/2020; il ricorso amministrativo alla commissione CISOA è stato tempestivamente proposto in data 21/6/2020 mentre il ricorso giudiziale stato depositato in data 29/11/2020, quando non erano ancora scaduti i termini per la definizione del ricorso amministrativo ed entro il termine decadenziale di 120 giorni legislativamente previsto.
Pertanto, l'eccezione di decadenza va rigettata.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la Organizzazione_2 al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo del 19.12.2019, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori e CP_1 Parte_2 Persona_1
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" ( Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Parte_1 Organizzazione_2
.
[...]
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019). I due testi escussi, TR e , hanno dichiarato di avere Testimone_1 Testimone_2 analogo ricorso pendente nei confronti dell' in cui il ricorrente è indicato quale testimone a loro CP_1
favore, dunque le loro deposizioni devono ritenersi poco attendibili.
Si tratterebbe dell'ipotesi dei testi incrociati, ove due ricorrenti svolgano l'ufficio di testimone reciprocamente, contro lo stesso resistente, per cui può sorgere ipotesi di inattendibilità (vedi anche l'orientamento della Corte d'Appello di Messina, sent. 463/2017).
Scarsa rilevanza probatoria può essere poi attribuita alla documentazione prodotta dal ricorrente (Unilav, CUD e buste paga), perché trattasi di documentazione di formazione unilaterale
(da parte del presunto datore di lavoro.
A tale documentazione non può, dunque, attribuirsi rilevante importanza probatoria laddove venga rilevato il probabile carattere fittizio del rapporto lavorativo come è avvenuto nel caso di specie.
In tali casi alle dichiarazioni del datore di lavoro deve attribuirsi mero valore indiziario (vedi ex aliis
Cass. 10529/1996, nonché Cassazione 92 90/2000), scarsamente attendibile, per il potenziale coinvolgimento del suddetto datore nell'opera simulatoria inerente il sospetto di fittizietà.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Il rigetto della domanda, in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro per l'anno 2014 per 102 gg, travolge in termini di infondatezza ogni altra domanda volta a far rilevare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere e ritenere le prestazioni previdenziali riconnesse al requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno dedotto in giudizio, quali la
Ds agricola e l'indennità di malattia;
conseguentemente tali domande vanno rigettate.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorsi depositati in data 29/11/2020, 04/05/2021, 10/07/2022, riuniti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Conferma il provvedimento di indebito impugnato;
- Rigetta ogni altra domanda.
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 18/04/2024.
Il Giudice
TR PA EN