Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/06/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n.1828/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f. con l'assistenza Parte_1 P.IVA_1
e difesa dell'avv. RUTA NICOLA -c.f. C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 17/06/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 12/03/2020 la parte ricorrente ha agito in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante contro l' al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto ad CP_1 usufruire della applicazione della CUAF ridotta, disconosciuta dallo stesso Istituto con lettera del 09/09/2019, con decorrenza dal 01°/10/2014 (all. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
II. - Ha resistito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 quanto infondato in fatto ed in diritto.
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[Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 13527 del 2025
(ECLI:IT:CASS:2025:13527CIV)], che in quanto condivise vengono riportate di seguito in termini integrali.
III.1. - «In fatto è pacifico che i soci della Controparte_2 sono stati iscritti d'ufficio alla gestione commercianti in forza dell'art.1, co.202 e 203 l. n.662/96.
Tale iscrizione, tuttavia, come ha rettamente rilevato la sentenza, non basta di per sé ad integrare la nozione di datore di lavoro “commerciante” richiesta per poter fruire della riduzione contributiva in oggetto.
Ai sensi dell'art.20, co.1, n.1 d.l. n.30/74, conv. con modif. in l. n.114/74 il contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari è fissato nella minor misura del 5,15% per i datori di lavoro “artigiani e commercianti” rispetto alla misura generale del 7,50%. Costoro devono anche essere iscritti alla gestione commercianti (o artigiana).
Ma la nozione di datore di lavoro “commerciante” è solo quella ricavabile dalla l. n.1397/60, cui rinvia lo stesso art.20, n.1,
d.l. n.30/74, in base al quale: “A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla
Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro … è fissata nelle seguenti misure…
1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n.1533, 27 novembre 1960, n.1397, e successive modificazioni ed integrazioni”.
In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass.22665/18).
Ora, l'art.1 l. n.1397/60 – legge che regolamenta l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali – indica come datore di lavoro che esercita attività commerciale solo il titolare di impresa organizzata
2 “prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia” e che partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.”
Tanto non accade rispetto a una società di capitali, dove il fattore del capitale prevale su quello umano. E infatti, l'art.2
l. n.1397/60 esclude dall'ambito della legge, le imprese con personalità giuridica. In tale quadro si inserisce l'art.3 l.
n.45/86, che applica l'art.1 l. n.1397/60 ai soli soci delle società di persone (in nome collettivo e in accomandita semplice),
e non ai soci di società di capitali.
Questa Corte (Cass.22088/21) ha rimarcato che la riduzione della misura contributiva qui in esame risponde alla ratio di favorire le categorie produttive economicamente più deboli che non abbiano la piena idoneità, neppure potenziale, di affrontare i maggiori costi del lavoro anche dipendenti dalle contribuzioni previdenziali;
in particolare, la riduzione opera in favore degli imprenditori di piccole dimensioni, anche se in forma societaria, nella quale l'elemento caratterizzante sia l'apporto lavorativo dei soci.
Rispetto alle società di capitali viene meno tale ratio e si giustifica l'applicazione della contribuzione in misura ordinaria.
Essendo la una società a responsabilità limitata, CP_2 ovvero una società di capitali, correttamente la Corte d'appello è giunta alla conclusione dell'obbligo contributivo pieno, sebbene per diversa motivazione come sopra rettificata.
Al rigetto del ricorso seguono le spese secondo soccombenza».
III.2. - In applicazione dei predetti principi il ricorso deve essere integralmente rigettato.
IV. - Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di alcuna attività istruttoria orale – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente.
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P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-condanna la parte ricorrente a rifondere nei confronti dell' CP_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Trani, 17/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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