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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 203/2016 R.G..
È comparso per t u t t i g l i a t t o r i ( s o n o p r e s e n t i p e r s o n a l m e n t e S a p u p p o F o r t u n a t a e S a p u p p o G i o v a n n i ) l'Avv. R o s a r i o V i s a l l i che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Gitto, su Controparte_1 delega dell'Avv. Starvaggi, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
con particolare riferimento al preverbale depositato in data di ieri.
È comparso per il terzo chiamato l'Avv. Giuseppina Lo Giudice, CP_2 su delega dell'Avv. Ragno, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato l'Avv. Pierfranco De Luca Controparte_3
Manaò, su delega, dell'Avv. Spagnolo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'Avv. Visalli fa presente che in data di ieri ha ricevuto autorizzazione dalla Procura della Repubblica in sede alla visione del fascicolo del procedimento penale 2916/2015 R.G.N.R. e conseguente estrazione di copia degli atti. Chiede, pertanto, un rinvio o, in subordine, la sospensione ex art. 295 cpc, al fine di acquisire i risultati degli esami istologici eseguiti nel corso dell'autopsia.
Insiste nelle richieste istruttorie già formulate nelle comparse conclusionali. Le altre parti si oppongono alla richiesta di rinvio in quanto i documenti in contestazione andavano tempestivamente prodotti nei termini di rito in quanto trattasi di documenti già esistenti.
Avv. Visalli evidenzia che la richiesta di rilascio della documentazione era già stata depositata presso la Procura della Repubblica già prima della scadenza del termine per deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc ed allegata alle stesse memorie.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 203/2016 R.G.
TRA
ved. nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 Pt_2 via S.Domenica, Torre Faro, codice fiscale C.F._1 nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
S. Domenica 46, Torre Faro, codice fiscale , C.F._2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in villaggio Parte_4
Sparta, codice fiscale nato a C.F._3 Parte_5
Messina il 14.01.0966 ed ivi residente in [...], Torre Faro, codice fiscale tutti rappresentati e difesi, per CodiceFiscale_4 procura in atti, dall'avv. Rosario Visalli (codice fiscale C.F._5
pec: fax 090-8967726) presso il
[...] Email_1 cui studio in Messina via Antonio Salandra n. 30 sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Nunziatina Starvaggi (C.F.: ) p.e.c.: C.F._6
ed il fax 0941704554; Email_2
nato il [...] a [...], residente in [...]
Sant'Anna Compl. di Messina, CF Controparte_5
Direttore Sanitario dell C.F._7 [...]
con sede in via F. Fichera n.2 di Controparte_6
Catania, CF. elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_1
Camiciotti n. 102 (c/o lo studio Bonfiglio) recapito professionale dell'Avv. Paolo Starvaggi (C.F.: ), del foro di Patti, C.F._8 che la rappresenta e difende, per procura in calce al presente atto. Per le comunicazioni di cancelleria si indica PEC:
ed il fax 0941704554; Email_3
PARTE CONVENUTA
ITALIANA rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo (c.f. CP_3
– fax 095382264 – pec: C.F._9
; Email_4
TERZO CHIAMATO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno come in atti terza chiamata
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con autonomi atti di citazione ritualmente notificati , Parte_4
quali eredi di Parte_5 Parte_3 Parte_1
convenivano in giudizio la società Persona_1 Controparte_7
cod.fisc. , in persona del Presidente del
[...] P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore ed il dott. , al fine di ottenere la condanna al risarcimento Controparte_4 dei danni, patrimoniali e non, subiti dal proprio congiunto in occasione di un trattamento di dialisi nel corso del quale il primo decedeva.
Venivano iscritti i giudizi n. 203/2016, 204/2016, n. 5359/2016 e n.
6534/2016 che, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, venivano riuniti con provvedimento del 18.7.2019.
Gli attori, anche sulla base di una consulenza di parte a firma del dott.
, ravvisavano, per la verità in maniera generica, responsabilità in capo Per_2 alla struttura convenuta ed al personale della stessa in ordine al decesso del congiunto intervenuto dopo tre ore dall'inizio di una seduta di dialisi in data
28.3.2015.
Gli stessi attori davano atto che già nell'ambito del procedimento penale, instauratosi in relazione alla vicenda in contestazione, i consulenti dei PM avessero escluso la responsabilità dei sanitari.
Vi era costituzione in giudizio di e della Controparte_4 Controparte_8 che escludevano, anche in considerazione degli esiti del giudizio
[...] penale, qualsivoglia ipotesi di responsabilità.
Vi era costituzione in giudizio di e , chiamate Controparte_9 Controparte_10 in garanzia dalle parti convenute, che escludevano, preliminarmente,
l'operatività delle relative polizze e, comunque, evidenziavano l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale.
Depositate le note ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2, 3 cpc e note scritte per le varie udienze succedutesi, con ordinanza depositata in data 5.12.2022 veniva disposta consulenza tecnica, successivamente depositata in data 4.1.2025.
La causa veniva, quindi, rinviava all'odierna udienza per discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va rigettata la richiesta di rinvio e/o sospensione avanzata nell'interesse degli attori;
gli esami istologici, tra l'altro valutati dai consulenti nominati dalla Procura della Repubblica in sede nell'ambito del giudizio penale di cui danno atto gli stessi attori, non venivano, tra l'altro, ritenuti necessari, al fine di rispondere ai quesiti posti, dai CCTTUU nominati nell'ambito del presente giudizio.
Sempre in via preliminare deve disporsi l'estromissione dal presente giudizio della chiamata;
, difatti, nelle note depositate Controparte_9 Controparte_4 in data 30.9.2019 rinunciava alla domanda di garanzia e la compagnia di assicurazione, nelle note depositate in data 5.11.2019, conveniva con la predetta rinuncia ed invocava una compensazione delle spese del giudizio.
Nel merito è opportuno chiarire che nella presente controversia non possa trovare applicazione la disciplina dettata dalla Legge Gelli-Bianco che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria. Ai fini della decisione della presente controversia si farà dunque applicazione dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza in materia e costituenti, sino al recente intervento legislativo, il c.d. "diritto vivente" del sottosistema della responsabilità civile in ambito sanitario.
Sul punto, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (ex multis Cass. 11 marzo 2002, n.
3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass.
23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 24.5.2006,
n. 12362). Si tratta, in particolare, di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556), quindi di un contratto a prestazioni corrispettive, che fa sorgere l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio 2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058). Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030). A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada
(anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n.
13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006). L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa
(nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (Cass., 17/5/2001, n. 6756;
Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329). In conclusione, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007). Ciò posto, va ribadito che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi,
l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce, quindi, solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria in cui la stessa è stata visitata e trattata ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell' sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest' ultima la CP_6 prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas e non risulta neanche in contestazione la conclusione del contratto atipico di spedalità. Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico, a seguito di intervento chirurgico e/o diagnosi errata, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del 08/07/2010). Come la Suprema Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale veniva disposta CTU medico- legale le cui conclusioni sono da condividersi pienamente per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio incaricato, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha evidenziato che “Da tutto quanto precede, non si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che in data 28.3.2015 sottoposero il Sig. a seduta dialitica. Parte_5
Nell'impostazione del trattamento dialitico e nella sua prosecuzione non sono state riscontrate criticità o difformità rispetto a quanto indicato in letteratura e il decesso è avvenuto per una morte improvvisa cardiaca, evento non prevenibile al cui riguardo i sanitari hanno messo in atto tutte le procedure necessarie”. Le predette conclusioni venivano confermate anche all'esito delle osservazioni formulate dalle parti cui i CC.TT.UU., anche in questo caso in maniera completa e condivisibile, fornivano adeguata risposta.
Le conclusioni del Collegio rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), il Giudicante esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente
(Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati, deve ritenersi l'infondatezza della domanda.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore
è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (esclusa la fase istruttoria/trattazione), per causa dal valore tra 260.000-520.000 (il valore della causa nella nota di iscrizione a ruolo veniva indicato in Euro
500.000,00) in € 12.046,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge.
Con riferimento alla posizione della , come già anticipato, le Controparte_9 spese possono essere compensate.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico,
Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dispone l'estromissione dal presente giudizio della chiamata Controparte_9
con compensazione delle spese del giudizio nei rapporti con
[...] CP_4
[...]
2) rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
3) condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio in favore di e , Controparte_11 Controparte_4 Controparte_10 per un importo pari ad € 12.046,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA se dovute per legge;
4) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
Verbale di udienza (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 203/2016 R.G..
È comparso per t u t t i g l i a t t o r i ( s o n o p r e s e n t i p e r s o n a l m e n t e S a p u p p o F o r t u n a t a e S a p u p p o G i o v a n n i ) l'Avv. R o s a r i o V i s a l l i che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte convenuta l'Avv. Gitto, su Controparte_1 delega dell'Avv. Starvaggi, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
con particolare riferimento al preverbale depositato in data di ieri.
È comparso per il terzo chiamato l'Avv. Giuseppina Lo Giudice, CP_2 su delega dell'Avv. Ragno, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il terzo chiamato l'Avv. Pierfranco De Luca Controparte_3
Manaò, su delega, dell'Avv. Spagnolo, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
L'Avv. Visalli fa presente che in data di ieri ha ricevuto autorizzazione dalla Procura della Repubblica in sede alla visione del fascicolo del procedimento penale 2916/2015 R.G.N.R. e conseguente estrazione di copia degli atti. Chiede, pertanto, un rinvio o, in subordine, la sospensione ex art. 295 cpc, al fine di acquisire i risultati degli esami istologici eseguiti nel corso dell'autopsia.
Insiste nelle richieste istruttorie già formulate nelle comparse conclusionali. Le altre parti si oppongono alla richiesta di rinvio in quanto i documenti in contestazione andavano tempestivamente prodotti nei termini di rito in quanto trattasi di documenti già esistenti.
Avv. Visalli evidenzia che la richiesta di rilascio della documentazione era già stata depositata presso la Procura della Repubblica già prima della scadenza del termine per deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc ed allegata alle stesse memorie.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 203/2016 R.G.
TRA
ved. nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 Pt_2 via S.Domenica, Torre Faro, codice fiscale C.F._1 nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
S. Domenica 46, Torre Faro, codice fiscale , C.F._2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in villaggio Parte_4
Sparta, codice fiscale nato a C.F._3 Parte_5
Messina il 14.01.0966 ed ivi residente in [...], Torre Faro, codice fiscale tutti rappresentati e difesi, per CodiceFiscale_4 procura in atti, dall'avv. Rosario Visalli (codice fiscale C.F._5
pec: fax 090-8967726) presso il
[...] Email_1 cui studio in Messina via Antonio Salandra n. 30 sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Nunziatina Starvaggi (C.F.: ) p.e.c.: C.F._6
ed il fax 0941704554; Email_2
nato il [...] a [...], residente in [...]
Sant'Anna Compl. di Messina, CF Controparte_5
Direttore Sanitario dell C.F._7 [...]
con sede in via F. Fichera n.2 di Controparte_6
Catania, CF. elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_1
Camiciotti n. 102 (c/o lo studio Bonfiglio) recapito professionale dell'Avv. Paolo Starvaggi (C.F.: ), del foro di Patti, C.F._8 che la rappresenta e difende, per procura in calce al presente atto. Per le comunicazioni di cancelleria si indica PEC:
ed il fax 0941704554; Email_3
PARTE CONVENUTA
ITALIANA rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo (c.f. CP_3
– fax 095382264 – pec: C.F._9
; Email_4
TERZO CHIAMATO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ragno come in atti terza chiamata
TERZO CHIAMATO
Oggetto: responsabilità professionale medica Conclusioni: come da discussione orale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con autonomi atti di citazione ritualmente notificati , Parte_4
quali eredi di Parte_5 Parte_3 Parte_1
convenivano in giudizio la società Persona_1 Controparte_7
cod.fisc. , in persona del Presidente del
[...] P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore ed il dott. , al fine di ottenere la condanna al risarcimento Controparte_4 dei danni, patrimoniali e non, subiti dal proprio congiunto in occasione di un trattamento di dialisi nel corso del quale il primo decedeva.
Venivano iscritti i giudizi n. 203/2016, 204/2016, n. 5359/2016 e n.
6534/2016 che, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, venivano riuniti con provvedimento del 18.7.2019.
Gli attori, anche sulla base di una consulenza di parte a firma del dott.
, ravvisavano, per la verità in maniera generica, responsabilità in capo Per_2 alla struttura convenuta ed al personale della stessa in ordine al decesso del congiunto intervenuto dopo tre ore dall'inizio di una seduta di dialisi in data
28.3.2015.
Gli stessi attori davano atto che già nell'ambito del procedimento penale, instauratosi in relazione alla vicenda in contestazione, i consulenti dei PM avessero escluso la responsabilità dei sanitari.
Vi era costituzione in giudizio di e della Controparte_4 Controparte_8 che escludevano, anche in considerazione degli esiti del giudizio
[...] penale, qualsivoglia ipotesi di responsabilità.
Vi era costituzione in giudizio di e , chiamate Controparte_9 Controparte_10 in garanzia dalle parti convenute, che escludevano, preliminarmente,
l'operatività delle relative polizze e, comunque, evidenziavano l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale.
Depositate le note ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2, 3 cpc e note scritte per le varie udienze succedutesi, con ordinanza depositata in data 5.12.2022 veniva disposta consulenza tecnica, successivamente depositata in data 4.1.2025.
La causa veniva, quindi, rinviava all'odierna udienza per discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va rigettata la richiesta di rinvio e/o sospensione avanzata nell'interesse degli attori;
gli esami istologici, tra l'altro valutati dai consulenti nominati dalla Procura della Repubblica in sede nell'ambito del giudizio penale di cui danno atto gli stessi attori, non venivano, tra l'altro, ritenuti necessari, al fine di rispondere ai quesiti posti, dai CCTTUU nominati nell'ambito del presente giudizio.
Sempre in via preliminare deve disporsi l'estromissione dal presente giudizio della chiamata;
, difatti, nelle note depositate Controparte_9 Controparte_4 in data 30.9.2019 rinunciava alla domanda di garanzia e la compagnia di assicurazione, nelle note depositate in data 5.11.2019, conveniva con la predetta rinuncia ed invocava una compensazione delle spese del giudizio.
Nel merito è opportuno chiarire che nella presente controversia non possa trovare applicazione la disciplina dettata dalla Legge Gelli-Bianco che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria. Ai fini della decisione della presente controversia si farà dunque applicazione dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza in materia e costituenti, sino al recente intervento legislativo, il c.d. "diritto vivente" del sottosistema della responsabilità civile in ambito sanitario.
Sul punto, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (ex multis Cass. 11 marzo 2002, n.
3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv; Cass. 4 marzo 2004, n. 4400; Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass.
23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio 2005, n. 2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass. 24.5.2006,
n. 12362). Si tratta, in particolare, di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556), quindi di un contratto a prestazioni corrispettive, che fa sorgere l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente. La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni
Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio 2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058). Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030). A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada
(anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr.
Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n.
13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006). L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria. Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa
(nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (Cass., 17/5/2001, n. 6756;
Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329). In conclusione, l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007). Ciò posto, va ribadito che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi,
l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della locatio operis. A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce, quindi, solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea, tenendo conto che è onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria in cui la stessa è stata visitata e trattata ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti dell' sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest' ultima la CP_6 prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas e non risulta neanche in contestazione la conclusione del contratto atipico di spedalità. Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico, a seguito di intervento chirurgico e/o diagnosi errata, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del 08/07/2010). Come la Suprema Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale.
Ciò posto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale veniva disposta CTU medico- legale le cui conclusioni sono da condividersi pienamente per essere fondate su un esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il Collegio incaricato, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha evidenziato che “Da tutto quanto precede, non si ravvisano profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che in data 28.3.2015 sottoposero il Sig. a seduta dialitica. Parte_5
Nell'impostazione del trattamento dialitico e nella sua prosecuzione non sono state riscontrate criticità o difformità rispetto a quanto indicato in letteratura e il decesso è avvenuto per una morte improvvisa cardiaca, evento non prevenibile al cui riguardo i sanitari hanno messo in atto tutte le procedure necessarie”. Le predette conclusioni venivano confermate anche all'esito delle osservazioni formulate dalle parti cui i CC.TT.UU., anche in questo caso in maniera completa e condivisibile, fornivano adeguata risposta.
Le conclusioni del Collegio rese all'esito di una accurata ricostruzione della patologia e della sua genesi, nonché di uno scrupoloso esame degli atti di causa e di una approfondita anamnesi risultano prive di vizi logici e vanno condivise.
Si rileva che non sussiste motivo alcuno per dissentire dalle conclusioni sopraesposte in quanto l'elaborato peritale ha esaminato approfonditamente ogni profilo tecnico della controversia, ha ampiamente motivato le conclusioni formulate e ha replicato attentamente a tutte le osservazioni delle parti. E aderendo alle conclusioni dei consulenti ed individuando in tal modo la fonte del proprio convincimento, così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cass. Civ., Sez 5, sent. n.7364 del 11.5.2012), il Giudicante esaurisce l'obbligo motivazionale senza che sia, pertanto, necessario analizzare dettagliatamente le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che restano disattese in quanto compiutamente e in maniera convincente replicate dai consulenti dell'ufficio. Sul punto, in ordine alla valenza processuale del supporto fornito dalla CTU medico-legale, è d'uopo rammentare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente
(Cass. n. 12445/2020). Come chiarito anche in sede di legittimità, “il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione, ma non può esimersi da una più puntuale motivazione, allorquando le critiche mosse alla consulenza siano specifiche e tali, se fondate, da condurre a una decisione diversa da quella adottata. In particolare il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 11081/2020).
Alla luce di tutto quanto evidenziato ed in forza degli accertamenti peritali espletati, deve ritenersi l'infondatezza della domanda.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale secondo l'insegnamento della Suprema Corte “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore
è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione” (Cass. 29420/2019 e 30999/23), ai valori medi (esclusa la fase istruttoria/trattazione), per causa dal valore tra 260.000-520.000 (il valore della causa nella nota di iscrizione a ruolo veniva indicato in Euro
500.000,00) in € 12.046,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA se dovute per legge.
Con riferimento alla posizione della , come già anticipato, le Controparte_9 spese possono essere compensate.
Quanto alle spese della CTU, le stesse devono essere poste definitivamente a carico degli attori in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico,
Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) dispone l'estromissione dal presente giudizio della chiamata Controparte_9
con compensazione delle spese del giudizio nei rapporti con
[...] CP_4
[...]
2) rigetta la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
3) condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione delle spese di giudizio in favore di e , Controparte_11 Controparte_4 Controparte_10 per un importo pari ad € 12.046,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA se dovute per legge;
4) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato provvedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina in data 27 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo