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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2025
Corte d'Appello di Milano
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dr.ssa Anna Ferrari Consigliere dr.ssa Maria Vicidomini Consigliere relatore nel procedimento promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.08.1987, residente in [...], rappresentato e difeso, dagli avv.ti Antonietta Sara De Micco e Luigi Lo Bello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gallarate, via G. Cardano n. 18
reclamante nei confronti di
(C.F. ), nata ad [...] l'[...], residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Gallarate (VA), Via Passo Gardena 11, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lombardo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio (VA) – C.so XX Settembre, 19
reclamata Oggetto: reclamo ex art 473 bis 24, c.p.c. avverso il provvedimento del Tribunale di Busto
Arsizio emesso il 12.02.2025 nel procedimento n. 1238/2024 R.G. relativo a minore nata da coppia di fatto:
➢ (nata in data [...]) Persona_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa M.V. Mazza che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato;
letti gli atti e i documenti;
sciogliendo la riserva assunta in data 03.04.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Con provvedimento emesso il 12.02.2025 nel procedimento R.G. n. 1238/2024 promosso da per la regolamentazione delle disposizioni relative alla figlia minore CP_1 [...]
nata in data [...] dalla relazione more uxorio con il PE Parte_1
Giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
“A modifica delle attuali condizioni in essere di regolamentazione del rapporto genitori – figlio, vista la CTU, ritenuto che l'aspetto relazionale con i genitori debba prevalere su quello organizzativo / aziendale per il minore stesso, dispone un affido congiunto e un
Pagina 1 collocamento paritetico del minore su uno schema 2 – 2 - 3 con cambio del collocamento al lunedì mattina. Assegna l'abitazione familiare alla ricorrente, il resistente lascerà l'abitazione entro 15 giorni da oggi.
Le parti dichiarano la volontà di intraprendere un percorso di coordinamento familiare con coordinatore che sarà scelto di comune accordo dai legali entro una settimana e il cui costo sarà sostenuto al 50 % da ciascuno.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, mentre le spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano saranno a carico del 50% per ciascuno. Rimette gli atti al Presidente del Tribunale per la designazione di nuovo Giudice che fisserà l'udienza di prossimo rinvio”.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo chiedendo: “In via Parte_1 ER principale: accertato che non corrisponde all'interesse della minore il provvedimento provvisorio assunto in udienza 12.02.2025 dal Giudice Relatore dr. Paganini nel procedimento pendente, riformarlo nella parte in cui prevede l'affido condiviso con collocamento paritetico, mancandone i presupposti, e disporne quello esclusivo in capo al ER padre disponendo anche il collocamento prevalente di presso il padre con conseguente assegnazione della casa coniugale al signor;
In via subordinata: laddove il Parte_1
Collegio ritenesse di dovere confermare l'affido condiviso e/o il collocamento paritetico, verificando che in tal caso manchino comunque i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, Voglia comunque revocare la statuizione dell'assegnazione della casa coniugale. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
3. A sostegno del reclamo il ha addotto i seguenti motivi: PE
- Sull'affido: il reclamante lamenta che il Giudice di prime cure – senza alcuna motivazione - ha ignorato le indicazioni della CTU circa la necessità di mantenere l'affido della minore all'ente anche solo con funzione di vigilanza sulla gradualità nell'adattamento della minore al nuovo sistema familiare della madre con il nuovo compagno. Evidenzia che l'affido all'ente era stato disposto a seguito dell'udienza del 25.06.2024 sulla scorta della conflittualità tra le parti, non ancora superata, e che l'invio ad un percorso di CoGe, effettuato dal Giudice in provvedimento provvisorio, è incoerente con un affido condiviso ai genitori che presuppone l'armonica condivisione tra i genitori delle scelte e il dialogo tra loro utile e costruttivo per la minore. Sostiene, inoltre, che la CTU aveva indicato il padre come il genitore in grado di garantire maggiore stabilità alla minore. ER
- Sul collocamento paritetico di e il calendario 2-2-3: il reclamante evidenzia che il provvedimento impugnato appare immotivato, privo di riscontro tra petitum e giudicato e non sostenuto da elementi processuali che ne dimostrino il superiore interesse della minore. Invero, tale scelta non trova alcun fondamento nella CTU che aveva proposto una calendarizzazione maggioritaria in favore del padre, ed anzi interferisce sulla ER quotidianità di visti i tempi lavorativi dei genitori e quelli scolastici della minore.
Inoltre, rileva che ciò non corrisponde nemmeno alle domande della madre rispetto al ER calendario, poiché la mamma sarebbe scoperta nell'accudimento mattutino di quanto dovrà iniziare il lavoro presto dopo che il padre avrà lasciato la casa coniugale.
- Sull'assegnazione della casa coniugale alla mamma, che, in tesi difensiva, non ha alcuna ragione di essere alla luce del disposto collocamento paritetico. Nel censurare l'omessa motivazione sul punto, il reclamante eccepisce che la madre non ha alcun titolo per rimanere nella casa coniugale, atteso che la stessa, come emerso in pendenza di CTU,
Pagina 2 ER non vive con continuità nella casa coniugale insieme ad avendo trasferito la propria quotidianità affettiva in Sesto Calende (a circa 23 Km di Gallarate) presso il compagno pertanto la minore non vive più con la madre nessun momento nella casa Persona_2 coniugale. Inoltre, la signora ha confessato con una produzione documentale CP_1 propria (doc 11 scrittura privata 23.05.2024) di non essere interessata alla casa coniugale.
A ciò si aggiunga che la casa de quo non è di proprietà della bensì della famiglia CP_1 del ed è parte di un complesso cortilizio in cui vi è anche la casa del nonno PE ER
, ove vivrebbe in un contesto di maggiore stabilità e ove la madre non si ER3 troverebbe a proprio agio.
4. Con provvedimento depositato in data 28.02.2025 il Presidente della sezione minori e famiglia disponeva la trattazione dell'udienza in assenza delle parti.
5. costituitasi nei termini assegnati, ha resistito al gravame in quanto ritenuto CP_1 infondato in fatto e in diritto, e ne ha chiesto il rigetto.
La resistente ha censurato l'operato della CTU per le seguenti ragioni: A) mancanza di terzietà, in quanto la professionista è collega del consulente di parte avversaria, parimenti
CTU del medesimo Tribunale;
B) rifiuto della consulente di acquisire nuova documentazione riguardante il nuovo rapporto di lavoro della madre, nonché il fascicolo delle indagini connesse a notizie di reato a carico del signor C) contraddittorietà tra l'indicato PE ER obiettivo primario, ovvero la stabilità logistica ed affettiva di con le conclusioni circa una collocazione della minore presso il padre. Sotto questo ultimo profilo la reclamata ha evidenziato la correttezza del provvedimento impugnato grazie al quale la minore beneficia di un rapporto continuativo e prossimo, anche dal punto di vista logistico, con le sue principali figure di riferimento familiari, e segnatamente la madre in primis, il padre, il nonno paterno, quindi la zia materna e la nonna materna, tenuto conto che le tre unità abitative sono pressoché limitrofe.
6. All'esito della camera di consiglio del 03.04.2025 la Corte ha riservato la decisione.
******
7.Osserva la Corte che il reclamo è infondato Giova rammentare che l'ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo art. 473bis
.24, c.p.c. segnatamente con specifico riferimento al comma 1 della medesima disposizione, è espressamente circoscritta .Infatti a norma del comma terzo dell'art. 473-bis.24, c.p.c., l'ambito della cognizione devoluta al del giudice del reclamo è limitato alle deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato;
eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione di quel giudice, con l'unica eccezione di sommarie informazioni che possono essere assunte a titolo di integrazione istruttoria solo laddove ciò risulti essere attività indispensabile (non anche meramente opportuna o necessaria) alla decisione.
Tali provvedimenti restano sempre modificabili, ma solo in presenza di nuovi accertamenti istruttori o di fatti sopravvenuti (art. 473bis.23 c.p.c.).
La possibilità di procedere ad una forma sommaria di istruzione, quale quella prevista ex art. 473 bis 24 c. IV cpc indurrebbe ad escludere che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo – per così dire – ab externo della decisione, essendo legittimato ad una ricostruzione diretta del fatto storico sulla base delle sommarie informazioni. Tuttavia
l'inciso che espressamente circoscrive ai casi in cui sia strettamente “indispensabile”, lo
Pagina 3 spazio per l'attività istruttoria che va, comunque, limitata alle mere “informazioni”, per di più
“sommarie”, dimostra come, in ultima analisi, debba essere privilegiata la rapidità della decisione anche al fine di evitare sovrapposizioni nell'ambito del medesimo procedimento. In altri termini la disciplina in questione circoscrive l'intervento del giudice di appello nel corso di un procedimento di primo grado onde non travolgere l'attività istruttoria in corso avanti al
Tribunale, organo competente sul merito del procedimento in corso ed evitare il potenziale corto circuito che potrebbe derivare da pronunce contrastanti nell'ambito dello stesso grado di giudizio.
8. In ogni caso, come già affermato in recenti pronunce di questa Sezione, non spetta a questa
Corte decidere ex art 473 bis 24 c.p.c. delle istanze istruttorie controverse in causa. Ad ulteriore conforto della impostazione sin qui seguita è l'affermazione contenuta nella pronuncia della Cassazione n.11688 emessa in data 30 aprile 2024 secondo cui tutte le questioni relative alle istanze istruttorie restano devolute alla cognizione del Collegio di primo grado ex art 177 c.p.c (ove si legge “ In questa parte l'ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall'articolo 177 cod. proc. civ., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti sopravvenuti”).
9.Applicando tali principi al caso in esame la Corte rileva che necessitano di approfondimenti istruttori articolati le circostanze dedotte dal reclamante con riferimento alle condizioni della ER figlia e alle determinazioni assunte rispetto al suo affido e collocamento che sono incompatibili con la struttura del presente giudizio e rischierebbero di collidere con l'attività istruttoria già disposta dal giudice che procede in primo grado: ed invero risulta predisposto il calendario del processo in forza del provvedimento intervenuto in data 5.03.2025 che ha dato incarico ai Servizi Sociali di Gallarate di effettuare una approfondita verifica sulle condizioni della minore e sul suo rapporto con i genitori, per valutare “se le misure in atto siano idonee a salvaguardare il suo benessere”, attività all'esito della quale è all'evidenza riservata ogni ulteriore valutazione e decisione sulle istanze formulate dalle parti. All'esito di tali approfondimenti verrà altresì evidentemente rivalutata la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale.
10. La Corte rileva altresì che, allo stato, non si ravvisano elementi di pregiudizio per la minore correlati all'attuale collocamento e al calendario predisposto per il diritto di visita paterno, tenuto conto delle contrastanti prospettazioni delle parti in ordine alla effettiva residenza e all'impegno lavorativo della madre della minore.
11.Risulta piuttosto di assoluta evidenza l'elevatissimo grado di conflittualità sussistente tra i ER genitori di che finisce per allontanare entrambi dalla comprensione dei reali bisogni della minore e rischia di alimentare nella minore un conflitto di lealtà che potrebbe pregiudicarne il sereno sviluppo psico-fisico: in tale complessivo contesto risulta ineludibile nel prosieguo del procedimento la nomina di un curatore speciale.
12.Conclusivamente, assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono, il reclamo proposto è infondato e va respinto.
Pagina 4 13. Il reclamante va condannato, in ragione dell'integrale soccombenza alla rifusione delle spese processuali in favore della reclamata, liquidate come in dispositivo tenuto conto del nuovo rito applicato.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di avverso il provvedimento Parte_1 CP_1 provvisorio del Tribunale di Busto Arsizio emesso il 12.02.2025 nel procedimento n.
1238/2024 R.G., così provvede: I. Respinge il reclamo. II. Condanna a versare in favore di le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in 1664.00 rimborso spese ed one III. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IV. Si comunichi al Procuratore Generale, alle parti e ai difensori.
Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio tenuta in data 03.04.2025
Il Giudice estensore
Maria Vicidomini Il Presidente
Anna Maria Pizzi
Pagina 5
Corte d'Appello di Milano
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dr.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dr.ssa Anna Ferrari Consigliere dr.ssa Maria Vicidomini Consigliere relatore nel procedimento promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.08.1987, residente in [...], rappresentato e difeso, dagli avv.ti Antonietta Sara De Micco e Luigi Lo Bello ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gallarate, via G. Cardano n. 18
reclamante nei confronti di
(C.F. ), nata ad [...] l'[...], residente in CP_1 CodiceFiscale_2
Gallarate (VA), Via Passo Gardena 11, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Lombardo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio (VA) – C.so XX Settembre, 19
reclamata Oggetto: reclamo ex art 473 bis 24, c.p.c. avverso il provvedimento del Tribunale di Busto
Arsizio emesso il 12.02.2025 nel procedimento n. 1238/2024 R.G. relativo a minore nata da coppia di fatto:
➢ (nata in data [...]) Persona_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa M.V. Mazza che ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato;
letti gli atti e i documenti;
sciogliendo la riserva assunta in data 03.04.2025 ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. Con provvedimento emesso il 12.02.2025 nel procedimento R.G. n. 1238/2024 promosso da per la regolamentazione delle disposizioni relative alla figlia minore CP_1 [...]
nata in data [...] dalla relazione more uxorio con il PE Parte_1
Giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
“A modifica delle attuali condizioni in essere di regolamentazione del rapporto genitori – figlio, vista la CTU, ritenuto che l'aspetto relazionale con i genitori debba prevalere su quello organizzativo / aziendale per il minore stesso, dispone un affido congiunto e un
Pagina 1 collocamento paritetico del minore su uno schema 2 – 2 - 3 con cambio del collocamento al lunedì mattina. Assegna l'abitazione familiare alla ricorrente, il resistente lascerà l'abitazione entro 15 giorni da oggi.
Le parti dichiarano la volontà di intraprendere un percorso di coordinamento familiare con coordinatore che sarà scelto di comune accordo dai legali entro una settimana e il cui costo sarà sostenuto al 50 % da ciascuno.
Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio, mentre le spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano saranno a carico del 50% per ciascuno. Rimette gli atti al Presidente del Tribunale per la designazione di nuovo Giudice che fisserà l'udienza di prossimo rinvio”.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo chiedendo: “In via Parte_1 ER principale: accertato che non corrisponde all'interesse della minore il provvedimento provvisorio assunto in udienza 12.02.2025 dal Giudice Relatore dr. Paganini nel procedimento pendente, riformarlo nella parte in cui prevede l'affido condiviso con collocamento paritetico, mancandone i presupposti, e disporne quello esclusivo in capo al ER padre disponendo anche il collocamento prevalente di presso il padre con conseguente assegnazione della casa coniugale al signor;
In via subordinata: laddove il Parte_1
Collegio ritenesse di dovere confermare l'affido condiviso e/o il collocamento paritetico, verificando che in tal caso manchino comunque i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, Voglia comunque revocare la statuizione dell'assegnazione della casa coniugale. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
3. A sostegno del reclamo il ha addotto i seguenti motivi: PE
- Sull'affido: il reclamante lamenta che il Giudice di prime cure – senza alcuna motivazione - ha ignorato le indicazioni della CTU circa la necessità di mantenere l'affido della minore all'ente anche solo con funzione di vigilanza sulla gradualità nell'adattamento della minore al nuovo sistema familiare della madre con il nuovo compagno. Evidenzia che l'affido all'ente era stato disposto a seguito dell'udienza del 25.06.2024 sulla scorta della conflittualità tra le parti, non ancora superata, e che l'invio ad un percorso di CoGe, effettuato dal Giudice in provvedimento provvisorio, è incoerente con un affido condiviso ai genitori che presuppone l'armonica condivisione tra i genitori delle scelte e il dialogo tra loro utile e costruttivo per la minore. Sostiene, inoltre, che la CTU aveva indicato il padre come il genitore in grado di garantire maggiore stabilità alla minore. ER
- Sul collocamento paritetico di e il calendario 2-2-3: il reclamante evidenzia che il provvedimento impugnato appare immotivato, privo di riscontro tra petitum e giudicato e non sostenuto da elementi processuali che ne dimostrino il superiore interesse della minore. Invero, tale scelta non trova alcun fondamento nella CTU che aveva proposto una calendarizzazione maggioritaria in favore del padre, ed anzi interferisce sulla ER quotidianità di visti i tempi lavorativi dei genitori e quelli scolastici della minore.
Inoltre, rileva che ciò non corrisponde nemmeno alle domande della madre rispetto al ER calendario, poiché la mamma sarebbe scoperta nell'accudimento mattutino di quanto dovrà iniziare il lavoro presto dopo che il padre avrà lasciato la casa coniugale.
- Sull'assegnazione della casa coniugale alla mamma, che, in tesi difensiva, non ha alcuna ragione di essere alla luce del disposto collocamento paritetico. Nel censurare l'omessa motivazione sul punto, il reclamante eccepisce che la madre non ha alcun titolo per rimanere nella casa coniugale, atteso che la stessa, come emerso in pendenza di CTU,
Pagina 2 ER non vive con continuità nella casa coniugale insieme ad avendo trasferito la propria quotidianità affettiva in Sesto Calende (a circa 23 Km di Gallarate) presso il compagno pertanto la minore non vive più con la madre nessun momento nella casa Persona_2 coniugale. Inoltre, la signora ha confessato con una produzione documentale CP_1 propria (doc 11 scrittura privata 23.05.2024) di non essere interessata alla casa coniugale.
A ciò si aggiunga che la casa de quo non è di proprietà della bensì della famiglia CP_1 del ed è parte di un complesso cortilizio in cui vi è anche la casa del nonno PE ER
, ove vivrebbe in un contesto di maggiore stabilità e ove la madre non si ER3 troverebbe a proprio agio.
4. Con provvedimento depositato in data 28.02.2025 il Presidente della sezione minori e famiglia disponeva la trattazione dell'udienza in assenza delle parti.
5. costituitasi nei termini assegnati, ha resistito al gravame in quanto ritenuto CP_1 infondato in fatto e in diritto, e ne ha chiesto il rigetto.
La resistente ha censurato l'operato della CTU per le seguenti ragioni: A) mancanza di terzietà, in quanto la professionista è collega del consulente di parte avversaria, parimenti
CTU del medesimo Tribunale;
B) rifiuto della consulente di acquisire nuova documentazione riguardante il nuovo rapporto di lavoro della madre, nonché il fascicolo delle indagini connesse a notizie di reato a carico del signor C) contraddittorietà tra l'indicato PE ER obiettivo primario, ovvero la stabilità logistica ed affettiva di con le conclusioni circa una collocazione della minore presso il padre. Sotto questo ultimo profilo la reclamata ha evidenziato la correttezza del provvedimento impugnato grazie al quale la minore beneficia di un rapporto continuativo e prossimo, anche dal punto di vista logistico, con le sue principali figure di riferimento familiari, e segnatamente la madre in primis, il padre, il nonno paterno, quindi la zia materna e la nonna materna, tenuto conto che le tre unità abitative sono pressoché limitrofe.
6. All'esito della camera di consiglio del 03.04.2025 la Corte ha riservato la decisione.
******
7.Osserva la Corte che il reclamo è infondato Giova rammentare che l'ambito della cognizione devoluta al giudice del reclamo art. 473bis
.24, c.p.c. segnatamente con specifico riferimento al comma 1 della medesima disposizione, è espressamente circoscritta .Infatti a norma del comma terzo dell'art. 473-bis.24, c.p.c., l'ambito della cognizione devoluta al del giudice del reclamo è limitato alle deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento reclamato;
eventuali circostanze sopravvenute dovranno essere sottoposte alla cognizione di quel giudice, con l'unica eccezione di sommarie informazioni che possono essere assunte a titolo di integrazione istruttoria solo laddove ciò risulti essere attività indispensabile (non anche meramente opportuna o necessaria) alla decisione.
Tali provvedimenti restano sempre modificabili, ma solo in presenza di nuovi accertamenti istruttori o di fatti sopravvenuti (art. 473bis.23 c.p.c.).
La possibilità di procedere ad una forma sommaria di istruzione, quale quella prevista ex art. 473 bis 24 c. IV cpc indurrebbe ad escludere che il giudice del reclamo sia chiamato ad un mero controllo – per così dire – ab externo della decisione, essendo legittimato ad una ricostruzione diretta del fatto storico sulla base delle sommarie informazioni. Tuttavia
l'inciso che espressamente circoscrive ai casi in cui sia strettamente “indispensabile”, lo
Pagina 3 spazio per l'attività istruttoria che va, comunque, limitata alle mere “informazioni”, per di più
“sommarie”, dimostra come, in ultima analisi, debba essere privilegiata la rapidità della decisione anche al fine di evitare sovrapposizioni nell'ambito del medesimo procedimento. In altri termini la disciplina in questione circoscrive l'intervento del giudice di appello nel corso di un procedimento di primo grado onde non travolgere l'attività istruttoria in corso avanti al
Tribunale, organo competente sul merito del procedimento in corso ed evitare il potenziale corto circuito che potrebbe derivare da pronunce contrastanti nell'ambito dello stesso grado di giudizio.
8. In ogni caso, come già affermato in recenti pronunce di questa Sezione, non spetta a questa
Corte decidere ex art 473 bis 24 c.p.c. delle istanze istruttorie controverse in causa. Ad ulteriore conforto della impostazione sin qui seguita è l'affermazione contenuta nella pronuncia della Cassazione n.11688 emessa in data 30 aprile 2024 secondo cui tutte le questioni relative alle istanze istruttorie restano devolute alla cognizione del Collegio di primo grado ex art 177 c.p.c (ove si legge “ In questa parte l'ordinanza non è reclamabile ma, secondo il regime generale sancito dall'articolo 177 cod. proc. civ., sarà sempre revocabile o modificabile e lo sarà comunque nel caso di ricorrenza di fatti sopravvenuti”).
9.Applicando tali principi al caso in esame la Corte rileva che necessitano di approfondimenti istruttori articolati le circostanze dedotte dal reclamante con riferimento alle condizioni della ER figlia e alle determinazioni assunte rispetto al suo affido e collocamento che sono incompatibili con la struttura del presente giudizio e rischierebbero di collidere con l'attività istruttoria già disposta dal giudice che procede in primo grado: ed invero risulta predisposto il calendario del processo in forza del provvedimento intervenuto in data 5.03.2025 che ha dato incarico ai Servizi Sociali di Gallarate di effettuare una approfondita verifica sulle condizioni della minore e sul suo rapporto con i genitori, per valutare “se le misure in atto siano idonee a salvaguardare il suo benessere”, attività all'esito della quale è all'evidenza riservata ogni ulteriore valutazione e decisione sulle istanze formulate dalle parti. All'esito di tali approfondimenti verrà altresì evidentemente rivalutata la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale.
10. La Corte rileva altresì che, allo stato, non si ravvisano elementi di pregiudizio per la minore correlati all'attuale collocamento e al calendario predisposto per il diritto di visita paterno, tenuto conto delle contrastanti prospettazioni delle parti in ordine alla effettiva residenza e all'impegno lavorativo della madre della minore.
11.Risulta piuttosto di assoluta evidenza l'elevatissimo grado di conflittualità sussistente tra i ER genitori di che finisce per allontanare entrambi dalla comprensione dei reali bisogni della minore e rischia di alimentare nella minore un conflitto di lealtà che potrebbe pregiudicarne il sereno sviluppo psico-fisico: in tale complessivo contesto risulta ineludibile nel prosieguo del procedimento la nomina di un curatore speciale.
12.Conclusivamente, assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono, il reclamo proposto è infondato e va respinto.
Pagina 4 13. Il reclamante va condannato, in ragione dell'integrale soccombenza alla rifusione delle spese processuali in favore della reclamata, liquidate come in dispositivo tenuto conto del nuovo rito applicato.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di avverso il provvedimento Parte_1 CP_1 provvisorio del Tribunale di Busto Arsizio emesso il 12.02.2025 nel procedimento n.
1238/2024 R.G., così provvede: I. Respinge il reclamo. II. Condanna a versare in favore di le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in 1664.00 rimborso spese ed one III. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IV. Si comunichi al Procuratore Generale, alle parti e ai difensori.
Così deciso in Milano, all'esito della camera di consiglio tenuta in data 03.04.2025
Il Giudice estensore
Maria Vicidomini Il Presidente
Anna Maria Pizzi
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