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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LNA ANGELO VALERIO, Presidente
GH NA, RE
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Partita Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Viale Cavour 73 44121 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025FE0067311 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato ha ad oggetto la modifica della rendita catastale proposta per il compendio in esame con denuncia Docfa n. FE0058614 del 05/08/2024, che da Euro 29.525,00 è stata innalzata ad Euro
40.872,00.
In particolare, la Ricorrente lamenta che la valorizzazione dell'unità immobiliare eseguita dall'Ufficio ha previsto, in aggiunta rispetto alla stima proposta, la valorizzazione delle opere di asfaltatura, stimate con un costo unitario di Euro/mq 8,00 per un'estensione di mq 69.031. A suo dire, ritiene che per gli stadi pregressi la valutazione del suolo, effettuata adottando il valore unitario di Euro/mq 10,00, comprendesse forfettariamente anche il costo dell'asfaltatura e della finitura a verde.
Al fine di confutare l'accertamento, la Ricorrente ha provveduto ad elencare in ricorso le denunce catastali che hanno interessato il plesso immobiliare dal 1990 ad oggi, evidenziando che, sostanzialmente, le varie rendite sono rimaste simili fra loro – al netto delle modifiche dichiarate di volta in volta. Inoltre, dopo aver richiamato alcuni principi estimativi previsti dalla ormai nota Circolare n. 6/2012, la Ricorrente evidenzia che le valutazioni delle varie componenti edilizie e fondiarie devono essere considerate consolidate nel tempo, visto che sono state eseguite tenendo conto dei valori di cui al
Prontuario in uso all'Ufficio ed in assenza di rilevanti modifiche strutturali.
Evidenzia altresì che l'assenza di sopralluogo ha comportato l'errata valutazione da parte dell'Ufficio della superficie pavimentata con asfalto dell'unità immobiliare;
infatti, rileva che una parte del lotto (stimata in mq 31.061) risulterebbe esterna all'area asfaltata del plesso, avente sistemazione a “prato”. In sintesi, la superficie finita con asfalto risulterebbe di mq 37.994, e non di mq 69.031 come invece accertato.
Si costituiva l'Ufficio resistente opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Prima della udienza fissata per la discussione della causa le parti raggiungevano un accordo conciliativo e chiedevano dichiararsi la estinzione della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il raggiungimento di un accordo impone la pronunzia della estinzione della causa come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, attesa la intervenuta conciliazione fra le parti, dichiara estinta la causa.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LNA ANGELO VALERIO, Presidente
GH NA, RE
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 161/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Partita Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara - Viale Cavour 73 44121 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025FE0067311 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso presentato ha ad oggetto la modifica della rendita catastale proposta per il compendio in esame con denuncia Docfa n. FE0058614 del 05/08/2024, che da Euro 29.525,00 è stata innalzata ad Euro
40.872,00.
In particolare, la Ricorrente lamenta che la valorizzazione dell'unità immobiliare eseguita dall'Ufficio ha previsto, in aggiunta rispetto alla stima proposta, la valorizzazione delle opere di asfaltatura, stimate con un costo unitario di Euro/mq 8,00 per un'estensione di mq 69.031. A suo dire, ritiene che per gli stadi pregressi la valutazione del suolo, effettuata adottando il valore unitario di Euro/mq 10,00, comprendesse forfettariamente anche il costo dell'asfaltatura e della finitura a verde.
Al fine di confutare l'accertamento, la Ricorrente ha provveduto ad elencare in ricorso le denunce catastali che hanno interessato il plesso immobiliare dal 1990 ad oggi, evidenziando che, sostanzialmente, le varie rendite sono rimaste simili fra loro – al netto delle modifiche dichiarate di volta in volta. Inoltre, dopo aver richiamato alcuni principi estimativi previsti dalla ormai nota Circolare n. 6/2012, la Ricorrente evidenzia che le valutazioni delle varie componenti edilizie e fondiarie devono essere considerate consolidate nel tempo, visto che sono state eseguite tenendo conto dei valori di cui al
Prontuario in uso all'Ufficio ed in assenza di rilevanti modifiche strutturali.
Evidenzia altresì che l'assenza di sopralluogo ha comportato l'errata valutazione da parte dell'Ufficio della superficie pavimentata con asfalto dell'unità immobiliare;
infatti, rileva che una parte del lotto (stimata in mq 31.061) risulterebbe esterna all'area asfaltata del plesso, avente sistemazione a “prato”. In sintesi, la superficie finita con asfalto risulterebbe di mq 37.994, e non di mq 69.031 come invece accertato.
Si costituiva l'Ufficio resistente opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Prima della udienza fissata per la discussione della causa le parti raggiungevano un accordo conciliativo e chiedevano dichiararsi la estinzione della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il raggiungimento di un accordo impone la pronunzia della estinzione della causa come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, attesa la intervenuta conciliazione fra le parti, dichiara estinta la causa.