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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1068 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
l' , in Parte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in Via Laurana, n. 59, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria
Appellante
CONTRO
, con domicilio eletto in Palermo, Piazza Leoni n.49 presso Controparte_1 lo studio dell'Avvocato Erasmo Tarantino, che la rappresenta e difende.
Appellata
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 4 giugno 2021, innanzi il Tribunale G.L. di Palermo,
aveva chiesto che fosse dichiarata l'irripetibilità dell'indebito sulla Controparte_1 pensione n.04014871 categoria AS, percepita dalla propria madre Persona_1
(deceduta il 20.04.2013) in misura maggiore rispetto al dovuto, relativamente ai periodi compresi: fra l'01/01/2005 ed il 30/04/2010, derivando un debito di € 4.171,20; fra l'01/01/2009 ed il 31/03/2010, derivando un debito di € 1.216,79; fra il 01/01/2011 ed il 31/10/2012, derivando un debito di € 5.024,78 (per quote di
1 integrazione al minimo non spettanti), accertato dall' e comunicati al fratello Pt_1
con n. 3 distinti provvedimenti del 15.09.2020, sul presupposto del Parte_2 possesso da parte della dante causa della ricorrente di redditi di importo superiore ai limiti di legge
Premessa la propria qualità di erede e richiamato il disposto dell'art. 754 c.c. a sostegno del proprio interesse ad agire, la ricorrente contestava la sussistenza di un effettivo debito nei riguardi dell'Istituto, rilevando: a) la prescrizione del diritto alla ripetizione del presunto indebito in relazione al periodo compreso fra il 01/01/2005 ed il 15/09/2010 (recte: 30/04/2010) per decorso del termine decennale;
b)
l'irripetibilità delle somme erogate in favore della madre a titolo di Assegno Sociale per il periodo compreso fra il 01/01/2011 ed il 31/10/2012, avendo sia la de cuius che il coniuge regolarmente dichiarato all'Amministrazione Finanziaria i propri redditi
Si era costituito l' per contestare, fra l'altro, il rinvio alle norme in materia Pt_1 di indebito assistenziale.
Con sentenza n.462/2022, emessa in data 11 aprile 2022, il Tribunale ha respinto l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell'Istituto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate in favore della defunta Per_1
a titolo di Assegno Sociale n.04014871/AS relativamente al periodo compreso
[...] fra il 01/01/2005 ed il 30/04/2010 ed al periodo compreso fra il 01/01/2009 ed il
31/03/2010 e dichiarato, invece, che nulla è dovuto dalla parte ricorrente all' Pt_1 per indebiti pagamenti in ordine all'Assegno Sociale n.04014871/AS percepiti dalla defunta per il periodo compreso fra il 01/01/2011 ed il 31/10/2012, Persona_1 compensando integralmente le spese di lite.
Ha ritenuto, - per quel che qui ancora rileva - richiamando i principi affermati dalla Corte di legittimità (con la sentenza n.30223/2020), che l'eventuale revoca dei benefici assistenziali possa avere effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di accertamento dell'indebito, senza ripetizione delle somme precedentemente erogate e pagate, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento, circostanza da escludere nella fattispecie, non ravvisandosi alcun dolo omissivo dell'accipiens, che aveva regolarmente dichiarato i propri redditi, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate in atti, ed avendo lo stesso ammesso di avere effettuato la Pt_1 riliquidazione in base alla comunicazione dei redditi;
con la conseguenza che la medesima avrebbe dovuto restituire esclusivamente i ratei maturati nel periodo successivo alla notifica del provvedimento di accertamento dell'11/10/2012
(avvenuta il 02/11/2012).
2 Per la riforma di tale decisione, nella parte a sé sfavorevole, ha proposto appello l' con ricorso depositato l'11 ottobre 2022, il quale ripropone, in forma Pt_1 di doglianza, le difese già articolate nella memoria di prime cure.
Censura la ritenuta applicabilità della disciplina sull'indebito assistenziale, conseguente al superamento dei limiti reddituali, in favore dei principi generali sull'indebito civilistico di cui all'art.2033 c.c. , con la conseguente irrilevanza sia dell'atteggiamento soggettivo del percipiente e di qualsivoglia eventuale (nella specie insussistente) errore dell' , qualora le somme siano state percepite in assenza di Pt_1 un titolo giustificativo ed evidenzia la esaustiva motivazione dell'operazione di conguaglio, tempestivamente operata dall' , tra l'importo dell'assegno sociale Pt_1 corrisposto sulla base del reddito presunto e l'importo effettivamente spettante sulla scorta dei dati reddituali certi e definitivi conseguenti all'effettiva quantificazione dei proventi percepiti dal nucleo del beneficiario.
Richiama, inoltre, i principi in tema di riparto dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, gravante su chi rivendica benefici aventi natura previdenziale o assistenziale, rimanendo del tutto irrilevante la eventuale inadeguatezza della motivazione resa dall' in sede amministrativa Pt_1 per giustificare il procedimento di recupero delle somme a titolo di indebito.
All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa (dopo la concessione di termine per rinnovare la notifica del ricorso all'appellata), previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è fondato.
La ricorrente non aveva specificamente contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo della pensione categoria AS, incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla carenza di dolo e sull'adempimento dei propri obblighi informativi circa i dati reddituali rilevanti, a suo dire comunque noti all'Istituto erogatore. Ora, la giurisprudenza di legittimità ha a lungo ritenuto che all'assegno sociale, pur costituendo esso un beneficio di chiara natura assistenziale, andasse applicata la disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura 3 imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Sulla scorta di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva, infatti, che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la Pt_1 tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da Pt_1 parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039).
Nel caso di specie, sebbene l' richiami i principi di cui all'art.2033 c.c., Pt_1 tenuto conto del mutato indirizzo espresso dalla Suprema Corte, va correttamente applicata, anche all'assegno sociale, la disciplina relativa all'indebito assistenziale.
A partire, infatti, dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di
Cassazione ha modificato sostanzialmente il proprio orientamento sostenendo che:
“Va anzitutto chiarito che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche
"la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benché infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti
e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L.
n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”.
In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale
L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale,
4 non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”.
Aggiunge, peraltro che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del Pt_1
Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di Pt_1 quelle assistenziali: ed è, dunque, evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”.
Secondo la Corte l'inapplicabilità dell'art.52 non determina, tuttavia,
“l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.” in quanto, anche per l'assegno sociale, come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziali, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali
(inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che
l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn.
10642 e 26036 del 2019” che annovera fra le ipotesi di esclusione dell'affidamento dell'accipiens l'erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato).
Cionondimeno, occorre rilevare che l'art. 3 commi 6 e 7 della legge 335/1995 stabilisce espressamente la natura provvisoria dell'assegno sociale, prevedendo che
“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione
5 rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
Sulla scorta di tali considerazioni, oltre che della sua lettura testuale (che utilizza l'espressione "entro il ….dell'anno successivo" per indicare il termine entro cui debba avvenire il recupero, non già "entro un anno" dalla verifica) l'art. 3 citato si interpreta, dunque, nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero, senza che, in tal caso, venga in alcun modo in considerazione la mancanza del dolo del pensionato
(v. Cass. n. 3802/2019 cit.).
Facendo, dunque, corretta applicazione della dianzi citata disposizione normativa, discende, nel caso di specie, come evidenziato dall' la piena Pt_1 legittimità dell'azione di recupero (rectius di conguaglio) operata dall' , Pt_1 essendo stata posta in essere con nota dell'11 ottobre 2012, notificata alla pensionata e ricevuta da il 2 novembre 2012 – v. nota e avviso di Per_1 Controparte_1 ricevimento in fascicolo n.3- (ossia entro il mese di luglio dell'anno Pt_1 successivo) avente ad oggetto somme percepite indebitamente nel corso degli anni
1.01.2011-31.10.2012, e che solo ex post potevano essere accertate come non dovute.
Più precisamente, deve ritenersi tempestiva l'azione di recupero, da effettuare entro il 31 luglio 2013, rispetto all'accertamento dei dati reddituali nell'anno 2012 per il periodo di imposta 2011 e, a maggior ragione, per l'anno di imposta 2012.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta in primo grado va integralmente respinta.
Nonostante la soccombenza, l'appellata non è tenuto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, avendo ritualmente reso la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art.152 disp. att . c.p.c..
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 462/2022 emessa l'11 aprile 2022 dal Tribunale G.L. di
Palermo, respinge integralmente la domanda proposta con il ricorso di primo grado da . Controparte_1
Dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
6 Dichiara irripetibili le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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