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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/12/2024, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3065/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3065/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zannoni presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), via E. Torricelli n. 25, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Drei e CP_1 C.F._2
Michela Bedeschi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via Formicone n. 1, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 28/03/2024
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per :“- rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in Parte_1 accoglimento di quelle formulate dalla SI.ra , così disporre: Parte_1
- confermare l'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito alla collocazione dei minori presso la madre;
pagina 1 di 8 - in revisione dell'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito alla disposizione di affidamento condiviso di e accertare e dichiarare la sussistenza Per_1 Per_2 Per_3 di gravi motivi che rendono inopportuna la disposizione del regime di affidamento condiviso, anche alla luce degli esiti dell'espletanda C.T.U. psicodiagnostica che valuterà le competenze genitoriali delle parti, con conseguente declaratoria di affidamento esclusivo e/o super esclusivo dei minori alla madre;
- confermare il calendario di visita dei minori da parte del genitore non collocatario, con obbligo del medesimo di riaccompagnare i figli al domicilio materno, in particolare la domenica sera, come sempre, prima dell'orario di cena compatibilmente alle eSIenze scolastiche dei medesimi, già fissata in sede di separazione e provvisoriamente confermata dall'ordinanza presidenziale del 04.04.2022, purché a fronte del monitoraggio e della vigilanza dei Servizi sociali territorialmente competenti, al fine di evitare che i minori siano dispoticamente gestiti dal SI. in spregio a qualsiasi accordo CP_1 intervenuto con il coniuge in sede di separazione e dei provvedimenti giudiziali cogenti e dell'interesse dei minori stessi alla loro stabilità e serena crescita psico-fisica, anche per consentire il raggiungimento di accordi in merito alla gestione della prole nei periodi di vacanza o di ferie;
- in revisione dell'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito C) porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere direttamente sul conto corrente personale della CP_1 SI.ra un contributo non inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun Parte_1 figlio, o una somma maggiore che sia ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
- disporre che la SI.ra possa godere dell'assegno Unico e Universale INPS per i figli Parte_1
a carico al 100% (cento per cento) del contributo, nonché delle detrazioni fiscali limitatamente all'anno d'imposta 2021;
D) porre a carico del SI. la quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) delle spese CP_1 straordinarie che si rendano necessarie per i minori, secondo protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna;
E) condannare il SI. a rifondere le spese di lite alla SI.ra , ivi compresi gli CP_1 Parte_1 esborsi economici, tra cui quelli per eventuale C.T.U. e C.T.P., oltre che al pagamento, a favore della medesima, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ult. co. c.p.c., a fronte dell'inutile condotta ostruzionistica tenuta da controparte in ordine al rispetto di provvedimenti giudiziali e in ordine alla dissimulazione della propria situazione economica, non corrispondente al vero, per finalità evidentemente strumentali alla richiesta di revisione minima dell'assegno di mantenimento dei figli avanzata dal coniuge. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare istanze sui fatti e le circostanze prima d'ora riferiti, indicare testi e diversamente concludere nei termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora che il Giudice istruttore deSInato voglia
- ordinare, ai sensi degli artt. 210 o 213 c.p.c., all'Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito, istituita con D.M. n. 269 del 4.9.2000, l'esibizione di informativa sulla posizione del SI. ; CP_1
- disporre accertamenti reddituali, patrimoniali e finanziari relativi ai flussi di denaro veicolati attraverso il circuito bancario a mezzo indagini di Polizia Tributaria allo scopo di determinare compiutamente la capacità di reddituale, patrimoniale e finanziaria del SI. ; CP_1
- disporre C.T.U. atta a verificare il valore produttivo della azienda agricola del SI. e CP_1 quindi tendente a determinare il giusto apporto al mantenimento dei figli da parte del SI. CP_1
pagina 2 di 8 - disporre C.T.U. psico-diagnostica atta ad accertare la capacità genitoriale della coppia genitoriale
e i rapporti intrattenuti con i figli da loro stessi e dal nucleo familiare di origine (…)”; per : “- sull'affido dei figli minori, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con CP_1 collocazione prevalente presso la madre;
- sul diritto di visita paterno, disporre che il padre terrà con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni (vale a dire a fine settimana alternati), a partire dal sabato dopo scuola fino al lunedì mattina successivo nonché due giornate infrasettimanali (indicativamente il lunedì ed il giovedì) dal pomeriggio dopo scuola fino alla mattina del giorno successivo in cui il padre riaccompagnerà i figli a scuola. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, che le parti concorderanno con almeno un mese di anticipo;
durante le vacanze scolastiche, nel periodo natalizio i minori trascorreranno con il padre una settimana comprensiva del
Natale o del Capodanno ad anni alterni mentre nel periodo pasquale, tre giorni, comprensivi della
Pasqua o del Lunedì Santo ad anni alterni;
- sul mantenimento per i figli minori, disporre che il SI. sia tenuto a versare alla SI.ra CP_1
a titolo di mantenimento ordinario per i tre figli minori la somma complessiva di €. Parte_1
300,00, mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese;
- sulle spese straordinarie, disporre che siano a carico del SI. nella misura del 30% e a CP_1 carico della SI.ra nella misura del 70%, secondo quanto previsto nel Protocollo in uso Parte_1 presso il Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'assegno unico familiare, le ulteriori detrazioni e gli eventuali sussidi siano goduti dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Con vittoria di spese e compensi di Legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 18/2023, pubblicata il 13/1/2023, l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ascoltati i figli minori ed acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 20/5/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
1. In relazione all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo pagina 3 di 8 la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Nel caso di specie ha dedotto, a sostegno della domanda di affidamento esclusivo dei Parte_1
figli in suo favore, che non fosse in grado di comprendere le eSIenze e le necessità dei CP_1
figli, fosse manchevole nel gestire la sua emotività e tenesse un atteggiamento impositivo, dispotico e non collaborativo nei confronti di ella deducente e nel rapporto con i figli.
Dall'ascolto dei figli minori, tuttavia, non sono emersi particolari problemi di relazione tra padre e figli minori o carenze nella capacità genitoriale pterna, avendo, anzi, il figlio narrato di un rapporto Per_1
particolarmente positivo con il padre (“del mio AP mi piace il suo carattere, perché parlo molto con lui, mi insegna le cose, ci scherzo molto e giochiamo ai giochi sulla play station e mi insegna le cose sulle moto”: cfr. verbale di ascolto dei figli minori).
Dal narrato dei figli è, invece, emerso in modo evidente che i disagi manifestati dalla prole sono conseguenza della conflittualità tra i genitori (cfr. dichiarazioni di che, su domanda del Tes_1
G.I., ha dichiarato di essere soddisfatto dei tempi di permanenza presso i genitori, ma che questi avrebbero potuto aiutarlo a migliorare la sua quotidianità “litigando di meno, abbassando il livello del conflitto”).
Il Collegio osserva, allora, che nel caso in esame non v'è ragione per derogare all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli minori, come da accordi intercorsi tra le parti in sede di separazione consensuale, tenuto conto a) del rapporto tra il padre ed i figli investito e stabile, b) della mancanza dei presupposti per effettuare un giudizio di carenza della capacità genitoriale da parte del padre, c) della possibilità di ridimensionare la conflittualità genitoriale ed il conseguente disagio per la prole mediante l'intervento dei servizi sociali come di seguito disposto.
pagina 4 di 8 Pertanto il Collegio ritiene doversi disporre l'affido condiviso ex art. 337 ter c.c. dei figli , Per_2
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
i figli Per_1 Per_3
frequenteranno il padre secondo il libero accordo tra i genitori, tenuto conto degl'interessi dei figli stessi e, in mancanza, secondo il regime già collaudato (cfr. verbale d'ascolto dei minori del
17/10/2023) che di seguito si riporta:
- i figli trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento presso la madre, nonché due giornate infrasettimanali
(indicativamente il martedì ed il venerdì) dall'uscita da scuola fino all'indomani;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, periodi che il padre concorderà con la madre con almeno un mese di anticipo;
durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno i figli per una settimana ciascuno, comprensiva del Natale o del
Capodanno ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, il padre e la madre terranno i figli per 3 giorni ciascuno, comprensivi della Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni.
Il Collegio ritiene, altresì, alla luce di quanto dichiarato in udienza dal figlio (“ADR: come i tuoi Per_2
genitori potrebbero aiutarti a migliorare la tua quotidianità? litigando di meno, abbassando il livello del conflitto”), di dover disporre, previo il libero esercizio del diritto di autodeterminazione delle parti
(artt. 13 e 32 Cost.), che i servizi sociali supportino le stesse in un percorso finalizzato all'abbassamento del livello di conflittualità ed al miglioramento della capacità di dialogo e codecisione nell'interesse dei figli minori.
2. Circa il mantenimento dei figli va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, risulta svolgere un'attività lavorativa dipendente a tempo Parte_1
indeterminato, con una capacità reddituale, come risultante dai modelli 730 depositati dalla parte, pari pagina 5 di 8 ad un reddito complessivo netto (reddito complessivo – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale) di euro 28.512,00 nell'annualità fiscale del 2020 e di euro 33.831,00 nell'annualità fiscale 2021.
è, poi, proprietaria dell'abitazione in cui vive – acquisitata con un mutuo ipotecario per Parte_1
cui sono previste rate mensili dell'importo di euro 419,78, con scadenza al 15/4/2041 -, di un'autovettura Peugeot 208 immatricolata nel 2017 ed è titolare di rapporti di c/c e conto deposito, oltre che di un fondo pensione (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e documentazione allegata).
La parte risulta gravata mensilmente - oltre che del pagamento delle rate del mutuo ipotecario di cui si
è detto – del pagamento delle rate di ulteriori finanziamenti (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della parte e la documentazione allegata) con scadenza al 31/12/2025 e 31/12/2031.
Per quanto concerne , invece, questi svolge l'attività di apicoltore e collabora CP_1
occasionalmente, quale chitarrista, con associazioni culturali e band musicali, traendone introiti indicati dalla parte nella misura (lorda) complessiva di euro 3597,00 nell'anno 2020, 7280,00 nell'anno 2021 e
11461,20 nell'anno 2022 (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della parte e documentazione ivi allegata).
è, poi, proprietario dell'immobile ad uso abitativo in cui vive - acquistato previa stipula di CP_1
un contratto di mutuo ipotecario con piano di ammortamento venticinquennale, le cui rate ammontano ad euro 358,92 mensili (doc.
3-5 della parte resistente) – e di un autocarro Isuzu modello ATFS immatricolato nel 2020. è, infine, titolare di rapporti di c/c, due dei quali cointestati con la CP_1
odierna ricorrente, privi di accantonamenti rilevanti.
Pertanto, tenuto conto: a) della prevalente collocazione dei tre figli presso la madre, b) degli accordi intercorsi tra le parti al tempo della separazione consensuale omologata e del regime di collocazione dei figli disposto in questa sede, c) delle presumibilmente (art. 2729 c.c.) aumentate attuali eSIenze di vita dei figli, d) dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli salvo comprovata incapacità lavorativa, nel caso di specie insussistente, e) della capacità reddituale anche potenziale di , in ragione del mercato lavorativo di riferimento ( è anche CP_1 CP_1
chitarrista), il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli versando a , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma pari ad Parte_1
euro 135,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per l'intero l'importo Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli.
pagina 6 di 8 3. Quanto alle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni deve in questa sede richiamarsi il giudizio di non ammissibilità del giudice istruttore di cui all'ordinanza del 7/7/2023, anche considerando che in questa sede il Collegio ha già considerato una capacità reddituale (almeno) potenziale di - modesta, ma - superiore a quella dichiarata. CP_1
4. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, vanno integralmente compensate. Le spese per l'ausilio prestato dalla dott.ssa per l'ascolto dei minori, Persona_4
liquidate con decreto del 22/1/2024 vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura della metà, tenuto conto della soccombenza reciproca delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3065/2021, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso ex art. 337 ter c.c. dei figli , e ad entrambi i genitori, Per_2 Per_1 Per_3
con collocazione prevalente presso la madre;
i figli frequenteranno il padre secondo il libero accordo tra i genitori, tenuto conto degl'interessi dei figli stessi e, in mancanza, secondo il regime già collaudato che di seguito si riporta:
- i figli trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento presso la madre, nonché due giornate infrasettimanali
(indicativamente il martedì ed il venerdì) dall'uscita da scuola fino all'indomani;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, periodi che il padre concorderà con la madre con almeno un mese di anticipo;
durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno i figli per una settimana ciascuno, comprensiva del Natale o del
Capodanno ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, il padre e la madre terranno i figli per 3 giorni ciascuno, comprensivi della Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni;
b) dispone, previo il libero esercizio del diritto di autodeterminazione delle parti (artt. 13 e 32 Cost.), che i servizi sociali supportino le stesse in un percorso finalizzato all'abbassamento del livello di conflittualità ed al miglioramento della capacità di dialogo e codecisione nell'interesse dei figli minori;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a CP_1 Pt_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma pari ad euro 135,00 per ciascun figlio, rivalutabile
[...]
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale. percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
pagina 7 di 8 d) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU liquidate come da decreto del 22/1/2024 definitivamente a carico delle parti nella misura della metà;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso in favore del difensore di CP_1
provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del
28/03/2024.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di conSIlio del 9/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3065/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zannoni presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), via E. Torricelli n. 25, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Drei e CP_1 C.F._2
Michela Bedeschi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via Formicone n. 1, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 28/03/2024
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per :“- rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in Parte_1 accoglimento di quelle formulate dalla SI.ra , così disporre: Parte_1
- confermare l'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito alla collocazione dei minori presso la madre;
pagina 1 di 8 - in revisione dell'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito alla disposizione di affidamento condiviso di e accertare e dichiarare la sussistenza Per_1 Per_2 Per_3 di gravi motivi che rendono inopportuna la disposizione del regime di affidamento condiviso, anche alla luce degli esiti dell'espletanda C.T.U. psicodiagnostica che valuterà le competenze genitoriali delle parti, con conseguente declaratoria di affidamento esclusivo e/o super esclusivo dei minori alla madre;
- confermare il calendario di visita dei minori da parte del genitore non collocatario, con obbligo del medesimo di riaccompagnare i figli al domicilio materno, in particolare la domenica sera, come sempre, prima dell'orario di cena compatibilmente alle eSIenze scolastiche dei medesimi, già fissata in sede di separazione e provvisoriamente confermata dall'ordinanza presidenziale del 04.04.2022, purché a fronte del monitoraggio e della vigilanza dei Servizi sociali territorialmente competenti, al fine di evitare che i minori siano dispoticamente gestiti dal SI. in spregio a qualsiasi accordo CP_1 intervenuto con il coniuge in sede di separazione e dei provvedimenti giudiziali cogenti e dell'interesse dei minori stessi alla loro stabilità e serena crescita psico-fisica, anche per consentire il raggiungimento di accordi in merito alla gestione della prole nei periodi di vacanza o di ferie;
- in revisione dell'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito C) porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere direttamente sul conto corrente personale della CP_1 SI.ra un contributo non inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun Parte_1 figlio, o una somma maggiore che sia ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
- disporre che la SI.ra possa godere dell'assegno Unico e Universale INPS per i figli Parte_1
a carico al 100% (cento per cento) del contributo, nonché delle detrazioni fiscali limitatamente all'anno d'imposta 2021;
D) porre a carico del SI. la quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) delle spese CP_1 straordinarie che si rendano necessarie per i minori, secondo protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna;
E) condannare il SI. a rifondere le spese di lite alla SI.ra , ivi compresi gli CP_1 Parte_1 esborsi economici, tra cui quelli per eventuale C.T.U. e C.T.P., oltre che al pagamento, a favore della medesima, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ult. co. c.p.c., a fronte dell'inutile condotta ostruzionistica tenuta da controparte in ordine al rispetto di provvedimenti giudiziali e in ordine alla dissimulazione della propria situazione economica, non corrispondente al vero, per finalità evidentemente strumentali alla richiesta di revisione minima dell'assegno di mantenimento dei figli avanzata dal coniuge. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare istanze sui fatti e le circostanze prima d'ora riferiti, indicare testi e diversamente concludere nei termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora che il Giudice istruttore deSInato voglia
- ordinare, ai sensi degli artt. 210 o 213 c.p.c., all'Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito, istituita con D.M. n. 269 del 4.9.2000, l'esibizione di informativa sulla posizione del SI. ; CP_1
- disporre accertamenti reddituali, patrimoniali e finanziari relativi ai flussi di denaro veicolati attraverso il circuito bancario a mezzo indagini di Polizia Tributaria allo scopo di determinare compiutamente la capacità di reddituale, patrimoniale e finanziaria del SI. ; CP_1
- disporre C.T.U. atta a verificare il valore produttivo della azienda agricola del SI. e CP_1 quindi tendente a determinare il giusto apporto al mantenimento dei figli da parte del SI. CP_1
pagina 2 di 8 - disporre C.T.U. psico-diagnostica atta ad accertare la capacità genitoriale della coppia genitoriale
e i rapporti intrattenuti con i figli da loro stessi e dal nucleo familiare di origine (…)”; per : “- sull'affido dei figli minori, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con CP_1 collocazione prevalente presso la madre;
- sul diritto di visita paterno, disporre che il padre terrà con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni (vale a dire a fine settimana alternati), a partire dal sabato dopo scuola fino al lunedì mattina successivo nonché due giornate infrasettimanali (indicativamente il lunedì ed il giovedì) dal pomeriggio dopo scuola fino alla mattina del giorno successivo in cui il padre riaccompagnerà i figli a scuola. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, che le parti concorderanno con almeno un mese di anticipo;
durante le vacanze scolastiche, nel periodo natalizio i minori trascorreranno con il padre una settimana comprensiva del
Natale o del Capodanno ad anni alterni mentre nel periodo pasquale, tre giorni, comprensivi della
Pasqua o del Lunedì Santo ad anni alterni;
- sul mantenimento per i figli minori, disporre che il SI. sia tenuto a versare alla SI.ra CP_1
a titolo di mantenimento ordinario per i tre figli minori la somma complessiva di €. Parte_1
300,00, mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese;
- sulle spese straordinarie, disporre che siano a carico del SI. nella misura del 30% e a CP_1 carico della SI.ra nella misura del 70%, secondo quanto previsto nel Protocollo in uso Parte_1 presso il Tribunale di Ravenna;
- disporre che l'assegno unico familiare, le ulteriori detrazioni e gli eventuali sussidi siano goduti dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
Con vittoria di spese e compensi di Legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 18/2023, pubblicata il 13/1/2023, l'intestato Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ascoltati i figli minori ed acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 20/5/2024, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il PM ha successivamente concluso come in atti.
1. In relazione all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). In particolare, secondo pagina 3 di 8 la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (cfr. Cass. ord. n.
21425/2022). In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore andrebbe fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr., in motivazione, da ultimo, Cass. ord. n. 4056/2023).
Nel caso di specie ha dedotto, a sostegno della domanda di affidamento esclusivo dei Parte_1
figli in suo favore, che non fosse in grado di comprendere le eSIenze e le necessità dei CP_1
figli, fosse manchevole nel gestire la sua emotività e tenesse un atteggiamento impositivo, dispotico e non collaborativo nei confronti di ella deducente e nel rapporto con i figli.
Dall'ascolto dei figli minori, tuttavia, non sono emersi particolari problemi di relazione tra padre e figli minori o carenze nella capacità genitoriale pterna, avendo, anzi, il figlio narrato di un rapporto Per_1
particolarmente positivo con il padre (“del mio AP mi piace il suo carattere, perché parlo molto con lui, mi insegna le cose, ci scherzo molto e giochiamo ai giochi sulla play station e mi insegna le cose sulle moto”: cfr. verbale di ascolto dei figli minori).
Dal narrato dei figli è, invece, emerso in modo evidente che i disagi manifestati dalla prole sono conseguenza della conflittualità tra i genitori (cfr. dichiarazioni di che, su domanda del Tes_1
G.I., ha dichiarato di essere soddisfatto dei tempi di permanenza presso i genitori, ma che questi avrebbero potuto aiutarlo a migliorare la sua quotidianità “litigando di meno, abbassando il livello del conflitto”).
Il Collegio osserva, allora, che nel caso in esame non v'è ragione per derogare all'applicazione del regime ordinario di affido dei figli minori, come da accordi intercorsi tra le parti in sede di separazione consensuale, tenuto conto a) del rapporto tra il padre ed i figli investito e stabile, b) della mancanza dei presupposti per effettuare un giudizio di carenza della capacità genitoriale da parte del padre, c) della possibilità di ridimensionare la conflittualità genitoriale ed il conseguente disagio per la prole mediante l'intervento dei servizi sociali come di seguito disposto.
pagina 4 di 8 Pertanto il Collegio ritiene doversi disporre l'affido condiviso ex art. 337 ter c.c. dei figli , Per_2
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
i figli Per_1 Per_3
frequenteranno il padre secondo il libero accordo tra i genitori, tenuto conto degl'interessi dei figli stessi e, in mancanza, secondo il regime già collaudato (cfr. verbale d'ascolto dei minori del
17/10/2023) che di seguito si riporta:
- i figli trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento presso la madre, nonché due giornate infrasettimanali
(indicativamente il martedì ed il venerdì) dall'uscita da scuola fino all'indomani;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, periodi che il padre concorderà con la madre con almeno un mese di anticipo;
durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno i figli per una settimana ciascuno, comprensiva del Natale o del
Capodanno ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, il padre e la madre terranno i figli per 3 giorni ciascuno, comprensivi della Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni.
Il Collegio ritiene, altresì, alla luce di quanto dichiarato in udienza dal figlio (“ADR: come i tuoi Per_2
genitori potrebbero aiutarti a migliorare la tua quotidianità? litigando di meno, abbassando il livello del conflitto”), di dover disporre, previo il libero esercizio del diritto di autodeterminazione delle parti
(artt. 13 e 32 Cost.), che i servizi sociali supportino le stesse in un percorso finalizzato all'abbassamento del livello di conflittualità ed al miglioramento della capacità di dialogo e codecisione nell'interesse dei figli minori.
2. Circa il mantenimento dei figli va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, risulta svolgere un'attività lavorativa dipendente a tempo Parte_1
indeterminato, con una capacità reddituale, come risultante dai modelli 730 depositati dalla parte, pari pagina 5 di 8 ad un reddito complessivo netto (reddito complessivo – imposta netta – addizionale regionale – addizionale comunale) di euro 28.512,00 nell'annualità fiscale del 2020 e di euro 33.831,00 nell'annualità fiscale 2021.
è, poi, proprietaria dell'abitazione in cui vive – acquisitata con un mutuo ipotecario per Parte_1
cui sono previste rate mensili dell'importo di euro 419,78, con scadenza al 15/4/2041 -, di un'autovettura Peugeot 208 immatricolata nel 2017 ed è titolare di rapporti di c/c e conto deposito, oltre che di un fondo pensione (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e documentazione allegata).
La parte risulta gravata mensilmente - oltre che del pagamento delle rate del mutuo ipotecario di cui si
è detto – del pagamento delle rate di ulteriori finanziamenti (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della parte e la documentazione allegata) con scadenza al 31/12/2025 e 31/12/2031.
Per quanto concerne , invece, questi svolge l'attività di apicoltore e collabora CP_1
occasionalmente, quale chitarrista, con associazioni culturali e band musicali, traendone introiti indicati dalla parte nella misura (lorda) complessiva di euro 3597,00 nell'anno 2020, 7280,00 nell'anno 2021 e
11461,20 nell'anno 2022 (cfr. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della parte e documentazione ivi allegata).
è, poi, proprietario dell'immobile ad uso abitativo in cui vive - acquistato previa stipula di CP_1
un contratto di mutuo ipotecario con piano di ammortamento venticinquennale, le cui rate ammontano ad euro 358,92 mensili (doc.
3-5 della parte resistente) – e di un autocarro Isuzu modello ATFS immatricolato nel 2020. è, infine, titolare di rapporti di c/c, due dei quali cointestati con la CP_1
odierna ricorrente, privi di accantonamenti rilevanti.
Pertanto, tenuto conto: a) della prevalente collocazione dei tre figli presso la madre, b) degli accordi intercorsi tra le parti al tempo della separazione consensuale omologata e del regime di collocazione dei figli disposto in questa sede, c) delle presumibilmente (art. 2729 c.c.) aumentate attuali eSIenze di vita dei figli, d) dell'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli salvo comprovata incapacità lavorativa, nel caso di specie insussistente, e) della capacità reddituale anche potenziale di , in ragione del mercato lavorativo di riferimento ( è anche CP_1 CP_1
chitarrista), il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli versando a , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma pari ad Parte_1
euro 135,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale. percepirà per l'intero l'importo Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli.
pagina 6 di 8 3. Quanto alle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di conclusioni deve in questa sede richiamarsi il giudizio di non ammissibilità del giudice istruttore di cui all'ordinanza del 7/7/2023, anche considerando che in questa sede il Collegio ha già considerato una capacità reddituale (almeno) potenziale di - modesta, ma - superiore a quella dichiarata. CP_1
4. Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, vanno integralmente compensate. Le spese per l'ausilio prestato dalla dott.ssa per l'ascolto dei minori, Persona_4
liquidate con decreto del 22/1/2024 vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura della metà, tenuto conto della soccombenza reciproca delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3065/2021, disattesa o rigettata ogni diversa istanza e domanda come in motivazione, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso ex art. 337 ter c.c. dei figli , e ad entrambi i genitori, Per_2 Per_1 Per_3
con collocazione prevalente presso la madre;
i figli frequenteranno il padre secondo il libero accordo tra i genitori, tenuto conto degl'interessi dei figli stessi e, in mancanza, secondo il regime già collaudato che di seguito si riporta:
- i figli trascorreranno con il padre fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del sabato fino alla domenica sera dopo cena, con accompagnamento presso la madre, nonché due giornate infrasettimanali
(indicativamente il martedì ed il venerdì) dall'uscita da scuola fino all'indomani;
- durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, periodi che il padre concorderà con la madre con almeno un mese di anticipo;
durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno i figli per una settimana ciascuno, comprensiva del Natale o del
Capodanno ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, il padre e la madre terranno i figli per 3 giorni ciascuno, comprensivi della Pasqua o della Pasquetta ad anni alterni;
b) dispone, previo il libero esercizio del diritto di autodeterminazione delle parti (artt. 13 e 32 Cost.), che i servizi sociali supportino le stesse in un percorso finalizzato all'abbassamento del livello di conflittualità ed al miglioramento della capacità di dialogo e codecisione nell'interesse dei figli minori;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a CP_1 Pt_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma pari ad euro 135,00 per ciascun figlio, rivalutabile
[...]
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale. percepirà per l'intero l'importo dell'assegno unico universale per i figli;
Parte_1
pagina 7 di 8 d) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU liquidate come da decreto del 22/1/2024 definitivamente a carico delle parti nella misura della metà;
e) provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso in favore del difensore di CP_1
provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del
28/03/2024.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna nella camera di conSIlio del 9/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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