Articolo 20 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 19Articolo 21
Versione
14 febbraio 1979
Art. 20.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'articolo 37, nonche' delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo ereda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale di ogni lista e, per le liste collegate a norma dell'articolo 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo e' data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;
2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'articolo 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;
3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'articolo 30;
4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1979
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