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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa NA Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2369 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 25.09.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Toledo n. 205, presso lo studio degli avv.ti Elena Coccia e Flora Antinolfi, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caivano (Na) Parte_2 C.F._2 alla Via C.B. Cavour n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Martini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13.06.2025, gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Capua – S. Angelo (Ce), il giorno pagina 1 di 4 25.09.2000; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014 sottoscritta il
01.07.2021, con cui veniva omologata dalla Procura di Napoli Nord il 27.07.2021 la separazione personale dei coniugi (procedimento nr. 275/21 Reg. N.A), e che tra le parti non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data 25.09.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., previo deposito di note disgiunte in data 22 e 23 settembre
2025 confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014 (01.07.2021) omologata dalla Procura di Napoli Nord il 27.07.2021 (procedimento nr. 275/2021 Reg. N.A), e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, quivi di seguito riportate:
“- disporre che il sig. verserà, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, Parte_2
Per_ alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie NA e , la somma mensile Pt_1 di euro 600,00 (300,00 euro ciascuna) da versare entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
-disporre e/o confermare che le spese straordinarie relative alle esigenze delle figlie saranno divise al 50% tra i genitori in piena conformità al protocollo d'intesa del 31/10/2019 tra il Tribunale di Napoli Nord e l'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord secondo il quale “ Salvo diverso accordo dei genitori, sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
si pagina 2 di 4 intendono, invece, per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti;
per tali caratteristiche non è ammissibile la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, ponendosi la soluzione onnicomprensiva in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento. Nell'ambito delle spese straordinarie si distinguono: 1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano
(diversamente va concordata). Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al pagina 3 di 4 fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. Le spese straordinarie indicate ai punti 1) e 2) e dovranno essere debitamente documentate. - I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore”; - null'altro stabilire a titolo di mantenimento e/o di assegno divorzile in quanto i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento in loro diretto favore e di non avere comunque alcun bene in comunione e, pertanto, di non avere reciprocamente nulla a pretendere per sé stessi”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capua (Ce) il 25.09.2000 tra
, nata ad [...] il [...], ed , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
10.07.1965, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capua (Ce) - (atto n. 54, parte II, serie A, anno 2000) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile)
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente estensore dott.ssa NA Scognamiglio
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa NA Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2369 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 25.09.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1
(Na) alla Via Toledo n. 205, presso lo studio degli avv.ti Elena Coccia e Flora Antinolfi, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Caivano (Na) Parte_2 C.F._2 alla Via C.B. Cavour n. 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Martini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 13.06.2025, gli odierni ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebratosi in Capua – S. Angelo (Ce), il giorno pagina 1 di 4 25.09.2000; ciò avveniva sulla premessa che le stesse parti avevano posto fine alla propria convivenza con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014 sottoscritta il
01.07.2021, con cui veniva omologata dalla Procura di Napoli Nord il 27.07.2021 la separazione personale dei coniugi (procedimento nr. 275/21 Reg. N.A), e che tra le parti non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
Chiedevano, pertanto, la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le parti comparivano figurativamente dinanzi al Giudice delegato dal Collegio in data 25.09.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., previo deposito di note disgiunte in data 22 e 23 settembre
2025 confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Il Giudice delegato alla trattazione riservava la decisione al Collegio.
Il P.M. apponendo il proprio visto, nulla opponeva.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Va detto che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014 (01.07.2021) omologata dalla Procura di Napoli Nord il 27.07.2021 (procedimento nr. 275/2021 Reg. N.A), e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, quivi di seguito riportate:
“- disporre che il sig. verserà, a partire dalla sottoscrizione del presente accordo, Parte_2
Per_ alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie NA e , la somma mensile Pt_1 di euro 600,00 (300,00 euro ciascuna) da versare entro il 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
-disporre e/o confermare che le spese straordinarie relative alle esigenze delle figlie saranno divise al 50% tra i genitori in piena conformità al protocollo d'intesa del 31/10/2019 tra il Tribunale di Napoli Nord e l'Ordine degli
Avvocati di Napoli Nord secondo il quale “ Salvo diverso accordo dei genitori, sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
si pagina 2 di 4 intendono, invece, per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti;
per tali caratteristiche non è ammissibile la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, ponendosi la soluzione onnicomprensiva in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento. Nell'ambito delle spese straordinarie si distinguono: 1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano
(diversamente va concordata). Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente. Al pagina 3 di 4 fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell'altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili. Le spese straordinarie indicate ai punti 1) e 2) e dovranno essere debitamente documentate. - I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l'indicazione del codice fiscale del minore”; - null'altro stabilire a titolo di mantenimento e/o di assegno divorzile in quanto i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento in loro diretto favore e di non avere comunque alcun bene in comunione e, pertanto, di non avere reciprocamente nulla a pretendere per sé stessi”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Capua (Ce) il 25.09.2000 tra
, nata ad [...] il [...], ed , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
10.07.1965, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capua (Ce) - (atto n. 54, parte II, serie A, anno 2000) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile)
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 25.09.2025
Il Presidente estensore dott.ssa NA Scognamiglio
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