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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/06/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 2473/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...]
rappresentata e difesa, per procura in calce all'opposizione, dall'Avv.
Giovanni Luca Baglieri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Vittoria (RG), in via Ricasoli n. 57
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Controparte_1
Viale Europa n.65 (cod.fisc. e p. Iva , in persona del CP_1 P.IVA_1
Legale Rappresentante p.t., Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. , elettivamente domiciliata in Vittoria, presso lo studio Controparte_2
dell'Avv. Antonino Carbone, in via Carlo Alberto n.98, che la rappresenta e difende giusta procura in separato foglio
OPPOSTA 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione averso il D.I. Parte_1
n. 692/2022, emesso in data 20.05.2022, depositato il 23.05.2022 (R.G. n. 1658/2022), con il quale le veniva intimato di pagare la somma di € 17.289,49, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura monitoria. Chiedeva l'opponente “revocare e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto recante N. 692/2022 - n. 1658/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Ragusa, perché infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti in premessa ed in ogni caso per mancanza delle condizioni di ammissibilità previste ex art. 633 c.p.c. e segg.; - accertare e dichiarare che il credito azionato da controparte con il d.i. opposto non sussiste, per le causali esposte in narrativa e conseguentemente dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Sig.ra stante l'escussione della garanzia prestata dal soggetto terzo;
- Pt_1
Ritenere e dichiarare in ogni caso, per tutti i suesposti motivi, nullo ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato decreto notificato in danno della opponente, emanando, all'uopo, ogni conseguenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la la quale Controparte_1 chiedeva “- nel merito: rigettare l'opposizione formulata da controparte e, per l'effetto, confermare il d.i. n.692/2022 del Tribunale di Ragusa;
- in subordine: condannare la Sig.ra al pagamento delle somme ancora Pt_1 dovute – con riferimento al residuo della sorte capitale, agli interessi ed alle spese legali liquidate dal giudice nel decreto stesso e non ancora corrisposte dall'opponente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. 4
Nel corso del giudizio de quo interveniva la quale riferiva Controparte_3 di aver acquistato a titolo oneroso e pro soluto, in data 27 dicembre 2023, da un portafoglio di crediti Controparte_4 pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, giusta pubblicazione in G.U. Parte II n. 5 del 13 gennaio 2024; la posizione creditoria da cui era derivato il procedimento in oggetto era da intendersi inclusa nel perimetro della predetta cessione;
in virtù di essa, pertanto, l'interveniente era divenuta titolare del credito e di tutti i diritti ad esso connessi e collegati. La richiamava e Controparte_3 faceva proprie tutte le istanze, richieste, difese, eccezioni e deduzioni già avanzate dalla cedente, da intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte, chiedendo l'estromissione della Banca cedente.
Ciò premesso, l'opposizione in esame appare parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, nessuna contestazione è stata formulata dalla parte opponente in ordine all'an ed al quantum del credito vantato dalla controparte, essendosi la stessa limitata ad addurre l'avvenuta escussione della garanzia nei confronti del fideiussore, , facendo Controparte_5 discendere da tale circostanza la non debenza di alcunchè nei confronti della debitrice principale.
In realtà la dedotta escussione del terzo garante non vale a fare venir meno il credito vantato dalla società opposta nella sua interezza, relativamente sia alla sorte capitale, essendo il pagamento avvenuto limitatamente alla somma di euro 13.983,66, come rilevabile dalla documentazione prodotta in atti, con conseguente debenza dell'importo residuale di euro 3.305,83, che agli interessi e alle spese della proceduta di ingiunzione, e agli ulteriori interessi dovuti come per legge.
Ne consegue che il decreto de quo andrà revocato, con condanna della alla corresponsione in favore dell'opposta della somma residuale Pt_1 ancora dovuta di cui si è detto sopra, oltre agli accessori di legge.
Si reputa congruo porre le spese di lite a carico dell'opponente nella misura di un terzo, mentre per i restanti due terzi esse andranno compensate tra le parti, stante l'avvenuto pagamento di parte del debito, seppure a mezzo di 5
escussione del terzo garante, pagamento tuttavia avvenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da
[...]
avverso il D.I. n. 692/2022 (R.G.n. 1658/2022), emesso in data Parte_1
20.05.2022, depositato il 23.05.2022
revoca il decreto citato.
Condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma residuale di euro 3.305,83, oltre agli interessi e alle spese della proceduta di ingiunzione, e agli ulteriori interessi dovuti come per legge.
Condanna la a rifondere le spese processuali sostenute dalla Pt_1
controparte nella misura di un terzo, da liquidarsi in euro 600,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
compensa tra le parti le spese di lite per i restanti due terzi.
Così deciso, in Ragusa il 16 giugno 2025. 6
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo